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PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E  Capacit Istituzionale  Obiettivo Specifico 5.1
Il processo di razionalizzazione delle
partecipate: quadro politico e normativo
Prof. Dr. Riccardo Mussari
Universit di Siena
Citt Metropolitane e Province: ruolo, missione istituzionale, nuove forme di
governance
Webinar 30 Settembre 2015 -
ore 12:00
Considerazioni introduttive
 Il tema delle partecipate degli enti locali 竪
molto complesso.
 Tale complessit discende, sostanzialmente,
dal combinarsi due elementi:
 Cosa debba intendersi per servizio pubblico locale ovvero quale ruolo si
intende assegnare alla produzione pubblica locale nelleconomia e nella
societ;
 Quali modalit di gestione sono pi湛 opportune e per quali servizi.
Considerazioni introduttive
 A partire dagli anni novanta, gli interventi del
legislatore volti a disciplinare il fenomeno delle
partecipazioni pubbliche si sono intensificati.
 Dapprima il fenomeno 竪 stato in qualche modo favorito
sotto la spinta di una concezione finto-privatistica;
successivamente, si 竪 cercato di correre ai ripari
tentando di arginare le criticit che la proliferazione di
societ ed organismi partecipati dagli enti territoriali
avevano generato in termini di costi, coordinamento e
controllo della finanza pubblica, nonch辿 di concorrenza
ed efficienza.
Considerazioni introduttive
 Lintricato quadro normativo attuale discende anche dalle
difficolt politiche ed operative riscontrate nel pervenire ad
una disciplina generale, o quanto meno organica, della
materia.
 Tali difficolt che hanno determinato il succedersi di
interventi mirati a risolvere questioni contingenti e
settoriali.
 Lassenza di un quadro legislativo organico e stabile e la
mancata previsione di strategie attuative adeguate hanno
reso ancora pi湛 articolato e complesso districarsi
nelluniverso delle partecipazioni locali, tanto che persino
sulla loro numerosit non c竪 una totale concordanza fra i
diverse fonti.
La ratio della normativa pi湛 recente
 Le finalit che hanno ispirato i numerosi
interventi normativi succedutisi nellultimo
decennio in tema di partecipazioni locali sono
molteplici, ma possono essere ricondotte a
due principali esigenze:
1. dare attuazione ai principi comunitari di tutela della concorrenza e
del mercato e
2. perseguire il contenimento dei costi di funzionamento del settore
pubblico allargato, garantendo predeterminati standard quali-
quantitativi di servizio.
La ratio della normativa pi湛 recente
 Lintervento pubblico dovrebbe pertanto essere limitato a
garantire lerogazione di livelli ottimali di servizio in
situazioni di fallimento di mercato:
 assicurare lequilibrio di mercato in presenza di asimmetrie
informative,
 fornire beni/servizi che procurano un beneficio diffuso per la
collettivit (esternalit positive)
 e regolamentare attivit che comportano un danno o comunque
pregiudicano il benessere sociale (esternalit negative).
 Tale visione restrittiva dellintervento pubblico
nelleconomia ha chiaramente ispirato il legislatore italiano
nella stesura dellart. 3, comma 27 della L.244/2007 e, pi湛
recentemente, nellart. 1, comma 611 della legge 190/2014.
La ratio della normativa pi湛 recente
 Il principio della tutela della concorrenza richiede
che la produzione pubblica di beni e servizi sia
limitata alle funzioni indispensabili allo
svolgimento delle finalit istituzionali
dellamministrazione (indispensabilit rispetto
agli obiettivi), e che non si estenda a settori
economici o aree territoriali in cui i beni e servizi
possono essere erogati anche dal privato senza
pregiudicare la massimizzazione del benessere
economico delle collettivit di riferimento
(indispensabilit rispetto ai mezzi).
La partecipata locale: definizione
soggettiva
 Una definizione di partecipata locale, da un punto di
vista soggettivo, si evince dallart. 23 del D.l. 24 aprile
2014, n. 66, che riconduce allespressione
partecipate locali le aziende speciali, le istituzioni e
le societ direttamente o indirettamente controllate
dalle amministrazioni locali.
La partecipata locale: i requisiti
quantitativi
 I requisiti quantitativi (ma con riferimento alle societ)
sono invece richiamati dallart. 11-quinquies, comma 3 del
D.lgs. 118/2011, cos狸 come modificato ed integrato dallart.
