2. Quali diritti si possono trasmettere per successione ?
Diritti intrasmissibili
(nome, identità personale, riservatezza, personalità, usufrutto, uso e
abitazione, rendita vitalizia e alimentare, società di persone, mandato,
prestazione d’opera intellettuale, diritto “morale” d’autore).
Diritti trasmissibili
(generalmente quelli a contenuto patrimoniale tra cui oltre a quelli
tradizionali anche il diritto “patrimoniale” d’autore e alcuni casi
particolari come la successione nénel contratto dinetwork
Non è possibile considerare internet, tantomeno i social locazione,
assegnazione alloggio popolare, TFR,vuoto delledi reversibilità, ecc…)
come uno spazio virtuale sospeso nel pensione regole giuridiche.
«Ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete».
comunicazione della Commissione Europea del 16.10.1996
3. Quali sono i beni e i diritti digitali ?
Brani musicali “acquistati” su Itunes o similari
E-book
Archivi digitali (Google Drive, Dropbox, Flickr, ecc…)
Contenuti dei Social Networks (Facebook, Twitter, ecc..)
Credenziali di accesso
E-mail e messaggistica
Conti correnti on line
Siti internet
Domini web
Reputazione on line (c.d. “web reputation”)
4. Problemi aperti
Licenze d’uso di file “acquistati” in rete
(da condizioni Itunes Store: “Lei accetta che i Prodotti iTunes Le siano forniti unicamente
sulla base di una licenza”)
Ubicazione dei dati e competenza territoriale per eventuali controversie
Inaccessibilità da parte degli eredi agli archivi digitali (foto, documenti, filmati, ecc..) ai
profili e alle pagine dei social networks, alla posta elettronica ed ai conti correnti on line
in assenza delle credenziali di accesso
Qualificazione giuridica del dominio web e differenze con il sito internet a cui rimanda
Qualificazione giuridica di Blog e siti internet
Diritto all’oblio
5. Alcuni casi “famosi”
Causa contro Yahoo per accesso e-mail Justin Ellsworh, soldato morto
in Iraq
Causa contro Facebook dopo suicidio di Benjamin Stassen
Caso Bruce Willis per file musicali Itunes
6. Possibili soluzioni
Testamento
Art. 587 Codice Civile - Testamento
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il
tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di
parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente
siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un
atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni
di carattere patrimoniale.
Mandato post mortem
“Con la locuzione generica di mandato post mortem si allude a quel
contratto che ha per oggetto il conferimento dell'incarico di
provvedere all'esecuzione di una determinata operazione da parte del
mandatario nell'interesse del mandante e in esito alla di lui morte”.
7. Possibili soluzioni
possibilità di affidare i profili dei social networks ad un erede,
incaricandolo della gestione
se si desidera essere ricordati per una determinata attività (benefica, di
impegno sociale o in una specifica branca del sapere) possibilità di
disporre in modo che i profili e le pagine Web vengano affidate ad una
Fondazione che, senza scopo di lucro, provveda ad utilizzarli per
raggiungere determinati obiettivi e preservare i valori che più ci sono stati
cari nel corso della nostra «vita terrena».
Possibilità di disporre a chi lasciare i dispositivi che contengono i nostri
file nonché gli account sui diversi servizi di cloud computing cui siamo
iscritti, precisando (se si vuole) che uso gli eredi potranno fare di quei
dati.
Nel caso in cui si voglia tenere nascosto qualcosa agli eredi possibilità di
nominare un esecutore testamentario estraneo che si occupi di far
chiudere i profili del de cuius sui social networks, o di cancellare le mail e
i file che si vuole siano definitivamente elminati.
8. In assenza di disposizioni
Dati digitali presenti su dispositivi fisici
Personal computer
Chiavette USB
Tablet
Smartphone
Hard disk
Schede di memoria
In difetto di un’espressa e specifica previsione tutto quanto è presente su
questi dispositivi diventa pacificamente degli eredi che potranno
disporne con tutto quello che in essi è memorizzato.
Problema della presenza di eventuali chiavi di accesso o di protezione e
possibilità di accesso.
9. In assenza di disposizioni
Su dispositivi “virtuali”
Servizi Cloud o di storage on line (foto, documenti, dati, ecc…);
Social networks
Posta elttronica
Possibili problemi di competenza e giurisdizione in base al luogo in cui sono collocati i server
Soluzioni in basi alle condizioni contrattuali dei servizi
Alcuni esempi
Facebook consente agli eredi che ne facciano richiesta la possibilità di conservare la pagina del defunto,
trasformandola in una sorta di “mausoleo virtuale” e senza la possibilità di aggiornamenti di stato (il famoso
“a cosa stai pensando”)
Posta elettronica
Gmail: gli eredi potrebbero accedervi esibendo il certificato di morte (tradotto in inglese con perizia giurata) e
la prova di aver intrattenuto con il defunto corrispondenza telematica almeno per una volta.
Hotmail: Lascia accedere gli eredi alle e-mail richiedendo soltanto il certificato di morte, ma gli account
vengono disattivati dopo alcuni mesi di inattività.
Yahoo: esclude per contratto la possibilità che gli eredi possano accedere on line all’account del defunto
consentendo, al massimo, se ne fanno richiesta documentata, di ricevere un CD contenente la
corrispondenza telematica.
Art. 34 RD 689/1940 per cui gli eredi hanno diritto ad avere la corrispondenza diretta al defunto
10. Suggerimenti finali
Tenere traccia di tutti i profili personali e account vari;
Conservare in modo sicuro le password per accedere ai profili;
Dare disposizioni al momento opportuno delle proprie volontà
affinchè le stesse vengano rispettate (chi e a cosa può accedere)
Se non si vuole fare testamento servirsi di uno dei servizi on line tipo:
If I die (www.ifidie.org), deat Switch (www.deathswitch.com) che
comunicano i propri dati alle persone superstiti di cui viene indicato
l’indirizzo e-mail;
(alcuni spunti sono tratti dal sito web: Techeconomy: articolo del 18.09.2012 di Ernesto Belisario)
Editor's Notes
Che cosa succede se l’assegnatario di un dominio muore? La risposta è semplice: il dominio viene trasferito all’ “erede”! Nell’ipotesi di successione universale, l’erede dovrà inoltrare alla Registration Authority:1) i propri dati identificativi2) una dichiarazione sulla base della quale risulti essere erede universale del precedente assegnatario3) il certificato di morte di quest’ultimo Nell’ipotesi di successione particolare (quando cioè viene lasciato in eredità solo il dominio), la dichiarazione è sostituita da una copia della disposizione testamentaria
Afghanistan nel 2005. Su richiesta della famiglia del soldato la Probate Court della Oakland County del Michigan, ordinò al provider statunitense Yahoo di consegnare ai genitori tutta la corrispondenza giacente nella casella di posta elettronica dello sfortunato giovane militare. Una circostanza contribuì a rendere il caso particolarmente interessante sul piano giuridico: secondo le condizioni generali d’uso di Yahoo (così come quelle di molti altri gestori di posta e servizi on line), in caso di morte del titolare la casella deve essere soppressa insieme all’intero suo contenuto.