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Questa progetto in via sperimentale, propone un nuovo
modello di risposta infermieristica:
l'Infermiere di Famiglia, inserito nel contesto del Project
Nursing Infermiere di Famiglia e delle Comunit.
RENDE 30 Marzo 2016
Prevede di applicare un modello d'intervento,
secondo le linee guida dell'Organizzazione
Mondiale della Sanit, fatto d'azioni sinergiche
tra enti, associazioni, rappresentanze dei
cittadini per perseguire la promozione integrale
della salute.
Un'assistenza infermieristica a tutto tondo che si
apre alla collettivit con risposte innovative e
diversificate in rapporto all'emergere di nuovi
bisogni del singolo e dei gruppi, implementando
azioni volte all'educazione alla salute, pi湛 che
all'educazione sanitaria.
Quindi
Questo Nostro Progetto intende:
1. Assicurare un'assistenza sanitaria di base
integrata e orientata a famiglie e comunit;
2. Garantire sistemi ospedalieri flessibili e di
supporto all'assistenza sanitaria di base.
QUESTO
1. Pu嘆 evitare inutili ricoveri, favorire la
deospedalizzazione tempestiva,
2. migliorare la qualit di vita del cittadino e favorirne
il reinserimento sociale.
Anche se il titolo di "Infermiere di Famiglia" fa
supporre che loggetto dell'assistenza siano
soltanto i membri delle famiglie cos狸 come
comunemente intese, in effetti il ruolo 竪 molto pi湛
ampio, comprendendo tutte le persone della
comunit, sia che vivano con altri in una casa, sia si
tratti di persone senza dimora e/o in qualche modo
emarginate, nonch辿 la comunit stessa.
Art. 1 (Finalit)
1. La finalit della legge 竪 il pieno riconoscimento della
professione infermieristica sul piano dell'iter formativo,
dello status giuridico e dell'autonomia professionale,
responsabilizzandone le funzioni e il ruolo, come previsto
dall' articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonch辿 della professione
ostetrica), nell'interesse primario della salvaguardia del
diritto alla salute del cittadino.
2. La professione infermieristica deve diventare un punto di
riferimento per qualsiasi politica di sviluppo dei servizi
sanitari, dall'ospedale,
al territorio e aiservizi domiciliari,sia sul piano
dell'assistenza che della programmazione, della gestione e
dell'organizzazione dei servizi
Art. 2 (Obiettivi)
La legge si prefigge di:
1. Incentrare il modello organizzativo dell'assistenza
infermieristica tempestivit e la continuit della cura, sulla
comunicazione con gli utenti;
2. Consentire una corretta gestione di funzioni ed attivit
proprie della professione infermieristica, per equilibrare i
costi ai benefici e, quindi, migliorare lo standard
qualitativo dell'assistenza;
3. Potenziare l'assistenza territoriale e domiciliare, nel
riconoscimento del principio di sussidiariet, riducendo le
degenze ospedaliere, per far fronte ai problemi di salute
legati all'invecchiamento della popolazione e alla
diffusione della cronicit;
4. Garantire assistenza ai malati cronici o in fase acuta che
non richiedono cure intensive o praticabili direttamente in
ospedale, contribuendo a diminuire gli accessi in pronto
soccorso, le degenze ospedaliere e le riammissioni.
Art. 3 (Servizio Infermieristico Regionale)
1. Istituito il Servizio Infermieristico Regionale.
2. Il Servizio Infermieristico Regionale 竪 ufficio di staff dell'Assessorato
alla Sanit ed esercita
funzioni ed attivit di direzione del personale infermieristico per il
raggiungimento degli obiettivi assistenziali.
3. Il responsabile del Servizio Infermieristico Regionale 竪 un
professionista dell'area
infermieristica nominato dall'Assessore alla Sanit in possesso dei
requisiti richiesti.
4. Il responsabile del Servizio Infermieristico Regionale, per
l'espletamento delle sue funzioni ed attivit, dispone di un ufficio presso
l'Assessorato alla Sanit con personale proprio alle sue dirette dipendenze
e si avvale dei dirigenti infermieristici aziendali di cui all'articolo 10.
5.  attivato presso l'Ufficio Infermieristico regionale un numero verde,
aperto a tutti i professionisti dell'area infermieristica e agli studenti del
corso di laurea in scienze infermieristiche o che intendano intraprendere
la professione, che fornisce informazioni inerenti il corso di laurea, la
formazione professionale, gli aspetti contrattuali e legislativi riguardanti
la professione infermieristica.
