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Associazione Il Quinto Potere
                                Statuto


Articolo 1 - Denominazione, sede, durata
1.1 
  costituita lAssociazione denominata 束Il Quinto Potere損.
1.2 
 LAssociazione non ha scopo di lucro, 竪 apolitica e apartitica ed 竪 costituita a tem-
       po indeterminato.
1.3
 LAssociazione ha sede in Napoli in Via Nuova Poggioreale n. 11 - Centro Poli-
       funzionale Inail Torre 7 e potr istituire ovunque sedi secondarie, succursali e
       rappresentanze.

Articolo 2 - Scopo e oggetto
2.1 
 LAssociazione non ha 鍖ni di lucro e intende promuovere la pubblicazione su In-
       ternet dei dati e degli archivi (testi, immagini, audio, video) prodotti o detenuti dal-
       la Pubblica amministrazione italiana in formati aperti e con licenze che ne per-
       mettano la circolazione e limpiego senza restrizioni.
2.2.
 LAssociazione svolge tutte le attivit utili (direttamente o indirettamente) e neces-
       sarie al raggiungimento dello scopo sociale. Tra queste, in particolare, vi sono:
       a) il supporto in termini di competenze, procedure e strumenti alle Pubbliche
           amministrazioni che intendono mettere a disposizione dei cittadini i dati pro-
           dotti ed elaborati dagli uf鍖ci con risorse pubbliche con lobiettivo di incremen-
           tare il grado di trasparenza dellazione amministrativa;
       b) la creazione e la gestione di un motore di ricerca che aggreghi in un unico luo-
           go tutti i dati pubblicati su Internet dagli enti pubblici italiani con lobiettivo di
           renderli facilmente ricercabili e fruibili da parte dei cittadini;
       c) il supporto in termini di competenze, procedure e strumenti agli enti pubblici
           che intendono immettere nel pubblico dominio i propri archivi di testi, imma-
           gini, audio e video pubblicandoli nei siti gestiti dalla Wikipedia Foundation;
       d) la promozione delluso delle informazioni immesse nel pubblico dominio dagli
           enti italiani per lo sviluppo di prodotti e servizi;
       e) la formazione degli addetti della Pubblica amministrazione sulle tecniche, le
           procedure e le norme che consentono di aprire dati ed archivi immettendoli nel
           pubblico dominio.
2.3 
 Per il raggiungimento delle proprie 鍖nalit lAssociazione potr aderire ad iniziati-
       ve aventi scopi analoghi e potr partecipare a sua volta a raggruppamenti di asso-
       ciazioni o altri soggetti.



                             Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 1 di 8
Articolo 3 - Soci
3.1
 LAssociazione 竪 aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle 鍖nali-
       t istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
3.2	 I soci si dividono in:
       a) Soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto latto costitutivo;
       b) Soci ordinari, coloro che siano iscritti allAssociazione e abbiano versato la quo-
           ta associativa annuale;
       c) Soci sostenitori, coloro che siano iscritti allAssociazione e, oltre alla quota asso-
           ciative annuale, eroghino contribuzioni straordinarie nella forma di denaro o di
           attivit di volontariato;
       d) Soci onorari, coloro che hanno contribuito in maniera determinante con la loro
           opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dellAssociazione.
3.3
 I soci onorari sono nominati dallAssemblea su proposta del Consiglio direttivo. I
       soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Articolo 4 - Modalit di ammissione dei soci
4.1
 Lammissione a socio 竪 subordinata alla presentazione di una domanda da parte
       degli interessati e al versamento della quota associativa annuale. Spetta al Consi-
       glio direttivo:
       a) determinare le modalit di presentazione della domanda;
       b) determinare lammontare della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni
           anno.
       c) veri鍖care il rispetto dei requisiti richiesti.
4.2
 Sono richiesti il pieno godimento dei diritti civili e politici ed una ineccepibile
       condotta etica. Non possono far parte dellAssociazione le persone che hanno su-
       bito una condanna con sentenza de鍖nitiva per reato non colposo ovvero a pena
       detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sen-
       tenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di
       procedura penale, 竪 equiparata alla sentenza di condanna.
4.3
 La quota associativa 竪 annuale ed 竪 valida non oltre il 31 dicembre, intrasmissibile,
       non frazionabile e non rimborsabile.

