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Operai agricoli a
tempo indeterminato
Indennità di
disoccupazione
Soggetti
fruitori
Lavoratori agricoli che
prestano la loro opera
retribuita alle altrui
dipendenze, limitatamente
alle seguenti categorie
Salariati fissi ed
assimilati
Obbligati e
braccianti fissi
Giornalieri di
campagna
Piccoli coloni e
compartecipanti
familiari e
individuali
Condizioni
Qualora risultino iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 12
del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e s.m.i.
Lavoratori addetti
promiscuamente ad
attività agricola e non
agricola
L’indennità di
disoccupazione è concessa
in conformità alle particolari
disposizioni per i lavoratori
agricoli
Oppure alle norme comuni
dell’assicurazione
obbligatoria per la
disoccupazione
involontaria
Criterio della
prevalenza
La prevalenza è determinata
dal numero dei contributi
versati o dovuti nel biennio per
ciascuna delle due attività
Possono ottenere la prestazione in conformità delle norme
della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria, qualora per il biennio anteriore all’inizio del
periodo di disoccupazione possano far valere una
prevalente contribuzione per attività non agricola
Eccezzioni alla
fruizione dell'indennità
di disoccupazione
Ai lavoratori agricoli OTD o OTI non può essere riconosciuta
l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel
biennio antecedente al licenziamento, possono fare valere
contributi contro la disoccupazione involontaria versati
esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo
Parimenti non si può applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e
NASpI, nei confronti di lavoratori che abbiano svolto prevalentemente attività agricola
nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di
NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro

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Operai agricoli a tempo indeterminato indennità di disoccupazione

  • 1. Operai agricoli a tempo indeterminato Indennità di disoccupazione
  • 2. Soggetti fruitori Lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle seguenti categorie Salariati fissi ed assimilati Obbligati e braccianti fissi Giornalieri di campagna Piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali Condizioni Qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e s.m.i.
  • 3. Lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola L’indennità di disoccupazione è concessa in conformità alle particolari disposizioni per i lavoratori agricoli Oppure alle norme comuni dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria Criterio della prevalenza La prevalenza è determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per ciascuna delle due attività Possono ottenere la prestazione in conformità delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, qualora per il biennio anteriore all’inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola
  • 4. Eccezzioni alla fruizione dell'indennità di disoccupazione Ai lavoratori agricoli OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel biennio antecedente al licenziamento, possono fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo Parimenti non si può applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI, nei confronti di lavoratori che abbiano svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro