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Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono le norme che compongono lordinamento giuridico
e si dividono in:
1)
* Fonti atto: emanate dagli organi dello Stato (Costituzione);
* Fonti fatto: scaturiscono da un comportamento della collettivit (usi o
consuetudini-distanza tra case).
2)
* Fonti di produzione: fonti che creano il diritto;
* Fonti di cognizione: fonti che ci fanno conoscere il diritto (gazzetta
ufficiale)
Gerarchia delle fonti
 Le fonti si dividono in fonti primarie e fonti secondarie in base a
quest'ordine ben preciso:
le fonti primarie sono:
1.
*Costituzione:竪 la legge fondamentale dello Stato. Ha cinque caratteristiche:
1) Popolare: 竪 stata scritta dal popolo tramite l'assemblea costituente;
2) Democratica: si basa sui principi dellademocrazia;
3) Lunga: non si limita a dettare diritti e doveri ma li analizza;
4) Compromissoria: frutto di un compromesso dei sei partiti che formavano l'assemblea
costituente;
5) Rigida: non pu嘆 essere modificata attraverso l'Iter legislativo ma solo con la
revisione costituzionale.
*Leggi di revisione:sono gli articoli della costituzione modificati attraverso l'articolo
138 della costituzione.
*Leggi costituzionali:disciplinano materie importanti. Si dividono in leggi di revisione
costituzionale (in cui si cambia totalmente l'articolo) e leggi di integrazione (in cui si
aggiunge qualcosa
a un articolo gi esistente).
2.Regolamenti comunitari:regolamenti emanati dallacomunit europea, vengono
considerati a tutti gli effetti diritto interno ed entrano in vigore in ciascun paese
membro.
 3.
 Leggi ordinarie:leggi emanate dalParlamentotramite l'Iter
legislativo.
*Leggi sostanziali:atti aventi forza di legge emanati dal
governo. Si dividono in:
1) Decreti legge:
 atti emanati dal Governo in caso di necessit o urgenza. Deve
essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni
altrimenti decade con effetti retroattivi. Vengono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore lo stesso giorno
della loro pubblicazione.
 2) Decreti legislativi:
 atti emanati dal Governo su legge delega del Parlamento. La
legge delega deve indicare la materia su cui deliberare, la
scadenza e i contenuti. Entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione (es il codice della strada).
 4.Leggi regionali:leggi emanate dal Consiglio Regionale di ogni
regione su materie indicate nell'articolo 117 della costituzione.
Fonti secondarie
 Fonti secondarie. Al di sotto
dellefontiprimarie, si collocano i
regolamenti governativi, seguono i
regolamenti ministeriali, amministrativi e
prefettizi e di altri enti pubblici
territoriali (regionali, provinciali e
comunali). Vi 竪 poi la giurisprudenza, in
particolare le sentenze di giurisdizioni
superiori.
LE FONTI ESTERNE
DEL DIRITTO
 Rientrano in questa categoria, tutte le norme dellacomunit
Europea, e costituiscono le fonti deldiritto comunitario. Esistono
itrattati istitutivi, che sono atti della comunit economica e hanno
efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. I trattati
figurano al primo posto nella gerarchia delle fonti comunitarie.
Iregolamentisono obbligatori e direttamente applicabili in
ciascuno degli Stati membri. Ledirettive comunitariesono atti
comunitari indirizzate a uno stato, e hanno l'obbligo di vincolarlo
per adeguare la disciplina interna, lasciando libera facolt di
scegliere le forme e i mezzi per attuarle. Ledecisionisono emesse
dalla corte di Giustizia e hanno valore, per il soggetto a cui sono
dirette che sia un privato o uno stato, e hanno effetto immediato.
Leraccomandazionisono indicazioni non vincolanti e si rivolgono a
Stati membri o a soggetti privati. Gliatti comunitari atipici, sono
gli atti interni, dichiarazioni congiunte degli organi comunitari su
questioni importanti.
