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L’azienda e il suo trasferimento
Sinonimo di impresa.
Spesso la parola «azienda» viene
utilizzata anche per il termine impresa,
pur essendo due cose differenti.
 L’impresa è l’attività organizzata
professionalmente al fine della
produzione o dello scambio di beni o
di servizi (art. 2082).
 L’azienda è definita dal codice civile (art.
2555) come il complesso dei beni
organizzati da un imprenditore per
l’esercizio dell’impresa.
 Inoltre, è lo strumento attraverso il
quale l’imprenditore esercita la sua
attività.
…l’azienda è composta da un insieme di:
 Beni (mobili e immobili, materiali e immateriali),
che possono anche non essere di proprietà del
titolare dell’impresa ma che sono collegati tra loro
dal fatto che l’imprenditore ne ha la disponibilità
giuridica e li organizza funzionalmente per
l’esercizio dell’impresa;
 Rapporti giuridici
con i quali il titolare dell’impresa si procura la
disponibilità dei fattori reali (beni) e personali (i
servizi) che sono necessari per lo svolgimento della
sua attività economica.
 Un’azienda NON è formata soltanto dagli impianti
produttivi, dalle scorte di magazzino, dai brevetti o
dai segni distintivi dell’impresa ecc., ma anche dai
contratti di affitto di un terreno, di fornitura delle
materie prime, di leasing dei macchinari, di lavoro
con dipendenti ecc.
È necessario quindi distinguere dal punto di vista
giuridico la titolarità dell’impresa dalla
proprietà dell’azienda, perché l’imprenditore
può non essere proprietario ma avere soltanto
diritto reale di godimento (usufrutto, uso) o
personale (locazione, affitto ecc.) su alcuni beni
aziendali o anche su tutti i beni aziendali.
Di regola un’azienda, intesa come
insieme di beni, ha un valore
economico superiore alla somma
del valore dei singoli beni che la
compongono e questo plusvalore
costituisce l’avviamento dell’azienda.
L’AVVIAMENTO DELL’AZIENDA
L’avviamento è la capacità di un’azienda di
produrre o realizzare profitti. In caso di
cessione l’avviamento incide sul prezzo
dell’azienda che sarà tanto più elevato quanto
maggiore è l’avviamento, perché colui che
acquista un’azienda già ben avviata ha
maggiori probabilità di ottenere un profitto in
futuro.
 Una famosa gioielleria situata nel centro storico di
una città d’arte e con un fatturato annuo di
alcuni milioni di euro avrà un valore e un prezzo
di vendita superiori a una gioielleria esattamente
uguale nelle dimensioni, ma situata in periferia
della medesima città e con un fatturato di poche
decine di migliaia di euro all’anno.
L’avviamento dell’azienda può essere:
 AVVIAMENTO SOGGETTIVO:
quando dipende soprattutto dalle qualità personali
dell’imprenditore (nel senso che è collegato alla sua
iniziativa, alla sua abilità, alle sue capacità…) e quindi
non è trasferibile in quanto tale insieme all’azienda.
 AVVIAMENTO OGGETTIVO:
quando dipende dall’organizzazione e dalla qualità dei
beni aziendali e si traferisce in modo automatico
con la cessione dell’azienda.
 AVVIAMENTO MISTO:
nella maggior parte dei casi si presenta questo tipo di
avviamento essendo un fenomeno complesso, ed è
formato da elementi sia soggettivi sia oggettivi.
 L’avviamento di un parrucchiere o di un centro
massaggi è prevalentemente soggettivo (in quanto è
collegato alla fiducia nella persona del titolare e
dei suoi dipendenti o ausiliari), mentre
l’avviamento di un autogrill o di un distributore
self service di bevande è prevalentemente oggettivo
(in quanto dipende soprattutto dal luogo dove è
collocato.
CESSIONE
DELL’AZIENDA
Un'azienda può essere trasferita
 a causa di morte, secondo le norme che
regolano la successione ereditaria;
 per atto tra vivi, secondo le norme in materia di
contratti.
