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Università degli studi di Trieste
facoltà di Scienze della formazione
Tesi di laurea triennale in comunicazione e pubblicità
curriculum giornalistico
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
Relatore: Laureanda:
prof. Federico Gambini Iole Vicinanza
Anno accademico 2009/2010
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
Il caso: dall'inchiesta allo scoop
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
Art. 329 Codice di procedura penale
"Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque,
non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a
quanto previsto dall'art. 114, consentire con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico
ministero.
Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero,
in caso di necessità, per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza
dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni".
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
Testimone oculare
Per gli atti coperti da segreto assoluto (atti del P.M. e della polizia giudiziaria fino a quando
siano conoscibili dall'indagato) vige divieto assoluto di pubblicazione sia con riferimento al
testo che al contenuto, anche parziale o per riassunto.
Anche per gli atti coperti da segreto assoluto, occorre una rigorosa interpretazione
dell'ambito di operatività del divieto poiché l'atto di indagine non può automaticamente
coincidere con il fatto che ne costituisce l'oggetto. Non sarà pubblicabile il contenuto delle
dichiarazioni rese dal teste oculare di un avvenimento all'autorità giudiziaria, ma sarà lecito
riferire e divulgare a mezzo stampa, quanto attinto direttamente da un testimone,
che, in quanto tale, non è tenuto al segreto.
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
La pubblicazione
L'oggetto del reato di rivelazione delle notizie di cui sia stata vietata la diffusione riguarda
non solo le notizie coperte da segreto di Stato, ma anche quelle che l'autorità competente,
in base a valutazioni discrezionali e per la tutela di interessi generali di natura
assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato, abbia ritenuto di sottrarre ad una
conoscenza diffusa e discriminata.
La notificazione del Maresciallo cui diedi la mia deposizione in merito all'accaduto
certamente era motivata e giustificata dall'esigenza di garantire che l'inchiesta penale non
venisse vanificata da fughe di notizie, che avrebbero comprensibilmente alterato la
riuscita dei pattugliamenti nella zona interessata.
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
Segreto istruttorio
contro
Diritto di cronaca
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
Limiti impliciti
contro
Libera manifestazione del pensiero
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
Informazione
un diritto
un dovere
una professione
La libertà di manifestazione del pensiero:
un caso di segreto investigativo
Il compito di un dottore è guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare. L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello che vede.
Anna Politkovskaja

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La libertà di manifestazione del pensiero un caso di segreto investigativo

  • 1. Università degli studi di Trieste facoltà di Scienze della formazione Tesi di laurea triennale in comunicazione e pubblicità curriculum giornalistico La libertà di manifestazione del pensiero: un caso di segreto investigativo Relatore: Laureanda: prof. Federico Gambini Iole Vicinanza Anno accademico 2009/2010
  • 2. La libertà di manifestazione del pensiero: un caso di segreto investigativo Il caso: dall'inchiesta allo scoop
  • 3. La libertà di manifestazione del pensiero: un caso di segreto investigativo
  • 4. La libertà di manifestazione del pensiero: un caso di segreto investigativo
  • 5. La libertà di manifestazione del pensiero: un caso di segreto investigativo Art. 329 Codice di procedura penale "Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità, per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".
  • 6. La libertà di manifestazione del pensiero: un caso di segreto investigativo Testimone oculare Per gli atti coperti da segreto assoluto (atti del P.M. e della polizia giudiziaria fino a quando siano conoscibili dall'indagato) vige divieto assoluto di pubblicazione sia con riferimento al testo che al contenuto, anche parziale o per riassunto. Anche per gli atti coperti da segreto assoluto, occorre una rigorosa interpretazione dell'ambito di operatività del divieto poiché l'atto di indagine non può automaticamente coincidere con il fatto che ne costituisce l'oggetto. Non sarà pubblicabile il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste oculare di un avvenimento all'autorità giudiziaria, ma sarà lecito riferire e divulgare a mezzo stampa, quanto attinto direttamente da un testimone, che, in quanto tale, non è tenuto al segreto.
  • 7. La libertà di manifestazione del pensiero: un caso di segreto investigativo La pubblicazione L'oggetto del reato di rivelazione delle notizie di cui sia stata vietata la diffusione riguarda non solo le notizie coperte da segreto di Stato, ma anche quelle che l'autorità competente, in base a valutazioni discrezionali e per la tutela di interessi generali di natura assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato, abbia ritenuto di sottrarre ad una conoscenza diffusa e discriminata. La notificazione del Maresciallo cui diedi la mia deposizione in merito all'accaduto certamente era motivata e giustificata dall'esigenza di garantire che l'inchiesta penale non venisse vanificata da fughe di notizie, che avrebbero comprensibilmente alterato la riuscita dei pattugliamenti nella zona interessata.
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