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La nuova disciplina degli Intermediari Finanziari ex art. 106 Tub
Roberto Bramato, Consulente Senior Financial Services – BDO Italia SpA, in Diritto 24 del 20 maggio 2015
A partire dall'emanazione del Decreto Legislativo del 13 Agosto 2010 n. 141, che ha rivisitato completamente
la normativa relativa agli Intermediari Finanziari del Titolo V del Tub, l'autorità di vigilanza si è posta l'obiettivo
di ridefinire le regole di settore declinandole in modo da renderle omogenee rispetto alla normativa
prudenziale applicata alle banche.
Il menzionato Decreto Legislativo ha riformulato l'art. 106 del Tub, secondo il comma primo del quale
"L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è
riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia".
Il perimetro della riserva di legge è dunque stato ritracciato escludendone attività quali l'assunzione di
partecipazioni e l'intermediazione in cambi.
La nuova formulazione dell'art. 106 ha attribuito al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca
d'Italia, il compito di specificare "il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze
ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico."
Con il Decreto MEF del 2 aprile 2015 n. 53 si è provveduto a definire l'attività di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma (Art. 2) ed il suo esercizio nei confronti del pubblico (Art. 3).
La concessione di credito, il rilascio di garanzie sostitutive del credito e gli impegni di firma, rappresentano ad
oggi le attività che un intermediario di cui all'Art. 106 può esercitare (oltre ad attività di servicing ed ulteriori
attività definite come connesse e strumentali rispetto a quella principale).
L'Art. 2 del Decreto MEF n. 53 specifica quali siano le forme tecniche attraverso le quali si può estrinsecare
l'esercizio delle attività di cui sopra nonché quali siano quelle che, viceversa, non ricadono nella riserva di
legge.
Tra queste ultime, l'acquisto di crediti IVA nei casi previsti dalla vigente normativa e l'acquisto "con finalità di
recupero" (da parte di società di recupero crediti all'uopo autorizzate secondo quanto dettato dal Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) di crediti a titolo definitivo ed al ricorrere di particolari condizioni
opportunamente specificate.
L'Art. 3 del Decreto Ministeriale definisce, invece, quali siano le condizioni che debbano ricorrere affinché
l'attività di concessione di finanziamenti sia da considerarsi esercitata "nei confronti del pubblico" e quando,
invece, la stessa non sia da ritenersi tale. Qualora l'attività sia svolta "nei confronti di terzi" e "con carattere di
professionalità" ricorrono i presupposti perché il soggetto che la esercita debba iscriversi nell'Albo degli
intermediari finanziari di cui all'Art. 106.
La condizione di cui sopra, infine, determina in capo al soggetto l'insorgere del rispetto degli obblighi di cui
alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 Aprile 2015, "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari
finanziari", che impatta direttamente sugli attuali operatori finanziari che sono sul mercato e che risultano
ancora ascrivibili a due distinte categorie, afferenti pertanto, a due diverse discipline.
L'attuale classificazione degli intermediari finanziari è riconducibile agli Artt. 106 e 107 del Tub, secondo le
formulazioni previgenti la riforma introdotta dal Decreto Legislativo del 13 Agosto 2010 n. 141.
Le disposizioni citate razionalizzano la regolamentazione e l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli
intermediari finanziari (e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario come ad esempio i Confidi, le
Agenzie di Credito su Pegno, le Fiduciarie). Esse attuano, inoltre, il superamento della bipartizione
summenzionata (Artt. 106 e 107 Tub).
Attraverso questo nuovo corpus normativo che ridefinisce la riserva di attività ed introduce controlli e requisiti
più stringenti in capo agli intermediari affinché possano svolgere l'attività creditizia, l'obiettivo che il
legislatore ha voluto raggiungere è quello di garantire maggiore stabilità al sistema finanziario nel suo
complesso e maggiore tutela alla clientela finale. Il perseguimento del fine prefissato è stato raggiunto
ricorrendo all'emanazione di una normativa che instaura un "regime di vigilanza prudenziale equivalente a
quello delle banche", pur modulandone e declinandole l'applicazione secondo un requisito di
"proporzionalità", in virtù del quale i cosiddetti intermediari minori (quelli con attivo fino a 250 milioni)
potranno godere di alcune "semplificazioni" sia di ordine organizzativo (accorpamento di talune funzioni di
controllo) sia in ordine ad alcuni requisiti specifici di capitale e di valutazione dei rischi, almeno per un periodo
transitorio che va dall'entrata in vigore delle disposizioni (10 Luglio p.v.) al 31 Dicembre 2017.

