Il DVR, Documento per la Valutazione dei Rischi, è obbligatorio per tutte le aziende dal 1° Giugno 2013.
Il DVR è una particolare relazione che individua i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e definisce le responsabilità del Datore di Lavoro e dei lavoratori. Tale documento deve essere presente all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di controllo.
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Documento di valutazione dei rischi (DVR). A cosa serve?
2. DVR: di cosa si tratta?
Il DVR, Documento per la Valutazione dei Rischi, è una particolare relazione
che individua i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e definisce le
responsabilità del Datore di Lavoro e dei lavoratori.
Il DVR è obbligatorio per tutte le
aziende dal 1° Giugno 2013.
Tale documento deve essere presente all'interno del luogo di lavoro e
disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di
controllo.
3. DVR: a cosa serve?
È uno strumento per la tutela della sicurezza del datore di lavoro e dei
lavoratori.
Definisce le rispettive
responsabilità nel caso in cui si
verifichino incidenti o situazioni
pericolose.
Ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi
presenti nell'ambiente lavorativo e nello
svolgimento delle mansioni atte a causare un
danno alla salute, conseguente da infortuni o
malattie professionali.
4. DVR: a cosa serve?
Specifica le modalità e gli strumenti di
prevenzione e protezione dei lavoratori dagli
infortuni attraverso idonei dispositivi individuali e
collettivi ed un opportuno programma di
informazione e formazione.
È uno strumento per la tutela della sicurezza del datore di lavoro e dei
lavoratori.
Predispone e suggerisce le
misure adeguate a prevenire e
controllare tali rischi, come la
manutenzione periodica degli
impianti e delle attrezzature e la
predisposizione di un
programma d'interventi allo
scopo di ridurre nel tempo tali
rischi e aumentare i livelli di
sicurezza.
5. DVR: a cosa serve?
Il Documento di Valutazione dei Rischi viene richiesto in particolare dagli
organi preposti nei seguenti casi:
Verificarsi di incidenti o infortuni sul lavoro
• insorgenza di malattie professionali nei lavoratori
• incidenti sul lavoro (considerando anche il tragitto
da e verso il luogo di lavoro)
• infortuni accidentali sul lavoro
• infortuni procurati dalle strutture dell'ambiente di
lavoro
• infortuni procurati da eventi esterni
Ispezione dell'attività
• ispezione sanitaria
• controllo sul lavoro sommerso
• controllo sulla qualità delle procedure e dei
materiali (ad es. nel settore alimentare)
• controllo sull'ambiente di lavoro
• controllo generale sull'attività
6. DVR: a cosa serve?
Il Documento di Valutazione dei Rischi viene richiesto in particolare dagli
organi preposti nei seguenti casi:
Assunzione di personale
• assunzione personale dipendente con
contratto di apprendistato o formazione (in
caso di mancata presentazione si ha il
decadimento dei benefici fiscali previsti)
• assunzione di personale con l'utilizzo di
voucher
• inserimento in azienda di stagisti
Partecipazione a gare d'appalto e fornitura di opere o servizi
• partecipazione a gare d'appalto pubbliche per forniture di opere o servizi
(mancato accesso alla gara per documentazione incompleta)
• partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa
partecipata o di proprietà della pubblica amministrazione (mancato
accesso o sospensione temporanea dei pagamenti per mancati requisiti)
• partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa privata
con filiera di certificazione ISO o similari (mancato accesso o
sospensione temporanea dei pagamenti per mancati requisiti)
7. DVR: quando è necessario farlo?
Ogni Datore di Lavoro di un'attività con soci lavoratori o dipendenti
subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente
lavorativo, ai sensi del D.Lgs. 81/08 con le successive modifiche apportate dal
DLGS 106/09.
Il DVR deve essere effettuato
per qualsiasi tipo di attività,
indipendentemente dal numero
dei dipendenti o dal tipo di
società (sas, srl, snc, ecc).
Devono farlo anche le ditte
individuali che abbiano
dipendenti o che lavorino in sub-
appalto.
8. DVR: quando è necessario farlo?
CASI PARTICOLARI
A partire dal 1 giugno 2013 il DVR può essere
effettuato con le procedure standardizzate
seguendo le linee guida emanate dalla
Commissione nel 2012.
Da tale data infatti decade la procedura di
autocertificazione per la valutazione dei rischi, che
non avrà più alcun valore.
Tutte le attività che hanno provveduto a
fornire l'autocertificazione per la valutazione
dei rischi dovranno ora procedere ad una
valutazione dei rischi con le nuove procedure
standardizzate.