1, comma 1, lett. n), del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
 Sono considerate societ partecipate da un ente locale
tutte le societ a totale partecipazione pubblica affidatarie
di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di
partecipazione.
 Dal 2018 per societ partecipata si intender la societ
nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente,
dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari
o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di
societ quotata.
La razionalizzazione delle partecipate
 La razionalizzazione delle partecipate era tra le priorit
del governo Monti.
 Furono cos狸 numerosi e complessi i nodi attuativi da
determinare il sostanziale svuotamento della riforma.
 In particolare, la resistenza degli amministratori locali,
lassenza di un quadro normativo organico e stabile,
cos狸 come di unexit strategy adeguata (si consideri, a
titolo di esempio, la questione del personale impiegato
nelle societ da dismettere), hanno determinato il
succedersi di deroghe e proroghe, conducendo ad un
complessivo fallimento in fase di implementazione.
La razionalizzazione delle partecipate
 Il lavoro di Cottarelli, ex Commissario
Straordinario per la revisione della Spesa, 竪 stato
recepito, seppur parzialmente, dai commi 609-
616 della legge di stabilit per il 2015.
 In particolare, il comma 611 della l. 190/2014
individua i criteri sulla base dei quali gli enti
territoriali devono avviare il processo di
razionalizzazione al fine di ridurre, entro il 31
dicembre 2015, il numero delle societ e delle
partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute.
La razionalizzazione delle partecipate
 Tali criteri si articolano intorno a cinque
cardini fondamentali:
1. limitazione del perimetro delle partecipazioni ai soli organismi che
svolgono attivit indispensabili ai fini del perseguimento delle finalit
istituzionali dellente;
2. soppressione delle cd. scatole vuote, ovvero di quelle societ in cui
il rapporto tra numero di dipendenti ed amministratori 竪 sbilanciato a
favore di questi ultimi;
3. mantenimento delle sole partecipazioni in societ che non svolgono
attivit analoghe a quelle svolte da altre societ partecipate o da enti
pubblici strumentali, fatta salva la possibilit di procedere ad
operazioni di fusione o di internalizzazione delle relative funzioni;
La razionalizzazione delle partecipate
4. aggregazione di societ di servizi pubblici di interesse economico
generale, al fine di favorire lo sfruttamento di economie di scala e di
differenziazione nellorganizzazione dei servizi a rete;
5. contenimento dei costi di funzionamento.
La razionalizzazione delle partecipate
 Le suddette questioni dovranno essere affrontate
dai decreti attuativi della riforma della pubblica
amministrazione (legge delega 7 agosto 2015, n.
124), che ha delineato i criteri direttivi da seguire
per semplificare il quadro normativo avente ad
oggetto le partecipazioni pubbliche, con
particolare attenzione al rispetto dei principi
comunitari di tutela della concorrenza e del
mercato, ed alla disciplina dei servizi pubblici
locali di interesse economico generale.
La legge Madia
 Tra le priorit della legge delega Madia
rientrano il coordinamento e la
sistematizzazione della normativa vigente
sulle partecipate (art. 12), la riduzione dei
costi sostenuti per le attivit strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali
processi di reinternalizzazione di servizi,
nonch辿 il rafforzamento degli uffici il cui
scopo 竪 erogare servizi ai cittadini ed alle
imprese (art. 8, comma 1, lett. a).
La legge Madia
 Per quanto concerne la razionalizzazione e riduzione delle
partecipazioni pubbliche:
 si conferma quanto disposto nei precedenti interventi normativi in
tema di assunzione e mantenimento di partecipazioni stabilendo che il
relativo perimetro deve essere circoscritto entro compiti istituzionali
dellente e
 Si introduce un ulteriore requisito, quello della strategicit del servizio
ai fini della tutela di interessi pubblici rilevanti, al cui interno
rientrano esplicitamente i servizi di interesse economico generale.
 Limplementazione della riforma sar inoltre sostenuta dalla
previsione di un sistema sanzionatorio (riduzione dei trasferimenti
statali) per la mancata attuazione da parte degli enti dei principi di
razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni.
La legge Madia
 La puntuale individuazione delle attivit da ricondurre
al novero di servizio pubblico consentir di
provvedere alla distinzione tra societ che offrono
servizi strumentali servizi di interesse generale privi di
rilevanza economica (SIG), e servizi di interesse
economico generale (SIEG).
