Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, Reg. UE 1169/2011 - Cosa cambia? - Avv. Dario Dongo a #etiche2015 - 26 novembre - Camera di Commercio di Alessandria
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Presentazione Dario Dongo Gift e Fare a #etiche2015
1. Informazione al consumatore
sui prodotti alimentari,
reg. UE 1169/11
Cosa cambia ?
Dario Dongo 息 2015
Food law expert
Bruxelles Milan Rome
dario.dongo@me.com, (+39) 335 7313 726
2. Premesse e sviluppi
Dir. 87/250/CEE - contenuto alcolico in etichettatura bevande
Dir. 90/496/CEE modif. 100/2008/CE - etichettatura nutrizionale
Dir. 13/2000/CE consolidata - etichettatura, presentazione e
pubblicit dei prodotti alimentari
Reg. CE n. 178/02 - info consumatore, rilievo sanitario (art. 14)
Dir. 89/2003/CE modif. 2007/68/CE - allergeni
Dir. 29/2005/CE - pratiche commerciali sleali
Reg. CE n. 1924/06 - nutrition & health claims
Reg. CE n. 1925/2006 fortificazione alimenti
+
Reg. UE n. 432/2012 elenco positivo / tassativo
health claims ammessi
2
3. Obiettivi
Semplificazione
- raccolta normative orizzontali
- specifiche tecniche in Allegato (modif. Comitologia)
- bilanciamento tra Mercato Interno e diverse percezioni consumatori
negli Stati membri
- apertura verso strumenti alternativi dinformazione (GS1)
Tutela della salute del consumatore
- art. 153 CE
- Libro Bianco su Nutrizione, Sovrappeso, Obesit e malattie correlate
(2007)
- sicurezza nutrizionale
3
4. Campo di applicazione
Tutti i prodotti destinati al consumatore finale e a
ristoranti, mense, ospedali, catering
+ quelli somministrati da pubblici esercizi
+ vendite a distanza
- prodotti pre-confezionati dai supermercati 束per la vendita
diretta損 -> c.d. preincartati (allergeni + ?)
- esenzioni specifiche (es. etich. nutrizionale, All. V)
4
5. Legislazioni nazionali
Le norme nazionali su aspetti non regolati a livello
UE non devono:
ostacolare la libera circolazione delle merci nel
Mercato unico, e soprattutto
discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi
Restano da chiarire:
sistemi nazionali etichettatura nutrizionale (es. UK,
traffic lights + reference intakes)
informazioni derivate (es. food taxes)
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6. Ingredienti (1)
Allergeni: obbligo di ripetizione, evidenza grafica in
lista ingredienti (font diverso, grassetto, es. 束latte in
polvere損). Anche il colore di background e altri elementi
utili a far risaltare graficamente lallergene rilevano
Se la denominazione di vendita gi contiene o evoca
lallergene, non serve ripeterlo
Se superficie maggiore confezione <10 cm2 (no obbligo
lista ingredienti) va messa in evidenza la dicitura
束contiene X (allergene)損
Oli e grassi vegetali: specificazione della loro natura
(non pi湛 sufficiente 束oli vegetali損)
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7. Ingredienti (2)
Indicazione obbligatoria di acqua e ingredienti volatili
aggiunti a carne, preparazioni di carne, prodotti della
pesca non processati, molluschi bivalvi non processati
+ se il prodotto appare come un unico pezzo, taglio o fetta,
bisogna indicato 束con acqua aggiunta損 (>5%) accanto alla
denominazione di vendita
- Le linee guida CE escludono tuttavia da tale requisito una
serie di alimenti (salsicce, w端rstel e simili)
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8. Ingredienti (3)
nano-materiali ingegnerizzati. Sono definiti, sebbene il
loro impiego nei prodotti alimentari non sia ancora
regolato
+ dovranno comparire tra virgolette, in lista ingredienti,
come 束nano-β
- esclusi da tale prescrizione i nano/materiali presenti in
additivi, enzimi o coadiuvanti tecnologici
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9. Origine (1)
Paese di origine o luogo di provenienza:
luogo, paese o regione ove i prodotti o gli
ingredienti agricoli sono interamente
realizzati o ove ha avuto luogo lultima
trasformazione sostanziale
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10. Origine (2)
Indicazione dorigine: facoltativa, a meno che
la sua omissione possa indurre in errore il
consumatore su Paese dorigine o luogo di
provenienza del prodotto, anche a causa
dellinformazione complessiva che lo accompagna
+
Se lorigine del prodotto viene indicata, e questa
non coincida con quella del suo ingrediente
primario (>50%), anche questa deve venire citata
(art. 26.3. A quando le misure applicative?)
