2. Soggetti
fruitori
Lavoratori agricoli che
prestano la loro opera
retribuita alle altrui
dipendenze, limitatamente
alle seguenti categorie
Salariati fissi ed
assimilati
Obbligati e
braccianti fissi
Giornalieri di
campagna
Piccoli coloni e
compartecipanti
familiari e
individuali
Condizioni
Qualora risultino iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 12
del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e s.m.i.
3. Lavoratori addetti
promiscuamente ad
attività agricola e non
agricola
L’indennità di
disoccupazione è concessa
in conformità alle particolari
disposizioni per i lavoratori
agricoli
Oppure alle norme comuni
dell’assicurazione
obbligatoria per la
disoccupazione
involontaria
Criterio della
prevalenza
La prevalenza è determinata
dal numero dei contributi
versati o dovuti nel biennio per
ciascuna delle due attivitÃ
Possono ottenere la prestazione in conformità delle norme
della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria, qualora per il biennio anteriore all’inizio del
periodo di disoccupazione possano far valere una
prevalente contribuzione per attività non agricola
4. Eccezzioni alla
fruizione dell'indennitÃ
di disoccupazione
Ai lavoratori agricoli OTD o OTI non può essere riconosciuta
l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel
biennio antecedente al licenziamento, possono fare valere
contributi contro la disoccupazione involontaria versati
esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo
Parimenti non si può applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e
NASpI, nei confronti di lavoratori che abbiano svolto prevalentemente attività agricola
nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di
NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro