Estratto dal documento intitolato "L’immagine: diritto e Creative Commons in fotografia" (Documento realizzato nell’ambito del progetto Interreg “Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale” - www.lichtbild-argentovivo.eu)
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Fotografia e diritti d'immagine nel diritto italiano (2018)
3. 10 L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA
Simone Aliprandi
Fotografia e diritti d’immagine nel
diritto italiano
Per dare una panoramica completa dei
principi giuridici rilevanti nel mondo della
fotografia bisogna innanzitutto tener conto
dei soggetti che entrano in gioco e quindi
dei diritti che l’ordinamento prevede a loro
favore. Abbiamo da un lato i diritti di coloro
che scattano le fotografie e dall’altro i dirit
ti dei soggetti ritratti nelle fotografie (anche
detti più genericamente “diritti d’immagi
ne”).
1. I diritti di coloro che scattano le
fotografie
La legge sul diritto d’autore italiano per la
tutela delle fotografie prevede una distin
zione che non è presente in buona parte
degli altri ordinamenti; una distinzione raf
finata e con una sua indiscutibile ratio ma
che complica non poco la situazione ag
giungendo un livello di incertezza interpre
tativa: mi riferisco alla tanto discussa di
stinzione tra opera fotografica e semplice
fotografia.
In sostanza, secondo il diritto d’autore ita
liano la fotografia che denota carattere cre
ativo deve essere considerata opera dell’in
gegno a tutti gli effetti ed è quindi tutelata
da un pieno diritto d’autore (quindi con la
presenza dei cosiddetti diritti morali e con
una durata di settant’anni dalla morte
dell’autore per quanto riguarda i diritti di
utilizzazione economica); mentre la foto
grafia che non denota carattere creativo, e
che quindi ha unicamente un intento di
documentazione, è tutelata solo da un di
ritto connesso, ben più limitato nella porta
ta (la durata è di vent’anni dalla data dello
scatto e non vi sono diritti morali).
opera fotografica
(con carattere creativo)
è tutelata da un pieno diritto
d’autore, quindi
• coperta da diritti morali
• durata: 70 anni dalla morte
è tutelata da un mero diritto
connesso, quindi
• non coperta da diritti morali
• durata: 20 anni dallo scatto
semplice fotografia
(senza carattere creativo)
4. SIMONE ALIPRANDI · FOTOGRAFIA E DIRITTI D’IMMAGINE NEL DIRITTO ITALIANO 11
1.1. Le norme italiane sulle semplici
fotografie
Per comprendere meglio questa distinzio
ne dobbiamo richiamare il dettato dell’arti
colo 87, primo comma, legge 633/1941 che
definisce appunto che cosa debba inten
dersi per “semplici fotografie”:
“Sono considerate fotografie ai fini dell’ap
plicazione delle disposizioni di questo capo
le immagini di persone o di aspetti, ele
menti o fatti della vita naturale e sociale,
ottenute col processo fotografico o con
processo analogo, comprese le riproduzio
ni di opere dell’arte figurativa e i fotogram
mi delle pellicole cinematografiche”.
Il secondo comma dell’articolo ci ricorda
invece che non sono comprese in questa
definizione (e quindi non sono soggette ad
alcuna particolare protezione) le fotografie
di scritti, documenti, carte di affari, oggetti
materiali, disegni tecnici e prodotti simili;
ne consegue che anche chi effettua sempli
ci digitalizzazioni di scritti e documenti, poi
ché non apporta alcun plusvalore creativo
né di documentazione, non può vantare
alcun particolare diritto secondo la legge
italiana (al contrario di quanto invece molti
cercano di sostenere).
Negli articoli appena successivi al citato
articolo 87 troviamo poi altre “eccezioni” e
regole particolari per le fotografie non crea
tive, dalle quali si deduce la minore portata
della tutela rispetto a quella più ampia e
solida prevista per le fotografie creative. Ad
esempio nell’articolo 88 si precisa che, nel
caso in cui le fotografie siano realizzate
nell’ambito di un contratto di lavoro subor
dinato o anche di committenza, entro i limi
ti dell’oggetto e delle finalità del contratto,
il diritto esclusivo tendenzialmente compe
terà al datore di lavoro o al committente.
Mentre l’articolo 91 stabilisce che non è
considerata abusiva la riproduzione di foto
grafie che non riportino il nome del foto
grafo e l’anno della realizzazione.
