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p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it
Recentemente il Ministero del Lavoro 竪 intervenuto in merito al nuovo obbligo della comunicazione preventiva
richiesta per le prestazioni lavorative rese tramite i c.d. voucher. In particolare, i chiarimenti forniti dal
Ministero, sotto forma di FAQ, riguardano:
- la possibilit di inviare una comunicazione cumulativa riguardante pi湛 prestatori;
- la possibilit di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta nello stesso
giorno con 2 fasce orarie differenziate;
- la possibilit di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa riguardi unintera
settimana;
- lobbligo di comunicare almeno 60 minuti prima le eventuali variazioni di quanto gi comunicato.
Circolare n. 25 del 24/11/2016
I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO E LE
RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO
Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015 ha rivisto la disciplina del lavoro accessorio / buoni lavoro (c.d.voucher), al fine di
consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, altres狸 la piena tracciabilit
dei buoni lavoro acquistati.
Il committente, prima della prestazione, deve:
- acquistare i voucher;
- presentare allINPS la comunicazione di inizio attivit per attivare i voucher acquistati;
- inviare alla competente DTL la comunicazione preventiva di inizio attivit.
La comunicazione riguarda soltanto i committenti imprenditori / lavoratori autonomi e deve contenere, oltre ai dati
anagrafici del lavoratore, il luogo e il periodo di svolgimento della prestazione.
LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
A seguito delle novit introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016, in vigore dall8.10.2016, la comunicazione preventiva in esame
va inviata:
- almeno 60 minuti prima dellinizio della prestazione;
- alla competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- mediante sms o posta elettronica (non 竪 richiesto lutilizzo della PEC).
Come precisato dallIspettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare 17.10.2016, n. 1 le e-mail devono:
- essere prive di qualsiasi allegato;
- riportare nelloggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
- contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente.
 infine consigliato di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attivit di verifica da parte
del personale ispettivo.
Nella comunicazione preventiva in esame, oltre ai dati anagrafici / codice fiscale del lavoratore e al luogo di
svolgimento della prestazione va riportato:
- il giorno e l'ora di inizio / fine della prestazione, se inviata da un imprenditore non agricolo
/ lavoratore autonomo;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni,
se inviata da un imprenditore agricolo.
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Eventuali modifiche / integrazioni ad una comunicazione gi presentata vanno inviate (al medesimo indirizzo) non oltre
i 60 minuti prima linizio dellattivit cui si riferisce.
Si rammenta che la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio 竪 dovuta dai
committenti:
- imprenditori non agricoli;
- lavoratori autonomi;
- imprenditori agricoli (precedentemente esclusi).
Lomessa comunicazione 竪 sanzionata da  400 a  2.400 per ogni prestatore.
LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO
Con la recente Nota 2.11.2016, n. 20137, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti, in merito
alladempimento in esame, nella forma di FAQ, di seguito riportati.
In particolare il Ministero specifica che:
- il datore di lavoro non agricolo, nel caso in cui la prestazione lavorativa interessi unintera settimana, pu嘆 effettuare
una sola comunicazione nella quale riportare le giornate, il luogo e lora di invio / fine della prestazione di ogni singola
giornata;
- il datore di lavoro agricolo pu嘆 effettuare la comunicazione con riferimento ad un arco temporale fino a tre giorni
e non deve specificare gli orari di inizio / fine della prestazione;
- la comunicazione pu嘆 essere anche cumulativa, ossia riguardare una pluralit di prestatori, purch辿 riferita allo stesso
committente e i dati di ciascun prestatore siano riportati dettagliatamente ed analiticamente;
- le variazioni di una comunicazione gi effettuata vanno comunicate almeno 60 minuti prima dellattivit cui si
riferiscono (ci嘆 pu嘆 interessare, ad esempio, il cambio del prestatore / luogo della prestazione, lanticipo / posticipo
dellinizio della prestazione, il prolungamento dellattivit lavorativa, il termine anticipato dellattivit lavorativa).
