1. a cura di Fabrizio Fig
Distacchi lavoratori allestero
2. La legislazione italiana in materia di obbligazione contributiva adotta il principio della territorialit:
italiani e stranieri UE ed extra UE in linea di principio pagano i contributi previdenziali e assistenziali
allEnte di Previdenza dello Stato in cui viene svolta lattivit lavorativa e secondo la normativa prevista
nello stesso.
Tale principio base pu嘆 essere derogato:
nei confronti di aziende italiane che occupino allestero lavoratori distaccati dallItalia ove 竪 stato
stipulato il contratto di lavoro, qualora lo Stato di destinazione applichi la normativa del Regolamento
883/2004 CE, o in caso di paese extra UE, lo stesso abbia stipulato con lItalia una convenzione
bilaterale
nei confronti di aziende straniere che occupino in Italia lavoratori distaccati dal paese in cui ha sede
limpresa che ha stipulato il contratto di lavoro, qualora lo Stato di provenienza applichi la normativa
del Regolamento 883/2004 CE, o in caso di paese extra UE, lo stesso abbia stipulato con lItalia una
convenzione bilaterale.
Tale principio pu嘆 altres狸 essere derogato dalla normativa della legge di accordo di sede fra Governo
italiano e BIE EXPO (ART 11 PAR 1 PER PERSONALE DELLE SEZIONI E ART 17 PAR 1 PER PERSONALE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE TERRITORIALI LEGGE DI RATIFICA ACCORDO N 3 DEL 14/01/2013)
PRINCIPO DI TERRITORIALITA
3. Si ha distacco verso e dallestero quando il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato o
indeterminato in un paese, viene inviato in altro paese, in una filiale della stessa azienda con sede nel
paese di provenienza, oppure in altra azienda collegata o controllata (facente parte del medesimo
gruppo dimpresa).
Si ha altres狸 distacco verso e dallestero quando un lavoratore viene inviato in altro paese da unazienda
che non ha stabile organizzazione nel suolo del paese di provenienza, con finalit di svolgimento di servizi
per contratto dappalto in favore di unaltra azienda committente.
Stato di invio = Stato da cui proviene il lavoratore
Stato ospitante = Stato in cui il lavoratore presta lattivit
Azienda distaccante = Azienda di provenienza del lavoratore
Azienda distaccataria = Azienda con sede nello Stato ospitante
DISTACCO
4. Il distacco quindi si caratterizza per un legame organico fra lazienda distaccante e il lavoratore che deve
perdurare lungo tutto il periodo del distacco, pertanto:
1. solo lazienda dello Stato di invio potr risolvere il contratto
2. la retribuzione sar corrisposta dallAzienda distaccante (di fatto lAzienda distaccataria dello Stato
ospitante potrebbe anticipare la retribuzione, ma con obbligo di rivalsa nei confronti dellAzienda
dello Stato di invio)
3. Eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere presi solo dallazienda dello Stato di invio
Il distacco per sua natura 竪 necessariamente temporaneo.
DISTACCO
5. Prima eccezione alla territorialit 竪 data dai distacchi e dalle trasferte fra Stati che applicano il
regolamento CE 883.
Tali Stati sono:
Stati dellUnione europea
Austria Finlandia Lituania Rep. Ceca
Belgio Francia Lussemburgo Romania
Bulgaria Germania Malta Slovacchia
Cipro Grecia Paesi Bassi Slovenia
Croazia Irlanda Polonia Spagna
Danimarca Italia Portogallo Svezia
Estonia Lettonia Regno Unito Ungheria
Stati SEE (che hanno aderito allAccordo sullo Spazio Economico Europeo ossia Islanda, Liechtenstein,
Norvegia) e Svizzera che ha sostituito i precedenti Accordi Bilaterali con lItalia con il Regolamento 883.
Il regolamento si applica anche, per quanto riguarda:
la Finlandia alle isole Aland ; la Francia ai Dipartimenti doltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e
isola di Guadalupa, ricomprese nellarcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin
e di Saint Barth竪lemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa); il Portogallo alle isole Azzorre e di
Madera; la Spagna alle isole Canaria, Ceuta e Melilla.