 La moglie eredita l’azienda agricola di cui
prima era titolare il marito deceduto o un
meccanico vende l’officina dove svolgeva la sua
attività.
L'atto di cessione di un'azienda di regola non richiede una
forma determinata, è necessaria , a pena di nullità, la
forma per la prova richiesta dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni aziendali o per la particolare
natura del contratto.
 Il trasferimento di un'azienda agricola, costituita
soltanto dal bestiame e dagli attrezzi, può
avvenire anche in modo tacito o verbale. La
vendita di un'azienda, invece, richiede la forma
scritta quando produce il trasferimento della
proprietà di un bene immobile o di un diritto reale
di godimento su un bene immobile (un terreno).
Per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese, l'atto di cessione dell'azienda richiede:
 un atto scritto:
→ ai fini della prova del contratto non è
possibile dimostrare il trasferimento
ricorrendo alla prova testimoniale o per
presunzioni;
 un atto pubblico:
→ ai fini dell'iscrizione nel registro delle
imprese, il trasferimento dell’azienda è
opponibile nei confronti dei terzi soltanto
provando che i terzi stessi ne erano a
conoscenza.
In base alla legge, il trasferimento di un’azienda produce i seguenti effetti giuridici:
 il divieto di concorrenza;
 la successione nei contratti;
 la cessione dei crediti;
 l’ accollo dei debiti.
DIVIETO DI CONCORRENZA
Art. 2557
Colui che cede l’azienda è soggetto a un divieto
legale di concorrenza, in quanto per cinque anni
non può iniziare una nuova impresa che, in
relazione alle circostanze in cui viene svolta, sia
idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
La disposizione in esame introduce una limitazione
alla libertà dell'iniziativa economica privata ed è
giustificata dal fatto che l'alienante potrebbe
sottrarre la clientela dell'acquirente dell'azienda.
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
Un altro effetto del trasferimento è la successione
nei contratti (art. 2558) nel quale si dice che chi
acquista un'azienda subentra automaticamente,
cioè senza necessità di una dichiarazione espressa,
nei contratti che sono stati stipulati
dall'alienante per l'esercizio dell'impresa
Si verifica per diritto e non richiede il consenso
dell'altro contraente che può esercitare entro tre
mesi dal trasferimento dell'azienda la facoltà di
recesso. Non possono essere esclusi i contratti di
lavoro subordinati, la legge riconosce
espressamente ai dipendenti la continuazione del
rapporto di lavoro e la conservazione del diritti
maturati.
LA CESSIONE DEI CREDITI
Uno degli effetti legali del trasferimento dell'azienda disciplinato dall'articolo 2559
del codice civile, è la cessione dei crediti di un'azienda.
 Colui che acquista un'azienda acquista anche i crediti relativi ad essa, cioè i
diritti di credito nei confronti di terzi.
La cessione di un credito è efficace nei confronti :
 del debitore dal momento in cui ha accettato la cessione o, in
mancanza di accettazione dal momento in cui la cessione gli è stata
notificata;
 per l'impresa, la cessione è efficace dal momento dell'iscrizione al
registro delle imprese, e si verifica di diritto cioè automaticamente,
senza che sia necessario un accordo tra le parti.
LA RESPONSABILITÀ DEI DEBITI
La cessione di un'azienda commerciale produce a
carico dell'acquirente l'accollo dei debiti relativi
all'attività imprenditoriale(art.2560). L'acquirente di un'azienda commerciale è
responsabile in solido (insieme all'alienante),per i
debiti precedenti al trasferimento, cioè i creditori
possono pretendere indifferentemente il pagamento
dei debiti relativi all'azienda, a loro scelta,
dall'alienante o dall'acquirente.
