1. 18/9/2014 senato.it - Proposta di modifica n. 4.1000 al DDL n. 1428
Proposta di modifica n. 4.1000 al DDL n. 1428
4.1000
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
Mostra rif. normativi
束Art. 4. (Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attivit
ispettiva). 1. Allo scopo di rafforzare le opportunit di ingresso nel mondo del lavoro da parte di
coloro che sono in cerca di occupazione, nonch辿 di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere
pi湛 efficiente l'attivit ispettiva, il Governo 竪 delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o pi湛 decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare
l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e
internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie
contrattuali;
b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti in relazione all'anzianit di servizio;
c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione
aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalit e delle
condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;
d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica
e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignit e
della riservatezza del lavoratore;
e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo,
applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonch辿 nei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi湛
rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente pi湛
rappresentative sul piano sociale;
f) previsione della possibilit di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivit lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei
limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilit dei buoni lavoro acquistati;
g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali,
incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni
normative e difficolt interpretative e applicative;
h) razionalizzazione e semplificazione dell'attivit ispettiva, attraverso misure di coordinamento
ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite
l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle
ASL e delle ARPA.損.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=00801408&idoggetto=00782119&stampa=si&toc=no 1/1