際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Nuovi requisiti di
 tracciabilit dei
prodotti di origine
       animale
- Reg. n. 931/2011 -




    www.lexalimentaria.eu
   www.lexalimentraia.eu
Il reg. n. 931/2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 931/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilit fissati dal
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per
gli alimenti di origine animale
         Applicabile dal 1属 luglio 2012.
         Ratio:
           l'esperienza ha dimostrato che generalmente gli operatori del
            settore alimentare non dispongono delle informazioni necessarie
            a garantire l'adeguatezza dei loro sistemi di individuazione della
            manipolazione o del magazzinaggio degli alimenti, in particolare
            nel settore degli alimenti di origine animale (cons. 4)
            quindi opportuno stabilire norme per il settore specifico degli
            alimenti di origine animale, al fine di garantire la corretta
            applicazione dei requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento
            (CE) n. 178/2002. Tali norme devono consentire una certa
            flessibilit riguardo al formato in cui vanno fornite le
            informazioni pertinenti (cons. 5)
           Lobbiettivo delle nuove norme 竪 quello di assicurare la rapida
            en piena rintracciabilit degli alimenti (cons. 4)
                                                             2   Avv. Daniele Pisanello
Cosa fare

Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti
informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano
messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli
alimenti vengono forniti e dell'autorit competente, se lo richiede:
      a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
      b) il volume o la quantit degli alimenti;
      c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha
      spedito gli alimenti;
      d) il nome e l'indirizzo dello speditore (proprietario) se diverso
      dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
      e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale
      gli alimenti sono stati spediti;
      f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso
      dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati
      spediti;
      g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se
      necessario; e
      h) la data di spedizione.
                                                              3   Avv. Daniele Pisanello
Precisazioni

La norma dellart. 3.2, 2属 comma, stabilisce che Su richiesta dell'autorit
competente, l'operatore del settore alimentare fornisce le informazioni
senza indebiti ritardi. Un modulo adeguato in cui vanno fornite le
informazioni 竪 a discrezione del fornitore degli alimenti, a condizione che
le informazioni di cui al paragrafo 1 siano chiaramente e
inequivocabilmente disponibili e consultabili per l'operatore del settore
alimentare al quale sono forniti gli alimenti.
Sembrerebbe che
       Lindebito ritardo sarebbe quello necessario a preconfezionare un
       modulo in precedenza non trasmesso;
       La fornitura deve risultare senza possibilit di dubbio
       (inequivocabilmente);
       Il c.u. dovrebbe accertare lassolvimento anche dellobbligo di
       aggiornamento delle informazioni obbligatorie: Le informazioni di
       cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese
       disponibili finch辿 pu嘆 essere ragionevolmente presunto che gli
       alimenti siano stati consumati.


                                                            4   Avv. Daniele Pisanello
Grazie dellattenzione




        www.lexalimentaria.eu



Sedi

Lecce                                   Bologna,
via Principe Umberto 2, 73057 Taviano   via DAzeglio 27, 40123 Bologna (BO), Italy
Tel.: (+39) 3495849718                  Tel.: +39 0516486188
email: info@lexalimentaria.eu           email: info@lexalimentaria.eu




                                                              5    Avv. Daniele Pisanello

More Related Content

Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale

  • 1. Nuovi requisiti di tracciabilit dei prodotti di origine animale - Reg. n. 931/2011 - www.lexalimentaria.eu www.lexalimentraia.eu
  • 2. Il reg. n. 931/2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 931/2011 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilit fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale Applicabile dal 1属 luglio 2012. Ratio: l'esperienza ha dimostrato che generalmente gli operatori del settore alimentare non dispongono delle informazioni necessarie a garantire l'adeguatezza dei loro sistemi di individuazione della manipolazione o del magazzinaggio degli alimenti, in particolare nel settore degli alimenti di origine animale (cons. 4) quindi opportuno stabilire norme per il settore specifico degli alimenti di origine animale, al fine di garantire la corretta applicazione dei requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002. Tali norme devono consentire una certa flessibilit riguardo al formato in cui vanno fornite le informazioni pertinenti (cons. 5) Lobbiettivo delle nuove norme 竪 quello di assicurare la rapida en piena rintracciabilit degli alimenti (cons. 4) 2 Avv. Daniele Pisanello
  • 3. Cosa fare Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell'autorit competente, se lo richiede: a) una descrizione dettagliata degli alimenti; b) il volume o la quantit degli alimenti; c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; d) il nome e l'indirizzo dello speditore (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario; e h) la data di spedizione. 3 Avv. Daniele Pisanello
  • 4. Precisazioni La norma dellart. 3.2, 2属 comma, stabilisce che Su richiesta dell'autorit competente, l'operatore del settore alimentare fornisce le informazioni senza indebiti ritardi. Un modulo adeguato in cui vanno fornite le informazioni 竪 a discrezione del fornitore degli alimenti, a condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l'operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti. Sembrerebbe che Lindebito ritardo sarebbe quello necessario a preconfezionare un modulo in precedenza non trasmesso; La fornitura deve risultare senza possibilit di dubbio (inequivocabilmente); Il c.u. dovrebbe accertare lassolvimento anche dellobbligo di aggiornamento delle informazioni obbligatorie: Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finch辿 pu嘆 essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati. 4 Avv. Daniele Pisanello
  • 5. Grazie dellattenzione www.lexalimentaria.eu Sedi Lecce Bologna, via Principe Umberto 2, 73057 Taviano via DAzeglio 27, 40123 Bologna (BO), Italy Tel.: (+39) 3495849718 Tel.: +39 0516486188 email: info@lexalimentaria.eu email: info@lexalimentaria.eu 5 Avv. Daniele Pisanello