ATTENZIONE: solo alcune attività possono
redigere il DVR seguendo le procedure
standardizzate
9. DVR: quando è necessario farlo?
CASI IN CUI IL DVR DEVE ESSERE REALIZZATO IN FORMA COMPLETA
Aziende FINO A 10 DIPENDENTI
• centrali termoelettriche
• impianti ed installazioni nucleari
• aziende che lavorano esplosivi, polveri
e munizioni
• aziende industriali a rischio rilevante,
come indicato dall'art. 2 del D.Lgs. 334
del 1999
Aziende FINO A 50 DIPENDENTI
• tutte le aziende sopra indicate più le
aziende in cui si espongono i lavoratori
ad atmosfere esplosive, ad agenti
cancerogeni o mutageni, rischi chimici
o biologici, connessi all'esposizione
all'amianto
Tutte le aziende con OLTRE 50
DIPENDENTI
10. DVR: validità e scadenze
DURATA, SCADENZA E REVISIONI
Una volta redatto, con il passare del tempo il
DVR deve essere sottoposto a revisioni ed
aggiornamenti, in particolare nei seguenti
casi:
• cambio di sede aziendale
• variazione societaria
• cambio tipo di attività
• inserimento di nuove attività
• sostituzione od integrazione di macchinari
produttivi particolari
• modifica al ciclo produttivo
• introduzione di nuovi materiali o sostanze
11. DVR: sanzioni
SANZIONI
Omessa redazione del DVR (violazione comma 1 art. 29 D.lgs. 81/08)
• Arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 €.
La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di
incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici,
cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, ecc.
DVR incompleto per omesse indicazioni
• Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle
misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS,
procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle
responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.
• Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla
relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle
mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata
formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.
12. DVR: quanto costa?
COSTI
Il costo di un Documento di Valutazione dei Rischi può variare di molto in
funzione della tipologia e delle dimensioni dell’azienda esaminata.
Per la redazione del DVR con procedure
standardizzate si rimane sull’ordine delle
centinaia di €, con un minimo per i piccoli
uffici ed un massimo per aziende artigianali.
La redazione di un DVR in forma completa
dipende dalla varietà di rischi da esaminare e
dal numero di dipendenti, per cui i costi
possono andare da poche migliaia a decine
di migliaia di €.
DVR con procedure standardizzate (piccole aziende)
DVR in forma completa
(medie e grandi aziende con rischi “elementari”)
300 – 1.000 €
2.000 – 10.000 €
DVR in forma completa
(medie e grandi aziende con rischi “complessi”) 10.000 – 50.000 €
13. DVR: quanto costa?
COSTI
In ogni caso, è bene evidenziare le seguenti considerazioni
• gli infortuni sul lavoro hanno un costo ben superiore a quelli della sicurezza
• ritorni negativi di immagine per le aziende in cui avvengono infortuni
• migliore formazione dei lavoratori in materia di sicurezza
• benefici fiscali e finanziari per le aziende che rispettano la sicurezza
La sicurezza non è un costo, ma un INVESTIMENTO!
14. DVR: a chi rivolgersi?
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
A norma di legge, è il Datore di Lavoro a sottoscrivere il
Documento di Valutazione dei Rischi, tuttavia la stesura operativa
del DVR è affidata al Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP)
La nomina di un RSPP da parte di ogni
Datore di Lavoro è obbligatoria
e non delegabile
La legge consente al Datore di Lavoro di
assumere i compiti di RSPP in alcuni casi di
piccole e medie aziende
(art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Tuttavia per poter svolgere le funzioni di RSPP
ha l’obbligo di essere abilitato in seguito ad
opportuna formazione e di aggiornarsi
adeguatamente.
15. DVR: a chi rivolgersi?
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’RSPP è un professionista competente e abilitato, con i
seguenti compiti:
• organizzare e gestire tutto ciò che riguarda la sicurezza sul
lavoro in azienda
• individuare i fattori di rischio
• effettuare la valutazione dei rischi
• individuare le misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro
• elaborare le procedure di sicurezza per le diverse attività
aziendali
• proporre programmi di formazione e informazione per i
lavoratori
• monitorare il rispetto delle misure di sicurezza, degli
indumenti necessari alla tutela dagli infortuni
• partecipare alle riunioni periodiche per il riesame della
sicurezza
16. ING. FRANCESCO SENSI: PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA
L’Ing. Francesco Sensi è un libero professionista,
abilitato all’esercizio della professione ed è iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia.
Abilitato a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha
collaborato presso FCU (Ferrovia Centrale Umbra, oggi Umbria Mobilità) in
qualità di consulente per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, effettuando sopralluoghi e
misurazioni di livelli di pressione acustica e delle vibrazioni a cui sono
sottoposti i lavoratori e realizzazione dei Documenti Unici per la Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Inoltre ha anche collaborato alla progettazione e al riesame del Sistema di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) in particolare del Manuale
della Sicurezza e delle Procedure di Sicurezza.
DVR: la nostra esperienza
17. ING. FRANCESCO SENSI
SOLUZIONI DI INGEGNERIA SOSTENIBILE
ing.francesco.sensi@gmail.com
www.francescosensi.com
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