Articolo 5 - Perdita della quali鍖ca di socio
5.1
 La qualit di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per reces-
       so.
5.2
 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta allAssociazione
       in qualsiasi momento.

      Lesclusione dei soci 竪 deliberata dallAssemblea:
       a) per comportamento contrastante con gli scopi dellAssociazione;
       b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;


                             Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 2 di 8
c) per comportamenti che, in qualunque modo, arrechino danni morali o mate-
         riali allAssociazione;
     d) per indegnit.
5.3	 Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota asso-
     ciativa per un anno.
5.4
 Prima di procedere allesclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli
     addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facolt di replica tranne che
     per lipotesi di decadenza per morosit per la quale lesclusione si perfeziona au-
     tomaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
5.5	 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
     versate.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci
6.1	 Tutti i soci hanno diritto a:
       a) partecipare effettivamente alla vita dellAssociazione;
       b) partecipare allAssemblea con diritto di voto;
       c) accedere alle cariche associative;
       d) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa
           alla gestione dellAssociazione con possibilit di ottenerne copia.
6.2	 Tutti i soci sono tenuti a:
       a) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni
           legalmente adottate dagli organi associativi;
       b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dellAssociazione
           e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne
           animano lattivit;
       c) a versare la quota associativa annuale.

Articolo 7 - Organi dellAssociazione
7.1 
 Sono organi dellAssociazione:
       a) lAssemblea;
       b) il Consiglio direttivo;
       c) il Presidente;
       d) il Tesoriere.
7.2 
 E inoltre facolt dellAssemblea, se non obbligatorio per legge, deliberare listitu-
       zione e la nomina dei seguenti organi:
       a) il Comitato scienti鍖co;
       b) il Collegio Sindacale e/o il Revisore dei conti;
       c) il Collegio dei Probiviri.




                            Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 3 di 8
7.3
 Lelezione degli organi dellAssociazione non pu嘆 essere in alcun modo vincolata o
     limitata ed 竪 informata a criteri di massima libert di partecipazione allelettorato
     attivo e passivo.

Articolo 8 - Assemblea
8.1
 LAssemblea 竪 composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota as-
       sociativa annuale.
8.2
 LAssemblea 竪 presieduta dal Presidente dellAssociazione.
8.3
 Ogni socio potr farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega
       scritta. Ogni socio non potr ricevere pi湛 di due deleghe.

Articolo 9 - Convocazione dellAssemblea
9.1
 LAssemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, alme-
       no una volta allanno per lapprovazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Pre-
       sidente o il Consiglio direttivo o almeno il 20% (venti per cento) degli associati ne
       ravvisi lopportunit.
9.2
 LAssemblea ordinaria indirizza tutta la vita dellassociazione e in particolare:
       a) approva entro il 30 aprile di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo;
       b) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Col-
           legio dei probiviri;
       c) delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
       d) delibera lammissione e lesclusione dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
       e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio di-
           rettivo riterr di sottoporle.
9.3
 LAssemblea straordinaria delibera:
       a) sulle modi鍖che dellatto costitutivo e dello statuto;
       b) sullo scioglimento dellAssociazione e la devoluzione del suo patrimonio.
9.4
 Sia lAssemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o
       in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del
       Consiglio direttivo pi湛 anziano di et.
9.5
 Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci al-
       meno 10 (dieci) giorni - ridotti a 5 (cinque) giorni in caso di convocazione urgente
       - prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e ora-
       rio della prima e della eventuale seconda convocazione, che non pu嘆 essere 鍖ssata
       prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore - ridotte a 6 (sei) ore in caso di con-
       vocazione urgente - dalla prima convocazione.
9.6	 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
       saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega
       tutti i soci.