REGOLAMENTO CE 883/2004
6. I cittadini degli Stati aderenti, nonch辿 gli apolidi, i rifugiati residenti in detti Stati (art.2 Reg.883/2004) e
anche i cittadini di Paesi Terzi residenti legalmente in tali territori (Reg.CE 1231/2010 circ.INPS
51/2011), nei casi di distacco sono sottoposti alla legislazione esclusiva previdenziale e assistenziale del
Paese in cui ha sede lAzienda distaccante.
Ad esempio a un lavoratore coreano legalmente residente in Francia e distaccato in Italia, si applicher la
legislazione francese e non quella italiana.
Lart.12 stabilisce che il distacco:
1. non pu嘆 di regola superare i 24 mesi (dopo tale periodo lo stesso lavoratore non potr essere inviato
in quella stessa Azienda in quello Stato membro se non nei casi di proroga concessa dalle Autorit
dei Ministeri competenti; prima di tale periodo lEnte Previdenziale dello Stato inviante potr
concedere invece nei limiti dei 24 mesi totali e trascorsi 2 mesi altro periodo di distacco).
La malattia non interrompe il periodo di distacco, ma se prontamente comunicata allEnte
Previdenziale dello Stato di invio, questi potr concedere allo stesso lavoratore nel limite massimo di
24 mesi, una proroga senza necessit di attendere 2 mesi (fra un distacco e laltro devono infatti
intercorrere almeno 2 mesi)
2. non deve essere in sostituzione di altra persona (si ammette la sostituzione con altro distaccato in
caso di malattia, ma in questo caso deve essere comunicato levento immediatamente allAutorit
Previdenziale dello Stato dinvio)
3. Ogni altra comunicazione tempestivamente comunicata allente previdenziale dello Stato inviante
che rende impossibile lattivit lavorativa analogamente e nei limiti dei 24 mesi pu嘆 senza necessit
di stacco di 2 mesi essere autorizzata dallEnte
ECCEZIONE ALLA TERRITORIALITA DEL REGOLAMENTO 883/2004
7. 3. il distacco pu嘆 essere concesso anche a una persona assunta in prospettiva di distacco in altro Stato
membro, a condizione che il lavoratore prima di partire risulti iscritto da almeno 1 mese
immediatamente prima della partenza al regime previdenziale dello Stato dinvio (la copertura pu嘆
essere stata data dalla stessa azienda che invia, ma anche da altre aziende e pu嘆 consistere anche in
un mese di pagamento dindennit di disoccupazione)
4. il datore di lavoro deve esercitare attivit sostanziali nello Stato dinvio e non mere attivit
gestionali (ad esempio unazienda di costruzioni edili che ha sede in Francia non pu嘆 svolgere
attivit di mera amministrazione del personale in Francia e svolgere attivit operative unicamente
con personale distaccato allestero). Essa deve svolgere abitualmente le sue attivit nel territorio
dinvio. Si ritiene ad esempio che le agenzie interinali con sede in uno Stato membro possano
assumere in prospettiva di distacco personale unicamente in favore di aziende utilizzatrici con le
quali abitualmente hanno rapporti di fornitura di lavoro
5. lattivit svolta nello Stato dinvio deve avere adeguata rilevanza. Si considera soddisfatto questo
requisito quando il 25% del fatturato venga realizzato in tale Stato
6. non si ammette il doppio distacco (ad esempio, non 竪 possibile distaccare da unimpresa belga un
lavoratore in Italia per essere poi distaccato in Grecia, n辿 posso distaccare un lavoratore francese in
Italia che poi sar distaccato in Francia)
ECCEZIONE ALLA TERRITORIALITA DEL REGOLAMENTO 883/2004
8. Il distacco pu嘆 riguardare anche lavoratori autonomi e si applicher la legislazione dello Stato dinvio, a
condizione che:
1. la durata non superi i 24 mesi
2. lattivit sia stata esercitata abitualmente nello Stato dinvio per almeno 2 mesi continuativi
3. tutti gli strumenti di lavoro (beni aziendali, uffici, macchine, ecc) siano rimasti nel paese dorigine
per una futura ripresa di attivit nello Stato dinvio
4. lattivit sia la stessa o affine a quella esercitata
5. possieda una regolarit contributiva accertata dallEnte Previdenziale dello Stato dinvio
DISTACCO REGOLAMENTO 883/2004 LAVORATORI AUTONOMI
9. Lart.1 del Regolamento di base 竪 applicabile anche a forme di lavoro assimilabili al lavoro dipendente e
autonomo.