 Ci嘆 permetter di indirizzare/orientare le scelte degli
amministratori ai fini del mantenimento o della
dismissione delle partecipazioni anche in ragione di un
criterio funzionale, e non solo quantitativo (es: obblighi
di liquidazione per le societ che registrano perdite di
bilancio per pi湛 esercizi consecutivi).
La legge Madia
 I piani operativi di razionalizzazione,
disciplinati dallart. 1, commi 611-614 della
legge di stabilit 2015, infatti, fissano criteri,
tempi e modalit ai quali devono attenersi gli
enti territoriali per perseguire la
razionalizzazione delle societ e delle
partecipazioni societarie direttamente ed
indirettamente possedute, senza tuttavia che
rilevi la tipologia di servizio gestito (cfr. Corte
dei Conti Lombardia, delibera 217/2008/PAR).
La legge Madia
 Viceversa, dovrebbero essere considerate da
dismettere in quanto non coerenti con le
finalit dellente (Corte dei Conti Lombardia,
delibera 48/2008/PAR) le partecipazioni in
societ che svolgono attivit con scopi
prettamente industriali e commerciali, se
questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse
(cfr. anche circolare ANCI emanati in
riferimento allapplicazione delle norme di cui
alla L. 244/2007, art. 3, commi 27 e ss.)
La legge Madia
 Per porre in essere la razionalizzazione dei
propri organismi e societ partecipate, gli enti
locali devono verificare non solo i presupposti
giuridici dei differenti interventi di cessione,
liquidazione, trasformazione societaria tramite
fusione o scissione, ma anche a considerare
preventivamente gli effetti economici che
deriverebbero dalle operazioni di dismissione,
valutandone la convenienza, secondo criteri di
efficacia, efficienza ed economicit.
Il bilancio consolidato
 Infine, 竪 opportuno ricordare come il tema delle
partecipazioni rilevi anche ai fini contabili e di
controllo. Ai sensi del decreto legislativo 118/2001 e
ss.mm.ii., infatti, comuni, province, citt
metropolitane, comunit montane, isolane e unioni di
comuni sono tenuti a redigere, a partire dallesercizio
2016 (salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato
alla sperimentazione, per cui tale obbligo 竪 iniziato a
decorrere dal 2015 il bilancio consolidato con i propri
enti ed organismi strumentali, aziende, societ
controllate e partecipate, secondo le modalit ed i
criteri individuati nel principio applicato del bilancio
consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
Il bilancio consolidato
 Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si
considera qualsiasi ente strumentale, azienda, societ
controllata e partecipata, indipendentemente dalla
sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le
attivit che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti
apparenti al sistema sanitario.
 E lo stesso allegato 4.4 del decreto ad indicare, quali
attivit preliminari al consolidamento dei bilanci del
gruppo, lindividuazione degli enti da considerare per la
predisposizione del bilancio consolidato.

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Il processo di razionalizzazione delle partecipate quadro politico e normativo

  • 1. PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E Capacit Istituzionale Obiettivo Specifico 5.1 Il processo di razionalizzazione delle partecipate: quadro politico e normativo Prof. Dr. Riccardo Mussari Universit di Siena Citt Metropolitane e Province: ruolo, missione istituzionale, nuove forme di governance Webinar 30 Settembre 2015 - ore 12:00
  • 2. Considerazioni introduttive Il tema delle partecipate degli enti locali 竪 molto complesso. Tale complessit discende, sostanzialmente, dal combinarsi due elementi: Cosa debba intendersi per servizio pubblico locale ovvero quale ruolo si intende assegnare alla produzione pubblica locale nelleconomia e nella societ; Quali modalit di gestione sono pi湛 opportune e per quali servizi.
  • 3. Considerazioni introduttive A partire dagli anni novanta, gli interventi del legislatore volti a disciplinare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche si sono intensificati. Dapprima il fenomeno 竪 stato in qualche modo favorito sotto la spinta di una concezione finto-privatistica; successivamente, si 竪 cercato di correre ai ripari tentando di arginare le criticit che la proliferazione di societ ed organismi partecipati dagli enti territoriali avevano generato in termini di costi, coordinamento e controllo della finanza pubblica, nonch辿 di concorrenza ed efficienza.