 La Costituzione italiana,
 竪 la norma pi湛 importante infatti contiene i principali
caratteri generali e i diritti dei cittadini e descrive la
struttura fondamentale dello Stato.
 Leggi costituzionali:
 sono norme di grado supremo che sono le uniche in grado di
modificare laCostituzione. Sono approvate dal Parlamento
mediante una procedura molto lunga e richiedono
maggioranze elevate (la maggioranza assoluta degli aventi
diritti al voto).
Leggi ordinarie:
 sono fonti primarie, non possono modificare la costituzione,
sono approvate dal Parlamento con una procedura pi湛 snella e
richiedono maggioranze meno elevate. (maggioranza semplice
dei presenti).
Leggi regionali:
 Sono approvate dal Consiglio Regionale e valgono solo nel
territorio di una regione e riguardano le materie indicate
nell'articolo 117 della costituzione italiana.
 I regolamenti:
 sono fonti del diritto subordinate alla legge in
quanto presentano limiti sia riguardo alla riserva
di legge, sia alla forma, perch竪 non devono essere
contrari alla legge. Si distinguono in regolamenti di
esecuzione emanati dal governo per regolare
materie gi disciplinate dalla legge e regolamenti
provinciali e comunali emanati dai rispettivi
consigli per regolamentare il funzionamento degli
uffici territoriali.
 Gli usi o consuetudini
 sono fonti non scritte che consistono in comportamenti generalizzati e seguiti
spontaneamente dai soggetti nella convinzione che corrispondano a norme di diritto.
Gli usi sono applicabili sia nelle materie non regolate da leggi o regolamenti anche se
nel momento in cui una fonte superiore interviene a regolare la materia, questi
perdono efficacia, sia dove sono richiamati da leggi o regolamenti. Gli usi contrari alla
legge, non hanno invece validit e non rientrano nelle fonti secondarie di diritto in
quanto una legge, non pu嘆 essere abrogata da una fonte non valida, o subordinata ad
ess
 FONTI: WIKIPEDIA, SKUOLA.NET
 UN LAVORO A CURA DI GIULIA BALDASSARRE, LAURA DEODATI, GIORDANO
BADIA, LORENZO LOSITO
 ITCG ENRICO FERMI  TIVOLI  CLASSE III E AFM A.S. 2018/19

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Le fonti del diritto

  • 1. Le fonti del diritto Le fonti del diritto sono le norme che compongono lordinamento giuridico e si dividono in: 1) * Fonti atto: emanate dagli organi dello Stato (Costituzione); * Fonti fatto: scaturiscono da un comportamento della collettivit (usi o consuetudini-distanza tra case). 2) * Fonti di produzione: fonti che creano il diritto; * Fonti di cognizione: fonti che ci fanno conoscere il diritto (gazzetta ufficiale)
  • 2. Gerarchia delle fonti Le fonti si dividono in fonti primarie e fonti secondarie in base a quest'ordine ben preciso: le fonti primarie sono: 1. *Costituzione:竪 la legge fondamentale dello Stato. Ha cinque caratteristiche: 1) Popolare: 竪 stata scritta dal popolo tramite l'assemblea costituente; 2) Democratica: si basa sui principi dellademocrazia; 3) Lunga: non si limita a dettare diritti e doveri ma li analizza; 4) Compromissoria: frutto di un compromesso dei sei partiti che formavano l'assemblea costituente; 5) Rigida: non pu嘆 essere modificata attraverso l'Iter legislativo ma solo con la revisione costituzionale. *Leggi di revisione:sono gli articoli della costituzione modificati attraverso l'articolo 138 della costituzione. *Leggi costituzionali:disciplinano materie importanti. Si dividono in leggi di revisione costituzionale (in cui si cambia totalmente l'articolo) e leggi di integrazione (in cui si aggiunge qualcosa a un articolo gi esistente). 2.Regolamenti comunitari:regolamenti emanati dallacomunit europea, vengono considerati a tutti gli effetti diritto interno ed entrano in vigore in ciascun paese membro.
