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Spett.le
Dirigente Scolastico
_________________
_________________
Spett.le
Comune di ________
_________________
_________________
Oggetto: recesso servizio mensa; diffida alla libera consumazione del pasto domestico
La Corte di Appello di Torino, con la Sentenza n. 1049 del 19 aprile 2016, pubblicata in data 21
giugno 2016, definitivamente pronunciando, senza alcuna distinzione tra tempo pieno e modulo, HA
ACCERTATO IL DIRITTO DEI GENITORI DI SCEGLIERE, PER I PROPRI FIGLI, TRA LA
REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE ONEROSA ED IL PASTO DOMESTICO da consumarsi
nell'ambito delle singole scuole e nell'orario destinato alla refezione.
La Corte di Appello, visto l'art. 34, primo comma, della Costituzione, che prevede il diritto
all'istruzione, obbligatoria e gratuita, nel richiamare la Circolare del MIUR n. 29 del 5 marzo 2004, ha
sottolineato il fatto che il tempo mensa rappresenta uno dei tre segmenti educativi di cui si compone
lofferta formativa, segmenti che vanno considerati e progettati unitamente tra loro e non
separatamente, posto che gli stessi concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo.
Il servizio comunale di ristorazione collettiva, previsto dal D.M. 31 dicembre 1983, seppur nella
sua utilit, atta a garantire lo svolgimento delle attivit educative e didattiche, non 竪 un servizio
obbligatorio, ma un servizio pubblico a domanda individuale. Esso non pu嘆 mai diventare obbligatorio
ed anzi, esso deve armonizzarsi e coesistere il c.d. pasto domestico.
Gli studenti, a prescindere dal tipo di pasto consumato, potranno fare affidamento
sull'assistenza "educativa" del personale docente, assistenza che si intende riferita anche al tempo
riservato al dopo mensa, ci嘆 anche nella scuola secondaria di primo grado ove si parla ormai di "tempo
scuola", che comprende non soltanto le attivit strettamente didattiche. Il servizio scolastico si svolge
attraverso tutti i previsti "segmenti orari", compreso il tempo-mensa.
L'assistenza durante il tempo mensa, non 竪 solo una mera attivit di "sorveglianza" ma 竪
unassistenza "educativa" che spetta al personale docente; lart. 10, comma 4, del D. Lgs. 19 febbraio
2004, n.59, dispone che lorganico scolastico ed il personale docente, ivi incluso il personale ATA, 竪
formato anche per garantire l'assistenza educativa nel tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa
(Art. 47 CCNL) e che il secondo ha anche i compiti istituzionali di provvedere alla pulizia dei locali
scolastici.
Per quanto concerne il tempo mensa, quindi, la Corte di Appello ha chiaramente sancito il
principio per il quale il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto
soggettivo perfetto perch辿 costituisce esercizio del diritto all'istruzione, ritenendo impraticabile la via
di consentire alle famiglie di prelevare i figli da scuola durante il tempo della mensa per riaccompagnarli
in tempo utile per la ripresa delle lezioni; in tal modo verrebbe ad essere leso il diritto di partecipare al
"tempo mensa" quale segmento del complessivo progetto educativo.
Quanto alle modalit di fruizione del diritto, ferma restando la discrezionalit
dellAmministrazione nellorganizzare la coesistenza del servizio pubblico e dei pasti domestici, si
osserva che il Tribunale di Torino ha chiaramente sancito il principio per il quale Le modalit attraverso
cui listituto scolastico dar attuazione concreta al diritto  non possono essere tali da snaturare o annullare di fatto i
contenuti del diritto fondamentale alla istruzione, che costituisce il presupposto e la ragion dessere del diritto (al pasto
domestico) che qui si riconosce.  Un organizzazione che non consentisse la fruizione del diritto allo studio in questi
termini si risolverebbe quindi nella negazione del diritto che 竪 stato qui accertato.
Ad eventuali eccezioni fondate su aspetti di natura igienico sanitaria, si risponde
preventivamente ricordando che ad oggi, non esiste alcun divieto nella normativa vigente  nazionale,
regionale o comunitaria  che inibisca un uso promiscuo dei refettori scolastici, strutture che sono in
uso alle Istituzioni scolastiche ed a disposizione di TUTTI gli studenti e non certo di propriet o di uso
esclusivo dei Comuni e delle ditte di ristorazione.
A ci嘆 si aggiunga che il Regolamento CE 852/2004, allart. 1, prevede espressamente che lo
stesso non si applica alle preparazioni domestiche di alimenti, fatto che esclude qualsiasi tipo di
controllo e vigilanza da parte delle Aziende sanitarie.
Alla luce di queste considerazioni ed informazioni che ci siamo visti costretti a fornire alle
SS.VV., Noi sottoscritti _____________________________________________________ genitori
e/o esercenti la potest genitoriale e responsabili dellobbligo scolastico dellalunno/a
_________________________ iscritto alla Scuola _________________________ nella
classe______ ,
COMUNICHIAMO
di volerci avvalere, come in effetti ci avvaliamo, della libera scelta di NON USUFRUIRE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE e di provvedere al pranzo del proprio
figlio dotandolo di pasto preparato a casa. La presente comunicazione, quindi, indirizzata anche
allAmministrazione comunale, valga quale FORMALE ATTO DI RECESSO dal servizio pubblico
di ristorazione collettiva e/o di MANCATO RINNOVO del medesimo a decorrere dal __________
Al contempo
INVITIAMO E FORMALMENTE DIFFIDIAMO
codesto Spett.le Istituto a provvedere affinch辿 lalunno ________________________________, nel
fruire dellofferta formativa scolastica, possa pranzare nello stesso orario e nello stesso luogo degli altri
compagni di classe senza subire alcuna discriminazione e intimidazione, accettando al limite che allo
stesso venga riservato un tavolo fisicamente separato e diverso, seppur allinterno dello stesso
refettorio, ma ci嘆 unicamente nellipotesi in cui codesta Spett.le Dirigenza sappia debitamente motivare
ed argomentare la decisione sulla base di norme, leggi e regolamenti vigenti, e non unicamente sulla
base di estemporanee e soggettive determinazioni.
Richiamiamo, peraltro, la Vostra attenzione sulla nota prot. n. 348 del 3 marzo 2017, con la
quale la dott.ssa De Pasquale del Ministero dellistruzione, Universit e Ricerca, ha invitato al rispetto
delle decisioni della Magistratura, suggerendo di trattare i pasti domestici al pari dei c.d. pasti speciali,
avendo laccortezza di controllare che non vi siano scambi di alimenti.
La presente, quindi, valga in termini non di richiesta, ma di unilaterale DICHIARAZIONE di
esercizio del diritto di scelta al pasto casalingo; contestualmente i sottoscritti dichiarano di
assumersi ogni responsabilit per quanto riguarda la fornitura e la conservazione del pasto domestico da
consumarsi a scuola, garantendo la correttezza dei comportamenti alimentari per il/la proprio/a
figlio/a, pur senza alcuna rinuncia alle prestazioni educativo-comportamentali del corpo docente al
quale spetter, in ogni caso, il compito di esercitare la normale attivit di vigilanza affinch辿 non vi siano,
durante lorario di refezione, scambi di cibi, a tutela di studenti allergici e/o intolleranti.
Qualunque impedimento al libero esercizio del predetto diritto sar oggetto di specifica
valutazione in ordine a tutte le azioni, anche giudiziarie, che si rendessero necessarie sotto ogni profilo,
civile, amministrativo e penale, a tutela e garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti.
Certi che vorrete adottare tutti gli strumenti necessari per assicurare la libera espressione e il
rispetto delle scelte personali, e certo altres狸 che vorrete rigorosamente rispettare la legge, si porgono i
migliori saluti.
