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La strategia aziendale sulle informazioni segrete:
i diversi tipi di informazioni tutelabili
8 novembre 2016
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Art. 98 Codice della Propriet Industriale
Art. 98 CPI - Oggetto della tutela
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali,
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo
sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete.
Art. 98 Codice della Propriet Industriale
Art. 98 CPI - Oggetto della tutela
2. Costituiscono altres狸 oggetto di protezione i dati relativi a prove o
altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole
impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Informazioni protette
 le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali .
1. know-how tecnico: procedimenti, prodotti (disegni, manuali,
schemi, ecc.), piani aziendali.
- disegni esecutivi degli impianti e dei procedimenti per la
lavorazione e la produzione di fibre (Trib. Milano, 31.03.2004);
- modalit di attuazione di un processo industriale (App. Bologna,
19.05.1995);
- formule chimiche (App. Milano, 29.11.2002).
Informazioni protette
2. know-how commerciale: informazioni e dati utili o necessari allo
svolgimento delle funzioni commerciali, incluse le ricerche, le strategie
di mercato e le liste clienti.
- liste clienti, proteggibili anche se concorrente pu嘆 raggiungere tali
dati con ricerche e indagini di mercato, in quanto un conto 竪 la
necessit di contattare ex novo ipotetici ed eventuali clienti, altro
la possibilit di disporre di un elenco preciso di soggetti gi
utilizzatori del prodotto analogo a quello offerto, dei quali sono
note le esigenze e le potenzialit di acquisto (Trib. Verona,
04.12.1996 e 17.12.1996);
- informazioni relative ai clienti con condizioni contrattuali applicate
(Trib. Modena, 21.01.1998);
- elenco fornitori con i materiali utilizzati (Trib. Bologna, 5.06.1993);
- documentazione relativa alla certificazione UNI EN ISO 9001.
Requisiti: segreto
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
Si tratta di una segretezza relativa, non assoluta; non 竪 necessario che
le informazioni siano assolutamente inaccessibili al di fuori
dellimpresa, ma che non siano generalmente note, n辿 facilmente
rintracciabili dai terzi, qualificati come gli operatori del settore
economico pertinente.
- ci嘆 che 竪 generalmente noto non riveste alcuna importanza, n辿 assumere
particolare rilievo economico;
- le informazioni non devono essere alla portata (intellettuale / cognitiva)
delloperatore medio del settore di riferimento (no salto inventivo, ma
necessario che lesperto vi possa giungere con dispendio di tempo, prove e
risorse).
Requisiti: segreto
Complesso delle informazioni: singolarmente considerate possono
anche essere facilmente accessibili agli operatori del settore (inteso
quale ambito economico e territoriale in cui limpresa opera)
- affinch辿 siano considerate segrete non 竪 indispensabile che ogni
singola informazione sia celata a terzi, ma 竪 necessario che la
formulazione e sistemazione organica delle stesse sia il frutto di
unelaborazione aziendale non nota o facilmente accessibile, che
la raccolta di tali informazioni richieda sforzi superiori a quelli
imposti da una accurata ricerca in letteratura, aventi ad oggetto
notizie accumulate con lavoro individuale o di 辿quipe, non
surrogabile tramite la consultazione di materiali ed esperienze
esterne (Trib. Bologna, 20.03.2008).
Requisiti: segreto
E tutelabile come segreto linsieme di informazioni necessarie a
condurre un processo produttivo funzionale alla fabbricazione e messa
in funzione di una specifica macchina (nella specie si trattava di una
macchina plastica termo formatrice) quando si tratta di dati nel loro
complesso non altrimenti reperibili e come tali naturalmente
destinati ad essere protetti rispetto alla conoscenza di terzi (App.
Milano, 13.06.07).
Requisiti: segreto
Mira a evitare scorciatoie.
