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Intermediazione illecita
e sfruttamento del
lavoro
Fonti
Codice penale art.
603-bis
Inl circolare n. 5
del 28/02/2019
Indagini svolte
Sono preordinate a
ricostruire la filiera
dei soggetti
conivolti
Dalla Procura della
Repubblica e dai
Carabinieri del Comando
della tutela del lavoro
Riguardano dal
caporale
all'utilizzatore
delle prestazioni di
lavoro
Intermediario
Devono accertare l’eventuale operatività
sotto una ragione sociale, l’oggetto,
se vi sia autorizzazione alla
somministrazione o intermediazione di
lavoro
Eventuali rapporti economici
ufficiali con imprenditori
operanti nel settore
interessato allo sfruttamento
Nel caso risultino indizi di un’attività di
intermediazione illecita, vengono
individuati gli utilizzatori presso cui il
personale è inviato e le relative
modalità di impiego
Falsa
rappresentazione
del rapporto di
lavoro
Lo sfruttamento si può attuare
tramite la registrazione di ore o
giornate lavorate e relative
retribuzioni inferiori a quelle
svolte
Mediante il pagamento di una
retribuzione effettiva notevolmente
inferiore a quella risultante dalle
registrazioni obbligatorie
Mediante lo
sfruttamento del lavoro
con una prestazione di
servizi oggetto di
appalto
Ove l'impresa appaltatrice,
garantisce forti risparmi al
committente, che sfrutta lo stato
di bisogno dei lavoratori,
abbattendo il costo del lavoro
Le condotte previste dall’art. 603 bis c.p. devono
essere valutate anche per quanto concernei la
responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, Dlgs n. 231/01

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Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

  • 2. Fonti Codice penale art. 603-bis Inl circolare n. 5 del 28/02/2019 Indagini svolte Sono preordinate a ricostruire la filiera dei soggetti conivolti Dalla Procura della Repubblica e dai Carabinieri del Comando della tutela del lavoro Riguardano dal caporale all'utilizzatore delle prestazioni di lavoro
  • 3. Intermediario Devono accertare l’eventuale operatività sotto una ragione sociale, l’oggetto, se vi sia autorizzazione alla somministrazione o intermediazione di lavoro Eventuali rapporti economici ufficiali con imprenditori operanti nel settore interessato allo sfruttamento Nel caso risultino indizi di un’attività di intermediazione illecita, vengono individuati gli utilizzatori presso cui il personale è inviato e le relative modalità di impiego
  • 4. Falsa rappresentazione del rapporto di lavoro Lo sfruttamento si può attuare tramite la registrazione di ore o giornate lavorate e relative retribuzioni inferiori a quelle svolte Mediante il pagamento di una retribuzione effettiva notevolmente inferiore a quella risultante dalle registrazioni obbligatorie Mediante lo sfruttamento del lavoro con una prestazione di servizi oggetto di appalto Ove l'impresa appaltatrice, garantisce forti risparmi al committente, che sfrutta lo stato di bisogno dei lavoratori, abbattendo il costo del lavoro Le condotte previste dall’art. 603 bis c.p. devono essere valutate anche per quanto concernei la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Dlgs n. 231/01