Luogo e data
Firma/e _______________________________

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Esonero con diffida

  • 1. Spett.le Dirigente Scolastico _________________ _________________ Spett.le Comune di ________ _________________ _________________ Oggetto: recesso servizio mensa; diffida alla libera consumazione del pasto domestico La Corte di Appello di Torino, con la Sentenza n. 1049 del 19 aprile 2016, pubblicata in data 21 giugno 2016, definitivamente pronunciando, senza alcuna distinzione tra tempo pieno e modulo, HA ACCERTATO IL DIRITTO DEI GENITORI DI SCEGLIERE, PER I PROPRI FIGLI, TRA LA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE ONEROSA ED IL PASTO DOMESTICO da consumarsi nell'ambito delle singole scuole e nell'orario destinato alla refezione. La Corte di Appello, visto l'art. 34, primo comma, della Costituzione, che prevede il diritto all'istruzione, obbligatoria e gratuita, nel richiamare la Circolare del MIUR n. 29 del 5 marzo 2004, ha sottolineato il fatto che il tempo mensa rappresenta uno dei tre segmenti educativi di cui si compone lofferta formativa, segmenti che vanno considerati e progettati unitamente tra loro e non separatamente, posto che gli stessi concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo. Il servizio comunale di ristorazione collettiva, previsto dal D.M. 31 dicembre 1983, seppur nella sua utilit, atta a garantire lo svolgimento delle attivit educative e didattiche, non 竪 un servizio obbligatorio, ma un servizio pubblico a domanda individuale. Esso non pu嘆 mai diventare obbligatorio ed anzi, esso deve armonizzarsi e coesistere il c.d. pasto domestico. Gli studenti, a prescindere dal tipo di pasto consumato, potranno fare affidamento sull'assistenza "educativa" del personale docente, assistenza che si intende riferita anche al tempo riservato al dopo mensa, ci嘆 anche nella scuola secondaria di primo grado ove si parla ormai di "tempo scuola", che comprende non soltanto le attivit strettamente didattiche. Il servizio scolastico si svolge attraverso tutti i previsti "segmenti orari", compreso il tempo-mensa. L'assistenza durante il tempo mensa, non 竪 solo una mera attivit di "sorveglianza" ma 竪 unassistenza "educativa" che spetta al personale docente; lart. 10, comma 4, del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n.59, dispone che lorganico scolastico ed il personale docente, ivi incluso il personale ATA, 竪 formato anche per garantire l'assistenza educativa nel tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa (Art. 47 CCNL) e che il secondo ha anche i compiti istituzionali di provvedere alla pulizia dei locali scolastici. Per quanto concerne il tempo mensa, quindi, la Corte di Appello ha chiaramente sancito il principio per il quale il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto perch辿 costituisce esercizio del diritto all'istruzione, ritenendo impraticabile la via di consentire alle famiglie di prelevare i figli da scuola durante il tempo della mensa per riaccompagnarli
  • 2. in tempo utile per la ripresa delle lezioni; in tal modo verrebbe ad essere leso il diritto di partecipare al "tempo mensa" quale segmento del complessivo progetto educativo. Quanto alle modalit di fruizione del diritto, ferma restando la discrezionalit dellAmministrazione nellorganizzare la coesistenza del servizio pubblico e dei pasti domestici, si osserva che il Tribunale di Torino ha chiaramente sancito il principio per il quale Le modalit attraverso cui listituto scolastico dar attuazione concreta al diritto non possono essere tali da snaturare o annullare di fatto i contenuti del diritto fondamentale alla istruzione, che costituisce il presupposto e la ragion dessere del diritto (al pasto domestico) che qui si riconosce. Un organizzazione che non consentisse la fruizione del diritto allo studio in questi termini si risolverebbe quindi nella negazione del diritto che 竪 stato qui accertato. Ad eventuali eccezioni fondate su aspetti di natura igienico sanitaria, si risponde preventivamente ricordando che ad oggi, non esiste alcun divieto nella normativa vigente nazionale, regionale o comunitaria che inibisca un uso promiscuo dei refettori scolastici, strutture che sono in uso alle Istituzioni scolastiche ed a disposizione di TUTTI gli studenti e non certo di propriet o di uso esclusivo dei Comuni e delle ditte di ristorazione. A ci嘆 si aggiunga che il Regolamento CE 852/2004, allart. 