La tutela dei segreti aziendali non ha ad oggetto soltanto
informazioni di per s辿 altrimenti raggiungibili dai concorrenti, ma mira
anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dellacquisizione di
informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con
la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una
loro autonoma ricostruzione (App. Milano, 29.11.2002).
Requisito: valore economico
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
Non occorre che siano suscettibili di valutazione economica o abbiano
un prezzo di mercato, ma che conferiscano e assicurino allimpresa un
vantaggio competitivo.
Requisito: valore economico
- Va riconosciuta la sussistenza del valore economico delle
informazioni tecniche o commerciali sottratte allorch辿 il titolare
abbia impiegato tempo e risorse umane (oltrech辿 economiche)
per la costruzione del patrimonio di informazioni aziendali di cui
si discute, e specularmente la disponibilit immediata di un cos狸
rilevante patrimonio comporta, per la societ a vantaggio della
quale questo patrimonio 竪 apportato, la possibilit di essere
immediatamente competitiva sul mercato e anzi di vincere
facilmente la competizione praticando prezzi inferiori alla
medesima clientela (Trib. Bologna, 04.07.2008);
- necessit di un impegno economico almeno pari quando un terzo
estraneo voglia altrimenti duplicarla (Trib. Milano 25.03.2008)
Requisito: misure di sicurezza
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
Da valutare secondo standard della normale diligenza, della
prevedibilit secondo le circostanze e/o allo stato dellarte.
Requisito: misure di sicurezza
Accorgimenti interni dellimpresa che tendono ad impedire, o a
rendere quanto meno pi湛 difficoltoso e non agevole, lapprensione da
parte di terzi:
- ostacoli fisici (armadi chiusi);
- blocchi informatici (password).
- indicazioni fornite al personale in ordine a modalit di
classificazione e conservazione dei documenti;
- modalit di marcatura (riservato; Trib. Milano 31.03.2004);
- apposite previsioni contrattuali.
Dimostrano la volont dellimpresa di ritenere determinati documenti e
dati riservati e segreti.
Requisito: misure di sicurezza
- mantenute secretate, adottando le misure di vigilanza che
lesperienza riconosce funzionali e che valgono da ostacolo
adeguato contro le violazioni che possono essere ragionevolmente
previste e combattute, sicch辿 non esiste sottrazione di
informazioni riservate in assenza di prova che le informazioni siano
di provenienza segreta (Trib. Milano 25.03.2008);
- Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle
informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri
collaboratori della natura delle informazioni e della necessit di
mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come
informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti (Trib.
Bologna, 9.02.2010) e che comunque siano state adottate misure
qualificate a loro salvaguardia e ne sia stata preclusa o resa
difficoltosa lacquisizione (Trib. Milano, 31.03.2004).
Individuato
Individuato, almeno nei caratteri essenziali.
(Legge 129/2004; per know-how, si intende un patrimonio di conoscenze pratiche
non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dallaffiliante,
patrimonio che 竪 segreto, sostanziale ed individuato)
(Reg. 772/2004 - oggi sostituito dal Reg. 316/2014: knowhow oltre che segreto e
sostanziale, individuato, vale a dire descritto in modo sufficiente esauriente, tale
da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialit).
Altrimenti i relativi atti di condivisione, trasferimento o concessione in
utilizzo sarebbero privi del requisito della determinatezza
delloggetto e renderebbero inefficace qualunque obbligo di
riservatezza.
Nella prassi contrattuale, lindividuazione avviene per relationem,
individuando in termini ampi il settore tecnico di riferimento.
Art. 99 Codice della Propriet Industriale
Art. 99 CPI - Tutela
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore
delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha
il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed
esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo
indipendente dal terzo.
Art. 99 Codice della Propriet Industriale
Le informazioni segrete godono di tutela erga omnes.
- Tutela assoluta e reale delle informazioni riservate che
presentino i caratteri di cui allart. 98 CPI (Trib. Bologna
04.07.2008).
