2. Feindstrafrecht
Le indiscutibili e crescenti esigenze
della lotta contro la criminalit sul piano
internazionale, pur sollecitando una
sempre pi湛 fattiva e leale collaborazione
tra gli Stati, non possono in nessun caso
andare a detrimento dei valori che la
Costituzione dichiara inviolabili.
Corte Costituzionale, sentenza 280/1985
6. fonti
Costituzione
art. 26
art. 10
art. 117
Codice di procedura
penale
artt. 696 ss. (diritto
penale internazionale)
Convenzioni
internazionali
Convenzione europea di
estradizione
(
1957; l.
300/1963
)
Convenzione europea
sullassistenza giudiziaria
(
1959; l. 215/1961
)
Convenzione di Ginevra
Convenzione EDU
..
Codice Penale
art. 13
8. art 13 c.p.
legge penale italiana, convenzioni e usi
principio di doppia incriminazione (reciprocit)
anche extra-convenzionale
cittadino (art. 26 Costituzione)
principio di specialit
13. domand
a
d
i
arrest
o
provvisori
o
match del sistema
informativo (red notice)
perquisizione e arresto
PG
habeas corpus 48 h + convalida
96h
misura coercitiva provvisoria
udienza camerale
Identificazione ( specialit / consenso allestradizione (art
717 c.p.p.)
semplificata
ordinaria
40 giorni / udienza
15. Interpo
l
Organizzazione Internazionale di Polizia
riorganizzata nel 1956
190 paesi aderenti
sede a Lione, articolata in
strutture periferiche
(Uffici Centrali Nazionali;
in Italia Servizio per la
Cooperazione
Internazionale di Polizia)
assistenza reciproca tra le
Autorit di polizia
21. Scopi (art 2
)
a. assicurare e sviluppare la pi湛 ampia
assistenza reciproca fra tutte le autorit di
polizia criminale, nellambito delle leggi
esistenti nei diversi Paesi e nello spirito della
Dichiarazione universale dei diritti dellUomo
b. creare e sviluppare ogni istituzione idonea a
contribuire efficacemente alla prevenzione e
alla repressione dei reati di diritto comune.
22. abus
o
?
organizzazione apolitica (art 3
)
Sono rigorosamente vietati qualsiasi attivit o
intervento in questioni o affari con risvolti politici,
militari, religiosi o razziali.
24. fas
e
cautelar
e
arresto (art 716 c.p.p.) - habeas corpus - convalida
misura coercitiva provvisoria
se pericolo di fuga e prognosi favorevole per
estradizione
Ministro della giustizia: prosecuzione entro 10 giorni
717/4 c.p.p. / salva revoca 718 c.p.p.
termini massimi di fase
(
12
-
18 mesi
+
3
)
/ 40 gg
ricorso in Cassazione per violazione di legge
(
719 c.p.p.)
26. cond
iz
ion
i
os
tativ
e
all
a
estrad
iz
ion
e
passiv
a
(riflessi su misura cautelare!
)
1. reato politico (art. 26 / 10 Costituzione, at. 698 c.p.p.)
2. unfair trial o sentenza contraria a principi
fondamentali (art. 705/2 c.p.p.)
3. trattamento inumano o degradante (art. 705/3
->
698
c.p.p.)
4. rischio alla salute
35. Cort
e
EDU
"le assicurazioni diplomatiche non sono di per s辿 sufficienti a
garantire un'adeguata protezione contro il rischio di maltrattamenti,
laddove fonti attendibili avevano riferito di pratiche utilizzate o
tollerate dalle autorit che erano manifestamente contrarie ai principi
della Convenzione" (Ismoilov v, Russia, 2008, n. 2947/06).
UN COMMISSIONER HR (2006)
"non sono credibili e si sono rivelati inefficaci anche
in casi ben documentati. I governi hanno gi violato
norme internazionali vincolanti ed 竪 assolutamente
sbagliato sottoporre chiunque al rischio di tortura
sulla base di un impegno ancora meno solenne a fare
un'eccezione in un caso individuale".
UNHCR 2006
"Le assicurazioni diplomatiche fornite dallo Stato
ricevente non costituiscono di norma impegni
giuridicamente vincolanti. In genere non
prevedono alcun meccanismo per la loro
applicazione, n辿 esiste alcun rimedio legale per lo
Stato d'origine o per l'individuo interessato in
caso di inadempienza, una volta che la persona 竪
stata trasferita nello Stato ricevente. (..)
36. Assemble
a
Parlamentar
e
COE (2006)
"Affidarsi al principio della fiducia e alle assicurazioni
fornite da Stati non democratici che notoriamente
non rispettano i diritti umani 竪 semplicemente vile e
ipocrita".