  • 3. 3. Leggi ordinarie:leggi emanate dalParlamentotramite l'Iter legislativo. *Leggi sostanziali:atti aventi forza di legge emanati dal governo. Si dividono in: 1) Decreti legge: atti emanati dal Governo in caso di necessit o urgenza. Deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti decade con effetti retroattivi. Vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione. 2) Decreti legislativi: atti emanati dal Governo su legge delega del Parlamento. La legge delega deve indicare la materia su cui deliberare, la scadenza e i contenuti. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione (es il codice della strada). 4.Leggi regionali:leggi emanate dal Consiglio Regionale di ogni regione su materie indicate nell'articolo 117 della costituzione.
  • 4. Fonti secondarie Fonti secondarie. Al di sotto dellefontiprimarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi e di altri enti pubblici territoriali (regionali, provinciali e comunali). Vi 竪 poi la giurisprudenza, in particolare le sentenze di giurisdizioni superiori.
  • 5. LE FONTI ESTERNE DEL DIRITTO Rientrano in questa categoria, tutte le norme dellacomunit Europea, e costituiscono le fonti deldiritto comunitario. Esistono itrattati istitutivi, che sono atti della comunit economica e hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. I trattati figurano al primo posto nella gerarchia delle fonti comunitarie. Iregolamentisono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Ledirettive comunitariesono atti comunitari indirizzate a uno stato, e hanno l'obbligo di vincolarlo per adeguare la disciplina interna, lasciando libera facolt di scegliere le forme e i mezzi per attuarle. Ledecisionisono emesse dalla corte di Giustizia e hanno valore, per il soggetto a cui sono dirette che sia un privato o uno stato, e hanno effetto immediato. Leraccomandazionisono indicazioni non vincolanti e si rivolgono a Stati membri o a soggetti privati. Gliatti comunitari atipici, sono gli atti interni, dichiarazioni congiunte degli organi comunitari su questioni importanti.
  • 6. La Costituzione italiana, 竪 la norma pi湛 importante infatti contiene i principali caratteri generali e i diritti dei cittadini e descrive la struttura fondamentale dello Stato. Leggi costituzionali: sono norme di grado supremo che sono le uniche in grado di modificare laCostituzione. Sono approvate dal Parlamento mediante una procedura molto lunga e richiedono maggioranze elevate (la maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto). Leggi ordinarie: sono fonti primarie, non possono modificare la costituzione, sono approvate dal Parlamento con una procedura pi湛 snella e richiedono maggioranze meno elevate. (maggioranza semplice dei presenti). Leggi regionali: Sono approvate dal Consiglio Regionale e valgono solo nel territorio di una regione e riguardano le materie indicate nell'articolo 117 della costituzione italiana.
  • 7. I regolamenti: sono fonti del diritto subordinate alla legge in quanto presentano limiti sia riguardo alla riserva di legge, sia alla forma, perch竪 non devono essere contrari alla legge. Si distinguono in regolamenti di esecuzione emanati dal governo per regolare materie gi disciplinate dalla legge e regolamenti provinciali e comunali emanati dai rispettivi consigli per regolamentare il funzionamento degli uffici territoriali.
  • 8. Gli usi o consuetudini sono fonti non scritte che consistono in comportamenti generalizzati e seguiti spontaneamente dai soggetti nella convinzione che corrispondano a norme di diritto. Gli usi sono applicabili sia nelle materie non regolate da leggi o regolamenti anche se nel momento in cui una fonte superiore interviene a regolare la materia, questi perdono efficacia, sia dove sono richiamati da leggi o regolamenti. Gli usi contrari alla legge, non hanno invece validit e non rientrano nelle fonti secondarie di diritto in quanto una legge, non pu嘆 essere abrogata da una fonte non valida, o subordinata ad ess FONTI: WIKIPEDIA, SKUOLA.NET UN LAVORO A CURA DI GIULIA BALDASSARRE, LAURA DEODATI, GIORDANO BADIA, LORENZO LOSITO ITCG ENRICO FERMI TIVOLI CLASSE III E AFM A.S. 2018/19