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SPECIALE PIRATERIA MARITTIMA
     Pubblicato il decreto sullimpiego delle guardie private armate
                      a bordo del naviglio italiano

3 aprile 2013  Genova (Italia)                             limpiego delle guardie armate private conti-
                                                             nua a non essere uneffettiva alternativa ai
                                                             NMP, essendo necessario sempre richiedere in
 stato pubblicato sulla G.U. del 29 marzo 2013 il           via preventiva la disponibilit di un team dei
tanto atteso Regolamento recante limpiego di guar-          NMP;
die giurate a bordo delle navi mercantili battenti
                                                              ad oggi il Regolamento fa esclusivo riferi-
bandiera italiana, che transitano in acque internazio-
                                                               mento alle sole acque internazionali a rischio
nali a rischio pirateria. La normativa va a completare
                                                               pirateria individuate con il decreto del Mini-
lassetto dispositivo delle misure antipirateria, gi
                                                               stero della Difesa del 1属 settembre 2011: la
assunte dal decreto legge 107/2011. Il Regolamento
                                                               HRA (High Risk Area) del Golfo di Aden.
entrer in vigore il 13 aprile 2013.
                                                               Questo significa che, in assenza di modifiche
                                                               al suddetto decreto, oggi le guardie private
Il Regolamento, peraltro registrato alla Corte dei             armate non possono ancora essere utilizza-
                                                               te per le problematiche relative al Golfo di
Conti gi in data 29 gennaio 2013, sembra purtroppo
                                                               Guinea, dove il rischio pirateria sembra es-
disattendere integralmente gli esiti dei lavori della
                                                               sersi spostato a fronte degli ingenti inte-
Commissione Difesa del Senato e i contenuti della              ressi commerciali in gioco in detta area;
Risoluzione approvata il 1属 ottobre 2012, anticipata
                                                              non viene considerato limpatto del Regola-
con la nostra newsletter del 3 ottobre 2012.                   mento con il codice ISM e le procedure di
                                                               risk management (valutazione del rischio) e
                                                               Best Management Practice, che ogni societ
                                                               armatoriale deve adottare;
Non possiamo nascondere le forti perplessit che la
lettura delle disposizioni del Regolamento suscita.           in molti casi il Regolamento presuppone che
                                                               la nave abbia un costante contatto con il ter-
In via generale:
                                                               ritorio italiano. Questo vale  ed anche in
   la disciplina appare piuttosto lontana dalle esi-          questo caso, limitatamente - per i traffici di
    genze dei traffici internazionali e dalla prassi           linea. Molte navi, pur di bandiera italiana,
    dello shipping;                                            non toccano mai porti italiani, n辿 entrano in
                                                               acque territoriali italiane.
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In merito ai diversi contenuti del Regolamento, com-      serio dubbio la libera concorrenza tra imprese di
mentiamo principalmente alcune problematiche pra-         vigilanza italiane ed europee. Per non parlare poi
tiche che la normativa in esame sembra non risolve-       delle imprese extra-UE o di guardie private extra-
re:                                                       UE: 竪 bene ricordare che molte imprese leader del
                                                          mercato di anti-piracy security sono extra-UE ovvero
                                                          utilizzano contractors extra-UE.
Utilizzo della guardie private armate:
Lutilizzo delle guardie giurate non 竪 unalternativa
ai NMP. Occorre infatti sempre richiedere prima la          Gli ulteriori requisiti sono:
disponibilit dei NMP. Solo in caso di non previsio-       a) avere preferibilmente prestato servizio nelle
ne di impiego dei NMP, larmatore potr ricorrere             Forze Armate, anche come volontari, con
allutilizzo di guardie armate private.                        esclusione dei militari di leva;
                                                            b) avere superato i corsi teorico-pratici previsti
                                                               dal Ministero dellInterno con decreto del 15
Nonostante la Commissione Difesa del Senato lo                 settembre 2009;
avesse segnalato, il Regolamento non prevede, poi,          c) essere in possesso di attestato di superamento
un limite di tempo per lattesa della risposta da parte        di un corso di addestramento specifico su pro-
del Ministero della Difesa (in verit a rispondere og-         cedure di sicurezza a bordo di una nave, non-
gi 竪 CINCNAV), n辿 la rilevanza giuridica della man-            ch辿 formazione ed addestramento nelle proce-
cata risposta.                                                 dure di comunicazione necessarie per operare
                                                               nello specifico contesto;
                                                            d) essere in possesso di porto di arma lunga per
Nulla inoltre viene detto in caso di differenza tra            difesa personale.
giorno di imbarco richiesto dallarmatore e giorno
disponibile dei NMP. Non si comprende infatti se,
nel caso il periodo di impiego dei NMP richiesto            Per quanto riguarda, in particolare, il requisito
                                                            sub c), relativo ai corsi di addestramento specifici,
dallArmatore risulti differente, anche parzialmente,
                                                            va rilevato che, probabilmente per u difetto di
da quello effettivamente disponibile, detta circostan-
                                                            coordinamento tra i diversi testi del provvedi-
za equivalga a non previsione di impiego, lasciando       mento in esame, non 竪 stata riprodotta la tempo-
libert allArmatore di eventualmente modificare la         ranea esenzione da tale requisito. Pertanto, al
richiesta e uniformarsi ai tempi di impiego dei NMP,        fine di poter operare su navi italiane i contractors
ovvero imbarcare un team armato privato.                    dovrebbero essere gi in possesso degli attestati,
                                                            senza che nellincertezza della normativa, sia stato
                                                            possibile organizzare i corsi.

Requisiti delle guardie armate:
                                                             Nessun accenno, infine, alla questione relativa
In base allart. 5 del decreto legge n. 107/2011 e al       alla qualifica delle guardie armate a bordo della
Regolamento in esame, oggi le guardie armate priva-         nave. I membri dei NMP sono espressamente
te sono:                                                    considerati come personale diverso dallequi-
     cittadini italiani                                    paggio. Il Regolamento non prevede nulla sullo
     cittadini UE                                          status di non-crew ovvero passengers delle
     istituti di vigilanza italiana                        guardie private, lasciando al momento aperte le
                                                            problematiche in termini di autorizzazione al tra-
                                                            sporto di passeggeri (certificato di sicurezza dei
Nessun richiamo 竪 stato fatto dal Regolamento               passeggeri) ed equipaggiamento di sicurezza.
allart. 134 bis del T.U.L.P.S., ponendo quindi in
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Le navi                                                      tipologia della nave, le merci e i valori traspor-
                                                             tati, nonch辿 i sistemi di autoprotezione a bor-
I servizi di protezione potranno essere svolti esclusi-      do. In ogni caso deve essere garantito il ri-
vamente a bordo di navi mercantili predisposte per           spetto della normativa (italiana) in tema di
la difesa da atti di pirateria (BMP), nonch辿 la custo-       orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;
dia di armi in appositi armadi.                           b) nomina di un responsabile del team;
                                                          c) rinvio ai contenuti del decreto del Comandan-
                                                             te Generale delle Capitanerie di Porto relativa-
                                                             mente alla disciplina delle procedure tecnico-
Condizioni e modalit per lo svolgi-                         amministrative in materia di sicurezza della
mento dei servizi                                            navigazione (safety) e sicurezza marittima
                                                             (security);
Le modalit di svolgimento dei servizi di protezione      d) uso delle armi alla sola ipotesi dellesercizio
sono piuttosto complicate.                                   del diritto di difesa ex art. 52 del codice pena-
                                                             le;
                                                          e) nel caso di imbarco presso i porti degli Stati
Lintero sistema introdotto dal Regolamento sembra           confinanti con le aree a rischio pirateria, co-
basarsi su una fondamentale distinzione:                     municazione al Questore, che approva il rego-
   guardie armate dipendenti da istituti di vigilan-        lamento di servizio, delle generalit delle
    za privata;                                              guardie, della nave, durata del servizio, porti
   guardie armate dipendenti dagli armatori.                di imbarco e sbarco.