1.2. Come distinguere tra foto creative
e foto non creative?
Ma come distinguere se vi sia o meno ca
rattere creativo? Chi può dire l’ultima paro
la a riguardo? La risposta a questi interro
gativi può essere facilmente comprensibile
per chi ha una formazione giuridica ma
può disorientare chi invece proviene da
background diversi. Atteso che il diritto
non è una scienza perfetta, diciamo subito
che non è possibile stabilire a priori e con
assoluta certezza se una fotografia sia crea
tiva o se non lo sia.
E l’ultima parola, se così si può dire, verrà
detta solo dal giudice qualora emergesse
una diatriba giudiziale sulla portata dei di
ritti di tutela sulla singola immagine. In quel
caso quindi il giudice e le parti incariche
ranno dei periti (esperti di fotografia, di
storia dell’arte, di design) e si arriverà a una
decisione sul livello di creatività.
Fino a quel momento possiamo solo proce
dere per supposizioni, rifacendoci alle indi
cazioni fornite nei decenni dalla giurispru
denza (cioè dalle decisioni delle corti più
autorevoli) e dalla dottrina giuridica (cioè
gli articoli e le opinioni degli studiosi della
materia). La questione è quindi estrema
mente complessa ed è difficilissimo sinte
tizzarla in poche righe. Possiamo però pa
rafrasare il sempre utile commentario di
Ubertazzi (CEDAM, 2012) dove si legge che
“la creatività viene individuata nell’origina
lità dell’inquadratura, nell’impostazione
dell’immagine, nella capacità di evocare
suggestioni che trascendono il comune
aspetto della realtà raffigurata, in generale
nell’impronta personale dell’autore”. Dun
que non è per nulla una questione di peri
zia tecnica, di esperienza o di bravura del
6. SIMONE ALIPRANDI · FOTOGRAFIA E DIRITTI D’IMMAGINE NEL DIRITTO ITALIANO 13
“Non occorre il consenso della persona
ritratta quando la riproduzione dell’im
magine è giustificata dalla notorietà o
dall’ufficio pubblico coperto, da necessità
di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o culturali, o quando la riproduzio
ne è collegata a fatti, avvenimenti, cerimo
nie di interesse pubblico o svoltisi in pub
blico”.
E comunque, anche in questi casi, l’immagi
ne non può essere diffusa quando la sua
diffusione rechi pregiudizio all’onore, alla
reputazione o al decoro della persona ri
tratta.
In tutti gli altri casi invece il consenso alla
diffusione è necessario e può diventare
anche fonte di contrattazione e quindi di
remunerazione a favore dei soggetti che
prestano la loro immagine: pensiamo a
specifiche categorie professionali che si
sorreggono economicamente proprio gra
zie alla cessione dei diritti di utilizzo sulla
propria immagine come le fotomodelle e i
testimonial pubblicitari.
Il diritto alla tutela della propria immagine
in alcuni casi incrocia, sovrapponendosi
idealmente a esso, il diritto alla riservatez
za (più comunemente detto “diritto alla pri
vacy”). In alcuni casi infatti un’immagine
può essere considerata anche “dato perso
nale” (in tal senso si leggano le sentenze di
Cassazione n. 14346 del 9 agosto 2012 e n.
17449 del 2 settembre 2015) e dunque ri-
chiedere le cautele previste in caso di trat
tamento di dati personali.
Inoltre, quando il soggetto ritratto è un mi
nore, è consigliabile tenere in considerazio
ne alcuni ulteriori accorgimenti in materia
di tutela del minore. In tal senso, diventano
rilevanti anche i principi di carattere deon
tologico della professione giornalistica e
nello specifico quelli sanciti dalla cosiddet
ta Carta di Treviso del 1990.
Quest’articolo viene pubblicato sotto licenza
Creative Commons BY SA 4.0.
L’autore
Dottore di ricerca Simone Aliprandi,
nato nel 1979 a Lodi (Italia); dottore di
ricerca in Società dell’informazione e
avvocato dedito ad attività di consu
lenza, formazione e ricerca nell’ambito
del diritto d’autore e più in generale
del diritto dell’ICT. Partecipa costante
mente a convegni e conferenze divul
gative, tiene corsi di formazione e ha
pubblicato alcuni libri, articoli e conte
nuti multimediali, rilasciando tutte le
opere con licenze open. Collabora con
il team di legali specializzati Array
(www.array.eu) e tiene un blog su
aliprandi.blogspot.com.
