I dottori Valerio Vico e Francesco De Benedetto approfondiscono la Legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia dia assistenza in favore delle persone con disabilit grave prive del sostegno familiare cd. Dopo di Noi
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2. LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112 DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILIT GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
CD. DOPO DI NOI
Pubblicata in G.U. Serie generale n. 146 del 24.06.2016
Tale legge di rilevante importanza sociale, contempla, fra le entit
giuridiche individuate quali possibili destinatarie delle erogazioni
agevolate disposte da persone fisiche in favore di persone con disabilit
grave, di fondi speciali, beni sottoposti a vincolo di destinazione e
disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, le FIDUCIARIE
sottoposte a Vigilanza, trasparenza fiscale ed ai fini antiriciclaggio,
esperienza operativa.
Le FIDUCIARIE sono quindi gli interlocutori primari per la
costituzione ed amministrazione di detti fondi, oltrech辿 degli specifici
trusts.
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3. Premessa
In data 25 giugno 2016 竪 entrata in vigore la legge 22 giugno
2016, n. 112 (pubblicata in G.U. n. 146 del 24 giugno 2016),
recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilit gravi prive del sostegno familiare.
Tale legge, secondo quanto previsto dallart. 1, 竪 volta a
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e lautonomia
delle persone con disabilit.
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4. Per tale ragione, con il provvedimento normativo de quo, sono state
potenziate le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse
delle persone con disabilit grave, non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilit, prive di sostegno
familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perch辿 gli stessi non
sono in grado di fornire ladeguato sostegno genitoriale, nonch辿 in vista del
venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico
della persona interessata gi durante lesistenza in vita dei genitori.
Uno degli aspetti pi湛 rilevanti della nuova disciplina 竪 costituito dal fatto che
essa 竪 volta, altres狸, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati,
la stipula di polizze di assicurazioni e la costituzione di trust, di vincoli di
destinazione di cui allart. 2645ter del codice civile e di fondi speciali,
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus. 4
5. I destinatari della nuova normativa
I destinatari della normativa in commento, come si evince dallart. 1, comma
2, sono i disabili gravi, come definiti dallart. 3, comma 3, l. 5 febbraio
1992, n. 104, che definisce tali coloro la cui autonomia personale, correlata
allet, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale.
Il vantaggio che permette tale norma 竪 individuabile nel fatto che solo
temporaneamente i beni sono in affidamento ad un soggetto
professionale che lo gestisce (fino alla fine della vita del disabile), per poi
tornare nella disponibilit degli aventi diritto. I vari passaggi di
propriet sono esentasse.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito, sul punto, che i negozi
previsti dalla normativa in commento possono essere stipulati anche in
favore di soggetti la cui disabilit non sia grave ai sensi dellart. 3, comma 3,
l. n. 104/92. In questo caso, tuttavia, non si potr beneficiare delle
agevolazioni fiscali. 5
6. Fattispecie ricomprese nellambito di applicazione dellart. 6, l. n. 112/2015
trust costituiti a favore di persone con disabilit grave (ex art. 3, co. 3, l. n. 104 del
1992), aventi come finalit esclusiva linclusione sociale, la cura e lassistenza di tali
soggetti a cui favore sono istituiti;
atti costitutivi di vincoli di destinazione (aventi il proprio referente normativo nella
norma sulla trascrizione di cui allart. 2645ter, c.c.), ossia atti (redatti in forma
pubblica) attraverso i quali determinati beni immobili o beni mobili registrati, per un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica
beneficiara, vengono destinati in tal modo costituendo un patrimonio separato
appartenente solo a tale destinazione a favore di persone con disabilit grave (ex
art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992), con conseguente loro utilizzabilit al solo fine di
favorire linclusione sociale, la cura e lassistenza di tali soggetti beneficiari;
contratti di affidamento fiduciario, mediante i quali determinati beni vengono
affidati ad un soggetto fiduciario/gestore, in tal modo costituendo un fondo
speciale (recte, patrimonio separato) destinato (mediante sottoposizione di apposito
vincolo di destinazione) a favore di persone con disabilit grave (ex art. 3, co. 3, l. n.
