ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Bari, 11 ottobre 2012
Quali diritti si possono trasmettere per successione ?
Diritti intrasmissibili
(nome, identità personale, riservatezza, personalità, usufrutto, uso e
  abitazione, rendita vitalizia e alimentare, società di persone, mandato,
  prestazione d’opera intellettuale, diritto “morale” d’autore).

Diritti trasmissibili
(generalmente quelli a contenuto patrimoniale tra cui oltre a quelli
  tradizionali anche il diritto “patrimoniale” d’autore e alcuni casi
  particolari come la successione nénel contratto dinetwork
    Non è possibile considerare internet,  tantomeno i social   locazione,
  assegnazione alloggio popolare, TFR,vuoto delledi reversibilità, ecc…)
    come uno spazio virtuale sospeso nel pensione regole giuridiche.

    «Ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete».
    comunicazione della Commissione Europea del 16.10.1996
Quali sono i beni e i diritti digitali ?
Brani musicali “acquistati” su Itunes o similari
E-book
Archivi digitali (Google Drive, Dropbox, Flickr, ecc…)
Contenuti dei Social Networks (Facebook, Twitter, ecc..)
 Credenziali di accesso
E-mail e messaggistica
Conti correnti on line
Siti internet
Domini web
Reputazione on line (c.d. “web reputation”)
Problemi aperti
 Licenze d’uso di file “acquistati” in rete
(da condizioni Itunes Store: “Lei accetta che i Prodotti iTunes Le siano forniti unicamente
   sulla base di una licenza”)

 Ubicazione dei dati e competenza territoriale per eventuali controversie


 Inaccessibilità da parte degli eredi agli archivi digitali (foto, documenti, filmati, ecc..) ai
   profili e alle pagine dei social networks, alla posta elettronica ed ai conti correnti on line
   in assenza delle credenziali di accesso

 Qualificazione giuridica del dominio web e differenze con il sito internet a cui rimanda


 Qualificazione giuridica di Blog e siti internet


 Diritto all’oblio
Alcuni casi “famosi”
 Causa contro Yahoo per accesso e-mail Justin Ellsworh, soldato morto
  in Iraq




 Causa contro Facebook dopo suicidio di Benjamin Stassen




 Caso Bruce Willis per file musicali Itunes
Possibili soluzioni
                               Testamento
Art. 587 Codice Civile - Testamento
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il
   tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di
   parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente
   siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un
   atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni
   di carattere patrimoniale.
                          Mandato post mortem
“Con la locuzione generica di mandato post mortem si allude a quel
   contratto che ha per oggetto il conferimento dell'incarico di
   provvedere all'esecuzione di una determinata operazione da parte del
   mandatario nell'interesse del mandante e in esito alla di lui morte”.
Possibili soluzioni
 possibilità di affidare i profili dei social networks ad un erede,
  incaricandolo della gestione

 se si desidera essere ricordati per una determinata attività (benefica, di
  impegno sociale o in una specifica branca del sapere) possibilità di
  disporre in modo che i profili e le pagine Web vengano affidate ad una
  Fondazione che, senza scopo di lucro, provveda ad utilizzarli per
  raggiungere determinati obiettivi e preservare i valori che più ci sono stati
  cari nel corso della nostra «vita terrena».

 Possibilità di disporre a chi lasciare i dispositivi che contengono i nostri
  file nonché gli account sui diversi servizi di cloud computing cui siamo
  iscritti, precisando (se si vuole) che uso gli eredi potranno fare di quei
  dati.

 Nel caso in cui si voglia tenere nascosto qualcosa agli eredi possibilità di
  nominare un esecutore testamentario estraneo che si occupi di far
  chiudere i profili del de cuius sui social networks, o di cancellare le mail e
  i file che si vuole siano definitivamente elminati.
In assenza di disposizioni
                Dati digitali presenti su dispositivi fisici

  Personal computer
  Chiavette USB
  Tablet
  Smartphone
  Hard disk
  Schede di memoria


 In difetto di un’espressa e specifica previsione tutto quanto è presente su
    questi dispositivi diventa pacificamente degli eredi che potranno
    disporne con tutto quello che in essi è memorizzato.