                             Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 4 di 8
Articolo 10 - Validit dellAssemblea
10.1
 L'Assemblea 竪 validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
       rappresentata almeno la met dei soci.
10.2
 In seconda convocazione, l'Assemblea 竪 validamente costituita qualunque sia il
       numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 11 - Votazioni
11.1	 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggio-
       ranza dei presenti, eccezion fatta per:
       a) le deliberazioni riguardanti la modi鍖ca dell'Atto costitutivo e dello Statuto, per
          le quali 竪 necessaria la maggioranza quali鍖cata dei tre quarti dei presenti;
       b) la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devo-
          luzione del patrimonio residuo, per la quale 竪 necessario il voto favorevole di
          tutti i presenti.
11.2
 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
       responsabilit gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).

Articolo 12 - Consiglio direttivo
12.1
 Il Consiglio direttivo 竪 lorgano di amministrazione e di direzione dellAssociazio-
       ne ed 竪 composto da tre a sette membri, sempre in numero dispari, tutti soci.
12.2
 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o pi湛 dei componenti del Consi-
       glio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo pu嘆 provvedere alla
       loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica 鍖no
       allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilit di attuare detta modalit, o nel
       caso in cui decada oltre la met dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve prov-
       vedere allelezione di un nuovo Consiglio direttivo.
12.3	 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Tesoriere.
12.4	 Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
       a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
       b) curare lorganizzazione di tutte le attivit dellAssociazione;
       c) curare losservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
       d) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno neces-
          sari, facendoli approvare dallAssemblea dei soci;
       e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
       f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competen-
          za dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associati-
          va annuale.
12.5
 Il Consiglio direttivo 竪 presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Te-
       soriere e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio pi湛 anziano di
       et.


                             Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 5 di 8
12.6
 Il Consiglio direttivo 竪 convocato di regola almeno una volta lanno e ogni qual-
      volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la met dei consiglieri ne faccia
      richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei
      suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di
      parit prevale il voto del Presidente.
12.7	 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi
      almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del
      giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di
      mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni
      cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12.8	 I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
      dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12.9
 Lingiusti鍖cata assenza di un consigliere a pi湛 di 3 riunioni annue del Consiglio
      direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere deca-
      duto non 竪 immediatamente rieleggibile.
12.10
Il Consiglio direttivo pu嘆 attribuire a uno o pi湛 dei suoi membri il potere di com-
      piere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 13 - Presidente
13.1
 Il Presidente 竪 eletto dallAssemblea a maggioranza dei voti, egli 竪 il rappresentan-
       te legale dellAssociazione, nonch辿 Presidente dellAssemblea dei soci e del Consi-
       glio direttivo.
13.2
 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Tesoriere o, in
       assenza , al membro del Consiglio pi湛 anziano d'et.
13.3
 Il Presidente ha la 鍖rma sociale sugli atti che impegnano lAssociazione sia nei ri-
       guardi dei soci che dei terzi.
13.4
 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso
       d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo rati鍖ca allo stesso dei provvedimenti adot-
       tati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovr contestualmente
       convocare.

Articolo 14 - Il Tesoriere
14.1
 Il Tesoriere 竪 scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uf鍖ci
       di segreteria dellAssociazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi
       alle direttive impartitegli dal Presidente.
14.2	 Il Tesoriere 鍖rma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di
       volta in volta gli viene af鍖dato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
14.3
 Egli 竪 responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensil-
       mente al Consiglio direttivo le modalit ed i termini di impiego delle somme spese
       dallAssociazione nello svolgimento dellattivit sociale.


                             Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 6 di 8
Articolo 15 - Collegio dei Probiviri
15.1
 Se istituito, il Collegio dei probiviri 竪 composto da 3 (tre) membri nominati dal-
       lAssemblea dei soci fra i soci stessi.
15.2
 Il Collegio 竪 presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi compo-
       nenti.
15.3
 Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo
       dellAssociazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere
       fra gli organi dellAssociazione e fra Associazione e i soci. Esso si pronuncia sem-
       pre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei re-
       golamenti.
15.4
 La carica di membro del Collegio dei probiviri 竪 incompatibile con ogni altra cari-
       ca sociale.