LAVORO CREATO DA:
 Florina Taban;
 Alessandra Di Bianca;
 Ionela Dunare;
 Andreea Cucu;
 Eleonora Guadagno
 Con la collaborazione della professoressa
Rosa De Luca.
ITCG E.FERMI (Tivoli)

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L’azienda e il suo trasferimento

  • 2. Sinonimo di impresa. Spesso la parola «azienda» viene utilizzata anche per il termine impresa, pur essendo due cose differenti.  L’impresa è l’attività organizzata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082).  L’azienda è definita dal codice civile (art. 2555) come il complesso dei beni organizzati da un imprenditore per l’esercizio dell’impresa.  Inoltre, è lo strumento attraverso il quale l’imprenditore esercita la sua attività.
  • 3. …l’azienda è composta da un insieme di:  Beni (mobili e immobili, materiali e immateriali), che possono anche non essere di proprietà del titolare dell’impresa ma che sono collegati tra loro dal fatto che l’imprenditore ne ha la disponibilità giuridica e li organizza funzionalmente per l’esercizio dell’impresa;  Rapporti giuridici con i quali il titolare dell’impresa si procura la disponibilità dei fattori reali (beni) e personali (i servizi) che sono necessari per lo svolgimento della sua attività economica.  Un’azienda NON è formata soltanto dagli impianti produttivi, dalle scorte di magazzino, dai brevetti o dai segni distintivi dell’impresa ecc., ma anche dai contratti di affitto di un terreno, di fornitura delle materie prime, di leasing dei macchinari, di lavoro con dipendenti ecc.
  • 4. È necessario quindi distinguere dal punto di vista giuridico la titolarità dell’impresa dalla proprietà dell’azienda, perché l’imprenditore può non essere proprietario ma avere soltanto diritto reale di godimento (usufrutto, uso) o personale (locazione, affitto ecc.) su alcuni beni aziendali o anche su tutti i beni aziendali. Di regola un’azienda, intesa come insieme di beni, ha un valore economico superiore alla somma del valore dei singoli beni che la compongono e questo plusvalore costituisce l’avviamento dell’azienda.
  • 5. L’AVVIAMENTO DELL’AZIENDA L’avviamento è la capacità di un’azienda di produrre o realizzare profitti. In caso di cessione l’avviamento incide sul prezzo dell’azienda che sarà tanto più elevato quanto maggiore è l’avviamento, perché colui che acquista un’azienda già ben avviata ha maggiori probabilità di ottenere un profitto in futuro.  Una famosa gioielleria situata nel centro storico di una città d’arte e con un fatturato annuo di alcuni milioni di euro avrà un valore e un prezzo di vendita superiori a una gioielleria esattamente uguale nelle dimensioni, ma situata in periferia della medesima città e con un fatturato di poche decine di migliaia di euro all’anno.
  • 6. L’avviamento dell’azienda può essere:  AVVIAMENTO SOGGETTIVO: quando dipende soprattutto dalle qualità personali dell’imprenditore (nel senso che è collegato alla sua iniziativa, alla sua abilità, alle sue capacità…) e quindi non è trasferibile in quanto tale insieme all’azienda.  AVVIAMENTO OGGETTIVO: quando dipende dall’organizzazione e dalla qualità dei beni aziendali e si traferisce in modo automatico con la cessione dell’azienda.  AVVIAMENTO MISTO: nella maggior parte dei casi si presenta questo tipo di avviamento essendo un fenomeno complesso, ed è formato da elementi sia soggettivi sia oggettivi.  L’avviamento di un parrucchiere o di un centro massaggi è prevalentemente soggettivo (in quanto è collegato alla fiducia nella persona del titolare e dei suoi dipendenti o ausiliari), mentre l’avviamento di un autogrill o di un distributore self service di bevande è prevalentemente oggettivo (in quanto dipende soprattutto dal luogo dove è collocato.
