2. • Valutazione di tutti i rischi – stress lavoro-correlato, lavoratrici in
gravidanza – differenze di genere – etá – provenienza da altri paesi –
specifica tipologia contrattuale
• Relazione sulla valutazione di tutti i rischi
• Criteri adottati per la valutazione dei rischi
• Misure di prevenzione e protezione attuate
• D.P.I adottati
• Programma di misure opportune per il miglioramento
• Procedure per l’attuazione delle misure da realizzare
• Nominativo del r.S.P.P. Del rls, del medico competente
• Individuazione di mansioni con rischi specifici che richiedono
specifiche conoscienze e formazione
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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.LGS. N. 81/08 ART. 28 - CONTENUTI
3. • lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001);
• differenze di genere
• differenze di età: minori (L. 977/67)
• provenienza da altri paesi;
• lavoratori disabili;
• mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici:
- divieto di assunzione e somministrazione bevande alcoliche
- accertamento di assenza di tossicodipendenza
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LAVORATORI PARTICOLARI
4. Valutazioni differenziate per quanto riguarda:
• vista (frequenza della sorveglianza sanitaria 2/5 anni in base
all’età);
• posture incongrue;
• Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC);
• piombo (donne, minori);
• movimenti ripetitivi;
• lavori usuranti.
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DIFFERENZE DI GENERE ED ETÀ
5. IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA
GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
INDIVIDUA I LAVORI VIETATI DI CUI AGLI
ALLEGATI A E B D.LGS 151/01
INDIVIDUA I LAVORI CHE
RICHIEDONO MISURE
QUALI-QUANTITATIVE DI CUI
ALL’ALLEGATO C
I LAVORI SONO DI
PREGIUDIZIO I LAVORI NON SONO DI
PREGIUDIZIO
C’E’ POSSIBILITA’
DI
SPOSTAMENTO
NON C’E’
POSSIBILITA’ DI
SPOSTAMENTO
IL DATORE DI LAVORO ALLONTANA LA
LAVORATRICE E INVIA COMUNICAZIONE
ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO
IL DATORE DI LAVORO COLLOCA LA
LAVORATRICE A MANSIONE IDONEA E
INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE
PROV.LE LAVORO
LA DPL EMETTE IL
PROVVEDIMENTO DI
ASTENSIONE
6. Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66
come modificato dal D.lgs.213/04
Definizioni:
Periodo notturno (“lavoro notturno”): periodo di almeno 7 ore consecutive
comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino
(Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero
tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva
prevista dalla contrattazione collettiva).
Lavoratore notturno:
1. Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2. Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del
suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In
difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga lavoro notturno per almeno tre ore per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a
tempo parziale;
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LAVORO NOTTURNO
7. Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve esserne
ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie
pubbliche competenti o per il tramite del medico competente.
I lavoratori notturni, la cui idoneità sia già stata verificata ai sensi della legge
previgente, non devono essere sottoposti ad un nuovo accertamento.
Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l'esecuzione di
prestazioni di lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve
essere periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata
dal legislatore in almeno due anni. I controlli potranno essere più frequenti sia
nel caso in cui il medico competente abbia prescritto una periodicità inferiore
sia nel caso in cui siano mutati i rischi relativi alle lavorazioni cui il lavoratore è
addetto.
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LAVORO NOTTURNO
8. È vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro
ha avuto conoscenza della fattispecie generatrice del divieto.
Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
• la lavoratrice subordinata, madre di un figlio di età inferiore di tre anni o,
qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di
prestazioni di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia
anch'esso lavoratore subordinato;
• l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12
anni;
• coloro che abbiano a loro carico un soggetto disabile ai sensi della legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate .
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LAVORO NOTTURNO - LIMITAZIONI
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LAVORO NOTTURNO – VALUTAZIONE DEI RISCHI
• Tipologia di attività
• Rischi legati all’attività
• Orari/turnazioni
• Lavoratori uomini/lavoratrici donne
• Presenza di mezzi di comunicazione
• Lavoro in solitudine
• Illuminazione
• Sorveglianza sanitaria
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Provvedimento (naz.) del 30/10/2007
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative
Mansioni a rischio: le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la
salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze
stupefacenti.
ALLEGATO I - MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA
SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI
•conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria C, D, E; patente di guida di
merci pericolose su strada);
•addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
•addetti all’impiego di gas tossici;
•personale marittimo;
•personale addetto alle ferrovie;
•controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro
aeronautico italiano;
12. www.seagruppo.it Lavoratori particolari
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative
Finalità:
prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a
rischio prevedendo la NON IDONEITÀ dei lavoratori nel caso in cui
questi usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente
dalla presenza o meno di dipendenza
13. www.seagruppo.it Lavoratori particolari
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative
Iter procedurale:
•I fase: accertamento svolto dal Medico Competente aziendale
•II fase: il Medico Competente avvia il lavoratore ad accertamenti di
secondo livello effettuati da strutture sanitarie competenti.
14. -LISTA (FREQUENZA ANNUALE)
- SEGNALAZIONE SPECIFICA “EXTRA”
DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE
CONVOCAZIONE DEL LAVORATORE
(PREAVVISO MAX 1 GG)
ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO (VISITA MEDICA CON TEST TOSSICOLOGICO-ANALITICO)
ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO
LAVORATORE IDONEO
ALL’ATTIVITÁ LAVORATIVA
LAVORATORE INIDONEO
TEMPORANEAMENTE ALLA
MANSIONE
SERT: ACCERTAMENTI DI SECONDO
LIVELLO
ESITO NEGATIVO
ESITO POSITIVO
SERT: ACCERTATA DIPENDENZA:
PERCORSO RIABILITATIVO
(CAMBIAMENTO TEMPORANEO DI
MANSIONE)
15. www.seagruppo.it Lavoratori particolari
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative
Protocollo sanitario approvato:
tabelle che indicano la concentrazione-soglia nei test per la positività
alle varie classi di sostanze stupefacenti (oppiacei, cocaina,
cannabinoidi, amfetamine, MDMA, metadone) nelle urine e su matrice
pilifera.
16. www.seagruppo.it Lavoratori particolari
Provvedimento (naz.) del 16/03/2006
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche
Mansioni a rischio: le mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l’incolumità, o la salute di terzi.
DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE O
SUPERALCOLICHE
•conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di
merci pericolose su strada);
•addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
•addetti all’impiego di gas tossici;
•personale marittimo;
•personale addetto alle ferrovie;
•controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro
aeronautico italiano;
•ecc.
17. www.seagruppo.it Lavoratori particolari
Provvedimento (naz.) del 16/03/2006
(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche
Mansioni :
•conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di
merci pericolose su strada);
•addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
•addetti all’impiego di gas tossici;
•personale marittimo;
•personale addetto alle ferrovie;
•lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e tutte le mansioni che prevedono attività in
quota, oltre i due metri d’altezza;
•attività di insegnamento;
•mansioni sanitarie (medico, infermiere, etc);
•ecc.
18. www.seagruppo.it Lavoratori particolari
Legge 30 marzo 2001 – Legge quadro in materia di alcol
Art. 15. - Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie
locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre
strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.