Articolo 16 - Il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti
16.1
 Se istituiti, il Collegio dei sindaci o il Revisore dei conti hanno il compito di veri鍖-
       care periodicamente la regolarit formale e sostanziale della contabilit, redigono
       apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.
16.2
 Per lassolvimento del proprio mandato i sindaci o il Revisore dei conti hanno libe-
       ro accesso alla documentazione contabile e amministrativa dellAssociazione.

Articolo 17 - Il Comitato scienti鍖co o dindirizzo
17.1
 Se istituito, il Comitato scienti鍖co o dindirizzo individua e suggerisce le linee gui-
       da nellambito delle quali lAssociazione dovr operare.

Articolo 18 - Libri sociali e registri contabili
18.1
 I libri sociali e i registri contabili essenziali che lAssociazione deve tenere sono:
       a) il libro dei soci;
       b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea;
       c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
       d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
       e) il libro giornale della contabilit sociale;
       f) il libro dellinventario;
18.2
 Il contenuto dei libri sociali dovr essere pubblicato nel sito web dellassociazione
       per assicurare la massima trasparenza nellattivit di gestione.

Articolo 19 - Durata degli incarichi e compensi
19.1	 Tutti gli incarichi relativi agli organi hanno durata triennale e sono rinnovabili.
19.2
 Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo
       il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto




                             Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 7 di 8
dellAssociazione e/o per lassolvimento di uno speci鍖co incarico. Eventuali com-
      pensi sono determinati dal Consiglio direttivo.

Articolo 20 - Patrimonio sociale ed amministrazione
20.1
 Il patrimonio sociale 竪 indivisibile, da esso lAssociazione trae le risorse economi-
       che per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivit, ed 竪
       costituito:
       a) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
       b) dalle quote associative dei propri soci;
       c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
20.2
 AllAssociazione 竪 vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-
       stione comunque denominati, nonch辿 fondi, riserve o capitale durante la vita del-
       lAssociazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano im-
       poste per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che hanno 鍖nalit
       simili.
20.3
 L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realiz-
       zazione delle proprie attivit istituzionali e di quelle ad esse direttamente connes-
       se.
20.4
 Lesercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
20.5
 I bilanci devono essere pubblicati nel sito web dellAssociazione a partire da 10
       (dieci) giorni che precedono lAssemblea, convocata per la loro approvazione, a
       disposizione di tutti i soci.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione
21.1
 Lo scioglimento dellAssociazione 竪 deliberato dallAssemblea dei soci che deve
       nominare uno o pi湛 liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci,
       stabilendone i poteri.
21.2
 In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patri-
       monio ad altre organizzazioni con 鍖nalit identiche o analoghe.

Articolo 22 - Norme di rinvio e transitorie
22.1
 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le dispo-
       sizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
22.2	 In deroga a quanto previsto, il Consiglio direttivo, il Presidente e il Tesoriere ver-
       ranno nominati per la prima volta dai soci fondatori alla costituzione.




