ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Intermediari finanziari ex art.106: attività esercitabili e partecipanti
al capitale
Roberto Bramato, in Simplybiz del giugno 2015
In queste righe si tenterà di fornire un utile punto di vista in ordine a due tematiche che si ritengono di
fondamentale importanza per gli attuali intermediari finanziari ex art. 106, al fine di valutare al meglio la
possibilità di presentare l’istanza di autorizzazione all’autorità di vigilanza e, conseguentemente, di proseguire
la propria attività come soggetto vigilato.
Relativamente agli assetti organizzativi, a cui si è dato spazio spesso in questi anni, non si procederà ad alcuna
menzione in questo documento. Ci si limiterà, pertanto, a sintetizzare la ridefinizione delle attività riservate,
l’esercizio delle quali fa scattare l’obbligo di iscriversi all’albo unico e gli aspetti relativi agli assetti proprietari.
Punto di partenza della riforma è il decreto legislativo del 13 agosto 2010 n.141, che ha rivisitato la normativa
che disciplina l’erogazione del credito da parte degli intermediari finanziari.
Il riferimento è, in questa breve nota, al Titolo V del Tub – Soggetti operanti nel settore finanziario (artt. 106-
114) – come novellato dal citato decreto e dai suoi successivi correttivi[1].
Secondo la nuova formulazione, l’articolo l’art. 106 del Tub, al primo comma recita che “L’esercizio nei
confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli
intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia”.
Definire cosa si intenda per “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” e quando ne ricorra
l’esercizio “nei confronti del pubblico”, è demandato al Mef, dal comma 3 dello stesso articolo 106, il quale
ha emanato un decreto, sentita la Banca d’Italia[2] .
La nuova disciplina, in sintesi, si compone del riformato Titolo V, del decreto Mef n.53 del 2 aprile 2015 ed in
ultimo della corposa circolare emanata dalla Banca d’Italia, n° 288 del 3 aprile 2015.
È evidente da un confronto con la previgente[3] formulazione dell’art. 106 come nella ridefinizione della
riserva di legge vengano escluse le attività di assunzione di partecipazioni e di intermediazione in cambi. A
seguito di questo, agli intermediari autorizzati sarà concesso di svolgere l’attività finanziaria propriamente
definita all’art. 2 del decreto Mef n.53 nonché quella di servicing[4].
Ciò significa che i soggetti attualmente iscritti all’Elenco Generale dovranno presentare la propria istanza
autorizzativa[5] nel caso in cui intendano esercitare una delle due attività.
Si aprono quindi due scenari, il primo dei quali conduce all’istanza autorizzativa finalizzata ad ottenere
l’iscrizione nel nuovo albo unico ed il secondo, al contrario, alla possibilità di esercitare quelle attività che non
si configurano come “attività finanziaria”.
A questo proposito l’art. 2 del decreto Mef, al secondo comma, esplicita le attività che non costituiscono
concessione di finanziamenti, tra cui l’acquisto di crediti IVA (nei casi previsti dalla legge) e l’acquisto a titolo
definitivo e con finalità di recupero (da parte di società di recupero crediti all’uopo autorizzate dalla leggi di
pubblica sicurezza) di sofferenze da banche e da intermediari finanziari vigilati e di crediti verso soggetti che
versano in stato di insolvenza o in situazione equiparabile.
Da una lettura congiunta di quanto sopra e della circolare della Banca d’Italia n.288, si evince come sia
ampliato, nel complesso, il perimetro delle attività esercitabili[6] e dai soggetti che andranno a comporre il
nuovo albo unico e da quelli che, in virtù del circoscritto perimetro della riserva di legge potranno, esercitare
le attività escluse.
A completamento del quadro, il successivo art. 3 del decreto ministeriale qualifica quando si configuri
l’esercizio “nei confronti del pubblico” dell’attività finanziaria. La discriminante è rappresentata dal fatto che
questa sia “svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità”.
I nuovi intermediari finanziari ex art. 106 potranno prestare anche attività di servizi di pagamento, emettere
moneta elettronica, prestare servizi di investimento, esercitare altre attività qualificabili come connesse e
strumentali nonché “altre attività previste da norme di legge[7]”. Subordinate ad autorizzazione l’esercizio dei
servizi di pagamento (art. 114-novies, comma 4, Tub), l’emissione di moneta elettronica (art. 114-quinquies,
comma 4, Tub), la prestazione di servizi di investimento (dell’art. 18, comma 3, Tuf).
In riferimento, invece, alle “altre attività previste”, in linea con le prassi di mercato consolidatesi negli anni per
questa categoria di operatori finanziari, spesso dediti anche ad una intensa attività di distribuzione di prodotti
(su mandato di altri intermediari e di banche), è ancora consentita quella, appunto, distributiva.
Condizione sine qua non per l’esercizio dell’attività di “promozione e conclusione di contratti relativi alla
concessione di finanziamenti”[8], l’essere autorizzati all’esercizio, per così dire “in proprio” dell’attività di
concessione di finanziamenti e/o di servicing.
La circolare n.288 sembra chiara nell’esplicitare quali siano le due attività che qualificano gli intermediari
finanziari come tali, e che pertanto, nell’uno o nell’altro caso, sono sottoposti alla medesima procedura
autorizzativa.
Esaminare l’intera normativa in un unico documento è poco agevole e proficuo, stante la corposità delle
disposizioni ma anche dal momento che già la stessa autorità di vigilanza ha provveduto a delineare i tratti
salienti[9] dei contenuti della circolare.
Soffermarsi su finalità, criteri ispiratori e tecnica normativa, può invece, rapidamente ed efficacemente
esprimere la direzione da seguire, colta la quale, i soggetti interessati dovranno senza indugio pianificare le
attività di adeguamento.
È di fondamentale importanza, quindi, soprattutto per gli intermediari di ridottissime dimensioni, cercare di
cogliere appieno lo spirito della normativa che, costituita con la tecnica del rimando alla disciplina
bancaria[10] (pur con taluni adattamenti), introduce per gli intermediari finanziari un regime di vigilanza
“equivalente” proprio a quella bancaria. Ricorrente è all’interno delle disposizioni il richiamo ai principi
di sana e prudente gestione ed alla solidità economico-patrimoniale dei soggetti che partecipano al capitale
dell’autorizzando intermediario finanziario. Il concetto ritorna continuamente e rappresenta il filo conduttore
dell’intera circolare.
Non sfugga l’attenzione prestata dall’autorità di vigilanza alla verifica non solo dei livelli di indebitamento del
soggetto che partecipa al capitale dell’intermediario, ma anche dell’origine delle fonti finanziarie, che devono
essere perfettamente mappate a fini di prevenzione di eventuali attività illecite, tentativi di riciclaggio, ed in
ottica di contrasto al finanziamento del terrorismo[11].
Pertanto, compresa la tipologia di attività oggetto della riserva di legge, management e compagini societarie
degli attuali iscritti all’Elenco Generale potranno valutare in quale business continuare ad investire ed
eventualmente agire sull’oggetto sociale delle proprie società per eliminarne le attività riservate.
È chiaro, dunque, di come il passo successivo debba essere assolutamente rappresentato dall’analisi di due
aspetti di fondamentale importanza, uno dei quali, almeno in queste prime fasi di dibattito, pare essere
passato un po’ più inosservato, a vantaggio di un focalizzare l’attenzione maggiormente sugli aspetti
organizzativi dell’intermediario (sistema dei controlli di II e III livello, figure professionali, sistemi informativo-
contabili, mappatura dei processi interni e dei flussi di comunicazione, ecc…), che certamente hanno generato
una certa preoccupazione, per tutto il periodo di gestazione della riforma, in virtù degli impatti in termini di
crescita dei costi che certamente generano.