7. I seguenti paragrafi sono una rielaborazione
da “Il diritto d’autore e le licenze open nell’at
tività didattica” di Simone Aliprandi, capitolo
5 del libro “DidatticaDuePuntoZero. Scenari di
didattica digitale condivisa” (Ledizioni, 2017).
L’opera originaria è disponibile all’indirizzo
https://aliprandi.org/books/didatticaduepun
tozero/ ed è rilasciata sotto licenza Creative
Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).
Le licenze open (Creative Commons e
simili)
Oltre ai casi di libera utilizzazione previsti
dalla legge sul diritto d’autore, può succe
dere che sia lo stesso titolare dei diritti a
preferire che la sua opera circoli libera da
alcuni dei principali vincoli del copyright. In
tal caso egli può ricorrere all’applicazione
di apposite licenze d’uso ispirate al modello
che comunemente viene chiamato open
content o copyleft, di cui le licenze Creative
Commons rappresentano l’estrinsecazione
più nota. Cerchiamo quindi di comprender
ne i principi di fondo e il funzionamento
concreto.
Radici storiche del fenomeno
L’idea di utilizzare lo strumento della licen
za d’uso per “liberare” un’opera creativa
dalle maglie del copyright nasce negli anni
ottanta in ambito informatico e più precisa
mente in seno al progetto GNU, inaugurato
da Richard Stallman (ricercatore presso il
MIT di Boston). In quegli anni il governo
americano aveva approvato la legge che
sottoponeva anche il software alla tutela
del copyright, aprendo la strada all’indu
stria del software proprietario e a codice
sorgente chiuso. Il gruppo di hacker guida-
to da Stallman voleva invece trovare il
modo di contrastare questa deriva, facen
do sì che comunque vi fosse del software
liberamente distribuibile, modificabile e
corredato del codice sorgente (da cui “open
source”). Da lì l’idea di redigere il testo della
GNU General Public License (anche nota
con l’acronimo GPL), capostipite delle licen
ze open, nonché a tutt’oggi la licenza di
software libero più utilizzata. Fu però solo
con il nuovo millennio e con l’esplosione di
internet come fenomeno di massa che
qualcuno pensò di predisporre un set di
licen ze che potessero funzionare per tutti
i tipi di opere creative (a esclusione del
software) e che risultassero particolar
mente intuitive e di facile utilizzo anche per
i non esperti. Nacque così nel 2002 la pri-
ma versione delle licenze Creative Com
mons, oggi arrivate alla quarta versione e
diventate in assoluto le licenze open con
tent più utilizzate dal popolo dei creativi
digitali. Nonostante le licenze per contenuti
liberi siano numerose, le licenze Creative
Commons si stanno imponendo come il
modello più conosciuto e diffuso, tant’è
che molti progetti dediti alla promozione
della cultura aperta sfruttano proprio que
ste licenze.
Il concetto di licenza e i meccanismi
del licensing
Genericamente, in ambito giuridico, con il
termine licenza si indica un atto autorizza
tivo, la concessione di un permesso; ricor
diamo infatti l’etimologia latina di licenza,
da licēre che appunto significa “permette
re”, “autorizzare”. Nel diritto della proprietà
intellettuale, una licenza è quindi l’atto con
(Immagine tratta dal
libro “Creative
Commons: manuale
operativo”, Simone
Aliprandi,
www.aliprandi.org/
manualecc)
50 sfumature di… open
Copyright
Creative
Commons
Pubblico
dominio
tutti i diritti
riservati
alcuni diritti
riservati
nessun diritto
riservato
ALESSANDRO CAMPANER/MARLENE HUBER · L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA 29
8. cui il titolare dei diritti esclusivi su un’opera
(licenziante) concede il permesso di utilizza
re l’opera stessa a un altro soggetto (licen
ziatario), stabilendo contestualmente una
serie di limiti e condizioni. Il mancato ri
spetto di questi termini d’uso comporta la
violazione del rapporto giuridico e quindi
l’automatico venir meno dell’autorizzazione
stessa.
