La somministrazione di lavoro è stata recentemente oggetto di importanti modifiche da parte del D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha esteso l’ambito di applicabilità .
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LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO POST D. LGS. 81/2015
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La somministrazione di lavoro è stata recentemente oggetto di importanti modifiche da parte
del D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha esteso l’ambito di applicabilità .
Vediamone, di seguito, l’attuale disciplina.
Circolare n.6 del 07/03/2017
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO POST D. LGS. 81/2015
• COS’E’ LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO?
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2015 la somministrazione di lavoro viene definita come quel contratto, a tempo
indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivitÃ
nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
• FORMA E CONTENUTO
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato, a pena di nullità , in forma scritta e deve contenere i seguenti
elementi:
a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo di lavoratori.
L’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai
lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
Il contratto di somministrazione può essere concluso per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione e nell’ambito di
qualsivoglia settore.
• LIMITI QUANTITATIVI E CENTRALITA’ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
I lavoratori somministrati a tempo indeterminato non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto; in caso di inizio dell’attività nel corso
dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della
stipulazione del contratto di somministrazione. Il limite anzidetto può però essere derogato dalla contrattazione collettiva.
Per quanto concerne i lavoratori somministrati a tempo determinato, il limite numerico è stabilito dalla contrattazione
collettiva applicata dall’utilizzatore: è confermata l’esenzione dai limiti quantitativi per la somministrazione di lavoratori
in mobilità , di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali e di lavoratori “svantaggiati†o “molto svantaggiati†(come definiti dal Regolamento n. 651/2014
della Commissione Europea ed individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).