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Fuckup nights
Rome
28 febbraio 2019
Impact Hub
Alessandro Messina
alemessina.blogspot.com
fonte: Unioncamere
fonte: Unioncamere
Nel terzo
trimestre del
2018 si è ridotto
il numero di
imprese uscite
dal mercato a
seguito di
fallimenti e di
altre procedure
concorsuali,
proseguendo un
trend in atto dalla
fine del 2014. In
discesa anche il
numero di
imprenditori che
hanno avviato
una liquidazione
volontaria, un
dato che nella
prima metà
dell’anno aveva
evidenziato

un andamento
altalenante.
I dati relativi ai
tempi di
pagamento per
dimensione di
impresa
indicano
pagamenti più
rapidi e puntuali
nella fascia delle
microimprese e
delle grandi
società, ma non
in quella delle
PMI. In tutte le
fasce
dimensionali
risulta in crescita
la quota di
aziende
gravemente
ritardatarie.
Fuckup Nights Rome - 28 febbraio 2019
Fuckup Nights Rome - 28 febbraio 2019
Il fallimento era una fattispecie non contemplata dal diritto romano: la
cultura giuridica romana, o quello che di tale cultura era arrivato al pieno
medioevo, aveva al suo centro lo stato e il rapporto del civis romanus
con l’autorità pubblica [...]. Di conseguenza i giuristi, i notai e le autorità
cittadine medievali avevano dovuto costruire dal nulla una prassi e un
diritto specifico [...].
[...] il fallimento portava con sé dinamiche non soltanto strettamente
patrimoniali, ma anche legate al credito e alla rispettabilità sociale della
persona, a quella che il diritto medievale amava considerare la fama,
vera e propria parola chiave per indicare la considerazione di una
persona nella società. Di conseguenza la sfera delle norme sulla
gestione del fallimento tendeva ad allargarsi dalle mere procedure di
risoluzione del conflitto a tutta una serie di meccanismi, più o meno
formalizzati, per sancire, salvaguardare o negare la dignità sociale delle
persone coinvolte.
da 1345. La bancarotta di Firenze, Lorenzo Tanzini, 2018
A Firenze, in particolare, gli statuti usano a locuzione di “cessante e
fuggitivo” per indicare i falliti [...].
Cessante in senso proprio è colui che interrompe i pagamenti ai propri
creditori perché non in possesso delle somme ricevute; a questa
fattispecie quella del fugitivus cum pecunia aliena aggiunge l’elemento
fraudolento di chi si sottrae ai creditori allontanandosi con il denaro
altrui per un’altra città. Inutile dire che il mosaico di poteri e territori
dell’Italia medievale favoriva enormemente il verificarsi di fughe di
questo tipo, per cui uscire dalla giurisdizione della propria città per
rifugiarsi, magari con i beni dei creditori, in un’altra era
straordinariamente facile.
da 1345. La bancarotta di Firenze
Fuckup Nights Rome - 28 febbraio 2019
Rosaria Gasparro
http://www.mantellini.it/2016/12/18/a-cosa-serve-internet-a-non-citare-pasolini-a-caso/
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  • 4. Nel terzo trimestre del 2018 si è ridotto il numero di imprese uscite dal mercato a seguito di fallimenti e di altre procedure concorsuali, proseguendo un trend in atto dalla fine del 2014. In discesa anche il numero di imprenditori che hanno avviato una liquidazione volontaria, un dato che nella prima metà dell’anno aveva evidenziato un andamento altalenante.
  • 5. I dati relativi ai tempi di pagamento per dimensione di impresa indicano pagamenti più rapidi e puntuali nella fascia delle microimprese e delle grandi società, ma non in quella delle PMI. In tutte le fasce dimensionali risulta in crescita la quota di aziende gravemente ritardatarie.
  • 8. Il fallimento era una fattispecie non contemplata dal diritto romano: la cultura giuridica romana, o quello che di tale cultura era arrivato al pieno medioevo, aveva al suo centro lo stato e il rapporto del civis romanus con l’autorità pubblica [...]. Di conseguenza i giuristi, i notai e le autorità cittadine medievali avevano dovuto costruire dal nulla una prassi e un diritto specifico [...]. [...] il fallimento portava con sé dinamiche non soltanto strettamente patrimoniali, ma anche legate al credito e alla rispettabilità sociale della persona, a quella che il diritto medievale amava considerare la fama, vera e propria parola chiave per indicare la considerazione di una persona nella società. Di conseguenza la sfera delle norme sulla gestione del fallimento tendeva ad allargarsi dalle mere procedure di risoluzione del conflitto a tutta una serie di meccanismi, più o meno formalizzati, per sancire, salvaguardare o negare la dignità sociale delle persone coinvolte. da 1345. La bancarotta di Firenze, Lorenzo Tanzini, 2018
  • 9. A Firenze, in particolare, gli statuti usano a locuzione di “cessante e fuggitivo” per indicare i falliti [...]. Cessante in senso proprio è colui che interrompe i pagamenti ai propri creditori perché non in possesso delle somme ricevute; a questa fattispecie quella del fugitivus cum pecunia aliena aggiunge l’elemento fraudolento di chi si sottrae ai creditori allontanandosi con il denaro altrui per un’altra città. Inutile dire che il mosaico di poteri e territori dell’Italia medievale favoriva enormemente il verificarsi di fughe di questo tipo, per cui uscire dalla giurisdizione della propria città per rifugiarsi, magari con i beni dei creditori, in un’altra era straordinariamente facile. da 1345. La bancarotta di Firenze