4. Il Legislatore, fin dalla prima stesura del TUE, introduce il concetto
di consultazione on line della pratica. In particolare all‘art. 5,
comma 2, lettera b) dispone che lo Sportello Unico per
l’Edilizia provveda a:
«…fornire informazioni mediante un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi
abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure…, all'elenco delle domande presentate, allo stato del
loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili
disponibili»
6. Il CAD è l’insieme delle disposizioni che presiedono all'uso
dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra
la pubblica amministrazione italiana e i cittadini.
Fissa le regole tecniche per gli strumenti, le infrastrutture ICT e
le procedure necessarie alla digitalizzazione (posta certificata,
firme digitali, marche temporali, conservazione, protocollo
informatico, ecc.)
Essendo continua l’evoluzione tecnologica, è un testo
normativo che viene periodicamente aggiornato e integrato
(ultima versione è datata 28/09/2018)
7. l'art. 18 del
D.Lgs. n.
159/2006
l'art. 28 del
D.Lgs. n.
235/2010
Fascicolo
Informatico
(art. 41 del
CAD)
8. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in
un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo da chiunque formati…
Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di
essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli
interessati…
Le Linee guida per la costituzione, l’identificazione , l’accessibilità
e l’utilizzo del fascicolo sono dettate dall’AgID…
9. La Legge n. 106/2011 (disposizioni urgenti per l'economia)
aggiunge il comma 4-bis all’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001
«Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le
dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni
e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal
richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro
telematico della documentazione alle altre amministrazioni che
intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità
telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle
modalità tecniche individuate»
10. La Legge n. 114 del 11 agosto 2014, art. 24 (Agenda della
semplificazione amministrativa e moduli standard)
Fissa dei termini entro cui adottare su tutto il territorio nazionale,
tenendo conto delle specifiche normative regionali, una
modulistica unificata e standardizzata per la presentazione
alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attività produttive.
11. Il D.Lgs. n. 126 del 2016 aggiunge l’art. 18-bis alla Legge n.
241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)
«Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via
telematica, una ricevuta…»
RICEVUTA TELEMATICA
12. Già il D.Lgs. n 90 del 2014 aveva introdotto un articolo, il 24
comma 3-bis, poi abrogato dal D.Lgs. n. 179 del 2016, che
imponeva alle P.A. di predisporre un «un piano di
informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on
line con procedure guidate…»
OBIETTIVO
14. Doc
Xls
Dwg
Odt
Xlm
I documenti inviati devono essere in
formato PDF cosi da non richiedere
programmi proprietari per la lettura.
Per generarli si fa ricorso di solito ad
una stampante/driver.
ATTENZIONE Nella creazione del pdf,
controllare i DPI (risoluzione) per
evitare files troppo pesanti…
TIPI DI FILE
16. FIRMA DIGITALE
La firma digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale
firma autografa e se apposta su un documento informatico, ne
attesta:
l'autenticità: attendibilità dell’identità dell’autore del
documento;
l'integrità: il documento non sia stato modificato o manomesso
da altri;
la non ripudiabilità: l’autore non potrà disconoscere il
documento siglato con la propria firma digitale assicurandone la
piena efficacia probatoria.
17. FIRMA DIGITALE
Fisicamente è un algoritmo (certificato di sottoscrizione)
memorizzato su un supporto sicuro ed indelebile:
un microchip o un server.
Nel primo caso è presente su un dispositivo USB o in una
smartcard (“firma locale”). Utilizzabile tramite PIN.
Nel secondo caso è su un server sicuro di un Certificatore
Accreditato (“firma remota”). Utilizzabile tramite OTP.
ATTENZIONE Il certificato di sottoscrizione ha una validità di 3 anni.
Va rinnovato prima della scadenza.
19. P.E.C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema, simile alla
posta elettronica standard, che consente di inviare e-mail, messaggi
di testo e allegati, con valore legale equiparato ad una
raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo - in caso di
contenzioso - l'opponibilità a terzi del messaggio (D.P.R.
68/2005).
Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del mittente
rilascia una ricevuta (RdA) che costituisce prova legale
dell’avvenuta spedizione del messaggio e di eventuali allegati.
Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al
mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC).
20. P.E.C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio:
• È stato spedito (RdA)
• È stato consegnato (RdAC)
• Non è stato alterato
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento
temporale che certifica data ed ora delle operazioni descritte.
I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle
fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non
possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.