Brevi note sui nuovi requisiti di tracciabilit dei prodotti di origine animale come definiti dal regolamento della Commissione europea n. 931/2011.
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Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale
1. Nuovi requisiti di
tracciabilit dei
prodotti di origine
animale
- Reg. n. 931/2011 -
www.lexalimentaria.eu
www.lexalimentraia.eu
2. Il reg. n. 931/2011
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 931/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilit fissati dal
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per
gli alimenti di origine animale
Applicabile dal 1属 luglio 2012.
Ratio:
l'esperienza ha dimostrato che generalmente gli operatori del
settore alimentare non dispongono delle informazioni necessarie
a garantire l'adeguatezza dei loro sistemi di individuazione della
manipolazione o del magazzinaggio degli alimenti, in particolare
nel settore degli alimenti di origine animale (cons. 4)
quindi opportuno stabilire norme per il settore specifico degli
alimenti di origine animale, al fine di garantire la corretta
applicazione dei requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento
(CE) n. 178/2002. Tali norme devono consentire una certa
flessibilit riguardo al formato in cui vanno fornite le
informazioni pertinenti (cons. 5)
Lobbiettivo delle nuove norme 竪 quello di assicurare la rapida
en piena rintracciabilit degli alimenti (cons. 4)
2 Avv. Daniele Pisanello
3. Cosa fare
Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti
informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano
messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli
alimenti vengono forniti e dell'autorit competente, se lo richiede:
a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
b) il volume o la quantit degli alimenti;
c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha
spedito gli alimenti;
d) il nome e l'indirizzo dello speditore (proprietario) se diverso
dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale
gli alimenti sono stati spediti;
f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso
dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati
spediti;
g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se
necessario; e
h) la data di spedizione.
3 Avv. Daniele Pisanello
4. Precisazioni
La norma dellart. 3.2, 2属 comma, stabilisce che Su richiesta dell'autorit
competente, l'operatore del settore alimentare fornisce le informazioni
senza indebiti ritardi. Un modulo adeguato in cui vanno fornite le
informazioni 竪 a discrezione del fornitore degli alimenti, a condizione che
le informazioni di cui al paragrafo 1 siano chiaramente e
inequivocabilmente disponibili e consultabili per l'operatore del settore
alimentare al quale sono forniti gli alimenti.
Sembrerebbe che
Lindebito ritardo sarebbe quello necessario a preconfezionare un
modulo in precedenza non trasmesso;
La fornitura deve risultare senza possibilit di dubbio
(inequivocabilmente);
Il c.u. dovrebbe accertare lassolvimento anche dellobbligo di
aggiornamento delle informazioni obbligatorie: Le informazioni di
cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese
disponibili finch辿 pu嘆 essere ragionevolmente presunto che gli
alimenti siano stati consumati.
4 Avv. Daniele Pisanello
5. Grazie dellattenzione
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5 Avv. Daniele Pisanello