In entrambi i casi, occorre che detti servizi di prote-   Il richiamo allart. 52 c.p. in tema di legittima
zione siano disciplinati da un regolamento tecnico di     difesa, specie dopo la riforma del 2006 con lin-
servizio approvato dal Questore della provincia do-       troduzione delle ipotesi di violazione di domicilio
ve ha sede listituto di vigilanza (nel caso i) ovvero    quale luogo di esercizio di una attivit commer-
della provincia di iscrizione della nave (nel caso ii).   ciale, sembra appropriato, tenuto conto che la
                                                          definizione pu嘆 adattarsi senza particolare pro-
                                                          blematiche alla nave. La necessit di approvazio-
Da sottolineare a nostro avviso due aspetti:              ne del regolamento di servizio da parte del Que-
                                                          store rende per嘆 problematici i tempi di approva-
   il criterio della provincia di iscrizione della na-
                                                          zione di ogni singola richiesta.
    ve 竪 piuttosto vago e problematico, tenuto conto
    che le navi appartenenti ad una medesima socie-
    t di navigazione possono essere iscritte presso
    differenti compartimenti marittimi;
   il regolamento tecnico di servizio sottoposto
    allapprovazione del Questore, secondo il model-      Autorizzazione per le armi
    lo predisposto dal Ministero dellInterno, poco si
                                                          Lart. 6 del Regolamento prevede una disciplina
    concilia con il settore marittimo e per nulla inte-
                                                          piuttosto complicata, finalizzata ad ottenere le
    ragisce con lSMS adottato dallarmatore.
                                                          necessarie approvazioni per lacquisto, trasporto,
                                                          detenzione, cessione in comodato delle armi, non-
Il regolamento tecnico di servizio deve inoltre tenere    ch辿 allimbarco e sbarco delle stesse a bordo delle
conto delle seguenti prescrizioni:                        navi.
    a) numero delle guardie armate non inferiore a
       quattro, considerate le esigenze di difesa, la
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Destinatario della norma sembra essere larmatore
o un suo rappresentante sulla base di requisiti e
superamento di esami per singole persone fisiche per          Imbarco e sbarco delle armi nei porti
il porto darmi, di cui agli artt. 8 e 9 della legge          degli Stati confinanti con le aree a
110/1975. Come tale sistema possa essere compatibile
                                                              rischio pirateria
con una societ di navigazione non 竪 dato sapersi. A
chi si riferiscano (firma apicale della societ di arma-      Lart. 8 del Regolamento prevede la possibilit di
mento/Comandante/DPA) resta piuttosto dubbio.                 imbarcare o sbarcare le armi direttamente nei
                                                              porti degli Stati confinanti con le aree a rischio
                                                              pirateria, nel rispetto della legislazione vigente
Inoltre dalla lettura dellart. 6 sembra che le guardie       negli Stati stessi.
private possano imbarcarsi solo con armi comuni da
sparo, mentre lutilizzo delle altre armi ex art. 28
T.U.L.P.S. possa avvenire solo mediante cessione in           Occorre anche in questo caso che larmatore o un
comodato dallarmatore. Questo significherebbe che            suo rappresentante siano preventivamente auto-
larmatore debba autonomamente imbarcare le armi.             rizzati mediante la presentazione di specifica
Nella prassi internazionale larmatore invece stipula         istanza al Prefetto o Questore della provincia in
un contratto con una societ di contractors, che si im-       cui ha sede legale la societ di armamento, crite-
barcano con tutto lequipaggiamento necessario.               rio quindi ancora una volta diverso da quello del-
                                                              la provincia di iscrizione della nave come condi-
                                                              zione e modalit di svolgimento dei servizi di cui
Quale ulteriore profilo di criticit del Regolamento,         allart. 5.
come segnalato dalla Commissione Difesa del Senato
nella Risoluzione del 1 ottobre 2012, la formula di
cessione in comodato delle armi in Italia non sareb-          Nessun accenno, invece, alla possibilit di preve-
be attuabile, dal momento che le armi risultano per-          dere il trasbordo del team di sicurezza composto
sonali ed incedibili e le responsabilit di uso delle         da guardie private da nave a nave, come peraltro
stesse rimangono in capo al titolare.                         avviene sulla rotta delle coste somali tra navi ita-
                                                              liane che utilizzano i NMP, a guadagno di tempo
                                                              e costi.



Deposito di armi nel territorio nazio-
nale
                                                              Regole di ingaggio
La fattispecie rappresentata allart. 7 del Regolamen-
to lascia piuttosto perplessi. Si disciplina infatti lipo-   Luso delle armi 竪 limitato alla sola ipotesi delle-
tesi che larmatore detenga presso un deposito sul            sercizio di difesa ex art. 52 del codice penale. In
territorio italiano armi da imbarcare successivamen-          questo modo le Regole di ingaggio verranno con-
te sulle proprie navi ai fini antipirateria.                  trattualizzate in via privata tra larmatore e le
                                                              guardie giurate. Nessuno riferimento alle regole
                                                              di comportamento ed ingaggio previste nel BIM-
La norma presuppone che la nave abbia un costante
                                                              CO GUARDCOM 2012, contratto standard rico-
contatto con il territorio italiano. Molte navi, pur di
                                                              nosciuto ed approvato a livello internazionale.
bandiera italiana, non toccano mai porti italiani, n辿
entrano in acque territoriali italiane.
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     Comunicazioni con le autorit estere e                       La sensazione 竪 che limpostazione cos狸 adottata
     nazionali                                                    dal legislatore italiano sia piuttosto lontana dalla
                                                                  prassi dello shipping e releghi lutilizzo di guar-
     Lart. 10 del Regolamento impone infine corretta-            die armate private ad un livello decisamente se-
     mente la comunicazione di essenziali informazioni            condario.
     tra la nave e lo Stato in cui vengono imbarcate/
     sbarcate le guardie giurate. Stesse considerazioni
     valgono per le comunicazioni da inoltrarsi allAuto-         In ogni caso, nessun cenno e/o riferimento viene
     rit Marittima e Militare italiana, oltre che tramite i      fatto ad importanti aspetti assicurativi, quali la-
     canali consolari locali, necessarie in caso di emergen-      deguatezza delle coperture assicurative da parte
     za e/o attacco.
                                                                  dellistituto di vigilanza per massimali non infe-
                                                                  riori a USD 5 mln (RC verso terzi), n辿 viene mini-
                                                                  mamente presa in considerazione la compatibilit
     Considerazioni:
                                                                  dellipotesi di utilizzo diretto delle guardie giura-
     Il sistema introdotto dal Regolamento lascia qualche         te da parte dellarmatore ex art. 133 T.U.L.P.S. con
     perplessit, sia in termini di applicazione pratica da       le usuali coperture assicurative.
     parte delle societ armatrici, che di eccessiva buro-
     cratizzazione.




                                                     Simulazione:
     A fronte della struttura del Regolamento, abbiamo provato qui di seguito a dare corso ad una simulazione
     delle fasi di richiesta di impiego di guardie armate da parte di una societ armatoriale:

         1.      richiesta di impiego di NMP
         2.      risposta di non previsione di impiego di NMP da parte del Ministero (CINCNAV)
         3.      condizioni preventive

         (guardie armate dipendenti dallarmatore)             (guardie armate dipendenti da istituti di vigilanza)

assunzione di guardie armate idonee                            Le condizioni di cui al punto 3 sono delegate allisti-
                                                               tuto di vigilanza

predisposizione del regolamento tecnico di servizio,
che richiede:

a)       comunicazione dei turni alle guardie e allAuto-
         rit preposta;

b)       invio giornaliero delle notizie di reato;

c)       rispetto del CCNL per i dipendenti da istituti di
         vigilanza;

d)       disposizioni specifiche alle guardie per i compiti
         previsti;
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e)     Relazione annuale al Questore e Prefetto su
       tutta lattivit;

f)     Sottoscrizione da parte della singola guardia
       privata di presa visione del regolamento di ser-
       vizio approvato;

g)     Descrizione dotazioni ed equipaggiamento delle
       guardie ;

h)     Nomina del responsabile del team;

i)     Rinvio alle procedure di safety e security del
       Comando Centrale delle Capitanerie di Porto;

j)     Rinvio alludo delle armi ai soli casi di legittima
       difesa ex art. 52 cod. pen.

k)     Nel caso di imbarco presso porto di Stato confi-
       nante con area a rischio pirateria, indicazione
       generalit delle guardie, nave, durata del servi-
       zio, porto di imbarco e sbarco delle guardie;

e cos狸 via



Approvazione del regolamento tecnico di servizio da
parte del Questore della provincia di iscrizione di ogni
singola nave.



Preventiva approvazione del Prefetto o del Questore
per lacquisto, trasporto, detenzione, cessione in como-
dato, imbarco e sbarco delle armi, che presuppone ex
artt. 8 e 9 legge 110/1975:

a)     Accertamento capacit tecnica della persona,
       previo superamento esame;

b)     Certificato medico che attesti lassenza di ma-
       lattie mentali o il vizio della capacit di intende-
       re e volere;

c)     Casellario giudiziale pulito.


4.     (in caso di imbarco allestero) istanza per imbarcare e/o sbarcare armi presso porti di Stati confinanti
       con le aree a rischio pirateria, inclusa la documentazione relativa alle armi ed evidenza della conse-
       gna delle armi nello Stato dove vengono sbarcate.
5.     Approvazione della suddetta istanza da parte del Prefetto o Questore della provincia dove ha sede
       legale la societ di armamento.
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6.      Permessi ed autorizzazioni da parte degli Stati esteri per limbarco e/o sbarco di guardie armate
7.      Comunicazioni con le autorit estere e loro conservazione.
8.      Comunicazioni con le autorit italiane e loro conservazione
9.      Comunicazioni al CINCNAV, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, allUAMA (Unit per
        le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento ) del Ministero degli Esteri, alle autorit diplomatico-
        consolari territorialmente competenti.




