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Diffamazione: il danno non si presume
Loffesa allonore e alla reputazione arrecata con la diffamazione, il danno, la
prova, le presunzioni, la quantificazione in base alla professione e alla gravit
delloffesa. Nel caso di diffamazione a mezzo stampa, il danno allonore e alla
reputazione della vittima non si presume, ma va sempre dimostrato. La prova
pu嘆 essere fornita anche con semplici presunzioni, anche sulla base della
gravit delloffesa, della professione del danneggiato e della diffusione ed
autorevolezza del quotidiano su cui viene pubblicato larticolo diffamatorio. Alla
luce poi di tali elementi, se non vi 竪 prova sul quantitativo del danno, questo
pu嘆 essere liquidato in via equitativa dal giudice. Lo ha chiarito la Cassazione
con una sentenza di ieri [1].
La sentenza
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 aprile 29 luglio
2015, n. 16055
Presidente Salm辿 Relatore Sestini
Svolgimento del processo
A seguito di querela sporta da Y.N. e da A.G.H., il GUP del Tribunale di Milano
dispose il rinvio a giudizio di G.O. (giornalista) e di Ferruccio D.B.
(direttore responsabile del (omissis)) in relazione ai reati di diffamazione a
mezzo stampa e di omesso controllo loro rispettivamente contestati con
riferimento ad un articolo pubblicato il 20.10.1997 sul supplemento (omissis)
del (omissis): i querelanti lamentavano che larticolo, intitolato (omissis),
attribuisse loro attivit di finanziamento di gruppi terroristici islamici tramite la
(omissis) e la (omissis) di cui gli stessi erano ai vertici.
Il Tribunale di Milano mand嘆 assolti entrambi gli imputati, mentre la Corte di
Appello, confermata lassoluzione del D.B., dichiar嘆 lestinzione del reato
ascritto allO. per intervenuta prescrizione, condannando il giornalista al
risarcimento dei danni -da liquidarsi in separata sede- in favore delle parti
civili.
A seguito di ricorso proposto dallO. , la sentenza venne annullata dalla Corte
di Cassazione, che dispose il rinvio al giudice di appello in sede civile.
Pronunciando sulla causa riassunta, la Corte di Appello di Milano ha accertato
la responsabilit dellO., condannandolo al risarcimento dei danni e al
pagamento della sanzione pecuniaria (quantificati -rispettivamente- in
40.000,00 ed in 6.000,00 euro per ciascuno dei danneggiati).
Ricorre per cassazione lO., affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria;
resistono il N. e lH. a mezzo di controricorso.
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Motivi della decisione
1. Risulta infondata leccezione di invalidit e/o inesistenza della procura
apposta in calce al ricorso, che 竪 stata sollevata dai controricorrenti sul
duplice rilievo che la procura difetta del requisito necessario della specialit e
reca una data anteriore a quella del ricorso.
Va considerato, infatti, che, bench辿 abbia un contenuto generico (ma,
comunque, esteso anche al ricorso per cassazione), non esistono elementi che
consentano di ritenere che la procura non si riferisca allo specifico giudizio per
cassazione introdotto dal ricorso (ed in tal senso depone anche lelezione di
domicilio in Roma); non rileva, inoltre, la circostanza che la data della procura
(30.4.12) sia anteriore a quella del ricorso (11.5.2012), giacch辿 ci嘆 che
esclude sicuramente la specialit 竪 solo lanteriorit della procura rispetto alla
sentenza impugnata.
