Dal 12 agosto 2012 (DL 83/2012) sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti.
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RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
1. Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere
prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l.
PILLOLA DI REVISIONE DEL 6 maggio 2013
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
Dal 12 agosto 2012 (D.L. DL 83/2012) sono entrate in vigore le nuove
disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti. La recente
C.M. del 1 marzo 2013 n. 2 ha definito l’ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della nuova norma, escludendo una serie di contratti che
potevano essere configurati come contratti di appalto (art. 1655 c.c.).
Il contratto di appalto prevede che una parte, con una propria
organizzazione, porti a compimento un’attività di servizio e l’esecuzione di
un’opera in cambio di un corrispettivo in denaro.
Sono esclusi dalla responsabilità solidale i seguenti contratti:
• Contratti d’opera;
• Contratti di trasporto;
• Contratti di subfornitura;
• Prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile;
• Appalti di fornitura di beni.
2. Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere
prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l.
PILLOLA DI REVISIONE DEL 6 maggio 2013
(continua)
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI
CONTRATTI DI APPALTO
In tal modo, escludendo i contratti sopra indicati, nel contratto di appalto occorre che
l’appaltatore e i subappaltatori esibiscano al committente la documentazione che attesti
il pagamento delle ritenute e l’Iva nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto e nel
periodo in cui si è prestato il servizio o riferito al mese precedente.
La documentazione attestante i versamenti può essere dimostrata secondo due
fattispecie:
 Una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione) nella quale gli appaltatori e subappaltatori attestino di aver
versato regolarmente le ritenute e l’Iva riferibili al contratto di appalto;
 Un’asseverazione da parte di un professionista abilitato che attesti il regolare
versamento delle ritenute e dell’Iva inerenti il contratto di appalto.
3. Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere
prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l.
PILLOLA DI REVISIONE DEL 6 maggio
2013 (continua)
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI
CONTRATTI DI APPALTO
In caso il committente non ottenga la documentazione attestante il
regolare versamento delle ritenute e dell’Iva, dovrà sospendere il
pagamento del corrispettivo sino al momento dell’ottenimento della
documentazione giustificativa da parte dell’appaltatore, altrimenti non
viene superato il vincolo di responsabilità solidale e l’applicazione di
sanzioni.