1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga lattivit per tutta la settimana dal luned狸 al venerd狸 i
committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente
dellIspettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica
comunicazione?
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga lattivit per lintera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare
una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dellora di inizio e fine della
prestazione di ogni singola giornata.
2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?
La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri
committenti. Pu嘆 essere effettuata con riferimento ad un arco temporale fino a tre giorni e non 竪 necessario comunicare
gli orari di inizio e fine dellattivit.
3) Per il prestatore che svolge lattivit in ununica giornata ma con due fasce orarie differenziate  ad esempio
dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00  occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta
sufficiente ununica comunicazione?
 sufficiente effettuare ununica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore 竪 impegnato in
attivit lavorativa.
4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attivit cui si
riferiscono?
La variazione della comunicazione gi effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attivit cui si riferiscono.
Pi湛 in particolare, a titolo esemplificativo, 竪 possibile individuare le seguenti ipotesi:
- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dellinizio della attivit lavorativa;
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- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dellinizio della attivit lavorativa presso il nuovo luogo
della prestazione;
- se si anticipa lorario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa lorario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto gi comunicato: prima dellinizio dellattivit
lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente lattivit lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi allorario di inizio della prestazione gi comunicata.
5) La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata
comunicazione?
Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dellobbligo di comunicare entro 60 minuti dallinizio della
prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui allart.
49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2015 e d luogo, pertanto, allapplicazione della relativa sanzione.
6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate n辿 la dichiarazione di inizio di attivit da parte del committente nei
confronti dellINPS n辿 la comunicazione alla sede territoriale competente dellIspettorato nazionale del lavoro si
procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro nero oppure occorre contestare anche
la mancata comunicazione?
Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione
risulta assorbita dalla prima.
7) I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni
sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?
No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti
ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di
inizio di attivit nei confronti dellINPS.
8) La comunicazione pu嘆 essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto
dell'impresa?
Si. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della Legge n. 12/79 possono effettuare le
comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla Circolare n. 1/2016
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione
sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.
9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?
No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralit di lavoratori, purch辿 riferite allo stesso
committente e purch辿 i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
10) Qual 竪 la sede competente dellIspettorato dove inviare la comunicazione?
 quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una
sede diversa il committente potr comunque comprovare ladempimento dellobbligo.

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I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO E LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO

  • 1. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it Recentemente il Ministero del Lavoro 竪 intervenuto in merito al nuovo obbligo della comunicazione preventiva richiesta per le prestazioni lavorative rese tramite i c.d. voucher. In particolare, i chiarimenti forniti dal Ministero, sotto forma di FAQ, riguardano: - la possibilit di inviare una comunicazione cumulativa riguardante pi湛 prestatori; - la possibilit di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta nello stesso giorno con 2 fasce orarie differenziate; - la possibilit di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa riguardi unintera settimana; - lobbligo di comunicare almeno 60 minuti prima le eventuali variazioni di quanto gi comunicato. Circolare n. 25 del 24/11/2016 I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO E LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015 ha rivisto la disciplina del lavoro accessorio / buoni lavoro (c.d.voucher), al fine di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, altres狸 la piena tracciabilit dei buoni lavoro acquistati. Il committente, prima della prestazione, deve: - acquistare i voucher; - presentare allINPS la comunicazione di inizio attivit per attivare i voucher acquistati; - inviare alla competente DTL la comunicazione preventiva di inizio attivit. La comunicazione riguarda soltanto i committenti imprenditori / lavoratori autonomi e deve contenere, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, il luogo e il periodo di svolgimento della prestazione. LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA A seguito delle novit introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016, in vigore dall8.10.2016, la comunicazione preventiva in esame va inviata: - almeno 60 minuti prima dellinizio della prestazione; - alla competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; - mediante sms o posta elettronica (non 竪 richiesto lutilizzo della PEC). Come precisato dallIspettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare 17.10.2016, n. 1 le e-mail devono: - essere prive di qualsiasi allegato; - riportare nelloggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente; - contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente. infine consigliato di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attivit di verifica da parte del personale ispettivo. Nella comunicazione preventiva in esame, oltre ai dati anagrafici / codice fiscale del lavoratore e al luogo di svolgimento della prestazione va riportato: - il giorno e l'ora di inizio / fine della prestazione, se inviata da un imprenditore non agricolo / lavoratore autonomo; - la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni, se inviata da un imprenditore agricolo.
