ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 novembre 2015, n. G14609
DGR n. 461 del 09/09/2015. " L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. – Approvazione del Programma Operativo
Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2016". Avviso Pubblico – Attuazione del punto 1 – Produzione
cinematografica e Audiovisiva Allegato A " Programma operativo annuale 2016".
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
OGGETTO: DGR n. 461 del 09/09/2015. “ L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. – Approvazione del
Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2016”. Avviso
Pubblico – Attuazione del punto 1 – Produzione cinematografica e Audiovisiva
Allegato A “ Programma operativo annuale 2016”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Su proposta del Dirigente dell’Area “Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità”;
VISTO lo Statuto della Regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 e s.m.i., concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. n. 17 del 30.12.2014 concernente “ Legge di stabilità per l’esercizio
2015”;
VISTA la L.R. n. 18 del 30.12.2014 concernente “ Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015-2017”;
VISTA la L.R. n. 2 del 13 aprile 2012 e s.m.i. concernente “Interventi regionali per lo
sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”;
VISTA la D.G.R. n. 431 del 1 luglio 2014, “L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii. –
Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2015/2017 e del
Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2015”, in
particolare le voci “Obiettivi” e “Interventi” che prevedono per ciascuna delle
annualità 2015-2016-2017, il sostegno alle attività cinematografiche e
audiovisive con particolare rifermento alle attività di produzione attraverso la
concessione di sovvenzioni;
VISTA la D.G.R. n. 461 del 9 settembre 2015, “L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii.
- Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e
dell'Audiovisivo 2016”, in particolare il punto 1 - Produzione cinematografica
e Audiovisiva – , che prevede il sostegno, mediante avviso pubblico, alla
produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e
straniere attraverso la concessione di sovvenzioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014, in particolare
l’art. 6, comma 1;
CONSIDERATO che con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
divulgazione sul sito istituzionale della Regione Lazio delle sopracitate DGR
431 del 1 luglio 2014 e DGR 461 del 9 settembre 2015, le Società di
Produzione del settore cinematografico e audiovisivo sono state informate
che, anche per l’anno 2016, la Regione Lazio sostiene mediante Avviso
Pubblico la concessione di sovvenzioni;
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
CONSIDERATO di dover dare attuazione al punto1 – Produzione Cinematografica e
Audiovisiva “Interventi Regionali per lo sviluppo del Cinema e
dell’Audiovisivo - Programma operativo annuale 2016” dell’Allegato A alla
suddetta Deliberazione, che prevede la presentazione, entro e non oltre il 31
dicembre 2015, delle istanze di concessione di sovvenzione di opere
cinematografiche e audiovisive realizzate in tutto o in parte sul territorio
regionale, selezionate mediante Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Valutazione di cui al Punto 1 – Produzione
cinematografica e Audiovisiva Allegato A “ Programma operativo annuale
2016, dell’allegato A della D.G.R. 461 del 9 settembre 2015, è nominata con
Decreto del Presidente entro 60 giorni dalla scadenza dell’Avviso Pubblico e
che parteciperà ai lavori a titolo gratuito;
TENUTO conto che nella D.G.R. 461 del 9 settembre 2015 è previsto sul Cap. G12515
uno stanziamento di € 14.250.000,00 per l’esercizio finanziario 2016, così
ripartito:
 € 3.000.000,00 a valere sulla produzione di opere cinematografiche e
audiovisive con bilancio di produzione compreso fra € 20.000.00 e €
50.999,00;
 € 11.250000,00 a valere sulla produzione di opere cinematografiche e
audiovisive con bilancio di produzione superiore a € 50.999,00;
RITENUTO pertanto, necessario procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico
contenente, l’allegato A - Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni
per la produzione cinematografica e audiovisiva, che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione
DETERMINA
 di dare attuazione al Punto 1 - Produzione Cinematografica e Audiovisiva dell’Allegato A
alla D.G.R. 461 del 09/09/2015 , che prevede la presentazione, entro e non oltre il 31
dicembre 2015, delle istanze di concessione di sovvenzione di opere cinematografiche e
audiovisive realizzate in tutto o in parte sul territorio regionale, selezionate mediante
Avviso Pubblico.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it.
IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.ssa Miriam Cipriani)
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
Allegato A
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO
(Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.)
MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE
1.1. La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione, di
opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere, attraverso la concessione
di sovvenzioni.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
2.1. Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1, salvo quanto previsto al
punto 2.3:
a) le imprese individuali1
o familiari2
che esercitano, in modo esclusivo o prevalente,
l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive;
b) le società di persone3
o di capitali4
che, tra le attività che costituiscono l’oggetto
sociale, esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere
cinematografiche e/o audiovisive.
2.2 Le imprese/società di produzione italiane che intendono presentare istanza di sovvenzione di
cui al paragrafo 1 per un’opera cinematografica, devono, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività
cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), essere iscritte
nell’elenco informatico istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero
procedere all’iscrizione, dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità di cui al punto 9.2.
