Intervento dell'Avv. Andrea Lisi al convegno organizzato dall'Associazione Forense di Lecce il 1 dicembre 2016 sul tema:
Il commercio elettronico nella società dell'informazione
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Il commercio elettronico nella società dell'informazione - Avv. Andrea Lisi
1. www.anorc.it
Come eravamo e chi siamo:
oggi siamo nel Far Web?
Avv. Andrea Lisi
Convegno su
Il Commercio Elettronico nella Società dell’Informazione
Lecce, 1 dicembre 2016
3. www.anorc.it
Siate indipendenti. Non guardate al
domani, ma al dopodomani
(Aldo Moro)
L’Archivio di Stato di Roma ha pubblicato il volume ‘Le lettere di Aldo
Moro dalla prigionia alla storia’ a cura di Michele Di Sivo, volume che
propone tutte le immagini delle lettere inviate nei 55 giorni più lunghi
della prima Repubblica da Aldo Moro. Tutte queste lettere sono note
nel loro contenuto, ma solo ora sono state versate all’Archivio di
Stato in quanto beni culturali e fonti della ricerca storica, quindi
tutelate come documenti della nostra storia.
16. www.anorc.it
Il digitale permea ogni ambito della nostra vita. La progressiva
dematerializzazione di tutti gli atti, quindi documenti e contratti che ci
riguardano è una strada già intrapresa da cui sarà impossibile tornare
indietro.
La digitalizzazione è dunque un processo inevitabile, porta con
sé qualsiasi ambito documentale e la normativa ormai abbraccia in
modo sempre più convinto il principio del «digital first», (che comporta il
superamento delle scomode ed equivoche commistioni con il mondo
analogico).
20. www.anorc.it
Alla domanda di Morpheus noi giuristi possiamo permetterci di evitare di
scegliere la pillola rossa come ha fatto Neo?
21. www.anorc.it
Internet non è e
non può essere il
Far Web
- Il documento cambia
- I contratti seguono nuove strade
- La territorialità perde sempre più senso
- I dati e le informazioni personali
acquisiscono sempre di più un valore
giuridico e sono gestiti a nostra insaputa
- Identità reali e identità digitali ormai
coesistono e coincidono
- Il fisco deve trovare nuove strade
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Nel nostro attuale ordinamento giuridico abbiamo diverse
tipologie di formati documentali, quindi più forme e più firme
in merito al documento informatico :
• Formati doc. strutturati
• Formati doc. destrutturati
o Firma elettronica
semplice
Firma Elettronica Avanzata
Firma Digitale
Firma Elettronica
Qualificata
Firma grafometrica
Firma autografa
Forma solenne
Prova documentata
Prova «volatile»
Identità
certificate che
esprimono
comportamenti
verificati (e
conservati) in
contesti digitali
sempre più
dinamici
Massima attenzione
ai contesti di
smart working
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Il documento informatico non
è “carta informatica”:
Dobbiamo liberarci culturalmente del “peso della carta” se
vogliamo garantire la sicurezza al futuro digitale e alle nostre
informazioni rilevanti
Documento informatico non è solo un .pdf o
comunque un’immagine digitalizzata di un
foglio di carta, ma è qualsiasi dato digitale
giuridicamente rilevante e strategico per
l’impresa o la PA: un tracciato EDI, un log file
generato da una transazione commerciale su
un sito web, una comunicazione e-mail,
un’analisi di dati di navigazione, un filmato
digitale etc.
«documento digitale»: testi, immagini, dati strutturati, disegni,
programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume
valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione
elettronica, di cui sia identificabile l'origine
(art. 1 lett. d) DMEF 23 gennaio 2004 - Modalita' di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di
supporto e art. 1 lett. d) deliberazione AIPA 13 dicembre 2011)
“documento informatico: documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (C.A.D.,
art. 1, comma 1°, lett. p)
«documento elettronico»: qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica,
in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva (Regolamento
eIDAS - REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE
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Art. 64. D. Lgs. 82/2005 (come modificato dal D. Lgs. 179/2016)
Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni
2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto
identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico
avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera
manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.
È terminata l’era della sottoscrizione autografa?
È un ritorno al futuro o un ritorno al passato?