                            Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 8 di 8

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  • 1. Associazione Il Quinto Potere Statuto Articolo 1 - Denominazione, sede, durata 1.1 costituita lAssociazione denominata 束Il Quinto Potere損. 1.2 LAssociazione non ha scopo di lucro, 竪 apolitica e apartitica ed 竪 costituita a tem- po indeterminato. 1.3 LAssociazione ha sede in Napoli in Via Nuova Poggioreale n. 11 - Centro Poli- funzionale Inail Torre 7 e potr istituire ovunque sedi secondarie, succursali e rappresentanze. Articolo 2 - Scopo e oggetto 2.1 LAssociazione non ha 鍖ni di lucro e intende promuovere la pubblicazione su In- ternet dei dati e degli archivi (testi, immagini, audio, video) prodotti o detenuti dal- la Pubblica amministrazione italiana in formati aperti e con licenze che ne per- mettano la circolazione e limpiego senza restrizioni. 2.2. LAssociazione svolge tutte le attivit utili (direttamente o indirettamente) e neces- sarie al raggiungimento dello scopo sociale. Tra queste, in particolare, vi sono: a) il supporto in termini di competenze, procedure e strumenti alle Pubbliche amministrazioni che intendono mettere a disposizione dei cittadini i dati pro- dotti ed elaborati dagli uf鍖ci con risorse pubbliche con lobiettivo di incremen- tare il grado di trasparenza dellazione amministrativa; b) la creazione e la gestione di un motore di ricerca che aggreghi in un unico luo- go tutti i dati pubblicati su Internet dagli enti pubblici italiani con lobiettivo di renderli facilmente ricercabili e fruibili da parte dei cittadini; c) il supporto in termini di competenze, procedure e strumenti agli enti pubblici che intendono immettere nel pubblico dominio i propri archivi di testi, imma- gini, audio e video pubblicandoli nei siti gestiti dalla Wikipedia Foundation; d) la promozione delluso delle informazioni immesse nel pubblico dominio dagli enti italiani per lo sviluppo di prodotti e servizi; e) la formazione degli addetti della Pubblica amministrazione sulle tecniche, le procedure e le norme che consentono di aprire dati ed archivi immettendoli nel pubblico dominio. 2.3 Per il raggiungimento delle proprie 鍖nalit lAssociazione potr aderire ad iniziati- ve aventi scopi analoghi e potr partecipare a sua volta a raggruppamenti di asso- ciazioni o altri soggetti. Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 1 di 8
  • 2. Articolo 3 - Soci 3.1 LAssociazione 竪 aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle 鍖nali- t istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. 3.2 I soci si dividono in: a) Soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto latto costitutivo; b) Soci ordinari, coloro che siano iscritti allAssociazione e abbiano versato la quo- ta associativa annuale; c) Soci sostenitori, coloro che siano iscritti allAssociazione e, oltre alla quota asso- ciative annuale, eroghino contribuzioni straordinarie nella forma di denaro o di attivit di volontariato; d) Soci onorari, coloro che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dellAssociazione. 3.3 I soci onorari sono nominati dallAssemblea su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa. Articolo 4 - Modalit di ammissione dei soci 4.1 Lammissione a socio 竪 subordinata alla presentazione di una domanda da parte degli interessati e al versamento della quota associativa annuale. Spetta al Consi- glio direttivo: a) determinare le modalit di presentazione della domanda; b) determinare lammontare della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno. c) veri鍖care il rispetto dei requisiti richiesti. 4.2 Sono richiesti il pieno godimento dei diritti civili e politici ed una ineccepibile condotta etica. Non possono far parte dellAssociazione le persone che hanno su- bito una condanna con sentenza de鍖nitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sen- tenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, 竪 equiparata alla sentenza di condanna. 4.3 La quota associativa 竪 annuale ed 竪 valida non oltre il 31 dicembre, intrasmissibile, non frazionabile e non rimborsabile. Articolo 5 - Perdita della quali鍖ca di socio 5.1 La qualit di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per reces- so. 5.2 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta allAssociazione in qualsiasi momento. Lesclusione dei soci 竪 deliberata dallAssemblea: a) per comportamento contrastante con gli scopi dellAssociazione; b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 2 di 8
  • 3. c) per comportamenti che, in qualunque modo, arrechino danni morali o mate- riali allAssociazione; d) per indegnit. 5.3 Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota asso- ciativa per un anno. 5.4 Prima di procedere allesclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facolt di replica tranne che per lipotesi di decadenza per morosit per la quale lesclusione si perfeziona au- tomaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. 5.5 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci 6.1 Tutti i soci hanno diritto a: a) partecipare effettivamente alla vita dellAssociazione; b) partecipare allAssemblea con diritto di voto; c) accedere alle cariche associative; d) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dellAssociazione con possibilit di ottenerne copia. 6.2 Tutti i soci sono tenuti a: a) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dellAssociazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano lattivit; c) a versare la quota associativa annuale. Articolo 7 - Organi dellAssociazione 7.1 Sono organi dellAssociazione: a) lAssemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Tesoriere. 7.2 E inoltre facolt dellAssemblea, se non obbligatorio per legge, deliberare listitu- zione e la nomina dei seguenti organi: a) il Comitato scienti鍖co; b) il Collegio Sindacale e/o il Revisore dei conti; c) il Collegio dei Probiviri. Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 3 di 8