2.3 Possono presentare istanza di sovvenzione per un’opera audiovisiva le imprese/società di
produzione indipendenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della l.r. 7/20135
.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
3.1 Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere cinematografiche ed audiovisive:
1
ex art. 2082 e segg. cod. civ..
2
ex art. 230 bis cod. civ..
3
Le società di persone (ex art. 2247 e segg. cod. civ.) sono: la società semplice (ex art. 2251 e segg. cod. civ.),
la società in nome collettivo (ex art. 2292 e segg. cod. civ.) e la società in accomandita semplice (ex art. 2313 e segg.
cod. civ.).
4
Le società di capitali (ex art. 2247 e segg. cod. civ.) sono: la società a responsabilità limitata (ex art. 2462 e
segg. cod. civ.), la società per azioni (ex art. 2325 e segg. cod. civ.) e la società in accomandita per azioni (ex art. 2452
e segg. cod. civ.).
5
“produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione
audiovisiva e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a
emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria
produzione ad una sola emittente, anche analogica;
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
a) riconosciute come “prodotto culturale”, sulla base del test di eleggibilità culturale di
cui al paragrafo 7;
b) realizzate in tutto o in parte sul territorio della Regione Lazio;
c) le cui riprese siano terminate entro il 31 dicembre 2015;
d) presentate in numero complessivo non superiore a 6 dalla stessa società di
produzione.
4. SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI
4.1 Sono spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, secondo le modalità e nella
misura di cui al paragrafo 5, le spese di produzione “sopra la linea” e “sotto la linea” sostenute nel
territorio regionale, inclusi gli eventuali costi sostenuti dai coproduttori o dai produttori esecutivi6
,
purché facenti parte del bilancio di produzione dell’opera.
4.2 In deroga a quanto previsto al punto 4.1, sono da considerarsi spese di produzione eleggibili
ai fini del calcolo delle sovvenzioni anche quelle relative all’impiego di “troupe di operatori
residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi
sede legale nella Regione Lazio”, per riprese effettuate fuori Regione.
4.3 Sono inoltre da considerarsi eleggibili le spese generali sostenute nella Regione Lazio, fino
ad un massimo del 7,5 per cento del costo complessivo di produzione.
5. VIGENZA TEMPORALE DELLE SPESE ELEGGIBILI
5.1 Le spese eleggibili di cui al punto 4.1, 4.2 e 4.3 saranno quelle sostenute fino alla data del 30
giugno 2016, stabilita per la consegna della rendicontazione certificata di cui al punto 10.3, qualora
la decisione di compatibilità dell’aiuto pervenga entro la stessa data.
6. MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI
6.1 La misura della sovvenzione per ciascun opera cinematografica e audiovisiva, fermo
restando quanto previsto ai punti 6.6 e 6.7, è determinata fino ad un massimo del 13 per cento delle
spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.
6.2 Le percentuali di cui al punto 6.1 possono essere elevate, fino ad un massimo del 15 per
cento, per le categorie di opere di seguito elencate:
6
“costi sostenuti da produttori associati “: gli eventuali costi sostenuti da coproduttori o produttori esecutivi, i
quali devono effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore incaricato, con le stesse regole a cui è
tenuto il produttore incaricato (colui che ha presentato istanza) nei confronti della Regione Lazio
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
di interesse regionale7
;
per i ragazzi8
;
prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi9
;
di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i
crossmediali ed i multipiattaforma10
;
documentaristiche di creazione11
;
di genere, in particolare a basso costo12
;
di animazione.
6.3 Le percentuali di cui al punto 6.1 possono, altresì, essere elevate, fino ad un massimo del 15
per cento, per le opere prodotte da imprese nei primi tre anni dall’inizio dell’attività, nonché da
micro e piccole imprese13
.
6.4 Per le opere cinematografiche ed audiovisive realizzate da imprese/società nazionali in co-
produzione con imprese/società di produzione estere, l’entità della sovvenzione di cui ai punti 6.1,
6.2 e 6.3 è aumentata in misura pari al 5 per cento ai fini del calcolo delle sovvenzioni.
6.5 L’importo complessivo delle sovvenzioni, per ogni società di produzione, di cui ai punti
6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, non può in ogni caso superare i 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) euro.
6.6 Per le opere di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, il cui bilancio complessivo di produzione non
superi i 50.999,00 (cinquantamilanovecentonovantanove/00) euro e non sia inferiore a 20.000,00
(ventimila/00) euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può
essere elevata fino al 50 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.
7
“opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva realizzata, totalmente o in misura
superiore al cinquanta per cento, nella Regione Lazio e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della
Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e
lingua;
8
“film per ragazzi”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale
ed etica dei minori;
9
“opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla
sua seconda opera;
10
“opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i
multipiattaforma”: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano
la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la
possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;
11
“documentario di creazione per il cinema e la televisione”: il film o l’opera audiovisiva che si svolge
partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l’espressione di
un punto di vista personale dell’autore;
12
“opera cinematografica di genere a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila
euro;
13
“micro impresa”: un’impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014, e successive modifiche.
“piccola impresa”: un’impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive
modifiche.
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
6.7 Per le opere di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, il cui bilancio complessivo di produzione sia
compreso fra 51.000,00 (cinquantunomila/00) euro e 800.999,00
(ottocentomilanovecentonovantanove/00) euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la
misura della sovvenzione può essere elevata fino al 30 per cento delle spese eleggibili ai fini del
calcolo delle sovvenzioni.
6.8 Per le opere di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, e 6.7 con caratteristiche di dichiarata regionalità,
l’entità della sovvenzione, può essere incrementata fino ad un massimo del 10 per cento delle spese
eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, a seguito della verifica da parte della Commissione
tecnica di valutazione, di cui al successivo punto 10.1.
6.9 Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera,
con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, nei limiti ammessi dalla vigente
normativa europea in materia di aiuti di stato. A tal fine saranno considerati anche gli aiuti concessi
da altri stati membri dell’UE. Per le imprese non appartenenti all’UE saranno computati anche gli
aiuti concessi da altri Stati non appartenenti all’UE.
6.10 Sono esclusi dalla liquidazione delle sovvenzioni previste coloro che sono destinatari di un
ordine di restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato
gli aiuti ricevuti illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in
un conto bloccato, detti aiuti. A tal fine i soggetti richiedenti la sovvenzione devono rilasciare
apposita dichiarazione contenuta nell’istanza per la concessione delle sovvenzioni di cui al
successivo punto 9.1.
6.11 Sono altresì escluse dalle sovvenzioni le imprese in difficoltà ai sensi dell’ art. 2 par.1
“Definizioni”, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
7. TEST DI ELEGGIBILITA’ CULTURALE
7.1 Ai fini della presente deliberazione, per opera cinematografica o audiovisiva riconosciuta
come “prodotto culturale” si intende l’opera che abbia ottenuto, applicando la griglia di criteri di
eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 7.2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di
100 e che soddisfi non meno di 2 dei criteri contenuti nel Blocco A (Contenuti) della tabella
medesima, con esclusione dei criteri A.6 e A.7 relativi rispettivamente all’impiego della lingua
italiana e alla distribuzione dell’opera.
7.2 La griglia di criteri di eleggibilità culturale e i relativi punteggi sono articolati nei termini
precisati nella tabella di seguito riportata:
Requisito Punti
Blocco A: contenuti
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell’opera
cinematografica/audiovisiva tratto da opera
8
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
letteraria/teatrale regionale/ italiana/europea
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell’opera cinematografica/
audiovisiva riguardante tematiche ambientali,
storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o
culturali regionali/italiane/europee
8
A.3 Soggetto/sceneggiatura, riguardante una
personalità/ carattere regionale/italiano/europeo di
rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o
culturale
8
A.4 Ambientazione sul territorio regionale/italiano del
soggetto dell’opera, a prescindere dalle locations e/o
teatri di posa dove vengano effettivamente realizzate
le riprese.
12
A.5 Riprese in esterno e/o in interno delle scene
dell’opera cinematografica/audiovisiva effettuate in
misura superiore al 40% del loro complessivo sul
territorio della Regione Lazio al fine di valorizzarne il
patrimonio ambientale, artistico, architettonico,
archeologico ed enogastronomico
12
A.6 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti
della Regione Lazio
4
A.7 Distribuzione dell’opera a cura di imprese/società
con sede legale, filiale o agenzia permanente nella
Regione Lazio
8
Totale punteggio A 60
Blocco B: talenti creativi
B.1 Presenza di artisti cinematografici/audiovisivi
regionali o italiani o cittadini degli Stati dello Spazio
Economico Europeo - SEE (a-regista, b-autore del
soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-
attore secondario (uno), f-autore delle musiche)
10 (max)
di cui: 2 punti per a), b), c) e d),
1 punto per e) ed f)
B.2 Presenza di talenti creativi regionali, italiani o
cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo -
SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-
costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo
truccatore)
10 (max)
di cui: 2 punti per a), b), c) e d),
1 punto per e) ed f)
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
Totale punteggio B 20
Blocco C: produzione
C.1 Riprese in teatri di posa localizzati nella Regione
Lazio in misura dal 20% al 40% delle scene contenute
nella sceneggiatura fino a punti 3; oltre il 40%, fino a
punti 7; (soglia minima: 20% delle scene)
7
C.2 Effetti digitali nella Regione Lazio 2
C.3 Effetti speciali nella Regione Lazio 2
C.4 Registrazione musiche nella Regione Lazio 2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio nella Regione
Lazio
2
C.6 Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio 3
C.7 Montaggio finale nella Regione Lazio 2
Totale punteggio C 20
Totale (A+B+C) 100
Obbligatori almeno 2 tra i criteri A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A
Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'ammissione a sovvenzione
8. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
8.1 Le risorse finanziarie imputate sul capitolo di spesa G12515, pari ad euro 14.250.000,00
(quattordicimilioniduecentocinquantamila/00), per la concessione delle sovvenzioni, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 3, commi 16-20 della l. 350/2003, sono destinate a valere sulla
produzione di opere cinematografiche e audiovisive in misura di:
a) 3.000.000,00 (tremilioni/00) di euro, a valere sulla produzione di opere cinematografiche e
audiovisive con bilancio complessivo di produzione compreso fra 20.000,00 (ventimila/00) euro e
50.999,00 (cinquantamilanovecentonovantanove/00) euro;
b) 11.250.000,00 (undicimilioniduecentocinquantamila/00) di euro, a valere sulla produzione di
opere cinematografiche e audiovisive con bilancio complessivo di produzione superiore a 50.999,00
(cinquantamilanovecentonovantanove/00) euro;
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
c) Qualora, secondo quanto previsto al punto 8.1, lettera a) e b), il totale delle sovvenzioni
concedibili risultasse superiore alle risorse disponibili, si procederà all’applicazione di un’aliquota
percentuale di decremento per rientrare nelle disponibilità.
9. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER
LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI
9.1 L’istanza per la concessione delle sovvenzioni deve pervenire alla Regione entro e non oltre
le ore 12,00 del 31 dicembre 2015 esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma
applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A. all’indirizzo
http://www.regione.lazio.it/cineproduzione, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio. Le modalità di registrazione e il manuale d’uso del sistema per la
presentazione della domanda saranno disponibili allo stesso indirizzo.
9.2 L’impresa/società di produzione estera, può dare incarico al produttore esecutivo dell’opera
cinematografica o audiovisiva, ovvero il soggetto incaricato ad effettuare la produzione esecutiva
del film in tutto o per la sola parte italiana, a compilare e presentare l’istanza per la concessione
delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
9.3 La presentazione dell’istanza non comporta obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla
concessione della sovvenzione. Solo dopo l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016 può essere assunto l’impegno di spesa, nel limite delle risorse
finanziarie disponibili e degli altri vincoli di legge esistenti.
10. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE
SOVVENZIONI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI
10.1 La valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni ed in particolare, la
verifica dei requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 è effettuata dalla Commissione
tecnica di valutazione, nominata con Decreto del Presidente;
10.2 A seguito della valutazione di cui al punto 10.1, l’Amministrazione regionale provvede a
comunicare a ciascun soggetto richiedente l’accoglimento o l’esclusione dell’istanza per la
concessione della sovvenzione. I risultati sono pubblicati sul sito della Regione Lazio, agli indirizzi
www.regione.lazio.it e www.culturalazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
10.3 La concessione e l’erogazione della sovvenzione a favore del soggetto beneficiario fa
seguito alla conclusione dell’opera, alla consegna della rendicontazione certificata delle spese di
produzione, nonché di una copia in formato DVD dell’opera stessa di cui al paragrafo 10, da parte
del soggetto beneficiario.
11. CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE. OBBLIGHI DEL SOGGETTO
BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
11.1 L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità, coerenza e
congruenza delle spese dichiarate, sostenute dai soggetti beneficiari delle sovvenzioni per la
realizzazione dell’opera cinematografica o audiovisiva, nonché il possesso dei requisiti/condizioni
richiesti per l’ammissione alle sovvenzioni.
11.2 E’ fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari delle sovvenzioni di presentare alla
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, a pena di esclusione, successivamente alla
comunicazione di cui al punto 10.2 e nei termini e modalità in esse contenute, un’analitica e
documentata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera. Tale
rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da un professionista iscritto
all’albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del
lavoro.
11.3 Salvo deroga accordata dalla Regione Lazio per eccezionali motivi addotti dal beneficiario,
a seguito della formale comunicazione di accoglimento dell’istanza per la concessione della
sovvenzione di cui al punto 10.2, i soggetti beneficiari assumono l’obbligo, pena l’esclusione, che
ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell’opera riporti il logo identificativo della Regione
Lazio nei titoli di testa e la dicitura nei titoli di coda “Opera realizzata con il sostegno della
Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”, con lo stesso rilievo dato ad altri
soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto economicamente la realizzazione dell’opera.
11.4 Le società di produzione delle opere risultate ammesse a sovvenzione sono, inoltre, obbligati
a depositare una copia digitale della stessa in formato DVD, in alta definizione, completa del logo
identificativo della Regione Lazio e della dicitura “Opera realizzata con il sostegno della Regione
Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”. La copia depositata sarà messa a
disposizione della mediateca regionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera x) della l.r.2/2012 e sue
modifiche, ai fini di raccolta, fruizione, studio e promozione istituzionale. Inoltre, ove ritenuto
possibile, si invita a consegnare, immagini di scena dell’opera, in numero non superiore a dieci,
unitamente alla liberatoria per l’utilizzo delle stesse a fini promozionali.
11.5 L’obbligazione pubblicitaria relativa al logo e alla dicitura di cui al punto 11.3, deve
applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l’utilizzo dell’opera
sovvenzionata, nonché ai contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell’opera stessa. I
soggetti beneficiari sono obbligati, altresì, a concedere alla Regione Lazio, dopo 4 mesi dall’uscita
theatrical la messa in onda (free e pay tv) dell’opera sovvenzionata, la licenza d’uso gratuito
dell’opera stessa per uso didattico – pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle
mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall’Amministrazione regionale.
11.6 Le sovvenzioni sono ridotte in proporzione qualora l’Amministrazione regionale, sulla base
di una valutazione discrezionale ed insindacabile, accerti che le spese sostenute siano inferiori a
quelle preventivate ed ammesse o che la documentazione prodotta sia inidonea a giustificare
l’intero importo del rendiconto presentato.
11.7 L’Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca della sovvenzione concessa, di cui
al punto 3.1, qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:
a) la realizzazione di un’opera diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione;
b) il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti;
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
c) il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo;
d) la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità
dichiarati.
11.8 Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la Regione Lazio informa che i dati personali forniti sono trattati
nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione delle sovvenzioni. I dati personali sono
raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza, da personale della Regione Lazio. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo.
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire la pratica e di ottenere le sovvenzioni
richieste. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio - via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145
Roma.
26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1

More Related Content

MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

  • 1. Regione Lazio DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 25 novembre 2015, n. G14609 DGR n. 461 del 09/09/2015. " L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. – Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2016". Avviso Pubblico – Attuazione del punto 1 – Produzione cinematografica e Audiovisiva Allegato A " Programma operativo annuale 2016". 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 2. OGGETTO: DGR n. 461 del 09/09/2015. “ L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. – Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2016”. Avviso Pubblico – Attuazione del punto 1 – Produzione cinematografica e Audiovisiva Allegato A “ Programma operativo annuale 2016”. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Su proposta del Dirigente dell’Area “Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità”; VISTO lo Statuto della Regionale; VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.; VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 e s.m.i., concernente “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; VISTA la L.R. n. 17 del 30.12.2014 concernente “ Legge di stabilità per l’esercizio 2015”; VISTA la L.R. n. 18 del 30.12.2014 concernente “ Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”; VISTA la L.R. n. 2 del 13 aprile 2012 e s.m.i. concernente “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”; VISTA la D.G.R. n. 431 del 1 luglio 2014, “L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii. – Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2015/2017 e del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2015”, in particolare le voci “Obiettivi” e “Interventi” che prevedono per ciascuna delle annualità 2015-2016-2017, il sostegno alle attività cinematografiche e audiovisive con particolare rifermento alle attività di produzione attraverso la concessione di sovvenzioni; VISTA la D.G.R. n. 461 del 9 settembre 2015, “L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii. - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2016”, in particolare il punto 1 - Produzione cinematografica e Audiovisiva – , che prevede il sostegno, mediante avviso pubblico, alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere attraverso la concessione di sovvenzioni; VISTO il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014, in particolare l’art. 6, comma 1; CONSIDERATO che con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e divulgazione sul sito istituzionale della Regione Lazio delle sopracitate DGR 431 del 1 luglio 2014 e DGR 461 del 9 settembre 2015, le Società di Produzione del settore cinematografico e audiovisivo sono state informate che, anche per l’anno 2016, la Regione Lazio sostiene mediante Avviso Pubblico la concessione di sovvenzioni; 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 3. CONSIDERATO di dover dare attuazione al punto1 – Produzione Cinematografica e Audiovisiva “Interventi Regionali per lo sviluppo del Cinema e dell’Audiovisivo - Programma operativo annuale 2016” dell’Allegato A alla suddetta Deliberazione, che prevede la presentazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, delle istanze di concessione di sovvenzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate in tutto o in parte sul territorio regionale, selezionate mediante Avviso Pubblico; CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Valutazione di cui al Punto 1 – Produzione cinematografica e Audiovisiva Allegato A “ Programma operativo annuale 2016, dell’allegato A della D.G.R. 461 del 9 settembre 2015, è nominata con Decreto del Presidente entro 60 giorni dalla scadenza dell’Avviso Pubblico e che parteciperà ai lavori a titolo gratuito; TENUTO conto che nella D.G.R. 461 del 9 settembre 2015 è previsto sul Cap. G12515 uno stanziamento di € 14.250.000,00 per l’esercizio finanziario 2016, così ripartito:  € 3.000.000,00 a valere sulla produzione di opere cinematografiche e audiovisive con bilancio di produzione compreso fra € 20.000.00 e € 50.999,00;  € 11.250000,00 a valere sulla produzione di opere cinematografiche e audiovisive con bilancio di produzione superiore a € 50.999,00; RITENUTO pertanto, necessario procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico contenente, l’allegato A - Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione DETERMINA  di dare attuazione al Punto 1 - Produzione Cinematografica e Audiovisiva dell’Allegato A alla D.G.R. 461 del 09/09/2015 , che prevede la presentazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, delle istanze di concessione di sovvenzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate in tutto o in parte sul territorio regionale, selezionate mediante Avviso Pubblico. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it. IL DIRETTORE REGIONALE (dott.ssa Miriam Cipriani) 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 4. Allegato A INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO (Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.) MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 5. 1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE 1.1. La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione, di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere, attraverso la concessione di sovvenzioni. 2. SOGGETTI BENEFICIARI 2.1. Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1, salvo quanto previsto al punto 2.3: a) le imprese individuali1 o familiari2 che esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive; b) le società di persone3 o di capitali4 che, tra le attività che costituiscono l’oggetto sociale, esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive. 2.2 Le imprese/società di produzione italiane che intendono presentare istanza di sovvenzione di cui al paragrafo 1 per un’opera cinematografica, devono, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), essere iscritte nell’elenco informatico istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero procedere all’iscrizione, dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità di cui al punto 9.2. 2.3 Possono presentare istanza di sovvenzione per un’opera audiovisiva le imprese/società di produzione indipendenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della l.r. 7/20135 . 3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 3.1 Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere cinematografiche ed audiovisive: 1 ex art. 2082 e segg. cod. civ.. 2 ex art. 230 bis cod. civ.. 3 Le società di persone (ex art. 2247 e segg. cod. civ.) sono: la società semplice (ex art. 2251 e segg. cod. civ.), la società in nome collettivo (ex art. 2292 e segg. cod. civ.) e la società in accomandita semplice (ex art. 2313 e segg. cod. civ.). 4 Le società di capitali (ex art. 2247 e segg. cod. civ.) sono: la società a responsabilità limitata (ex art. 2462 e segg. cod. civ.), la società per azioni (ex art. 2325 e segg. cod. civ.) e la società in accomandita per azioni (ex art. 2452 e segg. cod. civ.). 5 “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica; 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 6. a) riconosciute come “prodotto culturale”, sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 7; b) realizzate in tutto o in parte sul territorio della Regione Lazio; c) le cui riprese siano terminate entro il 31 dicembre 2015; d) presentate in numero complessivo non superiore a 6 dalla stessa società di produzione. 4. SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI 4.1 Sono spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, secondo le modalità e nella misura di cui al paragrafo 5, le spese di produzione “sopra la linea” e “sotto la linea” sostenute nel territorio regionale, inclusi gli eventuali costi sostenuti dai coproduttori o dai produttori esecutivi6 , purché facenti parte del bilancio di produzione dell’opera. 4.2 In deroga a quanto previsto al punto 4.1, sono da considerarsi spese di produzione eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni anche quelle relative all’impiego di “troupe di operatori residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi sede legale nella Regione Lazio”, per riprese effettuate fuori Regione. 4.3 Sono inoltre da considerarsi eleggibili le spese generali sostenute nella Regione Lazio, fino ad un massimo del 7,5 per cento del costo complessivo di produzione. 5. VIGENZA TEMPORALE DELLE SPESE ELEGGIBILI 5.1 Le spese eleggibili di cui al punto 4.1, 4.2 e 4.3 saranno quelle sostenute fino alla data del 30 giugno 2016, stabilita per la consegna della rendicontazione certificata di cui al punto 10.3, qualora la decisione di compatibilità dell’aiuto pervenga entro la stessa data. 6. MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI 6.1 La misura della sovvenzione per ciascun opera cinematografica e audiovisiva, fermo restando quanto previsto ai punti 6.6 e 6.7, è determinata fino ad un massimo del 13 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni. 6.2 Le percentuali di cui al punto 6.1 possono essere elevate, fino ad un massimo del 15 per cento, per le categorie di opere di seguito elencate: 6 “costi sostenuti da produttori associati “: gli eventuali costi sostenuti da coproduttori o produttori esecutivi, i quali devono effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore incaricato, con le stesse regole a cui è tenuto il produttore incaricato (colui che ha presentato istanza) nei confronti della Regione Lazio 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 7. di interesse regionale7 ; per i ragazzi8 ; prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi9 ; di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i crossmediali ed i multipiattaforma10 ; documentaristiche di creazione11 ; di genere, in particolare a basso costo12 ; di animazione. 6.3 Le percentuali di cui al punto 6.1 possono, altresì, essere elevate, fino ad un massimo del 15 per cento, per le opere prodotte da imprese nei primi tre anni dall’inizio dell’attività, nonché da micro e piccole imprese13 . 6.4 Per le opere cinematografiche ed audiovisive realizzate da imprese/società nazionali in co- produzione con imprese/società di produzione estere, l’entità della sovvenzione di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 è aumentata in misura pari al 5 per cento ai fini del calcolo delle sovvenzioni. 6.5 L’importo complessivo delle sovvenzioni, per ogni società di produzione, di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, non può in ogni caso superare i 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) euro. 6.6 Per le opere di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, il cui bilancio complessivo di produzione non superi i 50.999,00 (cinquantamilanovecentonovantanove/00) euro e non sia inferiore a 20.000,00 (ventimila/00) euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può essere elevata fino al 50 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni. 7 “opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva realizzata, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione Lazio e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua; 8 “film per ragazzi”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori; 9 “opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua seconda opera; 10 “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma”: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati; 11 “documentario di creazione per il cinema e la televisione”: il film o l’opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l’espressione di un punto di vista personale dell’autore; 12 “opera cinematografica di genere a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro; 13 “micro impresa”: un’impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014, e successive modifiche. “piccola impresa”: un’impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche. 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 8. 6.7 Per le opere di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, il cui bilancio complessivo di produzione sia compreso fra 51.000,00 (cinquantunomila/00) euro e 800.999,00 (ottocentomilanovecentonovantanove/00) euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può essere elevata fino al 30 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni. 6.8 Per le opere di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, e 6.7 con caratteristiche di dichiarata regionalità, l’entità della sovvenzione, può essere incrementata fino ad un massimo del 10 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, a seguito della verifica da parte della Commissione tecnica di valutazione, di cui al successivo punto 10.1. 6.9 Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato. A tal fine saranno considerati anche gli aiuti concessi da altri stati membri dell’UE. Per le imprese non appartenenti all’UE saranno computati anche gli aiuti concessi da altri Stati non appartenenti all’UE. 6.10 Sono esclusi dalla liquidazione delle sovvenzioni previste coloro che sono destinatari di un ordine di restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli aiuti ricevuti illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato, detti aiuti. A tal fine i soggetti richiedenti la sovvenzione devono rilasciare apposita dichiarazione contenuta nell’istanza per la concessione delle sovvenzioni di cui al successivo punto 9.1. 6.11 Sono altresì escluse dalle sovvenzioni le imprese in difficoltà ai sensi dell’ art. 2 par.1 “Definizioni”, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 7. TEST DI ELEGGIBILITA’ CULTURALE 7.1 Ai fini della presente deliberazione, per opera cinematografica o audiovisiva riconosciuta come “prodotto culturale” si intende l’opera che abbia ottenuto, applicando la griglia di criteri di eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 7.2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di 100 e che soddisfi non meno di 2 dei criteri contenuti nel Blocco A (Contenuti) della tabella medesima, con esclusione dei criteri A.6 e A.7 relativi rispettivamente all’impiego della lingua italiana e alla distribuzione dell’opera. 7.2 La griglia di criteri di eleggibilità culturale e i relativi punteggi sono articolati nei termini precisati nella tabella di seguito riportata: Requisito Punti Blocco A: contenuti A.1 Soggetto/sceneggiatura dell’opera cinematografica/audiovisiva tratto da opera 8 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 9. letteraria/teatrale regionale/ italiana/europea A.2 Soggetto/sceneggiatura dell’opera cinematografica/ audiovisiva riguardante tematiche ambientali, storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali regionali/italiane/europee 8 A.3 Soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/ carattere regionale/italiano/europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale 8 A.4 Ambientazione sul territorio regionale/italiano del soggetto dell’opera, a prescindere dalle locations e/o teatri di posa dove vengano effettivamente realizzate le riprese. 12 A.5 Riprese in esterno e/o in interno delle scene dell’opera cinematografica/audiovisiva effettuate in misura superiore al 40% del loro complessivo sul territorio della Regione Lazio al fine di valorizzarne il patrimonio ambientale, artistico, architettonico, archeologico ed enogastronomico 12 A.6 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti della Regione Lazio 4 A.7 Distribuzione dell’opera a cura di imprese/società con sede legale, filiale o agenzia permanente nella Regione Lazio 8 Totale punteggio A 60 Blocco B: talenti creativi B.1 Presenza di artisti cinematografici/audiovisivi regionali o italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e- attore secondario (uno), f-autore delle musiche) 10 (max) di cui: 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f) B.2 Presenza di talenti creativi regionali, italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c- costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore) 10 (max) di cui: 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f) 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 10. Totale punteggio B 20 Blocco C: produzione C.1 Riprese in teatri di posa localizzati nella Regione Lazio in misura dal 20% al 40% delle scene contenute nella sceneggiatura fino a punti 3; oltre il 40%, fino a punti 7; (soglia minima: 20% delle scene) 7 C.2 Effetti digitali nella Regione Lazio 2 C.3 Effetti speciali nella Regione Lazio 2 C.4 Registrazione musiche nella Regione Lazio 2 C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio nella Regione Lazio 2 C.6 Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio 3 C.7 Montaggio finale nella Regione Lazio 2 Totale punteggio C 20 Totale (A+B+C) 100 Obbligatori almeno 2 tra i criteri A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'ammissione a sovvenzione 8. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 8.1 Le risorse finanziarie imputate sul capitolo di spesa G12515, pari ad euro 14.250.000,00 (quattordicimilioniduecentocinquantamila/00), per la concessione delle sovvenzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 16-20 della l. 350/2003, sono destinate a valere sulla produzione di opere cinematografiche e audiovisive in misura di: a) 3.000.000,00 (tremilioni/00) di euro, a valere sulla produzione di opere cinematografiche e audiovisive con bilancio complessivo di produzione compreso fra 20.000,00 (ventimila/00) euro e 50.999,00 (cinquantamilanovecentonovantanove/00) euro; b) 11.250.000,00 (undicimilioniduecentocinquantamila/00) di euro, a valere sulla produzione di opere cinematografiche e audiovisive con bilancio complessivo di produzione superiore a 50.999,00 (cinquantamilanovecentonovantanove/00) euro; 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 11. c) Qualora, secondo quanto previsto al punto 8.1, lettera a) e b), il totale delle sovvenzioni concedibili risultasse superiore alle risorse disponibili, si procederà all’applicazione di un’aliquota percentuale di decremento per rientrare nelle disponibilità. 9. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI 9.1 L’istanza per la concessione delle sovvenzioni deve pervenire alla Regione entro e non oltre le ore 12,00 del 31 dicembre 2015 esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A. all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/cineproduzione, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Le modalità di registrazione e il manuale d’uso del sistema per la presentazione della domanda saranno disponibili allo stesso indirizzo. 9.2 L’impresa/società di produzione estera, può dare incarico al produttore esecutivo dell’opera cinematografica o audiovisiva, ovvero il soggetto incaricato ad effettuare la produzione esecutiva del film in tutto o per la sola parte italiana, a compilare e presentare l’istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 9.3 La presentazione dell’istanza non comporta obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione della sovvenzione. Solo dopo l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 può essere assunto l’impegno di spesa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e degli altri vincoli di legge esistenti. 10. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI 10.1 La valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni ed in particolare, la verifica dei requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione, nominata con Decreto del Presidente; 10.2 A seguito della valutazione di cui al punto 10.1, l’Amministrazione regionale provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente l’accoglimento o l’esclusione dell’istanza per la concessione della sovvenzione. I risultati sono pubblicati sul sito della Regione Lazio, agli indirizzi www.regione.lazio.it e www.culturalazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 10.3 La concessione e l’erogazione della sovvenzione a favore del soggetto beneficiario fa seguito alla conclusione dell’opera, alla consegna della rendicontazione certificata delle spese di produzione, nonché di una copia in formato DVD dell’opera stessa di cui al paragrafo 10, da parte del soggetto beneficiario. 11. CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 12. 11.1 L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità, coerenza e congruenza delle spese dichiarate, sostenute dai soggetti beneficiari delle sovvenzioni per la realizzazione dell’opera cinematografica o audiovisiva, nonché il possesso dei requisiti/condizioni richiesti per l’ammissione alle sovvenzioni. 11.2 E’ fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari delle sovvenzioni di presentare alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, a pena di esclusione, successivamente alla comunicazione di cui al punto 10.2 e nei termini e modalità in esse contenute, un’analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro. 11.3 Salvo deroga accordata dalla Regione Lazio per eccezionali motivi addotti dal beneficiario, a seguito della formale comunicazione di accoglimento dell’istanza per la concessione della sovvenzione di cui al punto 10.2, i soggetti beneficiari assumono l’obbligo, pena l’esclusione, che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell’opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio nei titoli di testa e la dicitura nei titoli di coda “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”, con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto economicamente la realizzazione dell’opera. 11.4 Le società di produzione delle opere risultate ammesse a sovvenzione sono, inoltre, obbligati a depositare una copia digitale della stessa in formato DVD, in alta definizione, completa del logo identificativo della Regione Lazio e della dicitura “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”. La copia depositata sarà messa a disposizione della mediateca regionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera x) della l.r.2/2012 e sue modifiche, ai fini di raccolta, fruizione, studio e promozione istituzionale. Inoltre, ove ritenuto possibile, si invita a consegnare, immagini di scena dell’opera, in numero non superiore a dieci, unitamente alla liberatoria per l’utilizzo delle stesse a fini promozionali. 11.5 L’obbligazione pubblicitaria relativa al logo e alla dicitura di cui al punto 11.3, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l’utilizzo dell’opera sovvenzionata, nonché ai contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell’opera stessa. I soggetti beneficiari sono obbligati, altresì, a concedere alla Regione Lazio, dopo 4 mesi dall’uscita theatrical la messa in onda (free e pay tv) dell’opera sovvenzionata, la licenza d’uso gratuito dell’opera stessa per uso didattico – pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall’Amministrazione regionale. 11.6 Le sovvenzioni sono ridotte in proporzione qualora l’Amministrazione regionale, sulla base di una valutazione discrezionale ed insindacabile, accerti che le spese sostenute siano inferiori a quelle preventivate ed ammesse o che la documentazione prodotta sia inidonea a giustificare l’intero importo del rendiconto presentato. 11.7 L’Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca della sovvenzione concessa, di cui al punto 3.1, qualora da successive verifiche risultasse, in particolare: a) la realizzazione di un’opera diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione; b) il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti; 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1
  • 13. c) il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo; d) la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati. 11.8 Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Lazio informa che i dati personali forniti sono trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione delle sovvenzioni. I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire la pratica e di ottenere le sovvenzioni richieste. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio - via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. 26/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1