Pur essendo stata esercitata la massima diligenza nel verificare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo articolo al momento della
distribuzione, tali informazioni sono da considerarsi meramente indicative. Non sono da considerarsi un parere legale. Per ogni ulteriore informa-
zione, vi preghiamo di contattare lo studio ai recapiti indicati qui sotto.




                                       STUDIO LEGALE GARBARINO VERGANI
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GENOA (Head Office): Salita S. Caterina 4/1116123                                     T: +39 010 5761161F: +39 010 5958708
PALERMO:                            Via Emerico Amari 890139                          T: +39 091 8486010F: +39 091 8486010
TARANTO:                            Via Polesine 10/A74100                            T: +39 099 9908000F: +39 099 9908000
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  • 1. SPECIALE PIRATERIA MARITTIMA Pubblicato il decreto sullimpiego delle guardie private armate a bordo del naviglio italiano 3 aprile 2013 Genova (Italia) limpiego delle guardie armate private conti- nua a non essere uneffettiva alternativa ai NMP, essendo necessario sempre richiedere in stato pubblicato sulla G.U. del 29 marzo 2013 il via preventiva la disponibilit di un team dei tanto atteso Regolamento recante limpiego di guar- NMP; die giurate a bordo delle navi mercantili battenti ad oggi il Regolamento fa esclusivo riferi- bandiera italiana, che transitano in acque internazio- mento alle sole acque internazionali a rischio nali a rischio pirateria. La normativa va a completare pirateria individuate con il decreto del Mini- lassetto dispositivo delle misure antipirateria, gi stero della Difesa del 1属 settembre 2011: la assunte dal decreto legge 107/2011. Il Regolamento HRA (High Risk Area) del Golfo di Aden. entrer in vigore il 13 aprile 2013. Questo significa che, in assenza di modifiche al suddetto decreto, oggi le guardie private Il Regolamento, peraltro registrato alla Corte dei armate non possono ancora essere utilizza- te per le problematiche relative al Golfo di Conti gi in data 29 gennaio 2013, sembra purtroppo Guinea, dove il rischio pirateria sembra es- disattendere integralmente gli esiti dei lavori della sersi spostato a fronte degli ingenti inte- Commissione Difesa del Senato e i contenuti della ressi commerciali in gioco in detta area; Risoluzione approvata il 1属 ottobre 2012, anticipata non viene considerato limpatto del Regola- con la nostra newsletter del 3 ottobre 2012. mento con il codice ISM e le procedure di risk management (valutazione del rischio) e Best Management Practice, che ogni societ armatoriale deve adottare; Non possiamo nascondere le forti perplessit che la lettura delle disposizioni del Regolamento suscita. in molti casi il Regolamento presuppone che la nave abbia un costante contatto con il ter- In via generale: ritorio italiano. Questo vale ed anche in la disciplina appare piuttosto lontana dalle esi- questo caso, limitatamente - per i traffici di genze dei traffici internazionali e dalla prassi linea. Molte navi, pur di bandiera italiana, dello shipping; non toccano mai porti italiani, n辿 entrano in acque territoriali italiane.
  • 2. Pagina 2 ON THE WAVE 2013-1 In merito ai diversi contenuti del Regolamento, com- serio dubbio la libera concorrenza tra imprese di mentiamo principalmente alcune problematiche pra- vigilanza italiane ed europee. Per non parlare poi tiche che la normativa in esame sembra non risolve- delle imprese extra-UE o di guardie private extra- re: UE: 竪 bene ricordare che molte imprese leader del mercato di anti-piracy security sono extra-UE ovvero utilizzano contractors extra-UE. Utilizzo della guardie private armate: Lutilizzo delle guardie giurate non 竪 unalternativa ai NMP. Occorre infatti sempre richiedere prima la Gli ulteriori requisiti sono: disponibilit dei NMP. Solo in caso di non previsio- a) avere preferibilmente prestato servizio nelle ne di impiego dei NMP, larmatore potr ricorrere Forze Armate, anche come volontari, con allutilizzo di guardie armate private. esclusione dei militari di leva; b) avere superato i corsi teorico-pratici previsti dal Ministero dellInterno con decreto del 15 Nonostante la Commissione Difesa del Senato lo settembre 2009; avesse segnalato, il Regolamento non prevede, poi, c) essere in possesso di attestato di superamento un limite di tempo per lattesa della risposta da parte di un corso