104 del 1992), che il fiduciario/gestore dovr amministrare e gestire al solo fine di
favorire linclusione sociale, la cura e lassistenza di tali soggetti beneficiari.
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7. In tutte e tre le fattispecie il minimo comun denominatore 竪 rappresentato:
dalla costituzione di un patrimonio separato (c.d. separazione patrimoniale da
destinazione), non aggredibile dai creditori personali del disponente, n辿 tanto meno dai
creditori personali del trustee o del fiduciario/gestore e dai creditori personali dei
beneficiari, risultando aggredibile soltanto dai creditori qualificati della destinazione
ossia per quei debiti contratti nel perseguimento della predetta destinazione;
dalla circostanza che il soggetto beneficiario deve essere necessariamente individuato in
persone con disabilit grave, cos狸 qualificabili ai sensi dellart. 3, co. 3, l. n. 104 del
1992; trattasi di persone con gravi minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che 竪 causa di
difficolt di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o emarginazione, che ne abbia ridotto lautonomia personale,
tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione;
dal dato giuridico in forza del quale, laddove leffetto segregativo da destinazione abbia
ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, in ogni caso (sia che si tratti di trust, di
atti costitutivi di vincoli di destinazione o di contratti di affidamento fiduciario), sar
necessaria la trascrizione del relativo atto da effettuarsi ai sensi dellart. 2645ter, c.c..
latto istitutivo del trust, latto istitutivo del vincolo di destinazione e il contratto di
affidamento fiduciario devono essere redatti per atto pubblico. 7
8. Latto istitutivo
Latto istitutivo redatto da un Notaio deve contenere:
1. identificazione in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i
rispettivi ruoli (ossia, disponente, trustee oppure
fiduciario/gestore, soggetto beneficiario, persone con disabilit
grave);
2. descrizione in modo puntuale della funzionalit e dei bisogni
specifici del beneficiario;
3. indicazione delle attivit assistenziali necessarie a garantire la cura e
la soddisfazione dei bisogni del beneficiario, comprese le attivit
finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle
medesime persone con disabilit grave
4. indicazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore,
con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo
stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilit 8
9. 5. gli obblighi di rendicontazione posti a carico del trustee, del fiduciario o
del gestore;
6. le persone con disabilit grave devono essere gli esclusivi beneficiari
del trust ovvero dellatto costitutivo del vincolo di destinazione ovvero
del contratto di affidamento fiduciario;
7. i beni e i diritti oggetto della segregazione patrimoniale da
destinazione in esame devono essere destinati esclusivamente alla
realizzazione delle finalit assistenziali del trust ovvero dei fondi
speciali o del vincolo di destinazione;
8. individuazione del il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni
imposte
9. individuazione del termine finale nella data della morte della persona
con disabilit grave;
10. la destinazione del patrimonio residuo al termine finale.
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10. Il nuovo regime esentativo e agevolativo introdotto dalla legge n. 112/2016
Ai sensi del comma 2 del citato art. 6 della legge in esame, il regime di
esenzioni e agevolazioni ivi previsto 竪 ammesso, anzitutto, a condizione che
attraverso le tre fattispecie negoziali previste costituite con atto pubblico con le
modalit suddette, si applicher, a decorrere dal 1属 gennaio 2017, il seguente
regime di esenzioni e agevolazioni:
a. esenzione dallimposta sulle successioni e donazioni
b. ai trasferimenti di beni e diritti effettuati in favore dei predetti trust, vincoli
di destinazione o fondi speciali, si applicano le imposte di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa;
c. esenzione dallimposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i
contratti, nonch辿 le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni,
le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee
ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di
destinazione 10
11. d. aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dellimposta municipale
propria per i soggetti passivi nei casi di immobili e diritti reali
immobiliari conferiti
e. deducibilit dal reddito complessivo del soggetto erogatore degli importi
erogati a titolo liberale o gratuito, nel limite del 20% del reddito
complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100.000.
f. in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno
istituito il trust/vincolo destinzione/affidamento, i ri-trasferimenti dei
beni e di diritti a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime
esenzioni dallimposta sulle successioni e donazioni di cui al presente
articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale di applicano in
misura fissa.
Il trasferimento del patrimonio residuo effettuato a favore dei soggetti indicati
nellatto istitutivo (esclusi i disponenti) il trust/vincolo destinzione/affidamento 竪
regolarmente assoggettato allimposta sulle successioni e donazioni in
considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente,
fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. 11
12. La soggettivita IRES
I fondi speciali
Per espressa disposizione di legge i beni di cui e composto il
fondo speciale devono essere sottoposti a vincolo di destinazione e
quindi il patrimonio destinato ha autonomia patrimoniale.
Il fondo speciale rientra pertanto nella categoria delle ALTRE
ORGANIZZAZIONI.
Soggetto passivo dimposta e, dunque, il fondo speciale; non pu嘆
verificarsi alcun fenomeno di imputazione per trasparenza nei
confronti di altri soggetti (disponente, gestore, beneficiari od
ONLUS).
La fattispecie e dunque assimilabie ad un trust opaco 12
13. Ai sensi dellart. 73 del t.u.i.r., la fattispecie delle altre
organizzazioni pu嘆 avere natura sia commerciale che non
commerciale.
Di regola i fondi speciali/soggetti IRES apparterranno alla
categoria degli enti non commerciali, limitandosi ad una
attivit di godimento del patrimonio destinato.
Dunque, i redditi di capitale e diversi di natura finanziaria
saranno, nella maggior parte dei casi, soggetti a ritenute alla
fonte a titolo dimposta o ad imposizione sostitutiva.
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14. La tassazione IRES
I redditi non soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposizione
sostitutiva (ad esempio, utili da partecipazioni qualificate e non
qualificate o plusvalenze da partecipazioni qualificate, canoni di
locazione, ecc.) sono soggetti ad IRES ordinarIa (27,5%).
I dividendi incassati da partecipazioni societarie detenute sono
imputabili al reddito per il 77,24%.
La responsabilita del gestore
Il gestore sar comunque responsabile fiscale per tutti gli
adempimenti tributari (pagamento delle imposte, l dove
dovute, dichiarazioni, ecc.).
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15. I vincoli di destinazione ex art. 2645ter c.c.
Ad analoghe conclusioni in ordine alla soggettivit dimposta
non sembra potersi con certezza pervenire nel caso di
costituzione di meri vincoli di destinazione ex art. 2645ter c.c..
In tale ipotesi, potrebbe risultare difficile individuare
lautonomia patrimoniale richiesta dalla norma fiscale e, di
conseguenza, i redditi prodotti dai beni vincolati potrebbero
essere imputati al disponente e/o ai beneficiari.
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16. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da
emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite alcune modalit di attuazione della
presente legge.
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17. Il riconoscimento normativo del negozio di affidamento fiduciario
La legge n. 112/2016, oltre ad aver introdotto, come visto, un trattamento fiscale di
favore con riferimento a fattispecie negoziali volte a garantire assistenza e tutela nei
confronti di persone con disabilit grave, ha anche riconosciuto, per la prima volta,
il contratto di affidamento fiduciario.
In altri termini, nel richiamare, in termini espressi, il contratto di affidamento
fiduciario, con tutti i suoi principali connotati cos狸 come elaborati in dottrina, la
disciplina in esame ha il merito di tipizzare tale nuova figura negoziale che, sotto
il profilo della funzionalit, 竪 sostanzialmente assimilabile alla figura del trust,
rappresentando una valida alternativa a questultimo poich辿 ha lindubbio vantaggio
di non richiedere, come per il trust, il rinvio ad una legge straniera ai fini della sua
regolamentazione.
