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Dr. Giulio Pirotta
Neogiul@tin.it
Il regolamento 1223/09 e
la legge 713/86
abolizione e sanzioni
Passaggio legge > regolamento
 Il passaggio dalla legge 713/86 al
regolamento europeo 1223/09 sui cosmetici
comporta alcune problematiche e
conseguenze
 La direttiva sui cosmetici risulta abrogata
 Il regolamento comunitario 竪 applicabile in
tutti gli stati membri dellUE
 Il regolamento non prevede sanzioni che
sono stabilite dai singoli stati
 La legge 713/86 non pu嘆 essere applicata per le
parti in contrasto con il regolamento
 Alcune parti della legge 713/86 sono
considerate ancora valide
 Periodo transitorio: sanzioni della Legge 713
applicabili solo hanno ad oggetto fattispecie
ancora applicabili, non in contrasto con il
regolamento
 Vi sono opinioni contrastanti
sullapplicabilit delle parti residue della
legge 713/86 e leventuale applicazione
dellautorit pu嘆 essere non condivisa in
sede di giudizio considerando non
applicabile in toto la legge 713/86 in quanto
riferita a direttive europee abrogate.
 Da richiamare attenzione sul fatto che 竪 ancora
pi湛 importante rispettare i requisiti previsti dal
regolamento
 in assenza di sanzioni specifiche potrebbero
essere richiamate sanzioni  anche pi湛 pesanti 
di altre fattispecie relative a Codice al consumo,
immissione in commercio prodotti pericolosi,
frode in commercio e simili
STATO ATTUALE
Ministero della salute:
 Predisposto decreto legislativo
 In corso Iter autorizzativo
 Comunicazione alla Commissione europea sulle
misure di attuazione
 Entrata in vigore
 Tempistica non definita  presumibile nel corso 2015
Legge 713/86 - Sanzioni ritenute applicabili
anche in riferimento al regolamento
Art. 2 ter comma 2
Art. 7
Art. 9
Art. 11 art. 12 e 13
Art. 9 del decreto legislativo n. 206/2005
Art. 2 ter comma 2 Legge 713/86 e s.m.i.
1 E' vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze
classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella
categoria 3, puo' essere utilizzata nei cosmetici se e' stata
sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico per i
prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e dichiarata
accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.
2. Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni
previste dall'articolo 7, comma 5
RIF regolamento  art. 15
Art. 7 Legge 713/86 e s.m.i.
1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo
tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.
2. Il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio
decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici
ed altresi' i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonche',
se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.
3. Con lo stesso decreto vengono altresi' determinate le modalita' da seguire per il prelievo di
campioni di cui al successivo articolo 11.
4. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.
5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che,
nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute e' punito con la
reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000.
6. Se il fatto e' commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un
terzo a un sesto.
7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici
soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Riferimento regolamento  art 3  8 -12  (eventualmente anche capo VII e VIII)
Art. 9 Legge 713/86 e s.m.i.
1. E' vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella
pubblicita' dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed
altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non
previste dall'articolo 1.
2. Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto
costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente
comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000
ed e' tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto
utilizzati nella pubblicita', nel modo e nei termini stabiliti dall'autorita'
sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della
rettifica, la sanzione amministrativa e' raddoppiata.
3. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicita' sanitarie
rilasciate dal Ministero della sanita', non potranno essere attribuite finalita'
cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come
specialita' medicinali.
Riferimento regolamento art 20 e possibile per il regolamento 655/13 (claims)
Art. 11 Legge 713/86 e s.m.i.
1. L'autorita' sanitaria competente puo' procedere in
qualunque momento al prelievo di campioni dei
prodotti cosmetici, con le modalita' stabilite dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 7.
2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il
prelievo viene effettuato con le modalita' in uso per i
prodotti farmaceutici.
3. Il prelievo puo' essere effettuato sia presso il deposito
del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o
del distributore sia presso i punti di vendita
all'ingrosso o al minuto.
Riferimento regolamento art 22
Art. 11 Legge 713/86 e s.m.i.
4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni
prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente,
l'autorita' sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all'autorita'
giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il
Ministero della sanita'.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,
gli interessati potranno presentare all'autorita' competente istanza di
revisione in bollo.
6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione e' l'Istituto
Superiore di Sanita'.
Riferimento regolamento capo VII e capo VIII
Art. 11 Legge 713/86 e s.m.i. (segue)
7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni
richieste dal Ministero della sanita' o dalla autorita' sanitaria
competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle
indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.
8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati
relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli
prodotti.
9. Il Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a
richiedere le informazioni di cui al comma 7.
10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 5.000.000.
Riferimento regolamento capo VII e capo VIII
Art. 12 Legge 713/86 e s.m.i. (segue)
1. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al
commerciante che detiene, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni
originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni
della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la
composizione dei prodotti o le condizioni interne dei
recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza
della violazione e la confezione non presenti segni di
alterazione.