Nel modello open licensing, solo il licenzian
te è un soggetto definito, mentre il licenzia
tario è indefinito: cerchiamo ora di capire
meglio in che senso. Il licenziante è normal
mente colui che detiene i diritti sull’opera e
solitamente è l’autore stesso oppure altro
titolare dei diritti (come la casa editrice, l’e
tichetta discografica…). Egli, quando diffon
de la sua opera, vi allega il testo della licen
za d’uso e segnala in modo chiaro che
chiunque voglia utilizzare l’opera dovrà
semplicemente attenersi a quanto indicato
nella licenza (oltre ovviamente a rispettare
quanto più generalmente previsto dai prin
cipi del diritto d’autore). Questo “chiunque”,
facendosi implicitamente parte del rappor
to contrattuale proprio per effetto dell’uti
lizzo dell’opera, diventa così il licenziatario;
si spiega ora perché poco sopra abbiamo
parlato di un licenziatario indefinito. In
estrema sintesi possiamo quindi dire che la
licenza rappresenta un permesso condizio
nato (e concesso a priori) per l’utilizzo
dell’opera.
Le sei (+ una) licenze Creative
Commons
Come anticipato, le licenze Creative Com
mons sono pensate per poter funzionare
con tutti i tipi di opere creative e in modo
da poter essere tradotte e adattate ai vari
ordinamenti giuridici; inoltre la loro struttu
ra si articola in clausole modulari che per
mettono all’autore di decidere quali usi
consentire per la sua opera, a quali condi
zioni e in quali contesti: in poche parole,
consentono all’autore di graduare la libertà
di utilizzo dell’opera, chiarendone le condi
zioni. Attualmente le licenze Creative Com
mons sono sei e prendono il nome dalle
clausole in esse contenute.
Le licenze Creative Commons (come per
altro gran parte delle licenze sul modello
open) si strutturano idealmente in due par
ti: una prima parte in cui si indicano quali
sono le libertà che l’autore vuole concedere
sulla sua opera; e una seconda parte che
chiarisce le condizioni che l’autore impone
per utilizzare l’opera.
Riguardo alla prima parte (libertà), tutte le
licenze consentono la copia e distribuzione
dell’opera, precisando:
è consentito condividere – riprodurre, di
stribuire, comunicare al pubblico, esporre
in pubblico, rappresentare, eseguire e reci
tare questo materiale con qualsiasi mezzo
e formato.
Solo alcune invece consentono anche di
fare modifiche e rielaborazioni dell’opera
(cioè di realizzare “opere derivate”), preci
sando:
è consentito modificare – remixare, tra
sformare il materiale e basarsi su di esso
per le successive opere per qualsiasi fine.
Riguardo alla seconda parte (le condizioni
imposte), bisogna notare che le licenze
Crea tive Commons si articolano in quattro
clausole base, che l’autore può scegliere e
combinare a seconda delle sue esigenze.
Immagine tratta dal
libro “Diritto e Creative
Commons in fotografia”,
Simone Aliprandi,
24 gennaio 2018,
https://de.slideshare.
net/simonealiprandi/
dirittoecreative
commonsinfotografia
bolzano-gen-2017
Copyright libero utilizzo
stabilito
dal titolare
dei diritti
stabilito
dalla
legge
vedi artt. 65
e seguenti
scadenza
termini
pubblico
dominio
Copyright = Closed by default
regola eccezione
30 L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA
9. A ognuna di esse è associato un simbolo
grafico allo scopo di renderne più facile il
riconoscimento. Vediamole nel dettaglio.
Attribuzione. Si deve riconoscere una
menzione di paternità adeguata, fornire un
link alla licenza e indicare se sono state ef-
fettuate delle modifiche. È consentito fare
ciò in qualsiasi maniera ragionevole possi
bile ma non con modalità tali da suggerire
che il licenziante avalli l’utilizzatore o il suo
utilizzo del materiale. Questa clausola è
presente di default in tutte le licenze. Essa
indica che, ogni volta che utilizziamo l’ope
ra, dobbiamo segnalare in modo chiaro chi
sia l’autore così da evitarne usi distorti.
Non Commerciale. Non si può utilizzare il
materiale per scopi commerciali. Significa
che, se distribuiamo copie dell’opera, non
possiamo farlo in una maniera tale che sia
prevalentemente intesa o diretta al perse
guimento di un vantaggio commerciale o di
un compenso monetario privato. Per farne
tali usi, è necessario chiedere uno specifico
permesso all’autore.
Non Opere Derivate. Se si remixa, trasfor
ma il materiale o ci si basa su di esso, non
si può distribuire il materiale così modifica
to. Quindi se vogliamo diffondere modifi
che o rielaborazioni dell’opera, dobbiamo
chiedere uno specifico permesso all’autore
originario.
Stessa Licenza (Share Alike). Se si remixa,
trasforma il materiale o ci si basa su di
esso, si devono distribuire i contributi con
la stessa licenza del materiale originario.
Questa clausola garantisce che le libertà
concesse dall’autore sull’opera originaria si
mantengano anche sulle opere derivate da
essa (e su quelle derivate dalle derivate,
con un effetto a cascata).
Pubblicato sotto
licenza Creative
Commons:
“In the hall of
the mountain
king”, Lagundo,
11.04.2009
(fotografa: Notburga
Siller, CC BY 4.0)
Elisa Mair,
Bolzano,
09.08.2017
(fotografo: Konrad Falt
ner; Ufficio Film e me
dia, CC BY 4.0)
ALESSANDRO CAMPANER/MARLENE HUBER · L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA 31
10. Riassunto schematico delle clausole
Simbolo Sigla Condizione Descrizione
BY
Attribuzione
Attribution
Permette ad altri di copiare, distribuire, mostrare ed
eseguire copie dell’opera e dei lavori derivati da
questa a patto che venga indicato l’autore dell’opera,
con le modalità da questi specificate.
Ad esempio, potrebbe essere richiesto a chi cita
un’opera di indicare oltre all’autore anche il link al
sito web dell’opera o dell’autore.
NC
Non commerciale
NonCommercial
Permette ad altri di copiare, distribuire, mostrare ed
eseguire copie dell’opera e lavori derivati da essa o
sue rielaborazioni, solo per scopi non commerciali.
ND
Non opere
derivate
No Derivative
Works
Permette ad altri di copiare, distribuire, mostrare
ed eseguire soltanto copie identiche (verbatim)
dell’opera; non sono ammesse opere derivate o
sue rielaborazioni.
SA
Condividi allo
stesso modo
ShareAlike
Permette ad altri di distribuire lavori derivati dall’o
pera solo con una licenza identica (non maggiormen
te restrittiva) o compatibile con quella concessa con
l’opera originale (vedi anche copyleft).
La combinazione delle quattro clausole genera le sei licenze Creative Commons in uso, più
la CC0 (o pubblico dominio) che consente di utilizzare le opere liberamente:
Simboli Sigla Descrizione
CC BY
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate
dall’originale, anche a scopi commerciali, a condizione che
venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, for
nito un link alla licenza e indicato se siano state effettuate
delle modifiche.
CC BY SA
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate
dall’originale, anche a scopi commerciali, a condizione che
venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, for
nito un link alla licenza e indicato se siano state effettuate
delle modifiche; e che alla nuova opera venga attribuita la
stessa licenza dell’originale (quindi a ogni opera derivata verrà
consentito l’uso commerciale).
Questa licenza, per certi versi, può essere ricondotta alle licen
ze “copyleft” del software libero e open source.
32 L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA
11. Simboli Sigla Descrizione
CC BY ND
Permette di distribuire l’opera originale senza alcuna modifica,
anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciu
ta una menzione di paternità adeguata e venga fornito un link
alla licenza.
Quindi non consente la distribuzione di opere modificate,
remixate o basate sull’opera licenziata con questa licenza.
CC BY NC
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate
dall’originale, ma non a scopi commerciali, a condizione che
venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, forni
to un link alla licenza e indicato se sono state effettuate delle
modifiche.
Chi modifica l’opera originale non è tenuto a utilizzare le stes
se licenze per le opere derivate.
CC BY NC
SA
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate
dall’originale, ma non a scopi commerciali, a condizione che
venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, forni
to un link alla licenza e indicato se sono state effettuate delle
modifiche; e che alla nuova opera venga attribuita la stessa
licenza dell’originale (quindi a ogni opera derivata non verrà
consentito l’uso commerciale)
CC BY NC
ND
Questa licenza è la più restrittiva: consente soltanto di scarica
re e condividere i lavori originali a condizione che non vengano
modificati né utilizzati a scopi commerciali, sempre attribuen
do la paternità dell’opera all’autore.
I diritti di condividere e/o modificare l’opera non sono revocabili dal licenziante finché ven-
gano rispettati i termini della licenza.