  • 4. Considerazioni introduttive Lintricato quadro normativo attuale discende anche dalle difficolt politiche ed operative riscontrate nel pervenire ad una disciplina generale, o quanto meno organica, della materia. Tali difficolt che hanno determinato il succedersi di interventi mirati a risolvere questioni contingenti e settoriali. Lassenza di un quadro legislativo organico e stabile e la mancata previsione di strategie attuative adeguate hanno reso ancora pi湛 articolato e complesso districarsi nelluniverso delle partecipazioni locali, tanto che persino sulla loro numerosit non c竪 una totale concordanza fra i diverse fonti.
  • 5. La ratio della normativa pi湛 recente Le finalit che hanno ispirato i numerosi interventi normativi succedutisi nellultimo decennio in tema di partecipazioni locali sono molteplici, ma possono essere ricondotte a due principali esigenze: 1. dare attuazione ai principi comunitari di tutela della concorrenza e del mercato e 2. perseguire il contenimento dei costi di funzionamento del settore pubblico allargato, garantendo predeterminati standard quali- quantitativi di servizio.
  • 6. La ratio della normativa pi湛 recente Lintervento pubblico dovrebbe pertanto essere limitato a garantire lerogazione di livelli ottimali di servizio in situazioni di fallimento di mercato: assicurare lequilibrio di mercato in presenza di asimmetrie informative, fornire beni/servizi che procurano un beneficio diffuso per la collettivit (esternalit positive) e regolamentare attivit che comportano un danno o comunque pregiudicano il benessere sociale (esternalit negative). Tale visione restrittiva dellintervento pubblico nelleconomia ha chiaramente ispirato il legislatore italiano nella stesura dellart. 3, comma 27 della L.244/2007 e, pi湛 recentemente, nellart. 1, comma 611 della legge 190/2014.
  • 7. La ratio della normativa pi湛 recente Il principio della tutela della concorrenza richiede che la produzione pubblica di beni e servizi sia limitata alle funzioni indispensabili allo svolgimento delle finalit istituzionali dellamministrazione (indispensabilit rispetto agli obiettivi), e che non si estenda a settori economici o aree territoriali in cui i beni e servizi possono essere erogati anche dal privato senza pregiudicare la massimizzazione del benessere economico delle collettivit di riferimento (indispensabilit rispetto ai mezzi).
  • 8. La partecipata locale: definizione soggettiva Una definizione di partecipata locale, da un punto di vista soggettivo, si evince dallart. 23 del D.l. 24 aprile 2014, n. 66, che riconduce allespressione partecipate locali le aziende speciali, le istituzioni e le societ direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali.
  • 9. La partecipata locale: i requisiti quantitativi I requisiti quantitativi (ma con riferimento alle societ) sono invece richiamati dallart. 11-quinquies, comma 3 del D.lgs. 118/2011, cos狸 come modificato ed integrato dallart. 1, comma 1, lett. n), del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Sono considerate societ partecipate da un ente locale tutte le societ a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione. Dal 2018 per societ partecipata si intender la societ nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di societ quotata.
  • 10. La razionalizzazione delle partecipate La razionalizzazione delle partecipate era tra le priorit del governo Monti. Furono cos狸 numerosi e complessi i nodi attuativi da determinare il sostanziale svuotamento della riforma. In particolare, la resistenza degli amministratori locali, lassenza di un quadro normativo organico e stabile, cos狸 come di unexit strategy adeguata (si consideri, a titolo di esempio, la questione del personale impiegato nelle societ da dismettere), hanno determinato il succedersi di deroghe e proroghe, conducendo ad un complessivo fallimento in fase di implementazione.
  • 11. La razionalizzazione delle partecipate Il lavoro di Cottarelli, ex Commissario Straordinario per la revisione della Spesa, 竪 stato recepito, seppur parzialmente, dai commi 609- 616 della legge di stabilit per il 2015. In particolare, il comma 611 della l. 190/2014 individua i criteri sulla base dei quali gli enti territoriali devono avviare il processo di razionalizzazione al fine di ridurre, entro il 31 dicembre 2015, il numero delle societ e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.
  • 12. La razionalizzazione delle partecipate Tali criteri si articolano intorno a cinque cardini fondamentali: 1. limitazione del perimetro delle partecipazioni ai soli organismi che svolgono attivit indispensabili ai fini del perseguimento delle finalit istituzionali dellente; 2. soppressione delle cd. scatole vuote, ovvero di quelle societ in cui il rapporto tra numero di dipendenti ed amministratori 竪 sbilanciato a favore di questi ultimi; 3. mantenimento delle sole partecipazioni in societ che non svolgono attivit analoghe a quelle svolte da altre societ partecipate o da enti pubblici strumentali, fatta salva la possibilit di procedere ad operazioni di fusione o di internalizzazione delle relative funzioni;
  • 13. La razionalizzazione delle partecipate 4. aggregazione di societ di servizi pubblici di interesse economico generale, al fine di favorire lo sfruttamento di economie di scala e di differenziazione nellorganizzazione dei servizi a rete; 5. contenimento dei costi di funzionamento.