In Italia gli iscritti alla gestione separata, cui si applica la normativa del Regolamento, sono divisi in
categorie assimilate dalla circ.INPS 90 del 2009.
DISTACCO REGOLAMENTO 883/2004 GESTIONE SEPARATA
10. DISTACCO REGOLAMENTO 883/2004 GESTIONE SEPARATA
ai lavoratori dipendenti
Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio
erogata da MUIR
Collaboratore coordinato e continuativo (con
contratto a progetto/ programma di lavoro o fase
di esso)
Collaborazioni occasionali
Collaborazioni coordinate e continuative dei
titolari di pensione di vecchiaia o ultra65enni
Collaborazioni coordinate e continuative presso la
PA
Medici in formazione specialistica
Associato in partecipazione di apporto di solo
lavoro
Volontari del servizio civile
ai lavoratori autonomi
Amministratore, sindaco, revisore di societ,
associazioni e altri enti con o senza personalit
giuridica, liquidatore di societ
Collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e
simili
Partecipante a collegi e commissioni
Venditore porta a porta
Rapporti occasionali autonomi (legge n.326/2003)
Tutti i liberi professionisti per i quali non 竪
prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria
11. 1. Il datore di lavoro deve informare lEnte Previdenziale dello Stato dinvio preferibilmente prima
della partenza del lavoratore.
2. LEnte rilascia un certificato A1 comunemente detto certificato portatile che stabilisce la
legislazione applicabile al lavoratore. Il certificato 竪 emesso in 4 copie, di cui una rester allEnte di
emissione, una verr spedita allEnte Previdenziale dello Stato ospitante, due verranno fornite al
datore di lavoro che ne consegner una al lavoratore, da portare con s辿 allestero.
La certificazione A1 avrebbe dovuto essere sostituita da certificati telematici (detti papersed) entro aprile
2014, questo non 竪 avvenuto
3. LEnte Previdenziale dello Stato ospitante deve comunicare un eventuale parere contrario, altrimenti
la decisione diventa definitiva.
DISTACCO REGOLAMENTO 883/2004 MODALITA OPERATIVE
12. Se il periodo di distacco si protrae oltre i 24 mesi, si pu嘆 richiedere lapplicazione dellart. 16 del Reg.
n.883/2004.
Tale richiesta si pu嘆 fare anche in prima istanza se si presume che il distacco durer oltre i 24 mesi.
Dal febbraio 2005 (msg n. 4547/2005) lautorizzazione alla proroga del distacco oltre il periodo ordinario
竪 stata trasferita dal Ministero del Lavoro alle Direzioni Regionali dellINPS.
La Direzione Regionale INPS competente va individuata in base allo Stato in cui il lavoratore italiano viene
inviato o da cui il lavoratore comunitario proviene.
ITER PROCEDURALE
1. Il datore di lavoro inoltra alla Direzione Regionale competente la richiesta di proroga indicando i dati
del lavoratore, la ditta presso la quale viene inviato allestero e il periodo di distacco richiesto
2. La Direzione Regionale verifica la sussistenza dei requisiti e inoltra la domanda allAutorit
competente del Paese interessato (con il mod. DLI16/1, in futuro con il documento portatile Paper
Sed A001)
3. La risposta dellAutorit estera ( con mod. DLI 16/2, in futuro con il documento portatile Paper Sed
A002) viene comunicata dalla Dir.Reg. allazienda, all INAIL, al Ministero della Salute e alla sede INPS
di competenza che rilascer il documento portatile A1 precompilato dalla D.R.
DISTACCO REGOLAMENTO 883/2004 PROROGA DEL DISTACCO
13. POLI REGIONALI COMPETENTI PER LA PROROGA DEL DISTACCO
Tabella Dir. Reg. INPS competenti alla appl. dellart.16 del Reg. CEE n. 883/84
14. La seconda deroga al principio della territorialit viene sancita per gli Stati membri che applicano il
Regolamento 883, ed 竪 data dallesercizio contemporaneo o a fasi alterne di attivit in 2 o pi湛 Stati
membri.
1. Lavoratori dipendenti: quando esercitano una parte sostanziale dellattivit nello Stato di residenza
si applica la legislazione di tale Stato (si intende per parte sostanziale un minimo pari al 25% di
orario di lavoro e/o retribuzione, valutati almeno nei 12 mesi successivi). Se non svolgono parte
sostanziale nel paese di residenza, si applicano le seguenti regole:
se la persona 竪 alle dipendenze di un impresa o di un datore di lavoro, si applica la legislazione
dello Stato membro in cui limpresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio
domicilio - articolo 13 paragrafo 1 lett. b) i)
se la persona 竪 alle dipendenze di due o pi湛 imprese o datori di lavoro aventi la propria sede
legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro, si applica la legislazione di tale Stato -
articolo 13 paragrafo 1 lett. b) ii)
se la persona 竪 alle dipendenze di due o pi湛 imprese o datori di lavoro aventi la propria sede
legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno 竪 lo Stato membro in cui detta
persona risiede, si applica la legislazione dello Stato membro diverso dallo Stato membro in cui
la persona risiede - articolo 13 paragrafo 1 lett. b) iii)
se la persona 竪 alle dipendenze di due o pi湛 imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali
hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro
in cui detta persona risiede, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza della
persona - articolo 13 paragrafo 1 lett. b) iv)
REGOLAMENTO 883 ESERCIZIO DI ATTIVITA IN 2 O PIU STATI MEMBRI
15. Il lavoratore 竪 sempre soggetto alla legislazione dello Stato di residenza, anche se non vi esercita una
parte sostanziale di lavoro, se il datore di lavoro ha sede fuori dalla UE (art.14 par.11 del Regolamento di
applicazione 987 del 2009).
2. Lavoratori autonomi: chi esercita abitualmente unattivit lavorativa autonoma 竪 soggetto allo Stato
di residenza se vi esercita una parte sostanziale (si intende almeno il 25% del valore dellattivit
complessiva in termini di fatturato, orario di lavoro e numero di servizi prestati), altrimenti nello
Stato in cui si trova il centro di interessi (dove ha sede limpresa) delle sue attivit.
3. Lavoratori autonomi e subordinati: chi esercita ad esempio in uno Stato attivit autonoma e
nellaltro attivit subordinata, 竪 soggetto alla legislazione dello Stato in cui esercita attivit
subordinata.
4. Pubblico dipendente che esercita in altro Stato attivit autonoma o subordinata: 竪 sempre
soggetto alla legislazione dello Stato dellAmministrazione Pubblica di appartenenza.
In tutti questi casi lEnte Previdenziale tenuto a rilasciare il certificato A1 竪 sempre quello di residenza
della persona interessata.
REGOLAMENTO 883 ESERCIZIO DI ATTIVITA IN 2 O PIU STATI MEMBRI
16. Terza eccezione al principio della territorialit 竪 data da eventuali accordi bilaterali con lItalia per soli casi
di distacco.
Mentre nei casi di applicazione del Regolamento 883 lesclusione del principio di territorialit riguardava
sempre sia contributi previdenziali che assistenziali (cosiddetti minori), in questo ambito invece si
distinguono convenzioni totali con esclusione di tutti i contributi e convenzioni parziali che di regola
escludono sempre il contributo IVS e dispongono diversamente per gli altri contributi (occorre leggere
attentamente laccordo e verificare quali contributi possono essere esclusi perch辿 oggetto di
convenzione).
Sui contributi non oggetto di convenzione 竪 possibile il fenomeno della doppia contribuzione: deve
essere effettuato il pagamento sia in Italia che allestero.
CONVENZIONI CON LITALIA
17. Limpresa italiana che distacca un lavoratore in un Paese estero con Convenzione bilaterale parziale, deve
versare in Italia (posizione con 4Z) le assicurazioni obbligatorie non contemplate dallaccordo su
retribuzione convenzionale (L.398/87) e le assicurazioni contemplate dallaccordo applicabile su
retribuzione effettiva.
Limpresa dovr invece versare allestero eventuali ulteriori forme assicurative previste nello Stato di
impiego.
La deroga al principio di territorialit opera solo per le materie oggetto dellAccordo.
Questo 竪 il link di accesso attraverso il portale INPS a tutte le Convenzioni
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9419%3b9420%3b9423%3b&lastMenu=
9423&iMenu=1&iNodo=9423&p4=2
CONVENZIONI CON LITALIA: LAVORATORI ITALIANI ALLESTERO
18. Lart.3 della Legge 398 del 1987 prevede la possibilit che il Ministro del Lavoro possa esonerare
dallobbligo contributivo aziende che nel loro Stato riservino analogo trattamento ai dipendenti italiani.
In ogni caso, in via provvisoria, la circ.INPS n.41 del 2008 impone allazienda straniera di versare
comunque i contributi sui minimali italiani, salvo ottenere rimborso successivamente.
Esiste un principio di parit di trattamento: tutti gli Stati membri della Comunit Europea devono
garantire ai cittadini extra-comunitari un trattamento pari a quelli della Comunit (la direttiva UE
96/71/CE stabilisce la parit di trattamento economico e normativo per i lavoratori stranieri distaccati nel
territorio di un Paese della UE, rispetto ai lavoratori nazionali che svolgano analoghe mansioni).
Tale principio viene riconosciuto tra laltro dallart. 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico
in materia di immigrazione). Per determinare gli obblighi contributivi, la circolare INPS 122 del 2003
impone ai datori di lavoro di applicare agli stranieri le retribuzioni imponibili dei lavoratori italiani dello
stesso settore e le medesime forme assicurative.
CONVENZIONI CON LITALIA: LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA
19. La circolare INPS 122 del 2003 precisa che lordinaria disciplina previdenziale prevista per i lavoratori
italiani trova applicazione anche in caso di distacco in Italia di un cittadino straniero dipendente da una
ditta estera, qualora si tratti di cittadini extracomunitari provenienti da un Paese che non sia legato
allItalia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, ovvero qualora la convenzione esistente sia
parziale, con riferimento alle sole forme assicurative da questa non previste.
Il lavoratore straniero, in caso di rimpatrio, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale gi
maturati e ne potr godere al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento ed indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocit fra lItalia ed il suo Paese (artt.18 e 28 della legge BossiFini).
Gli Stati che hanno convenzioni con lItalia in caso di distacco sono:
Argentina, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey,
Alderney, Herm e Iethou, Isola di Man), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro e
Serbia), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Stati Uniti, Tunisia, Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale), Uruguay, Venezuela.
Tali convenzioni si applicano per periodo di distacco massimo variabile a seconda della convenzione.
Alcune convenzioni prevedono lapplicazione anche al distacco per lavoro autonomo.
CONVENZIONI CON LITALIA: LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA
21. Accordi bilaterali: campo di applicazione soggettivo al cittadino
Brasile
Isole di Capoverde
Jersey e Isole del Canale
Paesi ex Yugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia)
Croazia
Principato di Monaco
Tunisia
Turchia
22. Accordi bilaterali: campo di applicazione soggettivo : paese di
assicurazione
Argentina
Australia
Canada e Quebec
Rep. San Marino
Uruguay
Venezuela
23. I contributi che possono essere oggetto di convenzione e quindi esclusi dal pagamento in Italia sono:
IVS
TFR
CUAF
ASPI
MOBILITA
MALATTIA
MATERNITA
CIG
Nel caso di lavoratori in Italia non 竪 possibile applicare contributi su retribuzioni convenzionali ex lege
398, i contributi andranno sempre applicati, se dovuti perch辿 non in convenzione, su retribuzioni
effettive.
Per stabilire quali contributi sono dovuti occorre leggere laccordo e verificare nella parte che si applica in
Italia quali sono i contributi in convenzione. Ci嘆 che rimane 竪 dovuto se in base allinquadramento
dellazienda, per quel tipo di attivit le nostre tabelle di aliquote prevedono il contributo.
Questo 竪 il link di accesso attraverso il portale INPS a tutte le Convenzioni
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9419%3b9420%3b9423%3b&lastMenu=
9423&iMenu=1&iNodo=9423&p4=2
CONVENZIONI CON LITALIA: LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA
24. Per gli adempimenti relativi alliscrizione dellazienda e allapertura della posizione presso lINPS si rinvia
alla circolare n.2 del 2007.