Verosimilmente è altrettanto importante l’assetto proprietario[12] che Banca d’Italia ritiene che ciascun
intermediario debba avere, al fine di poter conseguire l’autorizzazione all’iscrizione al nuovo albo unico,
garantendo, al contempo, la sana e prudente gestione dell’intermediario medesimo e perseguendo ottimali
livelli di solidità a livello di singolo operatore e, di fatto, di intero sistema.
Prova ne è l’insieme delle condizioni che il potenziale acquirente deve soddisfare nonché le informazioni che
in fase di autorizzazione deve fornire alla Banca d’Italia. Essa stabilisce, nella circolare n.288, quali siano i
criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione.
Il corpus informativo sulla compagine societaria dell’intermediario finanziario o della capogruppo attiene, in
estrema semplificazione, all’ammontare della partecipazione da acquisire che deve essere equilibrata “in
rapporto al reddito e al patrimonio”[13] o “in rapporto ai ricavi ed al patrimonio netto”[14],
alla disclosure dell’indebitamento che sottende l’operazione di acquisizione (con analitico riferimento ai
contratti di finanziamento stipulati, alle eventuali garanzie a supporto del debito, alla provenienza delle fonti
ed alla mappatura delle stesse), alla situazione economico-patrimoniale dell’attività d’impresa svolta dal
soggetto che sta effettuando l’operazione nonché ai bilanci ed alla documentazione amministrativa relativa
all’ultimo triennio di attività della partecipante.
Le informazioni da fornire interessano altresì la capacità e volontà di sostenere lo sviluppo del business
dell’intermediario e di supportarlo finanziariamente in caso di difficoltà oltre tutta una serie di indicazioni sui
rapporti e legami all’interno del gruppo (ma anche tra soggetti non appartenenti allo stesso ma con i quali si
intrattengono relazioni) che potrebbero generare conflitti di interesse.
La conoscenza di quest’ultima tipologia di informazioni è finalizzata a prevenire situazioni che possano essere,
in qualche maniera, d’impedimento ad una conduzione sana dell’attività (dell’intermediario e della
capogruppo) nonché di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza[15].
Come già fatto rilevare da alcuni operatori del settore, rispetto allo scenario che caratterizzava il mercato degli
intermediari finanziari iscritti all’Elenco Generale ante-riforma, la disciplina relativa all’acquisizione di
partecipazioni muta radicalmente.
Di assoluto rilievo è, dunque, la modifica intervenuta a disciplinare i requisiti dei partecipanti al capitale di un
intermediario finanziario.
Tenuto conto di quanto già scritto riguardo la solidità dell’acquirente, è necessario ultimare il quadro facendo
riferimento ai requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale[16], l’accertamento dei quali
interessa non solo il partecipante persona fisica ma anche coloro i quali rivestono funzioni di amministrazione
e direzione[17] all’interno della struttura del partecipante, qualora quest’ultimo sia una società. I medesimi
requisiti devono essere, in caso di partecipazione indiretta, “comprovati dal soggetto posto al vertice della
catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale”.
Alla luce di quanto sopra, potrebbe essere necessario avviare quanto prima un processo di analisi interno non
solo all’intermediario che si partecipa ma anche di verifica del rispetto della normativa in ordine ai requisiti
dei partecipanti onde avviare, eventualmente, le opportune correzioni.
[1] Limitatamente alla “Revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario” il riferimento è
ai D. Lgs. 218/2010, D Lgs. 169/2012.
[2] Con il Decreto Mef del 2 aprile 2015 n. 53 si è provveduto a definire l’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma (Art. 2) ed il suo esercizio nei confronti del pubblico (Art. 3).