  • 2. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it Eventuali modifiche / integrazioni ad una comunicazione gi presentata vanno inviate (al medesimo indirizzo) non oltre i 60 minuti prima linizio dellattivit cui si riferisce. Si rammenta che la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio 竪 dovuta dai committenti: - imprenditori non agricoli; - lavoratori autonomi; - imprenditori agricoli (precedentemente esclusi). Lomessa comunicazione 竪 sanzionata da 400 a 2.400 per ogni prestatore. LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO Con la recente Nota 2.11.2016, n. 20137, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti, in merito alladempimento in esame, nella forma di FAQ, di seguito riportati. In particolare il Ministero specifica che: - il datore di lavoro non agricolo, nel caso in cui la prestazione lavorativa interessi unintera settimana, pu嘆 effettuare una sola comunicazione nella quale riportare le giornate, il luogo e lora di invio / fine della prestazione di ogni singola giornata; - il datore di lavoro agricolo pu嘆 effettuare la comunicazione con riferimento ad un arco temporale fino a tre giorni e non deve specificare gli orari di inizio / fine della prestazione; - la comunicazione pu嘆 essere anche cumulativa, ossia riguardare una pluralit di prestatori, purch辿 riferita allo stesso committente e i dati di ciascun prestatore siano riportati dettagliatamente ed analiticamente; - le variazioni di una comunicazione gi effettuata vanno comunicate almeno 60 minuti prima dellattivit cui si riferiscono (ci嘆 pu嘆 interessare, ad esempio, il cambio del prestatore / luogo della prestazione, lanticipo / posticipo dellinizio della prestazione, il prolungamento dellattivit lavorativa, il termine anticipato dellattivit lavorativa). 1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga lattivit per tutta la settimana dal luned狸 al venerd狸 i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dellIspettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione? Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga lattivit per lintera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dellora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. 2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione? La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Pu嘆 essere effettuata con riferimento ad un arco temporale fino a tre giorni e non 竪 necessario comunicare gli orari di inizio e fine dellattivit. 3) Per il prestatore che svolge lattivit in ununica giornata ma con due fasce orarie differenziate ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente ununica comunicazione? sufficiente effettuare ununica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore 竪 impegnato in attivit lavorativa. 4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attivit cui si riferiscono? La variazione della comunicazione gi effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attivit cui si riferiscono. Pi湛 in particolare, a titolo esemplificativo, 竪 possibile individuare le seguenti ipotesi: - se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dellinizio della attivit lavorativa;
  • 3. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it - se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dellinizio della attivit lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; - se si anticipa lorario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; - se si posticipa lorario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; - se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto gi comunicato: prima dellinizio dellattivit lavorativa ulteriore; - se il lavoratore termina anticipatamente lattivit lavorativa: entro i 60 minuti successivi; - se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi allorario di inizio della prestazione gi comunicata. 5) La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione? Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dellobbligo di comunicare entro 60 minuti dallinizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui allart. 49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2015 e d luogo, pertanto, allapplicazione della relativa sanzione. 6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate n辿 la dichiarazione di inizio di attivit da parte del committente nei confronti dellINPS n辿 la comunicazione alla sede territoriale competente dellIspettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro nero oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione? Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima. 7) I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio? No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attivit nei confronti dellINPS. 8) La comunicazione pu嘆 essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa? Si. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della Legge n. 12/79 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla Circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher. 9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo? No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralit di lavoratori, purch辿 riferite allo stesso committente e purch辿 i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. 10) Qual 竪 la sede competente dellIspettorato dove inviare la comunicazione? quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potr comunque comprovare ladempimento dellobbligo.