Salvaguardia dei terzi in buona fede.
in modo abusivo: clausola di salvezza per il soggetto che sia
pervenuto alle stesse informazioni in modo indipendente ed autonomo
(ma deve provarlo).
Art. 99 Codice della Propriet Industriale
Legittimo detentore; soggetto che esercita un potere di fatto sulle
informazioni e che ne ha titolo.
Possibile contitolarit, con origine pattizia ovvero a titolo originario,
per essere pi湛 soggetti pervenuti a tale informazioni in modo autonomo
e contemporaneamente (con evidente rischio che ci嘆 possa pregiudicare
requisito della segretezza).
Reverse engineering
Reverse engineering: processo danalisi di un sistema per identificarne
le componenti e le correlazioni tra di esse e creare rappresentazioni del
sistema in unaltra forma o ad un pi湛 alto livello di astrazione.
Il detentore deve provarlo in concreto, non solo fornire prova di natura
logico deduttiva.
cfr. art. 3 Direttiva know-how: L'acquisizione di un segreto
commerciale 竪 considerata lecita qualora il segreto commerciale sia
ottenuto con una delle seguenti modalit:
a) scoperta o creazione indipendente;
b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un
oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso
del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale 竪 libero da
qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni
all'acquisizione del segreto commerciale;
c) .
Franchising
Laffiliazione commerciale 竪 il contratto fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una
parte concede la disponibilit allaltra, verso corrispettivo, di un
insieme di diritti di propriet industriale o intellettuale relativi a
marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilit,
disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale (Legge 129/2004).
- segreti commerciali, procedure operative, formule, dati tecnici,
informazioni scientifiche e tecniche, informazioni relative alle attivit,
ai prodotti, ai metodi, ai clienti, ai contratti, ai piani, alle politiche e ai
servizi (Trib. Torino, 12.10.2007).
Spesso include know how minore, che pu嘆 essere fatto valere
contrattualmente.
Informazioni non segrete
Know-how non segreto:
- complesso di conoscenze ed esperienze dotate di un valore
economico per limpresa;
- rilievo giuridico, ma si esaurisce nei rapporti inter partes e non
beneficia della tutela erga omnes;
- non facilmente accessibile ad un operatore (vs art. 98 CPI che
prevede la generalit degli operatori del settore).
Grazie dellattenzione
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@milalegal.com
Via della Posta 8 - 20123 Milano
02 72 09 54 22

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  • 1. La strategia aziendale sulle informazioni segrete: i diversi tipi di informazioni tutelabili 8 novembre 2016 Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
  • 2. Art. 98 Codice della Propriet Industriale Art. 98 CPI - Oggetto della tutela 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
  • 3. Art. 98 Codice della Propriet Industriale Art. 98 CPI - Oggetto della tutela 2. Costituiscono altres狸 oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
  • 4. Informazioni protette le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali . 1. know-how tecnico: procedimenti, prodotti (disegni, manuali, schemi, ecc.), piani aziendali. - disegni esecutivi degli impianti e dei procedimenti per la lavorazione e la produzione di fibre (Trib. Milano, 31.03.2004); - modalit di attuazione di un processo industriale (App. Bologna, 19.05.1995); - formule chimiche (App. Milano, 29.11.2002).
  • 5. Informazioni protette 2. know-how commerciale: informazioni e dati utili o necessari allo svolgimento delle funzioni commerciali, incluse le ricerche, le strategie di mercato e le liste clienti. - liste clienti, proteggibili anche se concorrente pu嘆 raggiungere tali dati con ricerche e indagini di mercato, in quanto un conto 竪 la necessit di contattare ex novo ipotetici ed eventuali clienti, altro la possibilit di disporre di un elenco preciso di soggetti gi utilizzatori del prodotto analogo a quello offerto, dei quali sono note le esigenze e le potenzialit di acquisto (Trib. Verona, 04.12.1996 e 17.12.1996); - informazioni relative ai clienti con condizioni contrattuali applicate (Trib. Modena, 21.01.1998); - elenco fornitori con i materiali utilizzati (Trib. Bologna, 5.06.1993); - documentazione relativa alla certificazione UNI EN ISO 9001.
