Nellambito delle complicazioni collegate alla gestione della seconda o unica rata di acconto IRPEF, 竪 necessario analizzare anche la situazione dei contribuenti che hanno presentato il modello 730/2013.
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Ricalcolo acconti mod 730
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Modelli 730, acconti IRPEF da ricalcolare.
Nellambito delle complicazioni collegate alla gestione della
seconda o unica rata di acconto IRPEF, 竪 necessario analizzare
anche la situazione dei contribuenti che hanno presentato il modello
730/2013. Lart. 11, commi 18 e 19, del DL 28 giugno 2013 n. 76,
convertito nella L. 9 agosto 2013 n. 99, infatti, ha incrementato di
un punto percentuale la misura degli acconti IRPEF, che passano
dal 99% al 100%, a decorrere dal periodo dimposta 2013 (la nuova
misura 竪 quindi stabilita a regime). Per questanno, per嘆,
considerato che il suddetto DL 竪 entrato in vigore lo scorso 28
giugno, viene espressamente stabilito che lincremento dellacconto
IRPEF produca effetti solo nellambito della seconda o unica rata;
pertanto:- in sede di versamento della prima rata, occorreva
considerare la precedente misura del 99% (la prima rata di acconto
era quindi pari al 40% del 99%);- in sede di seconda rata, occorre
effettuare il versamento in misura corrispondente alla differenza fra
lacconto complessivamente dovuto, sulla base della nuova misura
del 100%, e limporto della prima rata;- in caso di acconto da
versare in unica rata, occorre calcolarlo sulla base della nuova
misura del 100%.Lart. 11 comma 19 del DL n. 76/2013 stabilisce
inoltre che, per i soggetti che si avvalgono dellassistenza fiscale,
cio竪 che hanno presentato i modelli 730/2013, i sostituti dimposta
trattengono la seconda o unica rata di acconto IRPEF tenendo conto
delle nuove disposizioni.
Laumento dal 99% al 100% della misura degli acconti IRPEF si
applica quindi anche ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai
collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori a progetto e agli
altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che
hanno presentato il modello 730/2013:- entro il 16 maggio 2013, in
caso di presentazione al sostituto dimposta che presta assistenza
fiscale diretta, per effetto della proroga disposta dal DPCM 26
aprile 2013;- ovvero entro il 10 giugno 2013, in caso di
presentazione ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato
allo svolgimento dellattivit di assistenza fiscale, per effetto della
proroga disposta dal DPCM 29 maggio 2013. In sede di
elaborazione dei modelli 730/2013, sono stati determinati anche gli
eventuali acconti IRPEF dovuti dal contribuente (prima e seconda o
unica rata), che devono essere trattenuti dal sostituto dimposta
(datore di lavoro, committente, ente previdenziale) in sede di
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effettuazione delle operazioni di conguaglio derivanti
dallassistenza fiscale. Per quanto riguarda leventuale prima rata
dellacconto IRPEF, non ci sono stati problemi, in quanto, come
detto, 竪 rimasta ferma la vecchia aliquota del 99%. Il sostituto
dimposta ha quindi provveduto a trattenere, eventualmente
applicando la rateizzazione ai sensi dellart. 20 del DLgs. n. 241/97
se richiesta dal contribuente, limporto indicato:- nel rigo 94 e/o 114
(in caso di dichiarazione congiunta con il coniuge) del modello 7303 (prospetto di liquidazione del modello 730/2013), dallo stesso
elaborato in caso di assistenza fiscale diretta;- oppure nel modello
730-4 elaborato dal CAF o dal professionista, ricevuto tramite i
servizi telematici dellAgenzia delle Entrate. Per quanto riguarda,
invece, la seconda o unica rata dellacconto IRPEF, che deve essere
trattenuta dal sostituto dimposta dalla retribuzione pagata nel
presente mese di novembre, non 竪 possibile utilizzare gli importi
indicati nel rigo 95 (o 115 in caso di dichiarazione congiunta) del
modello 730-3 (in caso di assistenza fiscale diretta) o nel modello
730-4 (in caso di assistenza fiscale prestata da un CAF o
professionista), in quanto sono stati elaborati prima dellentrata in
vigore del DL n. 76/2013, sulla base della misura del 99%. Ora,
pertanto, il sostituto dimposta deve procedere ad un ricalcolo della
seconda o unica rata dellacconto IRPEF che deve trattenere dagli
emolumenti corrisposti ai propri dipendenti o collaboratori nel mese
di novembre e versare allErario entro il prossimo 16 dicembre. In
pratica, partendo dai dati contenuti nel modello 730-3 (in caso di
assistenza fiscale diretta), o nel modello 730-4 ricevuto, occorre
fare la seguente operazione: (importo 1属 acconto se dovuto +
importo 2属 o unico acconto) x 100 / 99, meno limporto del 1属
acconto se dovuto. Qualora il modello 730/2013 sia stato presentato
in forma congiunta, il ricalcolo della seconda o unica rata di
acconto IRPEF va effettuato sia con riferimento al dichiarante che
al coniuge. Ricalcolo escluso se si utilizza il previsionaleIl
ricalcolo in esame non va invece effettuato qualora il lavoratore
sostituito, sotto la propria responsabilit, abbia comunicato al
sostituto dimposta, entro lo scorso 30 settembre, di non effettuare
la trattenuta del secondo o unico acconto IRPEF dovuto a
novembre, oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto
previsto dalla liquidazione del modello 730/2013, sulla base
dellapplicazione del c.d. metodo previsionale.
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