di addestramento specifico su pro- del Ministero della Difesa (in verit a rispondere og- cedure di sicurezza a bordo di una nave, non- gi 竪 CINCNAV), n辿 la rilevanza giuridica della man- ch辿 formazione ed addestramento nelle proce- cata risposta. dure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto; d) essere in possesso di porto di arma lunga per Nulla inoltre viene detto in caso di differenza tra difesa personale. giorno di imbarco richiesto dallarmatore e giorno disponibile dei NMP. Non si comprende infatti se, nel caso il periodo di impiego dei NMP richiesto Per quanto riguarda, in particolare, il requisito sub c), relativo ai corsi di addestramento specifici, dallArmatore risulti differente, anche parzialmente, va rilevato che, probabilmente per u difetto di da quello effettivamente disponibile, detta circostan- coordinamento tra i diversi testi del provvedi- za equivalga a non previsione di impiego, lasciando mento in esame, non 竪 stata riprodotta la tempo- libert allArmatore di eventualmente modificare la ranea esenzione da tale requisito. Pertanto, al richiesta e uniformarsi ai tempi di impiego dei NMP, fine di poter operare su navi italiane i contractors ovvero imbarcare un team armato privato. dovrebbero essere gi in possesso degli attestati, senza che nellincertezza della normativa, sia stato possibile organizzare i corsi. Requisiti delle guardie armate: Nessun accenno, infine, alla questione relativa In base allart. 5 del decreto legge n. 107/2011 e al alla qualifica delle guardie armate a bordo della Regolamento in esame, oggi le guardie armate priva- nave. I membri dei NMP sono espressamente te sono: considerati come personale diverso dallequi- cittadini italiani paggio. Il Regolamento non prevede nulla sullo cittadini UE status di non-crew ovvero passengers delle istituti di vigilanza italiana guardie private, lasciando al momento aperte le problematiche in termini di autorizzazione al tra- sporto di passeggeri (certificato di sicurezza dei Nessun richiamo 竪 stato fatto dal Regolamento passeggeri) ed equipaggiamento di sicurezza. allart. 134 bis del T.U.L.P.S., ponendo quindi in
  • 3. Pagina 3 ON THE WAVE 2013-1 Le navi tipologia della nave, le merci e i valori traspor- tati, nonch辿 i sistemi di autoprotezione a bor- I servizi di protezione potranno essere svolti esclusi- do. In ogni caso deve essere garantito il ri- vamente a bordo di navi mercantili predisposte per spetto della normativa (italiana) in tema di la difesa da atti di pirateria (BMP), nonch辿 la custo- orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario; dia di armi in appositi armadi. b) nomina di un responsabile del team; c) rinvio ai contenuti del decreto del Comandan- te Generale delle Capitanerie di Porto relativa- mente alla disciplina delle procedure tecnico- Condizioni e modalit per lo svolgi- amministrative in materia di sicurezza della mento dei servizi navigazione (safety) e sicurezza marittima (security); Le modalit di svolgimento dei servizi di protezione d) uso delle armi alla sola ipotesi dellesercizio sono piuttosto complicate. del diritto di difesa ex art. 52 del codice pena- le; e) nel caso di imbarco presso i porti degli Stati Lintero sistema introdotto dal Regolamento sembra confinanti con le aree a rischio pirateria, co- basarsi su una fondamentale distinzione: municazione al Questore, che approva il rego- guardie armate dipendenti da istituti di vigilan- lamento di servizio, delle generalit delle za privata; guardie, della nave, durata del servizio, porti guardie armate dipendenti dagli armatori. di imbarco e sbarco. In entrambi i casi, occorre che detti servizi di prote- Il richiamo allart. 52 c.p. in tema di legittima zione siano disciplinati da un regolamento tecnico di difesa, specie dopo la riforma del 2006 con lin- servizio approvato dal Questore della provincia do- troduzione delle ipotesi di violazione di domicilio ve ha sede listituto di vigilanza (nel caso i) ovvero quale luogo di esercizio di una attivit commer- della provincia di iscrizione della nave (nel caso ii). ciale, sembra appropriato, tenuto conto che la definizione pu嘆 adattarsi senza particolare pro- blematiche alla nave. La necessit di approvazio- Da sottolineare a nostro avviso due aspetti: ne del regolamento di servizio da parte del Que- store rende per嘆 problematici i tempi di approva- il criterio della provincia di iscrizione della na- zione di ogni singola richiesta. ve 竪 piuttosto vago e problematico, tenuto