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-05-20/la-nuova-disciplina-
intermediari-finanziari-ex-art-106-tub-103136.php
http://www.dirittobancario.it/news/banche-e-intermediari-finanziari/intermediari-finanziari-106-tub-
gazzetta-ufficiale-nuovo-regolamento-attuativo-mef
[3] Art. 106 (Elenco generale) 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi è riservato
a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Uic.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie,
fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
4. a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata
o di società cooperativa;
5. b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a
cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso, da
parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e
109.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC:
7. a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra
l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all’ambito
dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia
e alla Consob.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso
la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari
finanziari comunicano all’Uic, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte
presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
[4] Art. 2 Legge 130/99.
[5] Gli intermediari attualmente iscritti all’Elenco Generale hanno 9 mesi di tempo, a far data dal 10 Luglio
2015, per procedere all’istanza di autorizzazione.
[6] Titolo I – Soggetti e attività Capitolo 3 – Attività esercitabili e partecipazioni detenibili Sezione II– Attività
esercitabili “Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie:
— concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico (cfr. art. 106, comma 1, Tub).
Il contenuto di tale attività e le circostanze in cui ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati
nel decreto Mef; — riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3,
6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, Tub, gli intermediari finanziari possono:
— emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies,
comma 4, Tub e iscritti nel relativo albo; — prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell’art.
114-novies, comma 4, Tub e iscritti nel relativo albo; — prestare servizi di investimento, nei casi e alle
condizioni previste dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 18, comma 3, Tuf (cfr Titolo I, Capitolo 1, Sez. VII
“Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento”);.
[7] Titolo I – Soggetti e attività Capitolo 3 – Attività esercitabili e partecipazioni detenibili Sezione II – Attività
esercitabili. “Effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via
subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività
rientrano: 1. la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma e alla prestazione di servizi di pagamento (cfr. art. 12 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive
modificazioni); 2. l’erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr. art. 110 Tub, che
estende l’applicazione dell’art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari); 3. l’intermediazione
assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri (cfr. art. 109, d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209).
[8] E delle altre attività in nota 7.
[9] www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino…05/201505011_II33.pdf
[10] Pacchetto CRR/CRDIV” composto da: i) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L
176 del 27.6.2013, e successivamente oggetto di rettifica integrale pubblicata, nella versione in lingua italiana,
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 321 del 30 novembre 2013 (c.d. CRR); ii) direttiva 2013/36/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE
e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L
176 del 27 giugno 2013 (c.d. CRD IV).
[11] La valutazione di questi aspetti ritorna nel testo, per esempio, non solo tra i criteri di valutazione
dell’istanza autorizzativa (Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, Paragrafo 6, Lettera f), ma anche
[12] Il riferimento al possesso dei requisiti è relativo alle partecipazioni qualificate. Sono tenuti a presentare
istanza di autorizzazione i soggetti che intendono acquisire, da soli o di concerto, direttamente o
indirettamente, partecipazioni nell’intermediario finanziario o nella capogruppo, pari al 10% (e relativi
multipli). La norma vale anche per la detenzione dei diritti di voto, per la possibilità di esercitare un’influenza
notevole, per la possibilità di esercitare il controllo anche prescindendo dall’entità della partecipazione.
[13] Per le persone fisiche
[14] Per le persone giuridiche con sede in Italia. Per le persone giuridiche con sede al di fuori dell’Italia alla
documentazione si aggiunge una lettera di “good standing” da parte “delle autorità di vigilanza del paese
d’origine alla cui supervisione il potenziale acquirente è eventualmente soggetto”.
[15] Quanto riportato non rappresenta l’elenco esaustivo della documentazione da produrre, indicata nel
Titolo II, Capitolo2, Allegato A della Circolare 288. L’Allegato disciplina altresì le informazioni da rendere in
caso di acquisizione tramite trust.
[16] “La competenza professionale del potenziale acquirente deve essere adeguata rispetto all’operazione di
acquisizione prospettata. In particolare, nel condurre la propria valutazione, la Banca d’Italia tiene conto
dell’esperienza pregressa del potenziale acquirente in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni, in
particolare di quelle di controllo o idonee a consentire l’esercizio di un’influenza notevole in imprese operanti
nei settori finanziario, bancario e assicurativo. La Banca d’Italia tiene altresì conto, se del caso, dell’esperienza
maturata dal potenziale acquirente che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo.”