Lazienda straniera che opera in Italia con una succursale regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese
e che assume personale dipendente, 竪 tenuta ai medesimi adempimenti previsti per i datori di lavoro di
nazionalit italiana (punto 3.3 della circolare n.2).
Lazienda straniera che non ha strutture n辿 altri punti di riferimento nel territorio nazionale allinfuori di
uno o pi湛 lavoratori dipendenti (es. appalti di prestazioni di servizi), stante lobbligo assicurativo totale o
parziale in Italia , dovr iscriversi presso la sede INPS nella cui competenza territoriale il personale
dipendente svolge lattivit lavorativa subordinata.
Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro straniero dovr richiedere al
competente ufficio dellAgenzia delle Entrate il rilascio di un codice fiscale da utilizzare per lassolvimento
dei soli obblighi previdenziali.
Il datore di lavoro straniero che, in materia di assolvimento dei predetti obblighi, intenda avvalersi di un
soggetto terzo, dovr conferire mandato con rappresentanza al soggetto incaricato ad adempiere in sua
vece. L assenza di un rappresentante residente in Italia obbliga di fatto sempre le aziende a conferire
tale mandato ( generalmente ad un consulente ) Tale mandato nulla ha a che vedere con la delega
indiretta con pin per gli invii telematici degli intermediari.
Tutti i contributi non oggetto di convenzione sono dovuti in Italia, in relazione allinquadramento
aziendale che lINPS determina con provvedimento DM80 sulla scorta dellattivit prevalente svolta
dallazienda nello Stato ove ha sede e risultante da certificato equipollente a nostro camerale, di cui
dovr essere fornita traduzione giurata (PER GIUSTIFICATA PRASSI CONSOLIDATA).
CONVENZIONI CON LITALIA: LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA
25. In assenza di convenzioni trova applicazione lart. 1 della L.398/87.
Tale norma prevede a tutela dei lavoratori italiani il pagamento su retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente con Decreto Ministeriale delle assicurazioni previste per tipologia di attivit dimpresa, con
esclusione della sola C.I.G..
Lart. 1 della L.398/87 si applica anche ai lavoratori comunitari. Lapplicazione 竪 stata estesa anche ai
lavoratori extracomunitari se 束soggiornanti di lungo periodo損 e con regolare permesso di soggiorno o
contratto di lavoro (nota del Ministero del Lavoro del 23.8.2011).
Viene assegnata dallINPS una posizione assicurativa ad hoc (cod.aut. 4C) in considerazione del
particolare criterio di determinazione della retribuzione imponibile.
Lobbligo del versamento in Italia non esonera le aziende dagli obblighi previdenziali vigenti nel Paese
di lavoro.
ASSENZA DI CONVENZIONI CON LITALIA: LAVORATORI ITALIANI ALLESTERO
26. Per lazienda straniera operante in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale tenuta ad
assicurare i lavoratori italiani ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n.398 (art.1 comma 3), il datore di
lavoro o legale rappresentante o procuratore speciale residente in Italia , dovr inoltrare la domanda di
iscrizione con pin profilo azienda legato al proprio codice fiscale personale .
Anche in questo caso, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro straniero
dovr richiedere al competente ufficio dellAgenzia delle Entrate il rilascio di un codice fiscale da utilizzare
per lassolvimento dei soli obblighi previdenziali.
Come nellipotesi precedente lo stesso datore di lavoro che, in materia di assolvimento dei predetti
obblighi, intenda avvalersi di un soggetto terzo, dovr conferire mandato con rappresentanza al soggetto
incaricato ad adempiere in sua vece. Lassenza di un rappresentante residente in Italia obbliga di fatto
sempre le aziende a conferire tale mandato ( generalmente ad un consulente ) Tale mandato nulla ha a
che vedere con la delega indiretta con pin per gli invii telematici degli intermediari.
Tutti i contributi non oggetto di convenzione sono dovuti in Italia, in relazione allinquadramento
aziendale che lINPS determina con provvedimento DM80 sulla scorta dellattivit prevalente svolta
dallazienda nello Stato ove ha sede e risultante da certificato equipollente a nostro camerale, di cui
dovr essere fornita traduzione giurata.
ASSENZA DI CONVENZIONI CON LITALIA: LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA