2. OBIETTIVI
Certezza della realt della morte (L. 578/93, DM aprile 2008)
Espressione di volont dei cittadini alla donazione (Artt. 4,5,23 legge 91/99)
Trasparenza e pari opportunit di accesso alle liste dattesa (Art.1 legge
91/99, Linee guida CNT)
Anonimato dei dati dei donatori e dei riceventi
(art.622 c.p., art. 18 legge 91/99)
Beneficialit del trapianto
Sicurezza del donatore (DM 2/8/2002, Linee guida CNT)
Qualit degli organi trapiantati (DM 2/8/2002, Linee guida CNT)
Qualit dei programmi di trapianto (Linee guida CNT)
3. NORME PER LACCERTAMENTO E
LA CERTIFICAZIONE DELLA
MORTE
LEGGE 29 DICEMBRE 1993 N.578
DMS 22 AGOSTO 1994 N.582
D.M.S. 11 aprile 2008
(GU n. 136 del 12-6-2008)
4. CRITERI GENERALI
DEFINIZIONE DI MORTE
OBBLIGATORIETA DELLACCERTAMENTO
COLLEGIALITA C.A.M.
CERTEZZA DELLA CAUSA DI MORTE
DISTINZIONE DIAGNOSI/ACCERTAMENTO
PERIODO DI OSSERVAZIONE
FINALITA
LEGGE
578/93
DMS
2008
6. IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
*
ART. 1
La morte si identifica con la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
CORTECCIA
TRONCO
ENCEFALICO
MIDOLLO
SPINALE
DEFINIZIONE DI MORTE
10:14
6
IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
7. OBBLIGATORIETA
ACCERTAMENTO
LEGGE 29 dicembre 1993 N. 578
ART.3
Quando il medico della struttura sanitaria ritiene
che sussistano le condizioni definite dal decreto
del Ministero della sanit ... deve darne
immediata comunicazione alla direzione
sanitaria, che 竪 tenuta a convocare prontamente
il collegio medico di cui
8. COLLEGIALITA
ACCERTAMENTO
* LEGGE 29 dicembre 1993 N. 578
LESIONI ENCEFALICHE SOTTOPOSTO A MISURE RIANIMATORIE
ART. 2
5. L'accertamento 竪 effettuato da un
collegio medico:
un medico legale (Direzione Sanitaria o anatomo-patologo,
uno specialista in anestesia e rianimazione
un neurofisiopatologo (neurologo o neuro-chirurgo esperti in
elettroencefalografia).
dipendenti di strutture sanitarie pubbliche
9. DIAGNOSI DI MORTE
*D.M.S. 11 aprile 2008
ART. 2
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a trattamento
rianimatorio, salvo i casi particolari indicati al comma 2, le condizioni che, ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, art. 3, impongono al medico della
struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla Direzione sanitaria
dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell'encefalo, sono:
a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco
encefalico e del respiro spontaneo;
b) assenza di attivit elettrica cerebrale;
c) assenza di flusso ematico encefalico, nelle situazioni particolari
previste al comma 2.
10. DIAGNOSI DI MORTE
*D.M.S. 11 aprile 2008
L'iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi
etiopatogenetica della lesione encefalica e l'assenza di
alterazioni dell'omeostasi termica, cardiocircolatoria,
respiratoria, endocrino metabolica, di grado tale da interferire
sul quadro clinico-strumentale complessivo.
11. DIAGNOSI DI MORTE
*D.M.S. 11 aprile 2008
2. prevista l'esecuzione di indagini atte ad escludere l'esistenza di
flusso ematico encefalico nelle sotto elencate situazioni particolari:
a) bambini di et inferiore ad 1 anno;
b) presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado tale da
interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo; in alternativa al rilievo
del flusso ematico cerebrale, l'iter pu嘆 essere procrastinato sino ad escludere
la possibile interferenza dei suddetti farmaci sul quadro clinico-strumentale
complessivo;
12. DIAGNOSI DI MORTE
*D.M.S. 11 aprile 2008
c) situazioni cliniche che non consentono una diagnosi
eziopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione dei riflessi del
tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione dell'attivit
elettrica cerebrale.
3. Per l'applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale
si rinvia alle Linee guida di cui in premessa, approvate dalla Consulta
tecnica nazionale per i trapianti.
13. LINEE GUIDA
APPLICAZIONE DELLE INDAGINI
STRUMENTALI DI FLUSSO EMATICO
CEREBRALE
1. Ipotermia
E noto che lo stato di ipotermia pu嘆 alterare il quadro
elettroencefalografico e neurologico, come pure che in letteratura
sono riportati dati che indicano come necessari per la diagnosi di
morte, valori della temperatura corporea centrale al di sopra dei
32属C., ma ad ulteriore garanzia della procedura diagnostica di
morte nei soggetti affetti da lesione encefalica 竪 necessario
protrarre ogni trattamento rianimatorio sino a quando la
temperatura corporea centrale non abbia raggiunto e mantenuto i
35属C
14. 2. Alterazioni dellomeostasi cardio-circolatoria e
respiratoria
E indispensabile che leventuale ipotensione arteriosa, quale alterazione pi湛
frequente dellomeostasi cardio-circolatoria, e leventuale presenza di gravi
alterazioni respiratorie, tali da alterare lomeostasi respiratoria, vengano
comunque corrette prima di effettuare la diagnosi di morte.
15. 3. Alterazioni endocrino-metaboliche
Allo stato attuale non esistono dati significativi riguardanti linfluenza delle sole alterazioni
endocrino-metaboliche sulla diagnosi clinica di morte encefalica nei soggetti affetti da
lesioni encefaliche. Le varie alterazioni endocrino-metaboliche e gli squilibri elettrolitici non
sono in grado di determinare da soli il silenzio elettrico cerebrale.
In presenza di gravi alterazioni endocrino-metaboliche, non correggibili, o che rappresentino
la causa della compromissione del quadro clinico neurologico e del quadro
elettroencefalografico, si ritiene opportuno fare ricorso alle indagini atte ad evidenziare
lassenza o la presenza di flusso ematico cerebrale.
16. 4. Farmaci depressori del Sistema Nervoso
Per quanto attiene allinterferenza di sostanze ad azione neurodepressiva
nella diagnosi di morte, si ricorda che il problema pu嘆 riguardare
unintossicazione da sostanze la cui natura sia nota o sospetta, ma per lo
pi湛 竪 relativo allimpiego di farmaci sedativi somministrati in infusione
continua. Si richiama lattenzione sul fatto che il decreto in questione,
allart. 2, comma 2, indica la necessit di escludere la presenza di farmaci
depressori del S.N. di grado tale da interferire sul quadro clinico-
strumentale complessivo, cio竪 sulla certezza della diagnosi di morte con
criteri neurologici. segue
17. 4. Farmaci depressori del Sistema Nervoso
segue Non 竪 quindi la semplice nozione anamnestica di somministrazione recente
o attuale di farmaci o lassunzione di sostanze ad azione sedativa che impedisce la
diagnosi di morte, bens狸 solo uneventuale persistente azione neurodepressiva di grado
tale da interferire sui parametri fondamentali su cui la diagnosi di morte si basa:
lassenza dello stato di vigilanza e di coscienza, lassenza dei riflessi del tronco
encefalico, della respirazione spontanea e lassenza di attivit elettrica cerebrale (art.
2, c. 1 , D.M 11.4.2008).
18. 4. Farmaci depressori del Sistema Nervoso
segue
Per quanto concerne luso di farmaci antiepilettici e delle benzodiazepine, il
rilievo di livelli ematici compresi nel range terapeutico della sostanza esclude
di per s辿 uninterferenza significativa sui parametri clinici elettroencefalografici
19. 4. Farmaci depressori del Sistema Nervoso
segue
Nel caso di impiego prolungato e ad alti dosaggi di alcuni farmaci
neurodepressori, si ricorda la possibilit di far ricorso ad antidoti specifici, allo
scopo di verificare la risposta clinica ed elettroencefalografica; in ogni caso
occorre considerare la farmacocinetica del singolo farmaco rispetto ai dosaggi
utilizzati, alla durata di infusione del farmaco e allintervallo di tempo
intercorso dalla somministrazione in bolo o dalla sospensione dellinfusione,
sulla base delle conoscenze cliniche e farmacologiche consolidate
20. 5. Esecuzione del test di apnea
Le situazioni cliniche di cui al DM 11.4.2008, art. 2, c. 2, che non permettono
lesecuzione del test di apnea o ne determinano linterruzione, debbono essere
adeguatamente documentate ai fini del ricorso, in sostituzione dello stesso test di
apnea, alle indagini strumentali atte ad evidenziare lassenza o la presenza di
flusso ematico cerebrale.
21. 6. Registrazione dellattivit elettrica cerebrale
In situazioni cliniche che impediscono la registrazione dellattivit elettrica
cerebrale, si deve fare ricorso alle indagini strumentali atte ad evidenziare
lassenza o la presenza di flusso ematico cerebrale in sostituzione del tracciato
EEG. E possibile inoltre effettuare le indagini strumentali di flusso ematico
cerebrale, ai fini di una corretta refertazione del tracciato EEG , in tutti quei
casi in cui la valutazione del silenzio elettrico cerebrale pu嘆 essere inficiata da
elementi artefattuali documentati ed ineliminabili, cos狸 come previsto
allAllegato del D.M., al punto 6.
22. Metodiche per laccertamento del flusso cerebrale
Le indagini strumentali volte ad accertare lassenza di flusso cerebrale
devono essere indicate e fatte eseguire dal rianimatore nella fase della
diagnosi di morte nellambito delliter diagnostico-terapeutico
complessivo definito dalla legge.
Per lesecuzione di tali indagini si configura lo stato di necessit (articolo
54 del Codice Penale) in virt湛 del quale si deve agire in assenza del
consenso del paziente; il che non esime i medici dallinformare i familiari
in maniera esaustiva.
23. Metodiche per laccertamento del flusso cerebrale
Le metodiche raccomandate, attualmente disponibili, per laccertamento del
flusso ematico cerebrale sono:
lAngiografia cerebrale,
la Scintigrafia cerebrale,
il Doppler Transcranico (DTC)
lAngio-TAC
24. Il referto del medico specialista che esegue le indagini strumentali
sopradescritte, ai fini dellaccertamento del flusso cerebrale, deve
essere comprensivo della diagnosi di assenza o presenza di flusso
ematico cerebrale.
25. ACCERTAMENTO DI MORTE
D.M.S. 11 aprile 2008
Art. 3.
Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni
encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio
1. Nei soggetti di cui all'art. 2, la morte 竪
accertata quando sia riscontrata, per il periodo di
osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea
presenza delle seguenti condizioni:
26. ACCERTAMENTO DI MORTE
D.M.S. 11 aprile 2008
a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;
b) assenza dei riflessi del tronco encefalico:
riflesso fotomotore, riflesso corneale, reazioni a stimoli
dolorifici portati nel territorio d'innervazione del
trigemino, risposta motoria nel territorio del facciale allo
stimolo doloroso ovunque applicato, riflesso oculo
vestibolare, riflesso faringeo, riflesso carenale;
27. ACCERTAMENTO DI MORTE
D.M.S. 11 aprile 2008
c) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2 arteriosa
non inferiore a 60 mmHg e pH ematico non superiore a 7,40, in assenza di
ventilazione artificiale
d) assenza di attivit elettrica cerebrale, documentata da EEG eseguito
secondo le modalit tecniche riportate nell'allegato 1 al presente decreto, di
cui costituisce parte integrante;
e) assenza di flusso ematico encefalico preventivamente documentata
nelle situazioni particolari previste dall'art. 2, comma 2.
28. ACCERTAMENTO DI MORTE
ALLEGATO 1
MODALIT TECNICHE DI ESECUZIONE
DELL'ELETTROENCEFALOGRAMMA
1) Parametri strumentali
Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte
le funzioni dell'encefalo, in concomitanza con i parametri clinici
riportati in art. 3, deve essere evidenziata l'assenza di attivit
elettrica cerebrale definita come assenza di 束attivit elettrica di
origine cerebrale spontanea e provocata, di ampiezza superiore a 2
microVolts su qualsiasi regione del capo per una durata continuativa di
30 minuti損.
31. ACCERTAMENTO DI MORTE
D.M.S. 11 aprile 2008
2. I riflessi spinali spontanei o provocati, non hanno
rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della morte,
essendo compatibili con la condizione di cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo
pu嘆 essere eseguito solo se la nascita 竪 avvenuta dopo la 38属
settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita
extrauterina
32. ACCERTAMENTO DI MORTE
D.M.S. 11 aprile 2008
Art. 4.
Periodo di osservazione
1. Ai fini dell'accertamento della morte la durata del periodo di
osservazione deve essere non inferiore a 6 ore.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione
non pu嘆 iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico,
ad eccezione del caso in cui sia stata evidenziata l'assenza del
flusso ematico encefalico. In tale condizione, il periodo di osservazione
pu嘆 iniziare anche prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico,
di seguito alla documentazione dell'assenza del flusso ematico
encefalico.
33. 3. La simultaneit delle condizioni necessarie ai fini dell'accertamento
deve essere rilevata dal collegio medico per almeno due volte, all'inizio e
alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va
ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle
condizioni di cui all'art. 3, comma 1.
ACCERTAMENTO DI MORTE
D.M.S. 11 aprile 2008
34. Diagnosi clinica
Periodo di osservazione 24 h o 48 h
ECG per 20
Visita
necroscopica 15-
30 ore
CRITERI 束CARDIOLOGICI損
DIAGNOSI E ACCERTAMENTO MORTE
35. Diagnosi clinica
Collegio medico legale
Periodo di osservazione 6 h
Visita necroscopica
CRITERI 束NEUROLOGICI損
DIAGNOSI E ACCERTAMENTO MORTE
37. *Modalit di assistenza circolatoria e respiratoria extracorporea con ECMO
Con il termine di ECMO si definiscono diverse tecniche in grado di vicariare
artificialmente la funzione respiratoria e cardiaca in pazienti con grave
insufficienza respiratoria o cardiorespiratoria.
* Per lefficacia del trattamento non 竪 necessaria la conservazione della funzione
contrattile del cuore; il cuore pu嘆 essere anche completamente fermo,
esattamente come nel corso degli interventi di cardiochirurgia dopo
somministrazione di cardioplegia.
* Le principali tecniche di ECMO sono riportate nella tabella 1; i contesti clinici
ad esse correlati sono considerati in dettaglio nella Sezione II
38. 1. ECMO veno-venosa (vvECMO) per insufficienza respiratoria severa
A) con cuore battente e condizioni emodinamiche in compenso
B) con cuore battente e condizioni emodinamiche in progressivo scompenso
C) con arresto cardiaco improvviso o conseguente a progressivo deterioramento
2. ECMO veno-arteriosa (vaECMO) o veno-veno-arteriosa (vvaECMO)
per insufficienza cardiorespiratoria severa
A) con cuore battente o fermo, e condizioni emodinamiche in compenso grazie
allassistenza con ECMO
B) con cuore fermo e grave stato di shock per incapacit di compenso da parte
dellassistenza con ECMO
39. Lapproccio diagnostico sar diverso in base alla situazione emodinamica e
circolatoria del paziente, determinanti ai fini del mantenimento della omeostasi:
a) Compenso emodinamico: circolazione spontanea con battito cardiaco
efficace o circolazione artificiale fornita da ECMO efficace (contesti 1:A, 2:A);
omeostasi in equilibrio. La diagnosi di morte sar basata su criteri
neurologici.
b) Scompenso emodinamico: circolazione spontanea assente o gravemente
insufficiente e circolazione artificiale inadeguata per ECMO inefficace (contesti
1:B, 1:C, 2:B); omeostasi alterata. La diagnosi di morte sar basata su criteri
cardiaci.