[17] “Qualora il potenziale acquirente sia una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti da tutti i
membri dell’organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche
equivalenti.”
https://www.simplybiz.eu/intermediari-finanziari-ex-art-106-attivita-esercitabili-e-partecipanti-al-capitale/

More Related Content

Intermediari finanziari ex art 106 attività e partecipanti al capitale

  • 1. Intermediari finanziari ex art.106: attività esercitabili e partecipanti al capitale Roberto Bramato, in Simplybiz del giugno 2015 In queste righe si tenterà di fornire un utile punto di vista in ordine a due tematiche che si ritengono di fondamentale importanza per gli attuali intermediari finanziari ex art. 106, al fine di valutare al meglio la possibilità di presentare l’istanza di autorizzazione all’autorità di vigilanza e, conseguentemente, di proseguire la propria attività come soggetto vigilato. Relativamente agli assetti organizzativi, a cui si è dato spazio spesso in questi anni, non si procederà ad alcuna menzione in questo documento. Ci si limiterà, pertanto, a sintetizzare la ridefinizione delle attività riservate, l’esercizio delle quali fa scattare l’obbligo di iscriversi all’albo unico e gli aspetti relativi agli assetti proprietari. Punto di partenza della riforma è il decreto legislativo del 13 agosto 2010 n.141, che ha rivisitato la normativa che disciplina l’erogazione del credito da parte degli intermediari finanziari. Il riferimento è, in questa breve nota, al Titolo V del Tub – Soggetti operanti nel settore finanziario (artt. 106- 114) – come novellato dal citato decreto e dai suoi successivi correttivi[1]. Secondo la nuova formulazione, l’articolo l’art. 106 del Tub, al primo comma recita che “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia”. Definire cosa si intenda per “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” e quando ne ricorra l’esercizio “nei confronti del pubblico”, è demandato al Mef, dal comma 3 dello stesso articolo 106, il quale ha emanato un decreto, sentita la Banca d’Italia[2] . La nuova disciplina, in sintesi, si compone del riformato Titolo V, del decreto Mef n.53 del 2 aprile 2015 ed in ultimo della corposa circolare emanata dalla Banca d’Italia, n° 288 del 3 aprile 2015. È evidente da un confronto con la previgente[3] formulazione dell’art. 106 come nella ridefinizione della riserva di legge vengano escluse le attività di assunzione di partecipazioni e di intermediazione in cambi. A seguito di questo, agli intermediari autorizzati sarà concesso di svolgere l’attività finanziaria propriamente definita all’art. 2 del decreto Mef n.53 nonché quella di servicing[4]. Ciò significa che i soggetti attualmente iscritti all’Elenco Generale dovranno presentare la propria istanza autorizzativa[5] nel caso in cui intendano esercitare una delle due attività. Si aprono quindi due scenari, il primo dei quali conduce all’istanza autorizzativa finalizzata ad ottenere l’iscrizione nel nuovo albo unico ed il secondo, al contrario, alla possibilità di esercitare quelle attività che non si configurano come “attività finanziaria”. A questo proposito l’art. 2 del decreto Mef, al secondo comma, esplicita le attività che non costituiscono concessione di finanziamenti, tra cui l’acquisto di crediti IVA (nei casi previsti dalla legge) e l’acquisto a titolo definitivo e con finalità di recupero (da parte di società di recupero crediti all’uopo autorizzate dalla leggi di pubblica sicurezza) di sofferenze da banche e da intermediari finanziari vigilati e di crediti verso soggetti che versano in stato di insolvenza o in situazione equiparabile. Da una lettura congiunta di quanto sopra e della circolare della Banca d’Italia n.288, si evince come sia ampliato, nel complesso, il perimetro delle attività esercitabili[6] e dai soggetti che andranno a comporre il