1, prevede espressamente che lo stesso non si applica alle preparazioni domestiche di alimenti, fatto che esclude qualsiasi tipo di controllo e vigilanza da parte delle Aziende sanitarie. Alla luce di queste considerazioni ed informazioni che ci siamo visti costretti a fornire alle SS.VV., Noi sottoscritti _____________________________________________________ genitori e/o esercenti la potest genitoriale e responsabili dellobbligo scolastico dellalunno/a _________________________ iscritto alla Scuola _________________________ nella classe______ , COMUNICHIAMO di volerci avvalere, come in effetti ci avvaliamo, della libera scelta di NON USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE e di provvedere al pranzo del proprio figlio dotandolo di pasto preparato a casa. La presente comunicazione, quindi, indirizzata anche allAmministrazione comunale, valga quale FORMALE ATTO DI RECESSO dal servizio pubblico di ristorazione collettiva e/o di MANCATO RINNOVO del medesimo a decorrere dal __________ Al contempo INVITIAMO E FORMALMENTE DIFFIDIAMO codesto Spett.le Istituto a provvedere affinch辿 lalunno ________________________________, nel fruire dellofferta formativa scolastica, possa pranzare nello stesso orario e nello stesso luogo degli altri compagni di classe senza subire alcuna discriminazione e intimidazione, accettando al limite che allo stesso venga riservato un tavolo fisicamente separato e diverso, seppur allinterno dello stesso refettorio, ma ci嘆 unicamente nellipotesi in cui codesta Spett.le Dirigenza sappia debitamente motivare ed argomentare la decisione sulla base di norme, leggi e regolamenti vigenti, e non unicamente sulla base di estemporanee e soggettive determinazioni. Richiamiamo, peraltro, la Vostra attenzione sulla nota prot. n. 348 del 3 marzo 2017, con la quale la dott.ssa De Pasquale del Ministero dellistruzione, Universit e Ricerca, ha invitato al rispetto
  • 3. delle decisioni della Magistratura, suggerendo di trattare i pasti domestici al pari dei c.d. pasti speciali, avendo laccortezza di controllare che non vi siano scambi di alimenti. La presente, quindi, valga in termini non di richiesta, ma di unilaterale DICHIARAZIONE di esercizio del diritto di scelta al pasto casalingo; contestualmente i sottoscritti dichiarano di assumersi ogni responsabilit per quanto riguarda la fornitura e la conservazione del pasto domestico da consumarsi a scuola, garantendo la correttezza dei comportamenti alimentari per il/la proprio/a figlio/a, pur senza alcuna rinuncia alle prestazioni educativo-comportamentali del corpo docente al quale spetter, in ogni caso, il compito di esercitare la normale attivit di vigilanza affinch辿 non vi siano, durante lorario di refezione, scambi di cibi, a tutela di studenti allergici e/o intolleranti. Qualunque impedimento al libero esercizio del predetto diritto sar oggetto di specifica valutazione in ordine a tutte le azioni, anche giudiziarie, che si rendessero necessarie sotto ogni profilo, civile, amministrativo e penale, a tutela e garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti. Certi che vorrete adottare tutti gli strumenti necessari per assicurare la libera espressione e il rispetto delle scelte personali, e certo altres狸 che vorrete rigorosamente rispettare la legge, si porgono i migliori saluti. Luogo e data Firma/e _______________________________