  • 6. Requisiti: segreto a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; Si tratta di una segretezza relativa, non assoluta; non 竪 necessario che le informazioni siano assolutamente inaccessibili al di fuori dellimpresa, ma che non siano generalmente note, n辿 facilmente rintracciabili dai terzi, qualificati come gli operatori del settore economico pertinente. - ci嘆 che 竪 generalmente noto non riveste alcuna importanza, n辿 assumere particolare rilievo economico; - le informazioni non devono essere alla portata (intellettuale / cognitiva) delloperatore medio del settore di riferimento (no salto inventivo, ma necessario che lesperto vi possa giungere con dispendio di tempo, prove e risorse).
  • 7. Requisiti: segreto Complesso delle informazioni: singolarmente considerate possono anche essere facilmente accessibili agli operatori del settore (inteso quale ambito economico e territoriale in cui limpresa opera) - affinch辿 siano considerate segrete non 竪 indispensabile che ogni singola informazione sia celata a terzi, ma 竪 necessario che la formulazione e sistemazione organica delle stesse sia il frutto di unelaborazione aziendale non nota o facilmente accessibile, che la raccolta di tali informazioni richieda sforzi superiori a quelli imposti da una accurata ricerca in letteratura, aventi ad oggetto notizie accumulate con lavoro individuale o di 辿quipe, non surrogabile tramite la consultazione di materiali ed esperienze esterne (Trib. Bologna, 20.03.2008).
  • 8. Requisiti: segreto E tutelabile come segreto linsieme di informazioni necessarie a condurre un processo produttivo funzionale alla fabbricazione e messa in funzione di una specifica macchina (nella specie si trattava di una macchina plastica termo formatrice) quando si tratta di dati nel loro complesso non altrimenti reperibili e come tali naturalmente destinati ad essere protetti rispetto alla conoscenza di terzi (App. Milano, 13.06.07).
  • 9. Requisiti: segreto Mira a evitare scorciatoie. La tutela dei segreti aziendali non ha ad oggetto soltanto informazioni di per s辿 altrimenti raggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dellacquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione (App. Milano, 29.11.2002).
  • 10. Requisito: valore economico b) abbiano valore economico in quanto segrete; Non occorre che siano suscettibili di valutazione economica o abbiano un prezzo di mercato, ma che conferiscano e assicurino allimpresa un vantaggio competitivo.
  • 11. Requisito: valore economico - Va riconosciuta la sussistenza del valore economico delle informazioni tecniche o commerciali sottratte allorch辿 il titolare abbia impiegato tempo e risorse umane (oltrech辿 economiche) per la costruzione del patrimonio di informazioni aziendali di cui si discute, e specularmente la disponibilit immediata di un cos狸 rilevante patrimonio comporta, per la societ a vantaggio della quale questo patrimonio 竪 apportato, la possibilit di essere immediatamente competitiva sul mercato e anzi di vincere facilmente la competizione praticando prezzi inferiori alla medesima clientela (Trib. Bologna, 04.07.2008); - necessit di un impegno economico almeno pari quando un terzo estraneo voglia altrimenti duplicarla (Trib. Milano 25.03.2008)
  • 12. Requisito: misure di sicurezza c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Da valutare secondo standard della normale diligenza, della prevedibilit secondo le circostanze e/o allo stato dellarte.
  • 13. Requisito: misure di sicurezza Accorgimenti interni dellimpresa che tendono ad impedire, o a rendere quanto meno pi湛 difficoltoso e non agevole, lapprensione da parte di terzi: - ostacoli fisici (armadi chiusi); - blocchi informatici (password). - indicazioni fornite al personale in ordine a modalit di classificazione e conservazione dei documenti; - modalit di marcatura (riservato; Trib. Milano 31.03.2004); - apposite previsioni contrattuali. Dimostrano la volont dellimpresa di ritenere determinati documenti e dati riservati e segreti.
  • 14. Requisito: misure di sicurezza - mantenute secretate, adottando le misure di vigilanza che lesperienza riconosce funzionali e che valgono da ostacolo adeguato contro le violazioni che possono essere ragionevolmente previste e combattute, sicch辿 non esiste sottrazione di informazioni riservate in assenza di prova che le informazioni siano di provenienza segreta (Trib. Milano 25.03.2008); - Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessit di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti (Trib. Bologna, 9.02.2010) e che comunque siano state adottate misure qualificate a loro salvaguardia e ne sia stata preclusa o resa difficoltosa lacquisizione (Trib. Milano, 31.03.2004).
  • 15. Individuato Individuato, almeno nei caratteri essenziali. (Legge 129/2004; per know-how, si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dallaffiliante, patrimonio che 竪 segreto, sostanziale ed individuato) (Reg. 772/2004 - oggi sostituito dal Reg. 316/2014: knowhow oltre che segreto e sostanziale, individuato, vale a dire descritto in modo sufficiente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialit). Altrimenti i relativi atti di condivisione, trasferimento o concessione in utilizzo sarebbero privi del requisito della determinatezza delloggetto e renderebbero inefficace qualunque obbligo di riservatezza. Nella prassi contrattuale, lindividuazione avviene per relationem, individuando in termini ampi il settore tecnico di riferimento.
  • 16. Art. 99 Codice della Propriet Industriale Art. 99 CPI - Tutela 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.
  • 17. Art. 99 Codice della Propriet Industriale Le informazioni segrete godono di tutela erga omnes. - Tutela assoluta e reale delle informazioni riservate che presentino i caratteri di cui allart. 98 CPI (Trib. Bologna 04.07.2008). Salvaguardia dei terzi in buona fede. in modo abusivo: clausola di salvezza per il soggetto che sia pervenuto alle stesse informazioni in modo indipendente ed autonomo (ma deve provarlo).
  • 18. Art. 99 Codice della Propriet Industriale Legittimo detentore; soggetto che esercita un potere di fatto sulle informazioni e che ne ha titolo. Possibile contitolarit, con origine pattizia ovvero a titolo originario, per essere pi湛 soggetti pervenuti a tale informazioni in modo autonomo e contemporaneamente (con evidente rischio che ci嘆 possa pregiudicare requisito della segretezza).
  • 19. Reverse engineering Reverse engineering: processo danalisi di un sistema per identificarne le componenti e le correlazioni tra di esse e creare rappresentazioni del sistema in unaltra forma o ad un pi湛 alto livello di astrazione. Il detentore deve provarlo in concreto, non solo fornire prova di natura logico deduttiva. cfr. art. 3 Direttiva know-how: L'acquisizione di un segreto commerciale 竪 considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalit: a) scoperta o creazione indipendente; b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale 竪 libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale; c) .
  • 20. Franchising Laffiliazione commerciale 竪 il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilit allaltra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di propriet industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilit, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale (Legge 129/2004). - segreti commerciali, procedure operative, formule, dati tecnici, informazioni scientifiche e tecniche, informazioni relative alle attivit, ai prodotti, ai metodi, ai clienti, ai contratti, ai piani, alle politiche e ai servizi (Trib. Torino, 12.10.2007). Spesso include know how minore, che pu嘆 essere fatto valere contrattualmente.
  • 21. Informazioni non segrete Know-how non segreto: - complesso di conoscenze ed esperienze dotate di un valore economico per limpresa; - rilievo giuridico, ma si esaurisce nei rapporti inter partes e non beneficia della tutela erga omnes; - non facilmente accessibile ad un operatore (vs art. 98 CPI che prevede la generalit degli operatori del settore).
  • 22. Grazie dellattenzione Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana gilberto.cavagna@milalegal.com Via della Posta 8 - 20123 Milano 02 72 09 54 22