conto che le navi appartenenti ad una medesima socie- t di navigazione possono essere iscritte presso differenti compartimenti marittimi; il regolamento tecnico di servizio sottoposto allapprovazione del Questore, secondo il model- Autorizzazione per le armi lo predisposto dal Ministero dellInterno, poco si Lart. 6 del Regolamento prevede una disciplina concilia con il settore marittimo e per nulla inte- piuttosto complicata, finalizzata ad ottenere le ragisce con lSMS adottato dallarmatore. necessarie approvazioni per lacquisto, trasporto, detenzione, cessione in comodato delle armi, non- Il regolamento tecnico di servizio deve inoltre tenere ch辿 allimbarco e sbarco delle stesse a bordo delle conto delle seguenti prescrizioni: navi. a) numero delle guardie armate non inferiore a quattro, considerate le esigenze di difesa, la
  • 4. Pagina 4 ON THE WAVE 2013-1 Destinatario della norma sembra essere larmatore o un suo rappresentante sulla base di requisiti e superamento di esami per singole persone fisiche per Imbarco e sbarco delle armi nei porti il porto darmi, di cui agli artt. 8 e 9 della legge degli Stati confinanti con le aree a 110/1975. Come tale sistema possa essere compatibile rischio pirateria con una societ di navigazione non 竪 dato sapersi. A chi si riferiscano (firma apicale della societ di arma- Lart. 8 del Regolamento prevede la possibilit di mento/Comandante/DPA) resta piuttosto dubbio. imbarcare o sbarcare le armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, nel rispetto della legislazione vigente Inoltre dalla lettura dellart. 6 sembra che le guardie negli Stati stessi. private possano imbarcarsi solo con armi comuni da sparo, mentre lutilizzo delle altre armi ex art. 28 T.U.L.P.S. possa avvenire solo mediante cessione in Occorre anche in questo caso che larmatore o un comodato dallarmatore. Questo significherebbe che suo rappresentante siano preventivamente auto- larmatore debba autonomamente imbarcare le armi. rizzati mediante la presentazione di specifica Nella prassi internazionale larmatore invece stipula istanza al Prefetto o Questore della provincia in un contratto con una societ di contractors, che si im- cui ha sede legale la societ di armamento, crite- barcano con tutto lequipaggiamento necessario. rio quindi ancora una volta diverso da quello del- la provincia di iscrizione della nave come condi- zione e modalit di svolgimento dei servizi di cui Quale ulteriore profilo di criticit del Regolamento, allart. 5. come segnalato dalla Commissione Difesa del Senato nella Risoluzione del 1 ottobre 2012, la formula di cessione in comodato delle armi in Italia non sareb- Nessun accenno, invece, alla possibilit di preve- be attuabile, dal momento che le armi risultano per- dere il trasbordo del team di sicurezza composto sonali ed incedibili e le responsabilit di uso delle da guardie private da nave a nave, come peraltro stesse rimangono in capo al titolare. avviene sulla rotta delle coste somali tra navi ita- liane che utilizzano i NMP, a guadagno di tempo e costi. Deposito di armi nel territorio nazio- nale Regole di ingaggio La fattispecie rappresentata allart. 7 del Regolamen- to lascia piuttosto perplessi. Si disciplina infatti lipo- Luso delle armi 竪 limitato alla sola ipotesi delle- tesi che larmatore detenga presso un deposito sul sercizio di difesa ex art. 52 del codice penale. In territorio italiano armi da imbarcare successivamen- questo modo le Regole di ingaggio verranno con- te sulle proprie navi ai fini antipirateria. trattualizzate in via privata tra larmatore e le guardie giurate. Nessuno riferimento alle regole di comportamento ed ingaggio previste nel BIM- La norma presuppone che la nave abbia un costante CO GUARDCOM 2012, contratto standard rico- contatto con il territorio italiano. Molte navi, pur di nosciuto ed approvato a livello internazionale. bandiera italiana, non toccano mai porti italiani, n辿 entrano in acque territoriali italiane.