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  • 1. La nuova disciplina degli Intermediari Finanziari ex art. 106 Tub Roberto Bramato, Consulente Senior Financial Services – BDO Italia SpA, in Diritto 24 del 20 maggio 2015 A partire dall'emanazione del Decreto Legislativo del 13 Agosto 2010 n. 141, che ha rivisitato completamente la normativa relativa agli Intermediari Finanziari del Titolo V del Tub, l'autorità di vigilanza si è posta l'obiettivo di ridefinire le regole di settore declinandole in modo da renderle omogenee rispetto alla normativa prudenziale applicata alle banche. Il menzionato Decreto Legislativo ha riformulato l'art. 106 del Tub, secondo il comma primo del quale "L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia". Il perimetro della riserva di legge è dunque stato ritracciato escludendone attività quali l'assunzione di partecipazioni e l'intermediazione in cambi. La nuova formulazione dell'art. 106 ha attribuito al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare "il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico." Con il Decreto MEF del 2 aprile 2015 n. 53 si è provveduto a definire l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (Art. 2) ed il suo esercizio nei confronti del pubblico (Art. 3). La concessione di credito, il rilascio di garanzie sostitutive del credito e gli impegni di firma, rappresentano ad oggi le attività che un intermediario di cui all'Art. 106 può esercitare (oltre ad attività di servicing ed ulteriori attività definite come connesse e strumentali rispetto a quella principale). L'Art. 2 del Decreto MEF n. 53 specifica quali siano le forme tecniche attraverso le quali si può estrinsecare l'esercizio delle attività di cui sopra nonché quali siano quelle che, viceversa, non ricadono nella riserva di legge. Tra queste ultime, l'acquisto di crediti IVA nei casi previsti dalla vigente normativa e l'acquisto "con finalità di recupero" (da parte di società di recupero crediti all'uopo autorizzate secondo quanto dettato dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) di crediti a titolo definitivo ed al ricorrere di particolari condizioni opportunamente specificate. L'Art. 3 del Decreto Ministeriale definisce, invece, quali siano le condizioni che debbano ricorrere affinché l'attività di concessione di finanziamenti sia da considerarsi esercitata "nei confronti del pubblico" e quando, invece, la stessa non sia da ritenersi tale. Qualora l'attività sia svolta "nei confronti di terzi" e "con carattere di professionalità" ricorrono i presupposti perché il soggetto che la esercita debba iscriversi nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'Art. 106. La condizione di cui sopra, infine, determina in capo al soggetto l'insorgere del rispetto degli obblighi di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 Aprile 2015, "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari
  • 2. finanziari", che impatta direttamente sugli attuali operatori finanziari che sono sul mercato e che risultano ancora ascrivibili a due distinte categorie, afferenti pertanto, a due diverse discipline. L'attuale classificazione degli intermediari finanziari è riconducibile agli Artt. 106 e 107 del Tub, secondo le formulazioni previgenti la riforma introdotta dal Decreto Legislativo del 13 Agosto 2010 n. 141. Le disposizioni citate razionalizzano la regolamentazione e l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari (e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario come ad esempio i Confidi, le Agenzie di Credito su Pegno, le Fiduciarie). Esse attuano, inoltre, il superamento della bipartizione summenzionata (Artt. 106 e 107 Tub). Attraverso questo nuovo corpus normativo che ridefinisce la riserva di attività ed introduce controlli e requisiti più stringenti in capo agli intermediari affinché possano svolgere l'attività creditizia, l'obiettivo che il legislatore ha voluto raggiungere è quello di garantire maggiore stabilità al sistema finanziario nel suo complesso e maggiore tutela alla clientela finale. Il perseguimento del fine prefissato è stato raggiunto ricorrendo all'emanazione di una normativa che instaura un "regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche", pur modulandone e declinandole l'applicazione secondo un requisito di "proporzionalità", in virtù del quale i cosiddetti intermediari minori (quelli con attivo fino a 250 milioni) potranno godere di alcune "semplificazioni" sia di ordine organizzativo (accorpamento di talune funzioni di controllo) sia in ordine ad alcuni requisiti specifici di capitale e di valutazione dei rischi, almeno per un periodo transitorio che va dall'entrata in vigore delle disposizioni (10 Luglio p.v.) al 31 Dicembre 2017.