Parte il Patent Box, forma di detassazione a vantaggio delle imprese che investono in opere dell'ingegno: marchi, brevetti, software, know how. Illustriamo brevemente di che si tratta, come accedervi, con quali effetti.
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Patent box 2015: incentivi fiscali per chi investe nelle opere dell'ingegno
1. AL VIA IL PATENT BOX: UN INCENTIVO FISCALE A VANTAGGIO DELLA PROPRIET
INTELLETTUALE
Avv. Andrea Michinelli a.michinelli@dammassa.com
Siete imprenditori titolari di beni immateriali come marchi, brevetti e software? il momento
giusto allora per usufruire di un particolare vantaggio fiscale, battezzato Patent Box, in
vigore con l. 190/2014 (Legge di Stabilit 2015). Vista la scarsit di simili opportunit nel
nostro Paese, loccasione 竪 cruciale.
Di seguito schematizziamo i punti chiave della disciplina, al fine di fornire informazioni di
massima e poter comprendere se si pu嘆 applicare alla propria realt. Vista lapplicazione
tecnico-fiscale del Patent Box, 竪 comunque fondamentale rivolgersi a un tributarista o
commercialista il pi湛 possibile esperto del settore, cos狸 da applicare correttamente lo
strumento di legge e valutare se, comunque, il regime opzionato sia di effettivo beneficio per
la propria realt dimpresa (es. mediante stima del valore dei beni, possibili combinazioni delle
attivit dimpresa, opportunit del Ruling, fattibilit di un efficiente tracking, ecc.).
1. COS
Si tratta di un regime di tassazione agevolata sui redditi dimpresa (IRES e IRAP) da
sfruttamento dei beni intangibili che va espressamente opzionato presso lAgenzia delle
Entrate, rispettando le procedure previste. dunque un incentivo di detassazione per chi
investe in ricerca e sviluppo di tali beni e fa crescere gli investimenti innovativi (volendo
anche evitare il trasferimento dei beni IP a societ estere dalla tassazione agevolata).
Si pu嘆 sommare ad altri incentivi fiscali (ad es. start-up).
2. DA QUANDO
Decorrenza per i periodi dimposta successivi al 31 dicembre 2014. Di fatto, dal 2015.
3. SOGGETTI
a) Possono usufruirne imprese commerciali/industriali (anche individuali):
- residenti
- non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato (purch竪 residenti in
Paesi convenzionati per la doppia imposizione fiscale; non Paesi black-list)
- oggetto di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento dazienda), con
subentro del dante causa al regime dopzione
Anche se al momento dellopzione limpresa non sa ancora valutare se ricorrono tutti i
presupposti necessari.
Non possono fruirne: societ semplici, enti non commerciali, associazioni (anche
professionali), imprese soggette a procedure concorsuali.
2. 2
b) Limpresa deve - in aggiunta - svolgere attivit di ricerca e sviluppo (R&S) volta alla
crescita, mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali (vi rientrano:
le attivit di presentazione e promozione; di anticontraffazione e di consulenza per la tutela
in materia, come quella ottenibile da professionisti legali, commercialisti, consulenti IP,
ecc.).
4. OGGETTO
a) I beni intangibili non possono essere di qualsivoglia tipologia, devono rientrare
rigorosamente tra i seguenti:
Software protetto dal diritto dautore (v. art. 2 n. 8 l. 633/1941)
Brevetti industriali concessi/in corso di concessione (v. artt. 45 ss. D.Lgs. 30/2005)
Marchi registrati/in corso di registrazione (v. artt. 7 ss. D.Lgs. 30/2005), in
particolare di prodotto
Disegni e modelli registrati/in corso di registrazione (v. artt. 31 ss. D.Lgs. 30/2005,
art. 2 n. 10 l. 633/1941)
Know-how (informazioni aziendali segrete, anche commerciali o scientifiche, v.
artt. 98-99 D.Lgs. 30/2005), in particolare oggetto di accordi di riservatezza o policy
aziendale
Tali beni possono essere utilizzati direttamente dall'impresa o concessi in licenza duso a
terzi.