  • 4. 7.3 Lelezione degli organi dellAssociazione non pu嘆 essere in alcun modo vincolata o limitata ed 竪 informata a criteri di massima libert di partecipazione allelettorato attivo e passivo. Articolo 8 - Assemblea 8.1 LAssemblea 竪 composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota as- sociativa annuale. 8.2 LAssemblea 竪 presieduta dal Presidente dellAssociazione. 8.3 Ogni socio potr farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potr ricevere pi湛 di due deleghe. Articolo 9 - Convocazione dellAssemblea 9.1 LAssemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, alme- no una volta allanno per lapprovazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Pre- sidente o il Consiglio direttivo o almeno il 20% (venti per cento) degli associati ne ravvisi lopportunit. 9.2 LAssemblea ordinaria indirizza tutta la vita dellassociazione e in particolare: a) approva entro il 30 aprile di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo; b) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Col- legio dei probiviri; c) delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni; d) delibera lammissione e lesclusione dei soci su proposta del Consiglio direttivo; e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio di- rettivo riterr di sottoporle. 9.3 LAssemblea straordinaria delibera: a) sulle modi鍖che dellatto costitutivo e dello statuto; b) sullo scioglimento dellAssociazione e la devoluzione del suo patrimonio. 9.4 Sia lAssemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo pi湛 anziano di et. 9.5 Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci al- meno 10 (dieci) giorni - ridotti a 5 (cinque) giorni in caso di convocazione urgente - prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e ora- rio della prima e della eventuale seconda convocazione, che non pu嘆 essere 鍖ssata prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore - ridotte a 6 (sei) ore in caso di con- vocazione urgente - dalla prima convocazione. 9.6 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 4 di 8
  • 5. Articolo 10 - Validit dellAssemblea 10.1 L'Assemblea 竪 validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la met dei soci. 10.2 In seconda convocazione, l'Assemblea 竪 validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Articolo 11 - Votazioni 11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggio- ranza dei presenti, eccezion fatta per: a) le deliberazioni riguardanti la modi鍖ca dell'Atto costitutivo e dello Statuto, per le quali 竪 necessaria la maggioranza quali鍖cata dei tre quarti dei presenti; b) la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devo- luzione del patrimonio residuo, per la quale 竪 necessario il voto favorevole di tutti i presenti. 11.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.). Articolo 12 - Consiglio direttivo 12.1 Il Consiglio direttivo 竪 lorgano di amministrazione e di direzione dellAssociazio- ne ed 竪 composto da tre a sette membri, sempre in numero dispari, tutti soci. 12.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o pi湛 dei componenti del Consi- glio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo pu嘆 provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica 鍖no allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilit di attuare detta modalit, o nel caso in cui decada oltre la met dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve prov- vedere allelezione di un nuovo Consiglio direttivo. 12.3 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Tesoriere. 12.4 Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) curare lorganizzazione di tutte le attivit dellAssociazione; c) curare losservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; d) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno neces- sari, facendoli approvare dallAssemblea dei soci; e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competen- za dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associati- va annuale. 12.5 Il Consiglio direttivo 竪 presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Te- soriere e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio pi湛 anziano di et. Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 5 di 8