40. COME ESPRIMERSI SULLA
DONAZIONE DI ORGANI?
Cosa prevede la legge italiana
Chi pu嘆 dichiarare la propria volont
Dove registrarsi
41. 5 MODI PER DICHIARARE LA PROPRIA
VOLONT SULLA DONAZIONE
compilando e firmando un modulo presso la ASL di appartenenza. In questo caso la volont 竪 registrata nel Sistema
Informativo Trapianti (SIT);
compilando e firmando un modulo presso lufficio anagrafe dei Comuni che hanno attivato questo servizio al momento
del rilascio/rinnovo della carta didentit. La dichiarazione di volont 竪 registrata nel Sistema Informativo Trapianti
(SIT);
scrivendo su un foglio libero la propria volont, indicando i dati personali e apponendovi la data e la propria firma.
necessario che questa dichiarazione venga portata sempre con s辿;
firmando lAtto Olografo dellAssociazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO). Grazie ad una
convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e lAIDO, queste dichiarazioni confluiscono nel SIT;
compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le tessere delle Associazioni di settore. Questa
tessera deve essere custodita insieme ai documenti personali;
Queste modalit sono tutte pienamente valide ai sensi di legge.
Nei casi in cui la dichiarazione 竪 registrata nel SIT, 竪 accessibile in tempo reale dai
medici del Coordinamento Regionale Trapianti in caso di possibile donazione.
Se il cittadino ha sottoscritto pi湛 di una dichiarazione di volont, fa fede lultima
versione resa in ordine di tempo.
42. QUALI LEGGI E DECRETI REGOLAMENTANO LA
DICHIARAZIONE DI VOLONT IN ITALIA?
Decreto Ministeriale 8 aprile 2000: I punti di accettazione della aziende unit sanitarie locali in
quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volont dei cittadini
interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e
delle relative dichiarazioni di volont in un archivio nazionale (Sistema Informativo Trapianti- SIT)
appositamente predisposto dal Centro Nazionale Trapianti, attraverso la rete del sistema
informativo sanitario o rete pubblica.
Decreto Ministeriale 11 marzo 2008: prevede l'ampliamento dei punti di ricezione della
dichiarazione di volont, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi,
coinvolgendo i Comuni e i Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) nelle attivit di
accettazione della dichiarazione di volont, in aggiunta alle strutture menzionate nell art. 2,
comma 2, del Decreto Ministeriale dell'8 aprile 2000;
Lart. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 cos狸 come modificato dallart. 3, comma 8-
bis, Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2010, n. 25, nonch辿 dallart. 43 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che 束la carta didentit pu嘆 altres狸
contenere lindicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli
organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione
degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui allarticolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999,
n. 91損.
Legge 1 aprile 1999 n. 91, art.23
47. CONCLUSIONI HBD 1
STRUMENTALE
CLINICA
COLLEGIALE
Nulla Osta
Prelievo
Divieto
Prelievo
STRUMENTALE
CLINICO
10:14
Diagnosi di morte Riunione CAM
INIZIO OSSERVAZIONE Comunicazione
morte
SEGNALAZIONE
AUTORITA
GIUDIZIARIA
48. CONCLUSIONI HBD 2
Invio materiale
biologico
Comunicazione
morte
FINE OSSERVAZIONE
Certif. morte
PRELIEVO ORGANI
Proposta di
donazione
Riunione CAM
INIZIO OSSERVAZIONE
Diagnosi di morte
INTERROGAZIONE
(SIT)
Valutazione sicurezza
idoneit
SI/
NESSUNA REGISTR.
NO
NON OPP. OPPOSIZ.
TRASF. IN
OBITORIO
SEGNALAZIONE
AUTORITA
GIUDIZIARIA
Nulla Osta
Prelievo
Divieto
Prelievo
SEGNALAZIONE CR/CIR
10:14