  • 2. nuovo albo unico e da quelli che, in virtù del circoscritto perimetro della riserva di legge potranno, esercitare le attività escluse. A completamento del quadro, il successivo art. 3 del decreto ministeriale qualifica quando si configuri l’esercizio “nei confronti del pubblico” dell’attività finanziaria. La discriminante è rappresentata dal fatto che questa sia “svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità”. I nuovi intermediari finanziari ex art. 106 potranno prestare anche attività di servizi di pagamento, emettere moneta elettronica, prestare servizi di investimento, esercitare altre attività qualificabili come connesse e strumentali nonché “altre attività previste da norme di legge[7]”. Subordinate ad autorizzazione l’esercizio dei servizi di pagamento (art. 114-novies, comma 4, Tub), l’emissione di moneta elettronica (art. 114-quinquies, comma 4, Tub), la prestazione di servizi di investimento (dell’art. 18, comma 3, Tuf). In riferimento, invece, alle “altre attività previste”, in linea con le prassi di mercato consolidatesi negli anni per questa categoria di operatori finanziari, spesso dediti anche ad una intensa attività di distribuzione di prodotti (su mandato di altri intermediari e di banche), è ancora consentita quella, appunto, distributiva. Condizione sine qua non per l’esercizio dell’attività di “promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti”[8], l’essere autorizzati all’esercizio, per così dire “in proprio” dell’attività di concessione di finanziamenti e/o di servicing. La circolare n.288 sembra chiara nell’esplicitare quali siano le due attività che qualificano gli intermediari finanziari come tali, e che pertanto, nell’uno o nell’altro caso, sono sottoposti alla medesima procedura autorizzativa. Esaminare l’intera normativa in un unico documento è poco agevole e proficuo, stante la corposità delle disposizioni ma anche dal momento che già la stessa autorità di vigilanza ha provveduto a delineare i tratti salienti[9] dei contenuti della circolare. Soffermarsi su finalità, criteri ispiratori e tecnica normativa, può invece, rapidamente ed efficacemente esprimere la direzione da seguire, colta la quale, i soggetti interessati dovranno senza indugio pianificare le attività di adeguamento. È di fondamentale importanza, quindi, soprattutto per gli intermediari di ridottissime dimensioni, cercare di cogliere appieno lo spirito della normativa che, costituita con la tecnica del rimando alla disciplina bancaria[10] (pur con taluni adattamenti), introduce per gli intermediari finanziari un regime di vigilanza “equivalente” proprio a quella bancaria. Ricorrente è all’interno delle disposizioni il richiamo ai principi di sana e prudente gestione ed alla solidità economico-patrimoniale dei soggetti che partecipano al capitale dell’autorizzando intermediario finanziario. Il concetto ritorna continuamente e rappresenta il filo conduttore dell’intera circolare. Non sfugga l’attenzione prestata dall’autorità di vigilanza alla verifica non solo dei livelli di indebitamento del soggetto che partecipa al capitale dell’intermediario, ma anche dell’origine delle fonti finanziarie, che devono essere perfettamente mappate a fini di prevenzione di eventuali attività illecite, tentativi di riciclaggio, ed in ottica di contrasto al finanziamento del terrorismo[11]. Pertanto, compresa la tipologia di attività oggetto della riserva di legge, management e compagini societarie degli attuali iscritti all’Elenco Generale potranno valutare in quale business continuare ad investire ed eventualmente agire sull’oggetto sociale delle proprie società per eliminarne le attività riservate. È chiaro, dunque, di come il passo successivo debba essere assolutamente rappresentato dall’analisi di due aspetti di fondamentale importanza, uno dei quali, almeno in queste prime fasi di dibattito, pare essere passato un po’ più inosservato, a vantaggio di un focalizzare l’attenzione maggiormente sugli aspetti organizzativi dell’intermediario (sistema dei controlli di II e III livello, figure professionali, sistemi informativo-