  • 7. CESSIONE DELL’AZIENDA Un'azienda può essere trasferita  a causa di morte, secondo le norme che regolano la successione ereditaria;  per atto tra vivi, secondo le norme in materia di contratti.  La moglie eredita l’azienda agricola di cui prima era titolare il marito deceduto o un meccanico vende l’officina dove svolgeva la sua attività. L'atto di cessione di un'azienda di regola non richiede una forma determinata, è necessaria , a pena di nullità, la forma per la prova richiesta dalla legge per il trasferimento dei singoli beni aziendali o per la particolare natura del contratto.  Il trasferimento di un'azienda agricola, costituita soltanto dal bestiame e dagli attrezzi, può avvenire anche in modo tacito o verbale. La vendita di un'azienda, invece, richiede la forma scritta quando produce il trasferimento della proprietà di un bene immobile o di un diritto reale di godimento su un bene immobile (un terreno).
  • 8. Per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, l'atto di cessione dell'azienda richiede:  un atto scritto: → ai fini della prova del contratto non è possibile dimostrare il trasferimento ricorrendo alla prova testimoniale o per presunzioni;  un atto pubblico: → ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, il trasferimento dell’azienda è opponibile nei confronti dei terzi soltanto provando che i terzi stessi ne erano a conoscenza.
  • 9. In base alla legge, il trasferimento di un’azienda produce i seguenti effetti giuridici:  il divieto di concorrenza;  la successione nei contratti;  la cessione dei crediti;  l’ accollo dei debiti.
  • 10. DIVIETO DI CONCORRENZA Art. 2557 Colui che cede l’azienda è soggetto a un divieto legale di concorrenza, in quanto per cinque anni non può iniziare una nuova impresa che, in relazione alle circostanze in cui viene svolta, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. La disposizione in esame introduce una limitazione alla libertà dell'iniziativa economica privata ed è giustificata dal fatto che l'alienante potrebbe sottrarre la clientela dell'acquirente dell'azienda.
  • 11. SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Un altro effetto del trasferimento è la successione nei contratti (art. 2558) nel quale si dice che chi acquista un'azienda subentra automaticamente, cioè senza necessità di una dichiarazione espressa, nei contratti che sono stati stipulati dall'alienante per l'esercizio dell'impresa Si verifica per diritto e non richiede il consenso dell'altro contraente che può esercitare entro tre mesi dal trasferimento dell'azienda la facoltà di recesso. Non possono essere esclusi i contratti di lavoro subordinati, la legge riconosce espressamente ai dipendenti la continuazione del rapporto di lavoro e la conservazione del diritti maturati.
  • 12. LA CESSIONE DEI CREDITI Uno degli effetti legali del trasferimento dell'azienda disciplinato dall'articolo 2559 del codice civile, è la cessione dei crediti di un'azienda.  Colui che acquista un'azienda acquista anche i crediti relativi ad essa, cioè i diritti di credito nei confronti di terzi. La cessione di un credito è efficace nei confronti :  del debitore dal momento in cui ha accettato la cessione o, in mancanza di accettazione dal momento in cui la cessione gli è stata notificata;  per l'impresa, la cessione è efficace dal momento dell'iscrizione al registro delle imprese, e si verifica di diritto cioè automaticamente, senza che sia necessario un accordo tra le parti.
  • 13. LA RESPONSABILITÀ DEI DEBITI La cessione di un'azienda commerciale produce a carico dell'acquirente l'accollo dei debiti relativi all'attività imprenditoriale(art.2560). L'acquirente di un'azienda commerciale è responsabile in solido (insieme all'alienante),per i debiti precedenti al trasferimento, cioè i creditori possono pretendere indifferentemente il pagamento dei debiti relativi all'azienda, a loro scelta, dall'alienante o dall'acquirente.
  • 14. LAVORO CREATO DA:  Florina Taban;  Alessandra Di Bianca;  Ionela Dunare;  Andreea Cucu;  Eleonora Guadagno  Con la collaborazione della professoressa Rosa De Luca. ITCG E.FERMI (Tivoli)