  • 14. La razionalizzazione delle partecipate Le suddette questioni dovranno essere affrontate dai decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione (legge delega 7 agosto 2015, n. 124), che ha delineato i criteri direttivi da seguire per semplificare il quadro normativo avente ad oggetto le partecipazioni pubbliche, con particolare attenzione al rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza e del mercato, ed alla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.
  • 15. La legge Madia Tra le priorit della legge delega Madia rientrano il coordinamento e la sistematizzazione della normativa vigente sulle partecipate (art. 12), la riduzione dei costi sostenuti per le attivit strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, nonch辿 il rafforzamento degli uffici il cui scopo 竪 erogare servizi ai cittadini ed alle imprese (art. 8, comma 1, lett. a).
  • 16. La legge Madia Per quanto concerne la razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche: si conferma quanto disposto nei precedenti interventi normativi in tema di assunzione e mantenimento di partecipazioni stabilendo che il relativo perimetro deve essere circoscritto entro compiti istituzionali dellente e Si introduce un ulteriore requisito, quello della strategicit del servizio ai fini della tutela di interessi pubblici rilevanti, al cui interno rientrano esplicitamente i servizi di interesse economico generale. Limplementazione della riforma sar inoltre sostenuta dalla previsione di un sistema sanzionatorio (riduzione dei trasferimenti statali) per la mancata attuazione da parte degli enti dei principi di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni.
  • 17. La legge Madia La puntuale individuazione delle attivit da ricondurre al novero di servizio pubblico consentir di provvedere alla distinzione tra societ che offrono servizi strumentali servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (SIG), e servizi di interesse economico generale (SIEG). Ci嘆 permetter di indirizzare/orientare le scelte degli amministratori ai fini del mantenimento o della dismissione delle partecipazioni anche in ragione di un criterio funzionale, e non solo quantitativo (es: obblighi di liquidazione per le societ che registrano perdite di bilancio per pi湛 esercizi consecutivi).
  • 18. La legge Madia I piani operativi di razionalizzazione, disciplinati dallart. 1, commi 611-614 della legge di stabilit 2015, infatti, fissano criteri, tempi e modalit ai quali devono attenersi gli enti territoriali per perseguire la razionalizzazione delle societ e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, senza tuttavia che rilevi la tipologia di servizio gestito (cfr. Corte dei Conti Lombardia, delibera 217/2008/PAR).
  • 19. La legge Madia Viceversa, dovrebbero essere considerate da dismettere in quanto non coerenti con le finalit dellente (Corte dei Conti Lombardia, delibera 48/2008/PAR) le partecipazioni in societ che svolgono attivit con scopi prettamente industriali e commerciali, se questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse (cfr. anche circolare ANCI emanati in riferimento allapplicazione delle norme di cui alla L. 244/2007, art. 3, commi 27 e ss.)
  • 20. La legge Madia Per porre in essere la razionalizzazione dei propri organismi e societ partecipate, gli enti locali devono verificare non solo i presupposti giuridici dei differenti interventi di cessione, liquidazione, trasformazione societaria tramite fusione o scissione, ma anche a considerare preventivamente gli effetti economici che deriverebbero dalle operazioni di dismissione, valutandone la convenienza, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicit.
  • 21. Il bilancio consolidato Infine, 竪 opportuno ricordare come il tema delle partecipazioni rilevi anche ai fini contabili e di controllo. Ai sensi del decreto legislativo 118/2001 e ss.mm.ii., infatti, comuni, province, citt metropolitane, comunit montane, isolane e unioni di comuni sono tenuti a redigere, a partire dallesercizio 2016 (salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, per cui tale obbligo 竪 iniziato a decorrere dal 2015 il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societ controllate e partecipate, secondo le modalit ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
  • 22. Il bilancio consolidato Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, societ controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attivit che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti apparenti al sistema sanitario. E lo stesso allegato 4.4 del decreto ad indicare, quali attivit preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, lindividuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.