  • 3. contabili, mappatura dei processi interni e dei flussi di comunicazione, ecc…), che certamente hanno generato una certa preoccupazione, per tutto il periodo di gestazione della riforma, in virtù degli impatti in termini di crescita dei costi che certamente generano. Verosimilmente è altrettanto importante l’assetto proprietario[12] che Banca d’Italia ritiene che ciascun intermediario debba avere, al fine di poter conseguire l’autorizzazione all’iscrizione al nuovo albo unico, garantendo, al contempo, la sana e prudente gestione dell’intermediario medesimo e perseguendo ottimali livelli di solidità a livello di singolo operatore e, di fatto, di intero sistema. Prova ne è l’insieme delle condizioni che il potenziale acquirente deve soddisfare nonché le informazioni che in fase di autorizzazione deve fornire alla Banca d’Italia. Essa stabilisce, nella circolare n.288, quali siano i criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione. Il corpus informativo sulla compagine societaria dell’intermediario finanziario o della capogruppo attiene, in estrema semplificazione, all’ammontare della partecipazione da acquisire che deve essere equilibrata “in rapporto al reddito e al patrimonio”[13] o “in rapporto ai ricavi ed al patrimonio netto”[14], alla disclosure dell’indebitamento che sottende l’operazione di acquisizione (con analitico riferimento ai contratti di finanziamento stipulati, alle eventuali garanzie a supporto del debito, alla provenienza delle fonti ed alla mappatura delle stesse), alla situazione economico-patrimoniale dell’attività d’impresa svolta dal soggetto che sta effettuando l’operazione nonché ai bilanci ed alla documentazione amministrativa relativa all’ultimo triennio di attività della partecipante. Le informazioni da fornire interessano altresì la capacità e volontà di sostenere lo sviluppo del business dell’intermediario e di supportarlo finanziariamente in caso di difficoltà oltre tutta una serie di indicazioni sui rapporti e legami all’interno del gruppo (ma anche tra soggetti non appartenenti allo stesso ma con i quali si intrattengono relazioni) che potrebbero generare conflitti di interesse. La conoscenza di quest’ultima tipologia di informazioni è finalizzata a prevenire situazioni che possano essere, in qualche maniera, d’impedimento ad una conduzione sana dell’attività (dell’intermediario e della capogruppo) nonché di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza[15]. Come già fatto rilevare da alcuni operatori del settore, rispetto allo scenario che caratterizzava il mercato degli intermediari finanziari iscritti all’Elenco Generale ante-riforma, la disciplina relativa all’acquisizione di partecipazioni muta radicalmente. Di assoluto rilievo è, dunque, la modifica intervenuta a disciplinare i requisiti dei partecipanti al capitale di un intermediario finanziario. Tenuto conto di quanto già scritto riguardo la solidità dell’acquirente, è necessario ultimare il quadro facendo riferimento ai requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale[16], l’accertamento dei quali interessa non solo il partecipante persona fisica ma anche coloro i quali rivestono funzioni di amministrazione e direzione[17] all’interno della struttura del partecipante, qualora quest’ultimo sia una società. I medesimi requisiti devono essere, in caso di partecipazione indiretta, “comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale”. Alla luce di quanto sopra, potrebbe essere necessario avviare quanto prima un processo di analisi interno non solo all’intermediario che si partecipa ma anche di verifica del rispetto della normativa in ordine ai requisiti dei partecipanti onde avviare, eventualmente, le opportune correzioni. [1] Limitatamente alla “Revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario” il riferimento è ai D. Lgs. 218/2010, D Lgs. 169/2012. [2] Con il Decreto Mef del 2 aprile 2015 n. 53 si è provveduto a definire l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (Art. 2) ed il suo esercizio nei confronti del pubblico (Art. 3).