 Problema della presenza di eventuali chiavi di accesso o di protezione e
   possibilità di accesso.
In assenza di disposizioni
                                            Su dispositivi “virtuali”

  Servizi Cloud o di storage on line (foto, documenti, dati, ecc…);
  Social networks
  Posta elttronica


 Possibili problemi di competenza e giurisdizione in base al luogo in cui sono collocati i server
 Soluzioni in basi alle condizioni contrattuali dei servizi
                                                     Alcuni esempi
 Facebook consente agli eredi che ne facciano richiesta la possibilità di conservare la pagina del defunto,
     trasformandola in una sorta di “mausoleo virtuale” e senza la possibilità di aggiornamenti di stato (il famoso
     “a cosa stai pensando”)
 Posta elettronica
 Gmail: gli eredi potrebbero accedervi esibendo il certificato di morte (tradotto in inglese con perizia giurata) e
     la prova di aver intrattenuto con il defunto corrispondenza telematica almeno per una volta.
 Hotmail: Lascia accedere gli eredi alle e-mail richiedendo soltanto il certificato di morte, ma gli account
     vengono disattivati dopo alcuni mesi di inattività.
 Yahoo: esclude per contratto la possibilità che gli eredi possano accedere on line all’account del defunto
     consentendo, al massimo, se ne fanno richiesta documentata, di ricevere un CD contenente la
     corrispondenza telematica.

 Art. 34 RD 689/1940 per cui gli eredi hanno diritto ad avere la corrispondenza diretta al defunto
Suggerimenti finali
 Tenere traccia di tutti i profili personali e account vari;


 Conservare in modo sicuro le password per accedere ai profili;


 Dare disposizioni al momento opportuno delle proprie volontà
  affinchè le stesse vengano rispettate (chi e a cosa può accedere)

 Se non si vuole fare testamento servirsi di uno dei servizi on line tipo:
If I die (www.ifidie.org), deat Switch (www.deathswitch.com) che
   comunicano i propri dati alle persone superstiti di cui viene indicato
   l’indirizzo e-mail;




                 (alcuni spunti sono tratti dal sito web: Techeconomy: articolo del 18.09.2012 di Ernesto Belisario)

More Related Content

L’eredità digitale: i nostri files cadono in successione ?

  • 2. Quali diritti si possono trasmettere per successione ? Diritti intrasmissibili (nome, identità personale, riservatezza, personalità, usufrutto, uso e abitazione, rendita vitalizia e alimentare, società di persone, mandato, prestazione d’opera intellettuale, diritto “morale” d’autore). Diritti trasmissibili (generalmente quelli a contenuto patrimoniale tra cui oltre a quelli tradizionali anche il diritto “patrimoniale” d’autore e alcuni casi particolari come la successione nénel contratto dinetwork Non è possibile considerare internet, tantomeno i social locazione, assegnazione alloggio popolare, TFR,vuoto delledi reversibilità, ecc…) come uno spazio virtuale sospeso nel pensione regole giuridiche. «Ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete». comunicazione della Commissione Europea del 16.10.1996
  • 3. Quali sono i beni e i diritti digitali ? Brani musicali “acquistati” su Itunes o similari E-book Archivi digitali (Google Drive, Dropbox, Flickr, ecc…) Contenuti dei Social Networks (Facebook, Twitter, ecc..)  Credenziali di accesso E-mail e messaggistica Conti correnti on line Siti internet Domini web Reputazione on line (c.d. “web reputation”)
  • 4. Problemi aperti  Licenze d’uso di file “acquistati” in rete (da condizioni Itunes Store: “Lei accetta che i Prodotti iTunes Le siano forniti unicamente sulla base di una licenza”)  Ubicazione dei dati e competenza territoriale per eventuali controversie  Inaccessibilità da parte degli eredi agli archivi digitali (foto, documenti, filmati, ecc..) ai profili e alle pagine dei social networks, alla posta elettronica ed ai conti correnti on line in assenza delle credenziali di accesso  Qualificazione giuridica del dominio web e differenze con il sito internet a cui rimanda  Qualificazione giuridica di Blog e siti internet  Diritto all’oblio
  • 5. Alcuni casi “famosi”  Causa contro Yahoo per accesso e-mail Justin Ellsworh, soldato morto in Iraq  Causa contro Facebook dopo suicidio di Benjamin Stassen  Caso Bruce Willis per file musicali Itunes
  • 6. Possibili soluzioni Testamento Art. 587 Codice Civile - Testamento Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. Mandato post mortem “Con la locuzione generica di mandato post mortem si allude a quel contratto che ha per oggetto il conferimento dell'incarico di provvedere all'esecuzione di una determinata operazione da parte del mandatario nell'interesse del mandante e in esito alla di lui morte”.
  • 7. Possibili soluzioni  possibilità di affidare i profili dei social networks ad un erede, incaricandolo della gestione  se si desidera essere ricordati per una determinata attività (benefica, di impegno sociale o in una specifica branca del sapere) possibilità di disporre in modo che i profili e le pagine Web vengano affidate ad una Fondazione che, senza scopo di lucro, provveda ad utilizzarli per raggiungere determinati obiettivi e preservare i valori che più ci sono stati cari nel corso della nostra «vita terrena».  Possibilità di disporre a chi lasciare i dispositivi che contengono i nostri file nonché gli account sui diversi servizi di cloud computing cui siamo iscritti, precisando (se si vuole) che uso gli eredi potranno fare di quei dati.  Nel caso in cui si voglia tenere nascosto qualcosa agli eredi possibilità di nominare un esecutore testamentario estraneo che si occupi di far chiudere i profili del de cuius sui social networks, o di cancellare le mail e i file che si vuole siano definitivamente elminati.
  • 8. In assenza di disposizioni Dati digitali presenti su dispositivi fisici  Personal computer  Chiavette USB  Tablet  Smartphone  Hard disk  Schede di memoria In difetto di un’espressa e specifica previsione tutto quanto è presente su questi dispositivi diventa pacificamente degli eredi che potranno disporne con tutto quello che in essi è memorizzato. Problema della presenza di eventuali chiavi di accesso o di protezione e possibilità di accesso.
  • 9. In assenza di disposizioni Su dispositivi “virtuali”  Servizi Cloud o di storage on line (foto, documenti, dati, ecc…);  Social networks  Posta elttronica Possibili problemi di competenza e giurisdizione in base al luogo in cui sono collocati i server Soluzioni in basi alle condizioni contrattuali dei servizi Alcuni esempi Facebook consente agli eredi che ne facciano richiesta la possibilità di conservare la pagina del defunto, trasformandola in una sorta di “mausoleo virtuale” e senza la possibilità di aggiornamenti di stato (il famoso “a cosa stai pensando”) Posta elettronica Gmail: gli eredi potrebbero accedervi esibendo il certificato di morte (tradotto in inglese con perizia giurata) e la prova di aver intrattenuto con il defunto corrispondenza telematica almeno per una volta. Hotmail: Lascia accedere gli eredi alle e-mail richiedendo soltanto il certificato di morte, ma gli account vengono disattivati dopo alcuni mesi di inattività. Yahoo: esclude per contratto la possibilità che gli eredi possano accedere on line all’account del defunto consentendo, al massimo, se ne fanno richiesta documentata, di ricevere un CD contenente la corrispondenza telematica. Art. 34 RD 689/1940 per cui gli eredi hanno diritto ad avere la corrispondenza diretta al defunto
  • 10. Suggerimenti finali  Tenere traccia di tutti i profili personali e account vari;  Conservare in modo sicuro le password per accedere ai profili;  Dare disposizioni al momento opportuno delle proprie volontà affinchè le stesse vengano rispettate (chi e a cosa può accedere)  Se non si vuole fare testamento servirsi di uno dei servizi on line tipo: If I die (www.ifidie.org), deat Switch (www.deathswitch.com) che comunicano i propri dati alle persone superstiti di cui viene indicato l’indirizzo e-mail; (alcuni spunti sono tratti dal sito web: Techeconomy: articolo del 18.09.2012 di Ernesto Belisario)

Editor's Notes

  1. Che cosa succede se l’assegnatario di un dominio muore? La risposta è semplice: il dominio viene trasferito all’ “erede”! Nell’ipotesi di successione universale, l’erede dovrà inoltrare alla Registration Authority:1) i propri dati identificativi2) una dichiarazione sulla base della quale risulti essere erede universale del precedente assegnatario3) il certificato di morte di quest’ultimo Nell’ipotesi di successione particolare (quando cioè viene lasciato in eredità solo il dominio), la dichiarazione è sostituita da una copia della disposizione testamentaria
  2. Afghanistan nel 2005. Su richiesta della famiglia del soldato la Probate Court della Oakland County del Michigan, ordinò al provider statunitense Yahoo di consegnare ai genitori tutta la corrispondenza giacente nella casella di posta elettronica dello sfortunato giovane militare. Una circostanza contribuì a rendere il caso particolarmente interessante sul piano giuridico: secondo le condizioni generali d’uso di Yahoo (così come quelle di molti altri gestori di posta e servizi on line), in caso di morte del titolare la casella deve essere soppressa insieme all’intero suo contenuto.