2. Richiamati i criteri (della pertinenza, della continenza e della verit) che
valgono ad integrare la scriminante dellesercizio del diritto di cronaca, la Corte
di Appello ha preso in esame alcuni passaggi dellarticolo giornalistico ed ha
affermato che risulta ictu oculi la portata diffamatoria dellarticolo per
lonore e la reputazione (in ispecie professionale) di Y.N. e di A.G.H., anche
perch辿 lautore ha operato un accostamento suggestivo tra le attivit
finanziarie dirette dagli appellanti e la lotta armata nel nome dellIslam; ci嘆
premesso, ha escluso che sia ravvisabile la scriminante del diritto di cronaca
giornalistica, in quanto non appare rispettato il principio di verit delle notizie
riferite, neppure sotto il profilo della verit putativa, che resta esclusa a priori
dalla circostanza che il giornalista -cui incombeva il relativo onere- neppure 谷
stato in grado di offrire idonea prova delle fonti di prova utilizzate, rimaste
essenzialmente non rivelate; in relazione alla sussistenza dellelemento
soggettivo del reato di diffamazione, ha - poi osservato che non soltanto 竪
ravvisabile nel giornalista la volont della propria condotta e la consapevolezza
della sua capacit offensiva , ma vieppi湛 la mancanza di prova circa lattivit
di diligente verifica delle fonti, attesta laccettazione da parte dellautore del
rischio della comunicazione di fatti falsi pur di darne la notizia; quanto, infine
ai profili liquidatori, ha affermato che doveva compiersi una valutazione
necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c., con riferimento alla gravit
delloffesa allonore e alla reputazione dei soggetti diffamati, alla diffusione e
alla autorevolezza del quotidiano e alla professione delle parti lese.
3. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 21 Cost., 51 e 59 c.p., oltre che dellartt. 627, comma 3
c.p.p. e, comunque dellart. 384 cpv C.P.C. e si duole che, con una
motivazione apparente e/o contraddittoria e disattendendo i principi
affermati dalla sentenza di rinvio, non gli sia stata riconosciuta la
scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca, quantomeno
sotto il profilo putativo: rileva che la sentenza rescindente aveva affermato
che, perch辿 sia esclusa la causa di giustificazione dellesercizio del diritto di
cronaca, occorre che risulti la non verit, ovvero la falsit, del fatto narrato ed
evidenzia che larticolo era basato su fonti confidenziali dellepoca, rivelatesi
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poi attendibili e che -pertanto ricorreva la verosimiglianza delle informazioni
assunte dal giornalista e poi divulgate, senza che tale verosimiglianza potesse
essere esclusa dallesito delle investigazioni (avvenuto molti anni dopo la
pubblicazione dellarticolo e risultante da documenti che non avrebbero dovuto
trovare ingresso nel giudizio di rinvio).
3.1. Col secondo motivo (che deduce, oltre alla omessa e contraddittoria
motivazione sul punto, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 cpv,
47 e 595 c.p.), lO. si duole che la Corte non abbia valutato, neppure incidenter
tantum, la sussistenza dellelemento soggettivo del reato ed evidenzia che il
giudice di rinvio confonde le categorie giuridiche della putativit della
scriminante e dellerrore che esclude il dolo.
3.2. Il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione dellart. 627, comma 3
c.p.p. e, comunque, dellart. 384 cpv C.P.C. e omessa motivazione) ribadisce
che il giudice di rinvio avrebbe dovuto rivalutare tutti gli elementi di fatto gi
acquisiti dal Tribunale, ivi compresi i fondamentali dossier dei servizi
informativi, al fine di giungere alla affermazione della verit (o comunque
della verosimiglianza) dei fatti esposti dal giornalista e con la gi ricordata
avvertenza che solo la comprovata falsit di quanto riportato nellarticolo
avrebbe potuto condurre ad un giudizio negativo sulla condotta del ricorrente.
3.3. Il quarto motivo prospetta la violazione dellart. 345 C.P.C. avendo la
Corte dAppello deciso la causa sulla base di elementi di prova inammissibili e,
comunque, avendo valorizzato documenti riportanti fatti successivi rispetto alla
data di pubblicazione dellarticolo: assume lO. che la verosimiglianza dei fatti
narrati pu嘆 ben essere provata anche con documenti formati successivamente,
purch辿 relativi a fatti verificatisi prima della pubblicazione, mentre non possono
trarsi elementi negativi, ossia volti a negare lapplicazione della scriminante
della verit putativa, da atti non solo formatisi successivamente, ma aventi ad
oggetto fatti verificatisi dopo la pubblicazione dellarticolo e perci嘆 non
conoscibili -in allora- da parte dellautore.