Il contratto di affidamento fiduciario 竪 quel contratto fondato sullistituto della
fiducia (mandato fiduciario) con il quale un soggetto, laffidante fiduciario, affida
ad un altro soggetto, laffidatario fiduciario, determinati beni affinch辿 questultimo li
amministri e gestisca in attuazione della specifica destinazione per il cui
soddisfacimento sono stati vincolati dallaffidante fiduciario.
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18. Dunque, potrebbe trattarsi di uno scopo assistenziale come nel caso preso in
considerazione dalla disciplina normativa in esame, ma anche di altri scopi di tipo
liberale, gratuito e persino oneroso, purch辿 meritevoli di tutela (si pensi, a titolo
esemplificativo, allo scopo di garantire/regolamentare il passaggio generazionale, allo
scopo di protezione del patrimonio, a scopi di tipo liquidatorio, ecc...).
Pertanto, nel contratto di affidamento fiduciario possono essere previsti dei beneficiari a
vantaggio dei quali i beni affidati dovranno essere amministrati e gestiti
dallaffidatario fiduciario, sulla base di un programma predisposto dallaffidante
fiduciario, la cui attuazione 竪 appunto assegnata allaffidatario fiduciario che ne assume
limpegno.
In questo modo, i beni oggetto di affidamento fiduciario finiscono per costituire un
fondo speciale (affidato per la relativa amministrazione e gestione allaffidatario
fiduciario) che costituisce a tutti gli effetti un patrimonio separato dal patrimonio
personale dellaffidatario fiduciario (oltre che separato dal patrimonio personale
dellaffidante fiduciario e da quello dei beneficiari), come tale aggredibile soltanto dai
creditori qualificati della destinazione (similmente a ci嘆 che accade nel caso del
trust).
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19. 19
FASI OPERATIVE di un AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
ATTO ISTITUTIVO con atto pubblico stipulato da un Notaio
Disponente
Beneficiario disabile
Beni conferiti
Programma
Destinazione finale
IMPOSTE
Donazione zero
Registro 200
ipocatastali 200+200
Bolli zero
TRASCRIZIONE DEI BENI ALLA FIDUCIARIA AFFIDATARIA (TRUSTEE)
Immobili trascritti a favore della Fiduciaria con vincolo di
destinazione
Attivit finaziarie in conti correnti intestati a Fiduciaria con
vincolo di destinazione
20. GESTIONE E OPERATIVITA' DELLA FIDUCIARIA
Piano finanziario
La fiduciaria (anche prima di acquisire l'incarico) predisporr un budget per
determinare il fabbisogno necessario per assolvere al mantenimento del
disabile e alle indicazioni dei disponenti e la relativa copertura con le risrse
proveniente dai conferimenti (Rendite finaziarie, incasso locazioni,
sfruttamento altre attivita-opere d'arte ecc)
Accordi e contratti con strutture sociosanitarie
Provveder ad incassare le rendite e pagare i servizi a favore del beneficiario
Rendicontazione annuale dell'attivit
ADEMPIMENTI DELLA FIDUCIARIA
Adeguata verifica del disponente ai fini Antiriciclaggio
Fiscali
richiesta codice fiscale classificando il contratto tra le "altre Organizzazioni"
sostituto d'imposta e applicazione delle imposte sostitutive
pagamento imposte Ires, Imu, ecc
Dichiarazione dei redditi "dell'organizzazione"
Libro degli eventi
Su tale libro vanno riportati i fatti salienti: stipula dell'atto istitutivo,
contratti affitto, apertura conti correnti, accordi con strutture
sociosanitarie, rendiconto, ecc)
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21. BIBLIOGRAFIA
Michele Cattaneo- Assofiduciaria. Contratto per lamministrazione
fiduciaria di Fondi Speciali
Giuseppe Corasaniti-Universit Studi di Brescia. Il contratto per
lamministrazione fiduciaria di Fondi Speciali e le imposte indirette
Fabio Marchetti. I profili dellimposizione sul reddito
Giacomo Rojas Elgueta- Universit tre Roma. Analisi del nuovo
contratto per lamministrazione fiduciaria di Fondi Speciali
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