Oltretutto marchi e brevetti rientrano nella disciplina anche se allo stato di mera domanda
presso gli uffici di registrazione.
b) Circa invece al reddito derivante (es. royalties o quanto determinato in sede di Ruling), si
dovr scomputare dal reddito dimpresa complessivo quello concernente lo sfruttamento
dei soli beni immateriali ammessi (pi湛 facile in caso di ramo dazienda ad hoc). Qualora si
accerti una perdita in merito allo sfruttamento dei beni immateriali, si rinvieranno gli effetti
dellopzione agli esercizi successivi (se positivi), mediante computo delle perdite a riduzione
del reddito agevolabile.
Pu嘆 essere esercitato solo per alcuni dei beni immateriali detenuti, a scelta del contribuente,
non per forza tutti quelli presenti in portafoglio IP.
5. EFFETTI - DURATA
Si ottiene lesclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dallutilizzo dei
beni ammessi. Tale quota ammonta al 50% (per il 2015 per嘆 corrisponde al 30%, per il 2016
al 40%).
In caso di licenze di sfruttamento a terzi, il reddito 竪 dato dai canoni di licenza, al netto dei
costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti di competenza del periodo dimposta.
Figura inoltre una detassazione delle plusvalenze da vendita dei beni pari al 90%, purch竪
quanto incassato venga reinvestito in R&S di beni immateriali entro il secondo periodo di
imposta successivo.
La durata dellopzione, una volta esercita, 竪 di 5 esercizi dimposta.
Non 竪 revocabile. rinnovabile.
6. CAUTELE
Va adottato preferibilmente un controllo di gestione (cd. sistema di tracking) che palesi -
per ogni bene - il riferimento chiaro, diretto e univoco tra costi di R&S (accuratamente
contrattualizzati), i beni prodotti e i relativi redditi di sfruttamento. Secondo alcuni, 竪
3. 3
possibile anche una valutazione unitaria dei beni che siano strettamente interconnessi tra
loro, cos狸 da semplificare le procedure (ad es. valutando i beni sulla base del settore di
attivit o merceologico).
Sar obbligatorio presentare istanza di Ruling internazionale (ovvero domanda preventiva
per determinare il reddito agevolabile, ex art. 8 D. L. 269/2003) allAgenzia delle Entrate in
caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, ad es. mediante riferimenti al transfer pricing o
a sfruttamenti affini pregressi; 竪 invece facoltativa in caso di uso indiretto degli stessi (es.
licenze a terzi) o di plusvalenze da cessione dei beni. Per le PMI (cio竪 con fatturato inferiore
ai 50 milioni di euro) sar prevista una modalit semplificata di Ruling.
7. PROVVEDIMENTI E SITI DA CONSULTARE
Per agire correttamente, si visioni con attenzione quanto segue:
1. Legge n. 190/2014 (Art. 1, commi 37-45)
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/
Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+imm
ateriali/Normativa+e+prassi/Legge+23+dicembre+2014+Articolo+1/Legge+de
l+23_12_2014+n.+190+
+.pdf)
2. Pagina web dedicata dellAgenzia delle Entrate
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFa
re/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+im
materiali/Informazioni+generali)
3. Software di compilazione della comunicazione
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFa
re/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+im
materiali/Software+compilazione+tassazione+agevolata+immobili)
4. Circolare Agenzia Entrate n. 36/E, 1/12/2015
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comun
ica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+dicembre+2015/cs+0
1122015+patent+box/185_Com.+st.+Circolare+e+provvedimento+Patent+box
+1.12.2015.pdf)
5. Provvedimento Agenzia delle Entrate 1/12/2015
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provv
edimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2015/Dicembre+2015+Provve
dimenti/Provvedimento+01122015+Patent+box/Provvedimento_01122015_p
atent_box.pdf)
6. Modello di opzione per il Patent Box
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Ri
chiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immate
riali/Modello/Modello+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Mod_PatentB
ox.pdf)
7. Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/d.m.-30-
luglio-2015.pdf)
Bologna, 2 dicembre 2015.