3.4. Lultimo motivo prospetta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.
2043 e 2059 c.c. e dellart. 185 c.p. e censura la sentenza per avere liquidato il
danno non patrimoniale in difetto di alcuna prova al riguardo e comunque in
totale carenza motivazionale: afferma che il danno non pu嘆 mai essere
considerato sussistente in re ipsa incombendo sul richiedente lonere di
dedurre e provare gli elementi che attestino la effettiva esistenza di un
pregiudizio, anche soltanto di natura non patrimoniale.
4. I primi quattro motivi risultano inammissibili per difetto di autosufficienza
giacch辿 sono incentrati -sotto vari profili- sul contenuto dellarticolo
giornalistico, che non risulta tuttavia trascritto -neppure in minima parte- nel
ricorso.
Pi湛 specificamente, va considerato che i primi tre motivi sono volti -nel loro
complesso- a censurare laffermazione della sussistenza della diffamazione,
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dolendosi il ricorrente della ritenuta ricorrenza dellelemento soggettivo del
reato e del mancato riconoscimento della scriminante dellesercizio del diritto di
cronaca (anche in relazione alla verit putativa dei fatti narrati); il quarto
motivo -ancorch辿 concernente in via diretta lammissione di prove documentali
che si assumono tardive- attiene anchesso allaccertamento della diffamazione
(in quanto le prove contestate sono state utilizzate per escludere la verit dei
fatti narrati).
Ci嘆 premesso, deve rilevarsi che questa Corte ha avuto modo di affermare che,
in relazione ad una causa risarcitoria avente ad oggetto dichiarazioni
asseritamente diffamatorie compiute a mezzo stampa, la parte che muova
critiche alla valutazione compiuta dal giudice di appello, sia in fatto che in
diritto, circa la natura diffamatoria dello scritto in questione e la sussistenza
del relativo reato, 竪 tenuta, in ossequio al c.d. principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, ad individuare se del caso riproducendolo
direttamente, ove necessario in relazione alloggetto della critica di cui al
motivo, ed eventualmente indirettamente, ove lapprezzamento della critica lo
consenta il contenuto dellarticolo nella parte cui la critica si riferisce,
specificando anche dove la Corte possa esaminarlo per verificarne la
conformit del contenuto riprodotto rispetto a quello effettivo (Cass. n.
3338/2009).
Alla luce di tale principio di diritto -che merita continuit- deve ritenersi che, in
difetto di trascrizione (anche parziale e per le parti di specifico interesse) del
contenuto dellarticolo di cui il ricorrente nega il carattere diffamatorio e in
carenza di qualsiasi indicazione utile al suo reperimento nellambito degli atti
processuali, i motivi siano inammissibili in quanto non pongono la Corte nella
condizione di poter valutare la fondatezza o meno delle censure mosse alla
sentenza impugnata.
5. Il quinto motivo 竪 infondato.
A prescindere dallerronea affermazione che il danno deve considerarsi
sussistente in re ipsa (cfr. Cass. n. 24474/2014, che ha sottolineato che nella
diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il
risarcimento, non 竪 `in re ipsa, ma richiede che ne sia data prova, anche a
mezzo di presunzioni semplici), deve considerarsi che la Corte ha mostrato di
avere correttamente presunto lesistenza del danno sulla base degli elementi -
espressamente richiamati della gravit delloffesa (tale da determinare
discredito sociale financo a livello di comunit internazionale), della
professione svolta dai danneggiati (dirigenti bancari e manager di livello
internazionale) e della diffusione ed autorevolezza del quotidiano sul cui
supplemento era stato pubblicato larticolo; altrettanto correttamente -e sulla
base degli stessi elementila Corte ha proceduto ad una liquidazione
necessariamente equitativa del danno.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte
controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 5.800,00 (di cui euro 200,00
per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
http://www.laleggepertutti.it/94393_diffamazione-il-danno-non-si-presume
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://isolapulita.blogspot.it/2015/07/sentenza-cassazione-diffamazione-
il.html