4. Nel terzo
trimestre del
2018 si è ridotto
il numero di
imprese uscite
dal mercato a
seguito di
fallimenti e di
altre procedure
concorsuali,
proseguendo un
trend in atto dalla
fine del 2014. In
discesa anche il
numero di
imprenditori che
hanno avviato
una liquidazione
volontaria, un
dato che nella
prima metà
dell’anno aveva
evidenziato
un andamento
altalenante.
5. I dati relativi ai
tempi di
pagamento per
dimensione di
impresa
indicano
pagamenti più
rapidi e puntuali
nella fascia delle
microimprese e
delle grandi
società, ma non
in quella delle
PMI. In tutte le
fasce
dimensionali
risulta in crescita
la quota di
aziende
gravemente
ritardatarie.
8. Il fallimento era una fattispecie non contemplata dal diritto romano: la
cultura giuridica romana, o quello che di tale cultura era arrivato al pieno
medioevo, aveva al suo centro lo stato e il rapporto del civis romanus
con l’autorità pubblica [...]. Di conseguenza i giuristi, i notai e le autorità
cittadine medievali avevano dovuto costruire dal nulla una prassi e un
diritto specifico [...].
[...] il fallimento portava con sé dinamiche non soltanto strettamente
patrimoniali, ma anche legate al credito e alla rispettabilità sociale della
persona, a quella che il diritto medievale amava considerare la fama,
vera e propria parola chiave per indicare la considerazione di una
persona nella società. Di conseguenza la sfera delle norme sulla
gestione del fallimento tendeva ad allargarsi dalle mere procedure di
risoluzione del conflitto a tutta una serie di meccanismi, più o meno
formalizzati, per sancire, salvaguardare o negare la dignità sociale delle
persone coinvolte.
da 1345. La bancarotta di Firenze, Lorenzo Tanzini, 2018
9. A Firenze, in particolare, gli statuti usano a locuzione di “cessante e
fuggitivo” per indicare i falliti [...].
Cessante in senso proprio è colui che interrompe i pagamenti ai propri
creditori perché non in possesso delle somme ricevute; a questa
fattispecie quella del fugitivus cum pecunia aliena aggiunge l’elemento
fraudolento di chi si sottrae ai creditori allontanandosi con il denaro
altrui per un’altra città. Inutile dire che il mosaico di poteri e territori
dell’Italia medievale favoriva enormemente il verificarsi di fughe di
questo tipo, per cui uscire dalla giurisdizione della propria città per
rifugiarsi, magari con i beni dei creditori, in un’altra era
straordinariamente facile.
da 1345. La bancarotta di Firenze