  • 6. 12.6 Il Consiglio direttivo 竪 convocato di regola almeno una volta lanno e ogni qual- volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la met dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parit prevale il voto del Presidente. 12.7 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. 12.8 I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. 12.9 Lingiusti鍖cata assenza di un consigliere a pi湛 di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere deca- duto non 竪 immediatamente rieleggibile. 12.10 Il Consiglio direttivo pu嘆 attribuire a uno o pi湛 dei suoi membri il potere di com- piere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. Articolo 13 - Presidente 13.1 Il Presidente 竪 eletto dallAssemblea a maggioranza dei voti, egli 竪 il rappresentan- te legale dellAssociazione, nonch辿 Presidente dellAssemblea dei soci e del Consi- glio direttivo. 13.2 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Tesoriere o, in assenza , al membro del Consiglio pi湛 anziano d'et. 13.3 Il Presidente ha la 鍖rma sociale sugli atti che impegnano lAssociazione sia nei ri- guardi dei soci che dei terzi. 13.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo rati鍖ca allo stesso dei provvedimenti adot- tati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovr contestualmente convocare. Articolo 14 - Il Tesoriere 14.1 Il Tesoriere 竪 scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uf鍖ci di segreteria dellAssociazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. 14.2 Il Tesoriere 鍖rma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene af鍖dato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. 14.3 Egli 竪 responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensil- mente al Consiglio direttivo le modalit ed i termini di impiego delle somme spese dallAssociazione nello svolgimento dellattivit sociale. Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 6 di 8
  • 7. Articolo 15 - Collegio dei Probiviri 15.1 Se istituito, il Collegio dei probiviri 竪 composto da 3 (tre) membri nominati dal- lAssemblea dei soci fra i soci stessi. 15.2 Il Collegio 竪 presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi compo- nenti. 15.3 Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dellAssociazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dellAssociazione e fra Associazione e i soci. Esso si pronuncia sem- pre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei re- golamenti. 15.4 La carica di membro del Collegio dei probiviri 竪 incompatibile con ogni altra cari- ca sociale. Articolo 16 - Il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti 16.1 Se istituiti, il Collegio dei sindaci o il Revisore dei conti hanno il compito di veri鍖- care periodicamente la regolarit formale e sostanziale della contabilit, redigono apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo. 16.2 Per lassolvimento del proprio mandato i sindaci o il Revisore dei conti hanno libe- ro accesso alla documentazione contabile e amministrativa dellAssociazione. Articolo 17 - Il Comitato scienti鍖co o dindirizzo 17.1 Se istituito, il Comitato scienti鍖co o dindirizzo individua e suggerisce le linee gui- da nellambito delle quali lAssociazione dovr operare. Articolo 18 - Libri sociali e registri contabili 18.1 I libri sociali e i registri contabili essenziali che lAssociazione deve tenere sono: a) il libro dei soci; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti; e) il libro giornale della contabilit sociale; f) il libro dellinventario; 18.2 Il contenuto dei libri sociali dovr essere pubblicato nel sito web dellassociazione per assicurare la massima trasparenza nellattivit di gestione. Articolo 19 - Durata degli incarichi e compensi 19.1 Tutti gli incarichi relativi agli organi hanno durata triennale e sono rinnovabili. 19.2 Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 7 di 8
  • 8. dellAssociazione e/o per lassolvimento di uno speci鍖co incarico. Eventuali com- pensi sono determinati dal Consiglio direttivo. Articolo 20 - Patrimonio sociale ed amministrazione 20.1 Il patrimonio sociale 竪 indivisibile, da esso lAssociazione trae le risorse economi- che per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivit, ed 竪 costituito: a) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo; b) dalle quote associative dei propri soci; c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. 20.2 AllAssociazione 竪 vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge- stione comunque denominati, nonch辿 fondi, riserve o capitale durante la vita del- lAssociazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano im- poste per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che hanno 鍖nalit simili. 20.3 L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realiz- zazione delle proprie attivit istituzionali e di quelle ad esse direttamente connes- se. 20.4 Lesercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 20.5 I bilanci devono essere pubblicati nel sito web dellAssociazione a partire da 10 (dieci) giorni che precedono lAssemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione 21.1 Lo scioglimento dellAssociazione 竪 deliberato dallAssemblea dei soci che deve nominare uno o pi湛 liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. 21.2 In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patri- monio ad altre organizzazioni con 鍖nalit identiche o analoghe. Articolo 22 - Norme di rinvio e transitorie 22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le dispo- sizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. 22.2 In deroga a quanto previsto, il Consiglio direttivo, il Presidente e il Tesoriere ver- ranno nominati per la prima volta dai soci fondatori alla costituzione. Associazione Il Quinto Potere - Statuto - 8 di 8