Transform any presentation into a summarized study guide, highlighting the most important points and key insights.
1 of 2
Download to read offline
More Related Content
Legge aprea.
1. Partiamo dalla costituzione di un consiglio dellautonomia che andr a sostituire il vecchio e
antiquato consiglio distituto. Questo nuovo consiglio ha la funzione di deliberare il proprio regolamento
e quello distituto, approvare il programma annuale, approvare convenzioni e accordi con soggetti
esterni. Ha mandato triennale ed 竪 composto dal Dirigente Scolastico (che 竪 membro di diritto) e
dalle componenti docenti e genitori, che sono rappresentate pariteticamente; inoltre, alle riunioni
possono partecipareenti esterni, pubblici o privati, associazioni o organizzazioni. Questo elemento
sar, come vedremo, una costante di tutto il decreto legge ed 竪 ovvio che la didattica risentir di
queste presenze esterne.
Da non sottovalutare 竪 inoltre il meccanismo
diautovalutazione introdotto tramite le proveInvalsi, funzionali a creare una gerarchia di istituto, non
tenendo conto del lavoro svolto dai singoli docenti. Il fatto che il funzionamento dellistituto sia affidato a
questa prova non costituisce una base certa anche perch辿, ancora una volta, affida il compito di
controllo ad unafigura esterna che non vive la scuola n辿 ha con essa un contatto diretto.
La legge afferma anche che le scuole possono 束costituirsi in reti e associazioni per ricevere
contributi da fondazioni finalizzate al sostegno economico dellattivit損. Da ci嘆 si evince come una
progressiva apertura delle scuole ai finanziamenti privati produca un conflitto di interessi. Se
consideriamo che il potere decisionale, nellambiente scolastico, come purtroppo in molti altri, dipende
dal denaro, 竪 abbastanza semplice intuire chi avr il coltello dalla parte del manico.
La legge Aprea abroga inoltre la legge 297/94 che stabilisce
la composizione e le modalit di partecipazione degli studenti e dei genitori agli organi collegiali della
scuola. Secondo questa legge sar lo Statuto autonomo della singola scuola a indicare se e come
studenti e genitori avranno il diritto di partecipare ai momenti di confronto allinterno delle scuole. Ogni
scuola diventer quindi un mondo a s辿 e potr deliberare liberamente un proprio statuto. Ci嘆 metter
in discussione la libert dinsegnamento, a causa delle possibili ingerenze esterne nellattivit del
Collegio docenti che peraltro assumer il nome di Consiglio dei docenti. Sebbene non si vieti, e ci
mancherebbe, in modo esplicito, il diritto degli studenti allassemblea o alla rappresentanza
studentesca, queste manifestazioni diventerebbero voci minori e poco ascoltate.
Il mondo scolastico diverrebbe frammentato in molteplici unit e ci嘆 potrebbe portare ad una
crescita impari delle istituzioni scolastiche, ad una disparit decisa e voluta da enti esterni in virt湛 dei
loro capitali. Verrebbe quasi da pensare che il Governo voglia migliorare il servizio scolastico pubblico
privatizzandolo, ma non 竪 forse questa una palese contraddizione?
2. Punti critici secondo il sindacato..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L' autonomia statutaria, se non regolamentata con la stessa legge di riforma, finisce per
schiacciare gli organi collegiali, in particolare il consiglio dei docenti. Se 竪 positivo che gli
organi interni delle Istituzioni scolastiche adottino propri regolamenti (il che potrebbe
salvaguardare lautonomia del Collegio docenti), non 竪 chiaro se e come verr salvaguardata
la libert di insegnamento. Infatti, rimane ancora in piedi, allart 6 comma 1, il potere di
disciplina della vita del Collegio da parte dello Statuto. Un punto che va decisamente
cambiato, come chiediamo nei nostri emendamenti.
importante, ma non sufficiente il fatto gli Statuti verranno sottoposti a monitoraggio nel corso
dei primi due anni di attuazione della legge al fine di assicurare lunitariet del sistema di
istruzione.
In materia di rappresentanza delle componenti scolastiche, registriamo ancora dei vuoti da
colmare: primo, il personale ATA non trova posto nel Consiglio nazionale delle Autonomie
scolastiche, con ci嘆 si esclude, incomprensibilmente, un soggetto decisivo nella gestione delle
scuole (circa 200.000 addetti), secondo nello stesso Consiglio nazionale non si prevede, come
abbiamo sempre richiesto, la costituzione di specifiche sezioni di tutela delle professionalit
della scuola, in particolare Docenti e Dirigenti scolastici (DS), in relazione allesercizio della
libert di insegnamento.
NEL CONSIGLIO DELLAUTONOMIA A LIVELLO DI SCUOLA IL DIRETTOR E DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI (DSGA) RESTA RELEGATO A MERO VERBALIZZATORE.
E, a proposito di DS, persiste la norma per cui egli risponde dei risultati del servizio agli
organismi statutariamente competenti, in contraddizione con altre norme (D.lvo 165/2001 e
CCNL Area V). Questo passo 竪 causa di confusione rispetto alle competenze e alle
responsabilit dei DS, i quali, gi oggi, rispondono dei risultati del loro lavoro e del servizio
scolastico.
INFINE, UN MANCANZA GRAVE. LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI AGLI
ORGANI DI RAPPRESENTANZA LASCIATA ALLA BUONA VOLONT E DISPOSIZIONE DI
CIASCUNO. NON C' OBBLIGO. CI COMPORTA IL RISCHIO CHE NELLE ZONE PI DEPRIVATE
TALI ORGANISMI NON SI COSTITUISCANO AFFATTO. NOI PENSIAMO, INVECE, CHE NON SOLO
SE NE DEVE PREVEDERE LA COSTITUZIONE, MA OCCORRE A ESSI ATTRIBUIRE, PER
PROMUOVERE PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO, ANCHE LA FACOLT DI CONTRIBUIRE
ALLA VITA DELLA SCUO LA SECONDO LE SFERE DI
COMPETENZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!