Riferimento regolamento art 6 e art 26
Art. 13 Legge 713/86 e s.m.i. (segue)
1. All'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge provvede l'autorita'
amministrativa competente ai sensi delle leggi
regionali con le modalita' di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
Riferimento regolamento art 22 - 34
Nota bene
 Le note sono elaborate a dicembre 2104 e saranno
superate con la pubblicazione degli atti legislativi
connessi al regolamento cosmetico 1223/09/CE
 Sono basate su informazioni ed esperienza personali
 Non hanno valore legale e si declina ogni
responsabilit in merito alla correttezza ed
applicabilit delle stesse, sono intese esclusivamente
come uno strumento informativo per addetti ai lavori.
 In particolare il riferimento incrociato
regolamento/legge 竪 puramente indicativo e la sua
effettiva corrispondenza ed applicazione va valutata
caso per caso

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  • 1. Dr. Giulio Pirotta Neogiul@tin.it Il regolamento 1223/09 e la legge 713/86 abolizione e sanzioni
  • 2. Passaggio legge > regolamento Il passaggio dalla legge 713/86 al regolamento europeo 1223/09 sui cosmetici comporta alcune problematiche e conseguenze La direttiva sui cosmetici risulta abrogata Il regolamento comunitario 竪 applicabile in tutti gli stati membri dellUE Il regolamento non prevede sanzioni che sono stabilite dai singoli stati
  • 3. La legge 713/86 non pu嘆 essere applicata per le parti in contrasto con il regolamento Alcune parti della legge 713/86 sono considerate ancora valide Periodo transitorio: sanzioni della Legge 713 applicabili solo hanno ad oggetto fattispecie ancora applicabili, non in contrasto con il regolamento Vi sono opinioni contrastanti sullapplicabilit delle parti residue della legge 713/86 e leventuale applicazione dellautorit pu嘆 essere non condivisa in sede di giudizio considerando non applicabile in toto la legge 713/86 in quanto riferita a direttive europee abrogate.
  • 4. Da richiamare attenzione sul fatto che 竪 ancora pi湛 importante rispettare i requisiti previsti dal regolamento in assenza di sanzioni specifiche potrebbero essere richiamate sanzioni anche pi湛 pesanti di altre fattispecie relative a Codice al consumo, immissione in commercio prodotti pericolosi, frode in commercio e simili
  • 5. STATO ATTUALE Ministero della salute: Predisposto decreto legislativo In corso Iter autorizzativo Comunicazione alla Commissione europea sulle misure di attuazione Entrata in vigore Tempistica non definita presumibile nel corso 2015
  • 6. Legge 713/86 - Sanzioni ritenute applicabili anche in riferimento al regolamento Art. 2 ter comma 2 Art. 7 Art. 9 Art. 11 art. 12 e 13 Art. 9 del decreto legislativo n. 206/2005
  • 7. Art. 2 ter comma 2 Legge 713/86 e s.m.i. 1 E' vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella categoria 3, puo' essere utilizzata nei cosmetici se e' stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. 2. Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 5 RIF regolamento art. 15
  • 8. Art. 7 Legge 713/86 e s.m.i. 1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego. 2. Il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresi' i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonche', se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione. 3. Con lo stesso decreto vengono altresi' determinate le modalita' da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11. 4. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti. 5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000. 6. Se il fatto e' commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto. 7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. Riferimento regolamento art 3 8 -12 (eventualmente anche capo VII e VIII)
  • 9. Art. 9 Legge 713/86 e s.m.i. 1. E' vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita' dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste dall'articolo 1. 2. Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed e' tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicita', nel modo e nei termini stabiliti dall'autorita' sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa e' raddoppiata. 3. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicita' sanitarie rilasciate dal Ministero della sanita', non potranno essere attribuite finalita' cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialita' medicinali. Riferimento regolamento art 20 e possibile per il regolamento 655/13 (claims)
  • 10. Art. 11 Legge 713/86 e s.m.i. 1. L'autorita' sanitaria competente puo' procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7. 2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le modalita' in uso per i prodotti farmaceutici. 3. Il prelievo puo' essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del distributore sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto. Riferimento regolamento art 22
  • 11. Art. 11 Legge 713/86 e s.m.i. 4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorita' sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all'autorita' giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanita'. 5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorita' competente istanza di revisione in bollo. 6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione e' l'Istituto Superiore di Sanita'. Riferimento regolamento capo VII e capo VIII
  • 12. Art. 11 Legge 713/86 e s.m.i. (segue) 7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero della sanita' o dalla autorita' sanitaria competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni. 8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti. 9. Il Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7. 10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. Riferimento regolamento capo VII e capo VIII
  • 13. Art. 12 Legge 713/86 e s.m.i. (segue) 1. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione. Riferimento regolamento art 6 e art 26
  • 14. Art. 13 Legge 713/86 e s.m.i. (segue) 1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorita' amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Riferimento regolamento art 22 - 34
  • 15. Nota bene Le note sono elaborate a dicembre 2104 e saranno superate con la pubblicazione degli atti legislativi connessi al regolamento cosmetico 1223/09/CE Sono basate su informazioni ed esperienza personali Non hanno valore legale e si declina ogni responsabilit in merito alla correttezza ed applicabilit delle stesse, sono intese esclusivamente come uno strumento informativo per addetti ai lavori. In particolare il riferimento incrociato regolamento/legge 竪 puramente indicativo e la sua effettiva corrispondenza ed applicazione va valutata caso per caso