  • 4. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-05-20/la-nuova-disciplina- intermediari-finanziari-ex-art-106-tub-103136.php http://www.dirittobancario.it/news/banche-e-intermediari-finanziari/intermediari-finanziari-106-tub- gazzetta-ufficiale-nuovo-regolamento-attuativo-mef [3] Art. 106 (Elenco generale) 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Uic. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 4. a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; 5. b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC: 7. a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla Consob. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all’Uic, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura. [4] Art. 2 Legge 130/99. [5] Gli intermediari attualmente iscritti all’Elenco Generale hanno 9 mesi di tempo, a far data dal 10 Luglio 2015, per procedere all’istanza di autorizzazione. [6] Titolo I – Soggetti e attività Capitolo 3 – Attività esercitabili e partecipazioni detenibili Sezione II– Attività esercitabili “Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie: — concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico (cfr. art. 106, comma 1, Tub). Il contenuto di tale attività e le circostanze in cui ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati nel decreto Mef; — riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).
  • 5. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, Tub, gli intermediari finanziari possono: — emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4, Tub e iscritti nel relativo albo; — prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell’art. 114-novies, comma 4, Tub e iscritti nel relativo albo; — prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 18, comma 3, Tuf (cfr Titolo I, Capitolo 1, Sez. VII “Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento”);. [7] Titolo I – Soggetti e attività Capitolo 3 – Attività esercitabili e partecipazioni detenibili Sezione II – Attività esercitabili. “Effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano: 1. la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento (cfr. art. 12 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni); 2. l’erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr. art. 110 Tub, che estende l’applicazione dell’art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari); 3. l’intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri (cfr. art. 109, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). [8] E delle altre attività in nota 7. [9] www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino…05/201505011_II33.pdf [10] Pacchetto CRR/CRDIV” composto da: i) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 176 del 27.6.2013, e successivamente oggetto di rettifica integrale pubblicata, nella versione in lingua italiana, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 321 del 30 novembre 2013 (c.d. CRR); ii) direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 176 del 27 giugno 2013 (c.d. CRD IV). [11] La valutazione di questi aspetti ritorna nel testo, per esempio, non solo tra i criteri di valutazione dell’istanza autorizzativa (Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, Paragrafo 6, Lettera f), ma anche [12] Il riferimento al possesso dei requisiti è relativo alle partecipazioni qualificate. Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione i soggetti che intendono acquisire, da soli o di concerto, direttamente o indirettamente, partecipazioni nell’intermediario finanziario o nella capogruppo, pari al 10% (e relativi multipli). La norma vale anche per la detenzione dei diritti di voto, per la possibilità di esercitare un’influenza notevole, per la possibilità di esercitare il controllo anche prescindendo dall’entità della partecipazione. [13] Per le persone fisiche [14] Per le persone giuridiche con sede in Italia. Per le persone giuridiche con sede al di fuori dell’Italia alla documentazione si aggiunge una lettera di “good standing” da parte “delle autorità di vigilanza del paese d’origine alla cui supervisione il potenziale acquirente è eventualmente soggetto”. [15] Quanto riportato non rappresenta l’elenco esaustivo della documentazione da produrre, indicata nel Titolo II, Capitolo2, Allegato A della Circolare 288. L’Allegato disciplina altresì le informazioni da rendere in caso di acquisizione tramite trust. [16] “La competenza professionale del potenziale acquirente deve essere adeguata rispetto all’operazione di acquisizione prospettata. In particolare, nel condurre la propria valutazione, la Banca d’Italia tiene conto dell’esperienza pregressa del potenziale acquirente in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni, in
  • 6. particolare di quelle di controllo o idonee a consentire l’esercizio di un’influenza notevole in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo. La Banca d’Italia tiene altresì conto, se del caso, dell’esperienza maturata dal potenziale acquirente che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo.” [17] “Qualora il potenziale acquirente sia una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell’organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.” https://www.simplybiz.eu/intermediari-finanziari-ex-art-106-attivita-esercitabili-e-partecipanti-al-capitale/