  • 5. Pagina 5 ON THE WAVE 2013-1 Comunicazioni con le autorit estere e La sensazione 竪 che limpostazione cos狸 adottata nazionali dal legislatore italiano sia piuttosto lontana dalla prassi dello shipping e releghi lutilizzo di guar- Lart. 10 del Regolamento impone infine corretta- die armate private ad un livello decisamente se- mente la comunicazione di essenziali informazioni condario. tra la nave e lo Stato in cui vengono imbarcate/ sbarcate le guardie giurate. Stesse considerazioni valgono per le comunicazioni da inoltrarsi allAuto- In ogni caso, nessun cenno e/o riferimento viene rit Marittima e Militare italiana, oltre che tramite i fatto ad importanti aspetti assicurativi, quali la- canali consolari locali, necessarie in caso di emergen- deguatezza delle coperture assicurative da parte za e/o attacco. dellistituto di vigilanza per massimali non infe- riori a USD 5 mln (RC verso terzi), n辿 viene mini- mamente presa in considerazione la compatibilit Considerazioni: dellipotesi di utilizzo diretto delle guardie giura- Il sistema introdotto dal Regolamento lascia qualche te da parte dellarmatore ex art. 133 T.U.L.P.S. con perplessit, sia in termini di applicazione pratica da le usuali coperture assicurative. parte delle societ armatrici, che di eccessiva buro- cratizzazione. Simulazione: A fronte della struttura del Regolamento, abbiamo provato qui di seguito a dare corso ad una simulazione delle fasi di richiesta di impiego di guardie armate da parte di una societ armatoriale: 1. richiesta di impiego di NMP 2. risposta di non previsione di impiego di NMP da parte del Ministero (CINCNAV) 3. condizioni preventive (guardie armate dipendenti dallarmatore) (guardie armate dipendenti da istituti di vigilanza) assunzione di guardie armate idonee Le condizioni di cui al punto 3 sono delegate allisti- tuto di vigilanza predisposizione del regolamento tecnico di servizio, che richiede: a) comunicazione dei turni alle guardie e allAuto- rit preposta; b) invio giornaliero delle notizie di reato; c) rispetto del CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza; d) disposizioni specifiche alle guardie per i compiti previsti;
  • 6. Pagina 6 ON THE WAVE 2013-1 e) Relazione annuale al Questore e Prefetto su tutta lattivit; f) Sottoscrizione da parte della singola guardia privata di presa visione del regolamento di ser- vizio approvato; g) Descrizione dotazioni ed equipaggiamento delle guardie ; h) Nomina del responsabile del team; i) Rinvio alle procedure di safety e security del Comando Centrale delle Capitanerie di Porto; j) Rinvio alludo delle armi ai soli casi di legittima difesa ex art. 52 cod. pen. k) Nel caso di imbarco presso porto di Stato confi- nante con area a rischio pirateria, indicazione generalit delle guardie, nave, durata del servi- zio, porto di imbarco e sbarco delle guardie; e cos狸 via Approvazione del regolamento tecnico di servizio da parte del Questore della provincia di iscrizione di ogni singola nave. Preventiva approvazione del Prefetto o del Questore per lacquisto, trasporto, detenzione, cessione in como- dato, imbarco e sbarco delle armi, che presuppone ex artt. 8 e 9 legge 110/1975: a) Accertamento capacit tecnica della persona, previo superamento esame; b) Certificato medico che attesti lassenza di ma- lattie mentali o il vizio della capacit di intende- re e volere; c) Casellario giudiziale pulito. 4. (in caso di imbarco allestero) istanza per imbarcare e/o sbarcare armi presso porti di Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, inclusa la documentazione relativa alle armi ed evidenza della conse- gna delle armi nello Stato dove vengono sbarcate. 5. Approvazione della suddetta istanza da parte del Prefetto o Questore della provincia dove ha sede legale la societ di armamento.
  • 7. Pagina 7 ON THE WAVE 2013-1 6. Permessi ed autorizzazioni da parte degli Stati esteri per limbarco e/o sbarco di guardie armate 7. Comunicazioni con le autorit estere e loro conservazione. 8. Comunicazioni con le autorit italiane e loro conservazione 9. Comunicazioni al CINCNAV, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, allUAMA (Unit per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento ) del Ministero degli Esteri, alle autorit diplomatico- consolari territorialmente competenti. Pur essendo stata esercitata la massima diligenza nel verificare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo articolo al momento della distribuzione, tali informazioni sono da considerarsi meramente indicative. Non sono da considerarsi un parere legale. Per ogni ulteriore informa- zione, vi preghiamo di contattare lo studio ai recapiti indicati qui sotto. STUDIO LEGALE GARBARINO VERGANI STUDIO ASSOCIATO GENOA (Head Office): Salita S. Caterina 4/1116123 T: +39 010 5761161F: +39 010 5958708 PALERMO: Via Emerico Amari 890139 T: +39 091 8486010F: +39 091 8486010 TARANTO: Via Polesine 10/A74100 T: +39 099 9908000F: +39 099 9908000 E: garbamar@garbamar.itW: www.garbamar.it