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Malattia
e Articolo 696
del codice di procedura
civile
Titel
Malattia e
Articolo 696 del
codice di
procedura civile
Nozione
Chi ha urgenza di far verificare, prima del
giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la
condizione di cose può chiedere, a norma degli
articoli 692 e seguenti, che sia disposto un
accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale
L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale,
se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti
anche sulla persona dell'istante e, se questa vi
consente, sulla persona nei cui confronti
l'istanza è proposta
L'accertamento tecnico di cui al primo
comma può comprendere anche
valutazioni in ordine alle cause e ai
danni relativi all'oggetto della verifica
Il presidente del tribunale, o il giudice di pace
provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e
695, in quanto applicabili, nomina il consulente
tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni
Corte Costituzionale
sentenza 22.10.1990
n. 471
E' costituzionalmente illegittimo il comma
dell'art. 696 C.P.C. : nella parte in cui
non consente di disporre accertamento
tecnico o ispezione giudiziale sulla
persona dell'istante
Corte Costituzionale
sentenza 19.07.1996
n. 257
E' costituzionalmente illegittimo il comma dell'art. 696
C.P.C. nella parte in cui non prevede che il giudice possa
disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale
anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è
proposta, dopo averne acquisito il consenso
Accertamento tecnico
e ispezione giudiziale
Ordinanza Tribunale
Milano 26.2.2003, n.
99
Solamente con il consenso del lavoratore
può disporsi l'accertamento tecnico
preventivo, volto a verificare il preteso stato
di malattia del medesimo lavoratore
Ordinanza
Tribunale Roma
15 giugno 1999
L'accertamento tecnico preventivo è ammissibile anche nei confronti del
lavoratore solo quando quest'ultimo abbia preventivamente manifestato il suo
consenso

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MALATTIA E ARTICOLO 696 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

  • 1. Malattia e Articolo 696 del codice di procedura civile
  • 2. Titel Malattia e Articolo 696 del codice di procedura civile Nozione Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica Il presidente del tribunale, o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni
  • 3. Corte Costituzionale sentenza 22.10.1990 n. 471 E' costituzionalmente illegittimo il comma dell'art. 696 C.P.C. : nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante Corte Costituzionale sentenza 19.07.1996 n. 257 E' costituzionalmente illegittimo il comma dell'art. 696 C.P.C. nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso Accertamento tecnico e ispezione giudiziale Ordinanza Tribunale Milano 26.2.2003, n. 99 Solamente con il consenso del lavoratore può disporsi l'accertamento tecnico preventivo, volto a verificare il preteso stato di malattia del medesimo lavoratore Ordinanza Tribunale Roma 15 giugno 1999 L'accertamento tecnico preventivo è ammissibile anche nei confronti del lavoratore solo quando quest'ultimo abbia preventivamente manifestato il suo consenso