Art. 4 (Compiti del Servizio Infermieristico
Regionale)
Sono compiti primari del Servizio Infermieristico
Regionale:
a)Il censimento ed il monitoraggio della domanda e
del bisogno di infermieri e delle figure di supporto
all'assistenza per le mansioni amministrative e
igienico-alberghiere nelle aziende sanitarie e
ospedaliere;
b) La pianificazione del fabbisogno di dotazioni
organiche infermieristiche e della loro distribuzione
nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonch辿 del
fabbisogno delle figure di supportoall'assistenza;
c)La definizione e la verifica dei livelli di qualit e delle
modalit di erogazione dell'assistenza
infermieristica;
d)La programmazione e la gestione di iniziative di
formazione del personale infermieristico e di supporto;
e) La promozione e l'attuazione di progetti di ricerca e
sperimentazione finalizzati al miglioramento
dell'assistenza ad alla valorizzazione delle competenze
professionali;
f) La progettazione degli interventi di carattere
organizzativo e delle iniziative nell'ambito
dell'assistenza infermieristica;
g) L'attuazione degli interventi necessari ad
incentivare l'accesso alla professione infermieristica,
anche attraverso la concessione di borse di studio per le
famiglie a basso reddito e campagne informative ed
incontri organizzati con gli studenti delle scuole
secondarie.
Il Servizio Infermieristico Regionale
partecipa alle attivit degli altri uffici e
servizi in staff all'Assessorato alla Sanit
ed ha l'autorit di richiedere ed ottenere
dalla Direzioni Generali della A.S.P. o A.O.
le informazioni ed i dati necessari
all'espletamento delle proprie funzioni e
compiti.
Art. 5 (Aree di intervento)
Il Servizio Infermieristico Regionale 竪 articolato su tre differenti
aree di intervento:
a) areaospedaliera;
b) area territoriale;
c) area formativa e di ricerca.
Il responsabile regionale del Servizio Infermieristico nomina
autonomamente tre professionisti infermieri referenti per le tre
differenti aree.
Art. 6 (Area ospedaliera)
Il responsabile dell'area ospedaliera del Servizio Infermieristico Regionale ha il
compito di organizzare, pianificare e proporre linee di indirizzo e protocolli
assistenziali espliciti di cui all'articolo 9, destinati alle aziende ed ai presidi
ospedalieri, nonch辿 di monitorare, pianificare e definire quanto previsto al
comma 1, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4, per quanto attiene all'area di
competenza.
Il responsabile dell'area territoriale del Servizio
Infermieristico Regionale, oltre a quanto
previsto dall'articolo 6, per quanto attiene all'area di
sua competenza, ha il compito di gestire,
controllare ed organizzare l'attivit degli ambulatori
infermieristici di cui all'articolo 11, nonch辿
di monitorare, pianificare e definire le attivit
dell'infermiere di famiglia, di cui all'articolo 12.
Art. 7 (Area territoriale)
Art. 8 (Area formativa e di ricerca)
Il responsabile dell'area formativa e di ricerca del Servizio
Infermieristico Regionale ha il compito di programmare e
promuovere quanto previsto al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo
4, sentiti i dirigenti infermieristici aziendali di cui all'articolo 10 e
avuto riguardo alle esigenze locali; collabora, dettando le linee guida,
di concerto con le aziende sanitarie ed ospedaliere e le istituzioni
pubbliche e private che rispondono ai requisiti minimi specificati dal
Ministero della Sanit e dal Dipartimento degli Affari Sociali, alla
effettuazione dei corsi di formazione dell'operatore socio sanitario e
alla organizzazione delle relative attivit didattiche prevedendone il
fabbisogno in tutte le realt locali; organizza, avvalendosi dei
referenti infermieristici aziendali, i tirocini presso le strutture ed i
servizi nel cui ambito la figura
professionale dell'operatore socio-sanitario 竪 prevista; promuove, in
collaborazione con le universit, l'attivazione dei master e dei corsi di
laurea specialistica previsti dalla vigente Legislazione..
 obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, al
fine di migliorare l'assistenza e la
distribuzione delle risorse, istituire il servizio
dell'assistenza infermieristica, conferendo
l'incarico di dirigente del medesimo servizio ad un
professionista dell'area infermieristica, come
previsto dall' articolo 7 della legge 251/2000.
Art. 9 (Piani, indirizzi e protocolli
infermieristici)
L'Assessorato alla Sanit, di concerto con il Servizio
Infermieristico Regionale, interviene sull'assistenza infermieristica
per mezzo di piani, indirizzi e protocolli assistenziali ed operativi
espliciti, destinati alle direzioni generali e ai dirigenti
infermieristici aziendali di cui all'articolo 10.
Art. 10 (Dirigente infermieristico)
Gli ambulatori infermieristici sono strutture
organizzate e integrate nel sistema pubblico
territoriale, dirette da professionisti dell'area
infermieristica, anche in forma associativa, che
operano in collaborazione con il medico di
medicina generale per quanto attiene alle
prestazioni di competenza.
Art. 11 (Ambulatori infermieristici)
3. Gli ambulatori infermieristici hanno il compito di
erogare prestazioni infermieristiche; di
fornire informazioni e consulenze, avvalendosi,
quando 竪 necessario, di consulenze mediche, in
collaborazione con i medici di famiglia; di favorire,
attraverso la formazione e l'addestramento,
l'autonomia dei pazienti e dei loro familiari durante il
percorso della malattia, riducendo la
richiesta di prestazioni sanitarie per manovre auto
eseguibili e l'incidenza di complicanze legate
a manovre non corrette.
4. Gli operatori infermieristici interessati operano in
convenzione con la Regione.
5. L'ammissione al servizio degli ambulatori
infermieristici 竪 subordinata alla apposita
domanda
dell'interessato e dei familiari tramite apposito
ufficio attivato presso ogni A.S.P.
Art. 12 (Infermiere di famiglia e cure
domiciliari)
1. L'infermiere di famiglia opera presso gli ambulatori
infermieristici di cui all'articolo 11 e un numero predefinito di
nuclei familiari.
2. L'infermiere di famiglia 竪 responsabile delle cure domiciliari
del paziente.
3. Per cura domiciliare si intende una modalit di assistenza
sanitaria, erogata al domicilio del paziente dall'infermiere in
collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero
ospedaliero, destinata a persone con patologie trattabili a
domicilio e finalizzata a favorire la permanenza del paziente nel
proprio ambiente, salvaguardando le sue residue capacit di
autonomia e di relazione, ed a ridurre i tempi di degenza
ospedaliera ed i ricoveri non necessari.
4. Le cure domiciliari sono attivate, anche su richiesta del
singolo cittadino interessato, tramite l'apposito ufficio.

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Project Nursing L'infermiere di famiglia

  • 1. Questa progetto in via sperimentale, propone un nuovo modello di risposta infermieristica: l'Infermiere di Famiglia, inserito nel contesto del Project Nursing Infermiere di Famiglia e delle Comunit. RENDE 30 Marzo 2016
  • 2. Prevede di applicare un modello d'intervento, secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanit, fatto d'azioni sinergiche tra enti, associazioni, rappresentanze dei cittadini per perseguire la promozione integrale della salute. Un'assistenza infermieristica a tutto tondo che si apre alla collettivit con risposte innovative e diversificate in rapporto all'emergere di nuovi bisogni del singolo e dei gruppi, implementando azioni volte all'educazione alla salute, pi湛 che all'educazione sanitaria. Quindi
  • 3. Questo Nostro Progetto intende: 1. Assicurare un'assistenza sanitaria di base integrata e orientata a famiglie e comunit; 2. Garantire sistemi ospedalieri flessibili e di supporto all'assistenza sanitaria di base. QUESTO 1. Pu嘆 evitare inutili ricoveri, favorire la deospedalizzazione tempestiva, 2. migliorare la qualit di vita del cittadino e favorirne il reinserimento sociale.
  • 4. Anche se il titolo di "Infermiere di Famiglia" fa supporre che loggetto dell'assistenza siano soltanto i membri delle famiglie cos狸 come comunemente intese, in effetti il ruolo 竪 molto pi湛 ampio, comprendendo tutte le persone della comunit, sia che vivano con altri in una casa, sia si tratti di persone senza dimora e/o in qualche modo emarginate, nonch辿 la comunit stessa.
