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L’ART. 18 S.L. NON SI APPLICA AL LICENZIAMENTO DEI SOCI 
LAVORATORI IN CASO DI CONTESTUALE ESCLUSIONE DALLA 
COOPERATIVA 
• Il Tribunale di Milano, con sentenza 23 ottobre 2014, n. 7352, 
ha stabilito che, con riferimento all’impugnazione del 
licenziamento per cessazione dell’appalto da parte di alcuni ex 
soci di una cooperativa di servizi, ai sensi dell’art. 2., l. n. 
142/2001, non può trovare applicazione il novellato art. 18 St. 
lav. In conseguenza del principio sopra riportato il Tribunale ha 
rigettato il ricorso dei lavoratori avente ad oggetto la richiesta 
di reintegro nel posto di lavoro.

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L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non si applica al licenziamento dei soci lavoratori in caso di contestuale esclusione dalla cooperativa

  • 1. L’ART. 18 S.L. NON SI APPLICA AL LICENZIAMENTO DEI SOCI LAVORATORI IN CASO DI CONTESTUALE ESCLUSIONE DALLA COOPERATIVA • Il Tribunale di Milano, con sentenza 23 ottobre 2014, n. 7352, ha stabilito che, con riferimento all’impugnazione del licenziamento per cessazione dell’appalto da parte di alcuni ex soci di una cooperativa di servizi, ai sensi dell’art. 2., l. n. 142/2001, non può trovare applicazione il novellato art. 18 St. lav. In conseguenza del principio sopra riportato il Tribunale ha rigettato il ricorso dei lavoratori avente ad oggetto la richiesta di reintegro nel posto di lavoro.