1. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Ammissione
In sede di scrutinio l’ammissione all’esame di stato è disposta anche nel caso
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal CdD;
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione
all’esame di Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
• Aver partecipato, entro il mese di aprile alle prove INVALSI
Il Cdc, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento
in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche
inferiore a 6/10*.
La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio
sintetico che fa riferimento alle competenze di cittadinanza, allo Statuto degli
studenti e delle studentesse e al Patto di corresponsabilità -
N.B.
*Il voto è sempre espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali
2. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Ammissione privatisti
Sono ammessi a sostenere l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione in qualità di candidati privatisti (art. 10 D.L. 62/2017 e art.3 D.M.
74/2017) coloro che compiono, entro il 31/12/2017, il tredicesimo anno di età e
che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola
secondaria. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano conseguito
l’ammissione alla scuola secondaria da almeno un triennio.
La domanda di ammissione all’esame di stato va presentata entro il 20 marzo
dell’anno scolastico di riferimento, per consentire agli alunni e alle alunne di
sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.
N.B. I candidati privatisti, per essere ammessi all’esame di stato, devono
partecipare alle prove INVALSI ( art. 7 D.L. 62/2017)
3. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Sedi di esami e commissioni
Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d’esame,
composta da tutti i docenti assegnati alle classi terze, che si articola in
sottocommissioni quanti sono le classi terze. Non fanno parte della
commissione d’esame i docenti che svolgono attività nell’ambito del
potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa.
Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente
scolastico. In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di Presidente
sono svolte da un docente collaboratore appartenente al ruolo della scuola
secondaria di primo grado.
4. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Riunione preliminare e calendario delle operazioni
• Per ogni sottocommissione viene individuato dal Presidente, un
coordinatore, delegato a sostituirlo, in caso di assenza, nei lavori della
propria sottocommissione;
• Durante la riunione preliminare viene definita la durata oraria, che non
deve superare le 4 ore, per ciascuna prova, il loro ordine di successione e
quello delle classi per i colloqui;
• Vengono predisposte le tracce delle prove d’esame coerentemente con i
traguardi di sviluppo delle competenze previste, criteri comuni per la
correzione e la valutazione delle prove stesse,
• Vengono individuati gli strumenti che gli studenti possono utilizzare durante
le prove;
• Vengono definite le modalità organizzative per gli studenti con disabilitÃ
certificata, o con disturbo specifico dell’apprendimento, certificato.
5. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Prove d’esame: Italiano
Per la prova d’italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la
capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione
del pensiero, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne
di tracce con riferimento alle seguente tipologie:
 Testo narrativo o descrittivo,
 Testo argomentativo;
 Comprensione e sintesi di un testo.
La prova d’italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle
diverse tipologie proposte, che possono essere utilizzate in maniera
combinata tra loro all’interno della stessa traccia.
6. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Prove d’esame: Matematica
Per la prova relativa alle competenze logico-matematiche, tenendo a
riferimento le aree previste dalle Indicazioni Nazionali ( numeri, spazio e figure,
relazioni e funzioni, dati e previsioni, le commissioni predispongono almeno tre
tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
 Problemi articolati su una o più richieste;
 Quesiti a risposta aperta.
Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non
devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione
pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche
ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici
del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attivitÃ
durante il percorso scolastico.
7. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Prove d’esame: Lingue straniere
Per la prova relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte
ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione produzione scritta
riconducibili al Livello A2 per l’inglese e al livello A1 per la seconda lingua
comunitaria, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla
base dei due livelli di riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie che
possono essere anche combinate tra loro all’interno della stessa traccia:
 Questionario di comprensione di un testo
 Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
 Lettera o email personale
 Sintesi di un testo
8. Esami di Stato primo Ciclo d’istruzione
Prove d’esame: Colloquio orale
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle
conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente
previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si
sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di
argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, di
collegamento organico tra le varie discipline di studio. Il colloquio, come
previsto dal D.L. 62/2017, tiene conto anche dei livelli di padronanza delle
competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e
Costituzione.
9. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Valutazione delle prove d’esame e voto finale
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata, sulla base di
criteri comuni adottata dalla commissione, attribuendo un voto in decimi in
ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera
viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza frazioni decimali.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la
media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
La media determinata dai voti degli scritti e dal colloquio orale può anche
essere espressa con voto decimale ma sarà arrotondata all’unità quando verra
fatta la media con il voto di ammissione.
Supera l’esame lo studente che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione
assunta all’unanimità , attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un
voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove sia il percorso
triennale.
10. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Alunni con DisabilitÃ
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Il consiglio
di classe può prevedere adeguate misure compensative e dispensative per lo
svolgimento delle prove e , se necessario, predisporre specifici adattamenti
della prova o, in casi eccezionali, prevedere l’esonero dalla prova. Per lo
svolgimento delle prove, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano
attrezzature tecniche e sussidi didattici, dei quali hanno fatto uso abitualmente
nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo
individualizzato e comunque funzionali allo svolgimento delle prove..
Solo per gli alunni e le alunne che non si presentano agli esami, fatta salva
l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una
prova suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è
titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria. Pertanto, tali alunni
non possono essere iscritti, nell’a.s. successivo alla terza classe della
secondaria di primo grado, ma potranno assolvere all’obbligo scolastico nella
scuola superiore
11. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Alunni con DSA
Gli alunni e le alunne con DSA partecipano alle prove INVALSI. Per lo
svolgimento delle prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il Pdp. Anche per le altre prove gli studenti con DSA
possono utilizzare gli strumenti compensativi indicati nel Pdp dei quali hanno
fatto uso abituale nel corso dell’ a.s. o si possono prevedere tempi più lunghi
per lo svolgimento delle prove.
Per gli alunni e alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera ( solo se
previsto nel Pdp) la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della
prova orale sostitutiva.
12. Esame di Stato primo Ciclo d’istruzione
Certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze viene redatta in sede di scrutinio finale e
soltanto per gli alunni che hanno superato l’esame di stato. Il modello nazionale
di certificazione delle competenze è integrato da una sezione, predisposta e
redatta a cura dell’INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto
dall’alunno/a nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da
un’ulteriore sezione, sempre redatta dall’INVALSI, in cui si certificano le abilitÃ
di comprensione ed uso della lingua inglese.
Per gli alunni e le alunne con disabilità la certificazione può essere
accompagnata da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati
di competenza agli obiettivi specifici del PEI.