  • 5. Art. 1 (Finalit) 1. La finalit della legge 竪 il pieno riconoscimento della professione infermieristica sul piano dell'iter formativo, dello status giuridico e dell'autonomia professionale, responsabilizzandone le funzioni e il ruolo, come previsto dall' articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonch辿 della professione ostetrica), nell'interesse primario della salvaguardia del diritto alla salute del cittadino. 2. La professione infermieristica deve diventare un punto di riferimento per qualsiasi politica di sviluppo dei servizi sanitari, dall'ospedale, al territorio e aiservizi domiciliari,sia sul piano dell'assistenza che della programmazione, della gestione e dell'organizzazione dei servizi
  • 6. Art. 2 (Obiettivi) La legge si prefigge di: 1. Incentrare il modello organizzativo dell'assistenza infermieristica tempestivit e la continuit della cura, sulla comunicazione con gli utenti; 2. Consentire una corretta gestione di funzioni ed attivit proprie della professione infermieristica, per equilibrare i costi ai benefici e, quindi, migliorare lo standard qualitativo dell'assistenza; 3. Potenziare l'assistenza territoriale e domiciliare, nel riconoscimento del principio di sussidiariet, riducendo le degenze ospedaliere, per far fronte ai problemi di salute legati all'invecchiamento della popolazione e alla diffusione della cronicit; 4. Garantire assistenza ai malati cronici o in fase acuta che non richiedono cure intensive o praticabili direttamente in ospedale, contribuendo a diminuire gli accessi in pronto soccorso, le degenze ospedaliere e le riammissioni.
  • 7. Art. 3 (Servizio Infermieristico Regionale) 1. Istituito il Servizio Infermieristico Regionale. 2. Il Servizio Infermieristico Regionale 竪 ufficio di staff dell'Assessorato alla Sanit ed esercita funzioni ed attivit di direzione del personale infermieristico per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali. 3. Il responsabile del Servizio Infermieristico Regionale 竪 un professionista dell'area infermieristica nominato dall'Assessore alla Sanit in possesso dei requisiti richiesti. 4. Il responsabile del Servizio Infermieristico Regionale, per l'espletamento delle sue funzioni ed attivit, dispone di un ufficio presso l'Assessorato alla Sanit con personale proprio alle sue dirette dipendenze e si avvale dei dirigenti infermieristici aziendali di cui all'articolo 10. 5. attivato presso l'Ufficio Infermieristico regionale un numero verde, aperto a tutti i professionisti dell'area infermieristica e agli studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche o che intendano intraprendere la professione, che fornisce informazioni inerenti il corso di laurea, la formazione professionale, gli aspetti contrattuali e legislativi riguardanti la professione infermieristica.
  • 8. Art. 4 (Compiti del Servizio Infermieristico Regionale) Sono compiti primari del Servizio Infermieristico Regionale: a)Il censimento ed il monitoraggio della domanda e del bisogno di infermieri e delle figure di supporto all'assistenza per le mansioni amministrative e igienico-alberghiere nelle aziende sanitarie e ospedaliere; b) La pianificazione del fabbisogno di dotazioni organiche infermieristiche e della loro distribuzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonch辿 del fabbisogno delle figure di supportoall'assistenza; c)La definizione e la verifica dei livelli di qualit e delle modalit di erogazione dell'assistenza infermieristica;
  • 9. d)La programmazione e la gestione di iniziative di formazione del personale infermieristico e di supporto; e) La promozione e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento dell'assistenza ad alla valorizzazione delle competenze professionali; f) La progettazione degli interventi di carattere organizzativo e delle iniziative nell'ambito dell'assistenza infermieristica; g) L'attuazione degli interventi necessari ad incentivare l'accesso alla professione infermieristica, anche attraverso la concessione di borse di studio per le famiglie a basso reddito e campagne informative ed incontri organizzati con gli studenti delle scuole secondarie.
  • 10. Il Servizio Infermieristico Regionale partecipa alle attivit degli altri uffici e servizi in staff all'Assessorato alla Sanit ed ha l'autorit di richiedere ed ottenere dalla Direzioni Generali della A.S.P. o A.O. le informazioni ed i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni e compiti.
  • 11. Art. 5 (Aree di intervento) Il Servizio Infermieristico Regionale 竪 articolato su tre differenti aree di intervento: a) areaospedaliera; b) area territoriale; c) area formativa e di ricerca. Il responsabile regionale del Servizio Infermieristico nomina autonomamente tre professionisti infermieri referenti per le tre differenti aree. Art. 6 (Area ospedaliera) Il responsabile dell'area ospedaliera del Servizio Infermieristico Regionale ha il compito di organizzare, pianificare e proporre linee di indirizzo e protocolli assistenziali espliciti di cui all'articolo 9, destinati alle aziende ed ai presidi ospedalieri, nonch辿 di monitorare, pianificare e definire quanto previsto al comma 1, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4, per quanto attiene all'area di competenza.
  • 12. Il responsabile dell'area territoriale del Servizio Infermieristico Regionale, oltre a quanto previsto dall'articolo 6, per quanto attiene all'area di sua competenza, ha il compito di gestire, controllare ed organizzare l'attivit degli ambulatori infermieristici di cui all'articolo 11, nonch辿 di monitorare, pianificare e definire le attivit dell'infermiere di famiglia, di cui all'articolo 12. Art. 7 (Area territoriale)
  • 13. Art. 8 (Area formativa e di ricerca) Il responsabile dell'area formativa e di ricerca del Servizio Infermieristico Regionale ha il compito di programmare e promuovere quanto previsto al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 4, sentiti i dirigenti infermieristici aziendali di cui all'articolo 10 e avuto riguardo alle esigenze locali; collabora, dettando le linee guida, di concerto con le aziende sanitarie ed ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Sanit e dal Dipartimento degli Affari Sociali, alla effettuazione dei corsi di formazione dell'operatore socio sanitario e alla organizzazione delle relative attivit didattiche prevedendone il fabbisogno in tutte le realt locali; organizza, avvalendosi dei referenti infermieristici aziendali, i tirocini presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario 竪 prevista; promuove, in collaborazione con le universit, l'attivazione dei master e dei corsi di laurea specialistica previsti dalla vigente Legislazione..
  • 14. obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, al fine di migliorare l'assistenza e la distribuzione delle risorse, istituire il servizio dell'assistenza infermieristica, conferendo l'incarico di dirigente del medesimo servizio ad un professionista dell'area infermieristica, come previsto dall' articolo 7 della legge 251/2000. Art. 9 (Piani, indirizzi e protocolli infermieristici) L'Assessorato alla Sanit, di concerto con il Servizio Infermieristico Regionale, interviene sull'assistenza infermieristica per mezzo di piani, indirizzi e protocolli assistenziali ed operativi espliciti, destinati alle direzioni generali e ai dirigenti infermieristici aziendali di cui all'articolo 10. Art. 10 (Dirigente infermieristico)
  • 15. Gli ambulatori infermieristici sono strutture organizzate e integrate nel sistema pubblico territoriale, dirette da professionisti dell'area infermieristica, anche in forma associativa, che operano in collaborazione con il medico di medicina generale per quanto attiene alle prestazioni di competenza. Art. 11 (Ambulatori infermieristici)
  • 16. 3. Gli ambulatori infermieristici hanno il compito di erogare prestazioni infermieristiche; di fornire informazioni e consulenze, avvalendosi, quando 竪 necessario, di consulenze mediche, in collaborazione con i medici di famiglia; di favorire, attraverso la formazione e l'addestramento, l'autonomia dei pazienti e dei loro familiari durante il percorso della malattia, riducendo la richiesta di prestazioni sanitarie per manovre auto eseguibili e l'incidenza di complicanze legate a manovre non corrette. 4. Gli operatori infermieristici interessati operano in convenzione con la Regione.
  • 17. 5. L'ammissione al servizio degli ambulatori infermieristici 竪 subordinata alla apposita domanda dell'interessato e dei familiari tramite apposito ufficio attivato presso ogni A.S.P.
  • 18. Art. 12 (Infermiere di famiglia e cure domiciliari) 1. L'infermiere di famiglia opera presso gli ambulatori infermieristici di cui all'articolo 11 e un numero predefinito di nuclei familiari. 2. L'infermiere di famiglia 竪 responsabile delle cure domiciliari del paziente. 3. Per cura domiciliare si intende una modalit di assistenza sanitaria, erogata al domicilio del paziente dall'infermiere in collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a persone con patologie trattabili a domicilio e finalizzata a favorire la permanenza del paziente nel proprio ambiente, salvaguardando le sue residue capacit di autonomia e di relazione, ed a ridurre i tempi di degenza ospedaliera ed i ricoveri non necessari. 4. Le cure domiciliari sono attivate, anche su richiesta del singolo cittadino interessato, tramite l'apposito ufficio.