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11. Origine (3)
Indicazione dorigine obbligatoria per le carni
(fresche, refrigerate e congelate)
+ suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi
anatre, oche, tacchini, faraone. Esclusi i fegati)
- equina, di coniglio e lepre, struzzo e quaglia (?)
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12. Origine (4)
La Commissione ha presentato alcune relazioni nelle quali
ha considerato inopportuno estendere lindicazione
obbligatoria dorigine a:
latte e prodotti caseari (anche quando presente come
ingrediente a vario titolo)
carne usata come ingrediente nei prodotti trasformati
prodotti non trasformati
ingredienti che rappresentano pi湛 del 50% del prodotto
prodotti mono-ingrediente
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13. Origine delle carni
Reg. UE 1337/13: indicazione obbligatoria di
origine per le carni suina, caprina, ovina e di
pollame (fresca, refrigerata, congelata, surgelata)
in applicazione dall'1 aprile 2015
- 'Allevato in ...' e 'macellato in ...', oppure
- 'Origine ...' (quando coincidano nascita, allevamento e macellazione)
13
14. Informazione nutrizionale (1)
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Tabella nutrizionale obbligatoria:
valore energetico -> kJ, kcal
grassi, di cui
acidi grassi saturi
carboidrati, di cui
zuccheri
proteine
sale
NB: sodio equivalente
(sodio x 2,5)
E possibile indicare, ove del caso, che il sale
竪 dovuto esclusivamente al sodio
naturalmente presente nel prodotto
15. Informazione nutrizionale (2)
NB:
Riferimento obbligatorio ai 100g/ml,
volontario alla porzione (che la UE potr
armonizzare, per alcune categorie di alimenti)
Colesterolo escluso dalle indicazioni
volontarie
Trans-grassi vietati (entro 3 anni la UE
presenter un rapporto sulla opportunit di
inserirli in tabella)
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16. Informazione nutrizionale (3)
Esenzioni
17
prodotti ortofrutticoli
freschi non
trasformati,
prodotti mono-
ingrediente non
trasformati o solo
stagionati
farine
acque
prodotti pre-incartati forniti
direttamente al consumatore in
piccoli quantitativi sul posto di
vendita
micro confezioni (superficie
maggiore<25 cm族)
aromi , spezie, erbe, dolcificanti,
gelatine, enzimi
gomma da masticare
bottiglie di vetro marcate in modo
indelebile
Integratori
17. Informazione nutrizionale (4)
Schemi nazionali (simbolici, grafici, etc)
ammessi purch辿 vi siano studi circa
effettiva comprensione consumatori, dopo
consultazione con stakeholders, siano
fondati scientificamente, non siano
discriminatori verso altri prodotti e non
creino barriere al mercato interno
Traffic lights ammessi (UK, insieme a
Reference Intake, c.d. sistema ibrido,
basato su studi sulla percezione dei
consumatori)
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18. Assunzioni di Riferimento (1)
Informazioni di sintesi, rispetto alla tabella nutrizionale,
esprimono il contributo di una porzione rispetto al fabbisogno
medio giornaliero raccomandato di un adulto.
Ma ...
- Non ammessi per sottogruppi di popolazione (es. bambini)
- Dubbi interpretativi (riferimento non 竪 fabbisogno, quindi?)
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19. Assunzioni di Riferimento (2)
Calories
139
7%
Sugars
6.0g
7%
Fat
3.6g
5%
Saturates
1.0g
5%
Salt
0.2g
3%
Es. ogni porzione contiene:
Apporto percentuale
rispetto al fabbisogno medio
giornaliero
Apporto totale
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20. Assunzioni di Riferimento (3)
Le Assunzioni di Riferimento dovrebbero venire indicate per
100 g/ml - Kcal, FOP - e per porzione duso, per favorire la
comprensione dei consumatori. Tuttavia,
linformazione completa sulle AR di energia+grassi+grassi saturi
+sale pu嘆 venire espressa anche solo per porzione, per
sensibilizzare i consumatori su nutrienti critici per la salute (art. 33)
Porzione duso non 竪 necessariamente una confezione interna
separata da ulteriore imballo, pu嘆 venire identificata con
simboli o pittogrammi che ne facilitino la comprensione
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22. Leggibilit
Altezza minima caratteri informazioni obbligatorie
in etichetta = 1,2mm (x minuscola)
- Piccole confezioni (superficie pi湛 ampia <80 cm族) = 0,9 mm (x
minuscola)
-- Micro confezioni (superficie pi湛 ampia <25 cm族)= esenzione tabella
nutrizionale obbligatoria
Requisiti ulteriori di leggibilit - quali tipo e spessore del
carattere, spaziatura tra parole, lettere e righe, proporzione tra
larghezza e altezza delle lettere, contrasto con lo sfondo
saranno definiti dalla CE
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23. Leggibilit
Quantit nominale, in g o ml Altezza minima, in mm
<50 2
50-200 3
200 -1000 4
>1000 6
+ Il valore numerico deve venire seguito dal simbolo o dal nome dell'unit di
misura
+ Iscrizioni indelebili, ben visibili, nello stesso campo visivo della denominazione
di vendita
+ vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantit nominale con
indicazioni comportanti imprecisione o ambiguit come "circa" o altri termini
analoghi (tranne nel caso eccezionale in cui l'indicazione precisa del numero
totale di imballaggi individuali 竪 impossibile per motivi tecnici (nessun
controllo del numero di pezzi) o altri vincoli di fabbricazione).
24 DPR 391/80, art. 3 + Q&A DG SANCO 2.12.1
Promemoria, iscrizioni metrologiche
24. Responsabilit degli operatori (1)
Chi appone il proprio nome o ragione sociale
sullalimento 竪 responsabile della
completezza e veridicit delle informazioni
riportate in etichetta
Per i prodotti extra-UE, limportatore 竪
responsabile
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25. Responsabilit degli operatori (2)
Divieto di modificare le informazioni, se tali
modifiche:
risultano ingannevoli per il consumatore finale, o
comportano la riduzione del livello di protezione
del consumatore stesso
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PRE-INCARTATI ?
26. Varie (1)
Data di scadenza, 束da consumarsi entro 損 su
ogni porzione individuale preconfezionata
Denominazione di vendita: 束Scongelato損 se
lalimento 竪 stato congelato o surgelato prima della vendita e viene
venduto scongelato, a meno che ci嘆 non abbia rilevanza in termini di
sicurezza e qualit del prodotto
Ingrediente sostitutivo di un ingrediente normalmente utilizzato
o naturalmente presente nel prodotto va indicato accanto alla
denominazione di vendita (x 75% rispetto ai caratteri del nome del
prodotto)
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27. Varie (2)
Data di surgelazione obbligatoria per le carni e
preparazioni di carni + prodotti ittici non
processati
Peso netto: i surgelati devono riportare il peso al netto della
glassatura
Carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca che
appaiono come fetta, filetto, o porzione ottenuti da un
unico pezzo, ma sono composti da diversi pezzi uniti tra
loro dicitura 束combinazione di pi湛 pezzi損
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28. Varie (3)
TFAs: entro 3 anni: possibile inserimento degli acidi
grassi trans nella tabella nutrizionale obbligatoria. Per
ora 竪 vietata lindicazione dei TFAs, anche su base
volontaria (la Commissione dovrebbe realizzare uno
studio ad hoc)
Simboli: la Commissione potr introdurre simboli o
pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi
alle scritte obbligatorie + ricorso a metodi e
strumenti alternativi alle etichette (GS1)
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29. Esenzioni
Bevande alcoliche: esenzione da obblighi di lista ingredienti e
informazioni nutrizionali
Nano-confezioni - superficie confezione <10cm2:
+ denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto,
TMC (da consumarsi preferibilmente entro ) o data di scadenza (da
consumarsi entro )
- Lelenco degli ingredienti pu嘆 essere indicato anche con altre modalit (ad
esempio negli stand di vendita) e comunque deve essere disponibile su
richiesta del consumatore
Bottiglie in vetro: (bottiglie di vetro con vuoto a rendere): denominazione
di vendita, allergeni, peso netto, TMC o data di scadenza, indicazioni
nutrizionali
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30. Tempi
13.12.11 14.12.14 2015 14.12.162012 2013
Entrata in vigore
del nuovo
regolamento
Facolt di applicare le
nuove regole
Termine per lutilizzo delle
etichette non conformi alle
nuove norme, fatto salvo
lobbligo di tabella nutrizionale
Se la tabella nutrizionale e gia
presente in etichetta, va
adeguarla alle nuove disposizioni
Termine ultimo per luso
di etichette non
interamente conformi al
regolamento
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31. Misure di attuazione
Nei prossimi anni, la Commissione dovr:
- pubblicare una valutazione dimpatto sulleventuale
indicazione di origine per ulteriori prodotti
- de鍖nire ulteriori criteri per la leggibilit
- pubblicare una relazione su eventuali forme ulteriori di
espressione nutrizionale
- se del caso, de鍖nire regole sulle porzioni per categorie
speci鍖che di prodotti, etc. etc.
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