ALESSANDRO CAMPANER/MARLENE HUBER · L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA 33
12. Lo strumento CC Zero
ZERO
CC Zero (CC0) è uno strumento che per
mette ai titolari dei diritti di rinunciare all’e
sercizio dei loro diritti sull’opera (o quanto
meno a tutti i diritti che sono rinunciabili).
Questo strumento tecnicamente non è una
licenza ma è più una sorta di liberatoria
totale e irrevocabile; e ha l’effetto di rila
sciare l’opera nel pubblico dominio anche
prima della scadenza naturale dei diritti.
Si noti comunque che in alcune legislazioni
risulta complesso se non impossibile rinun
ciare ai propri diritti morali in quanto ap
punto sono per definizione inalienabili e
irrinunciabili.
Altra peculiarità delle licenze Creative Com
mons è quella di essere espresse in tre di
verse forme. La licenza vera e propria è
detta Legal Code: è un testo abbastanza
lungo, denso di concetti giuridici e tenden
zialmente comprensibile per coloro che
hanno una formazione di tipo giuridico. È
questa la licenza che verrà esaminata dal
giudice qualora emergesse una controver
sia legale sull’uso dell’opera licenziata. Tut
tavia, Creative Commons ha pensato anche
di riassumere i concetti essenziali delle li
cenze in versioni sintetiche (i cosiddetti
Commons Deed) facili da capire anche per i
semplici utenti e contraddistinte da efficaci
icone che richiamano graficamente il senso
delle clausole presenti. Inoltre, ogni licenza
è contraddistinta da alcune righe di lin
guaggio informatico (il cosiddetto Digital
Code) che fungono da metadati, ovvero da
informazioni digitali da incorporare nei file
delle opere, grazie alle quali i motori di ri
cerca sono in grado di individuare e ricono
scere correttamente le opere che li conten
gono.
Oltre alle succitate sei licenze, Creative
Commons mette a disposizione un apposi
to tool utilizzabile per rilasciare opere crea
tive in un regime di pubblico dominio artifi
ciale. Sappiamo infatti che normalmente
un’opera dell’ingegno diventa di pubblico
dominio quando sono scaduti i settant’anni
dalla morte dell’autore o quando la legge
prevede che il diritto d’autore non sia appli
cabile. Con lo strumento chiamato CC0 (CC
Zero) l’autore di un’opera può decidere di
rilasciarla fin da subito in una condizione di
pubblico dominio; ciò avviene allegando
all’opera il testo o il link (al pari di quanto
avviene per le licenze) di un atto di rinuncia
(waiver) con cui il detentore dei diritti d’au
tore si impegna pubblicamente e irrevoca
bilmente a non esercitarli.
Come applicare una licenza Creative
Commons alla propria opera
Abbiamo già spiegato che il principio di fon
do è semplicemente quello di “allegare” la
licenza all’opera, in modo che l’utilizzatore
possa essere messo in condizione di cono
scere le libertà concesse dal licenziante
nonché le relative condizioni d’uso. La pras
si più diffusa e consigliabile è quella di ag
giungere un chiaro disclaimer con il nome
esteso della licenza e l’indirizzo web in cui è
disponibile il testo integrale della licenza.
Nel caso di opere in formato digitale e dif
fuse tramite internet il tutto risulta partico
larmente facile, dato che è sufficiente ag
giungere una nota nella pagina web in cui
“risiede” il file dell’opera creativa. Teniamo
presente che Creative Commons non pren
de in deposito le opere e non tiene traccia
degli utilizzi delle licenze; la corretta appli
cazione delle sue licenze è quindi mera re
sponsabilità dei licenzianti. Il sito ufficiale
34 L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA
13. di Creative Commons (all’indirizzo https://
creativecommons.org/choose/) offre un’u-
tile procedura guidata che, attraverso una
serie di domande, accompagna l’utente
nella scelta della licenza più opportuna e
genera automaticamente il codice html con
il disclaimer e il link alla licenza. Non solo: il
codice fornito da Creative Commons ha
anche la funzione di metatag, cioè inserisce
nel codice sorgente della pagina web delle
informazioni aggiuntive sul tipo di licenza
scelta ma anche sull’autore e sul tipo di
opera; queste informazioni, rispettando gli
standard del cosiddetto “web semantico”,
permettono ai motori di ricerca di reperire
più facilmente ed efficacemente le opere.
Fin qui abbiamo parlato dell’applicazione
delle licenze CC a opere diffuse attraverso
internet in formato digitale, essendo que
sto l’habitat originario di licenze come le
Creative Commons. Tuttavia, se invece l’o
pera viene distribuita su supporto fisico, il
disclaimer può essere apposto dove nor
malmente si trovano i dati di edizione e
produzione dell’opera; per esempio nel co
lophon di un libro, nel booklet di un CD
musicale, nella cover di un DVD video – op
pure nella didascalia di una fotografia.
Corteo di
Krampus, Lienz,
05.12.2017
(fotografo: Alessandro
Campaner, CC BY SA)
Biscotti Zombie,
Lagundo,
21.12.2009
(fotografa: Notburga
Siller, CC BY SA)
ALESSANDRO CAMPANER/MARLENE HUBER · L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA 35
14. Come trovare opere sotto licenza
Creative Commons
Se il licenziante ha proceduto correttamen
te, un qualsiasi motore di ricerca impostato
per essere sensibile ai metatag (e i principa
li hanno questa caratteristica) potrà trova
re l’opera che stiamo cercando secondo le
caratteristiche (anche di licenza) che desi
deriamo.
Per esempio, lo stesso Google in modalità
“Ricerca Avanzata” offre un’opzione di ricer
ca basata sui diritti di utilizzo. In alternativa
è possibile utilizzare un motore predispo
sto specificamente da Creative Commons
(https://ccsearch.creativecommons.org/)
oppure quello realizzato da Creative Com
mons Corea (http://eng.letscc.net/). Ci sono
poi siti web che offrono servizi di hosting,
pubblicazione e catalogazione di opere sot
to licenze CC, quindi un’ulteriore alternativa
è quella di cercare all’interno dei loro data
base.
Gli esempi più noti sono Jamendo per le
opere musicali, Flickr per le opere fotogra
fiche, Wikimedia Commons più generica
mente per immagini, filmati e testi, Vimeo
per video, ݺߣShare per le presentazioni;
anche lo stesso YouTube consente l’utilizzo
di una sola delle sei licenze CC. Nel portale
“Lichtbild – Argento vivo” (www.lichtbildar
gentovivo.eu), le immagini scattate in alta
risoluzione dai partner del progetto, sono
gratuitamente a disposizione per il down
load sotto licenza CC BY 4.0.
Workflow per l’utilizzatore di opere
creative
Sulla base dei principi sinteticamente illu
strati fin qui, è possibile costruire un work-
flow basato su quesiti e risposte che gui
dano verso un comportamento ottimale
da parte di chi voglia riutilizzare un’opera
dell’ingegno creata da terzi.
Una volta individuata l’opera da utilizzare,
innanzitutto bisogna porsi le seguenti do
mande.
Step 1) Si tratta di un’opera per cui la legge
dispone a priori che non vi sia un diritto
d’autore (“public domain by law”)?
Sì: si usa senza problemi.
No: allora bisogna consultare un testo spe
cializzato o un legale competente.
Step 2) Sono per caso scaduti tutti i diritti
d’autore e connessi sull’opera?
Sì: si usa senza problemi.
No: allora bisogna consultare un testo spe
cializzato o un legale competente.
Step 3) Il tipo di utilizzazione che si deside
ra fare ricade in uno dei casi di “fair use” o
di “libera utilizzazione” previsti dalla legge
(eccezioni al diritto d’autore)?
Sì: si usa ma nei limiti imposti dalla legge
per il singolo caso.
No: allora bisogna consultare un testo spe
cializzato o un legale competente.
Step 4) L’opera proviene da una piattafor
ma che definisce particolari condizioni d’u
so per i contenuti creativi?
Sì: verificare i termini d’uso e usare nei limi
ti indicati.
No: allora bisogna consultare un testo spe
cializzato o un legale competente.
Step 5) L’opera è rilasciata sotto una licenza
pubblica che ne consente alcune utilizza
zioni (tipo Creative Commons)?
Sì: si usa ma nei limiti descritti dalla licenza
applicata.
No: contattare il titolare dei diritti e chiede
re il permesso (scritto) di utilizzarla.
36 L’IMMAGINE: DIRITTO E CREATIVE COMMONS IN FOTOGRAFIA