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SignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea Arcella
La grafometria applicata al documento
pubblico: quale interoperabilit?
15 giugno Milano
Gea Arcella
notaio
Il principio di equivalenza come modalit
innovativa di normare il documento
informatico e le firme elettroniche
Documento cartaceo e documento
informatico sono effettivamente equivalenti ?
Allequivalenza giuridica corrisponde
lequivalenza fenomenologica?
La necessit di una normativa di settore che
tenga conto della diversit fenomenica tra
documento tradizionale cartaceo e
documento informatico, tra firma autografa e
firme elettroniche
Il documento 竪 solo scrittura?
Documento grafico: documento indiretto,
per cui la rappresentazione pu嘆 avvenire solo
mediante il tramite della mente umana
Documento fotografico: documento diretto
in quanto rappresenta la realt senza
necessit di alcun tramite
CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile
Documento e documentalit
Le prove documentali
I documenti dichiarativi:
il telegramma
 le carte ed i registri domestici
 Le annotazioni di cui agli artt. 2707 e 2708 c.c.
 le scritture contabili degli imprenditori
 le copie degli atti pubblici e delle scritture private
 le copie fotostatiche o trasmesse via fax
 le riproduzioni meccaniche di cui allart. 2712 c.c.
Le prove documentali
Le riproduzioni fotografiche e cinematografiche
le registrazioni fonografiche
ogni altra riproduzione meccanica di fatti o cose
assumono lefficacia di piena prova, se il soggetto
contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformit ai fatti o alle cose medesime (art. 2712
c.c.).
Il documento nel regolamento eIdas e
nel nuovo CAD
束documento elettronico損, qualsiasi contenuto
conservato in forma elettronica, in particolare
testo o registrazione sonora, visiva o
audiovisiva;
Il documento attiene alla prova e non 竪
necessariamente legato alla scrittura
La forma attiene al contratto
竪 il modo con cui viene manifestata la
volont
Il documento e la forma
La forma e l'efficacia probatoria
Art. 20. Validit ed efficacia probatoria dei
documenti informatici non sottoscritti
Pu嘆 integrare il requisito della forma scritta,
ma 竪 liberamente valutabile in giudizio, in
relazione alle sue caratteristiche oggettive di
qualit, sicurezza, integrit e immodificabilit.
Nuovo CAD
La forma e l'efficacia probatoria
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
1. lapposizione di una firma elettronica soddisfa il requisito della forma
scritta e sul piano probatorio 竪 liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit, sicurezza, integrit e
immodificabilit.
2. lapposizione di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.... omissis
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di
cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice
civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di
nullit, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di
cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su supporto
informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti,
a pena di nullit, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
Nuovo CAD
Le tipologie di firma dopo il regolamento
eIdas e la revisione del CAD
束firma elettronica損: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal
firmatario per firmare;
束firma elettronica avanzata損: una firma elettronica che soddisfi i
seguenti requisiti:
a) 竪 connessa unicamente al firmatario;
b) 竪 idonea a identificare il firmatario;
c) 竪 creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che
il firmatario pu嘆, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il
proprio esclusivo controllo; e
d) 竪 collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire
lidentificazione di ogni successiva modifica di tali dati
束firma elettronica qualificata損: una firma elettronica avanzata creata
da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e
basata su un certificato qualificato per firme elettroniche
Forma e supporto
 Nel documento cartaceo la forma scritta 竪
riconoscibile ictu oculi
 Nel documento informatico lattribuzione
del requisito della forma scritta 竪 il risultato
di un complesso procedimento valutativo
basato sulla stabilit del contenuto e sul
procedimento di firma utilizzato
La sottoscrizione autografa tradizionale
Lassunzione di paternit del documento viene
realizzata attraverso la sottoscrizione
Requisiti:
Autografia
la sottoscrizione 竪 un segno grafico che deve
sempre essere vergata di pugno dallautore, essa 竪
un attributo strettamente personale che
contraddistingue ogni individuo dallaltro.
Autenticit
il sottoscrittore deve essere colui che effettivamente
ha apposto di fatto la firma.
La firma digitale e la grafometria: identit e
differenze delle sottoscrizioni elettroniche
Ogni tipologia di firma non tradizionale deve (continuare
ad) essere idonea ad assicurare:
a) la funzione indicativa, ovvero deve consentire di
identificare un soggetto (il firmatario) distinguendolo
dagli altri;
b) la funzione dichiarativa, ossia deve essere idonea
a manifestare ladesione al contenuto del documento da
parte del firmatario;
c) la funzione probatoria, deve avere la capacit di
provare la provenienza del documento
La firma digitale e la grafometria: identit e
differenze delle sottoscrizioni elettroniche
Per firmare un documento informatico > si utilizza un
procedimento informatico
Tale procedimento 竪 l'apposizione > della FIRMA ELETTRONICA
Lefficacia probatoria del documento dipende dal grado di
sicurezza del procedimento utilizzato per la firma
Solo la firma elettronica qualificata viene direttamente equiparata
dal Regolamento eIdas alla sottoscrizione autografa e gode del
riconoscimento reciproco tra Stati membri se accompagnata da un
certificato qualificato.
Attualmente lunico procedimento tecnologico che assicura tutti i
requisiti previsti per la firma qualificata 竪 quello basato sulle chiavi
asimmetriche che si sostanzia nella firma digitale.
La firma digitale
La riferibilit della chiave privata al titolare non 竪 affidata
ad un suo dato biometrico ma ad un certificato
qualificato emesso da una CA la quale si fa garante di
aver identificato un determinato titolare e di aver
attribuito a lui e solo a lui una certa coppia di chiavi.
Lutilizzo concreto della chiave e la materiale
apposizione della firma digitale conseguono
attualmente alla digitazione di un PIN, anche se sono
possibili ed in parte utilizzati sistemi di attivazione
biometrica della chiave privata
La firma grafometrica
 la firma grafometrica si fonda sulla
realizzazione del medesimo gesto richiesto
per la apposizione di una firma olografa su
supporto cartaceo
 la firma grafometrica 竪 una firma
biometrica perch竪 vengono acquisiti
tramite campionatura parametri che
attengono alla biometria comportamentale.
I dati biometrici
per dati biometrici si intendono 束i dati
personali ottenuti da un trattamento tecnico
specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o
confermano lidentificazione univoca, quali
limmagine facciale o i dati dattiloscopici損.
Regolamento UE 2016/679 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
La firma grafometrica
 La firma grafometrica consente di acquisire
tutte le informazioni necessarie per una
perizia calligrafica/grafologica:
 posizione e pressione dello stilo sulla
superficie, inclinazione, accelerazione, ecc.
 ovvero acquisisce tutti quei dati biometrici
definiti come comportamentali
Il problema del Binder
Il problema dell'alterazione del documento:
 nel documento cartaceo questo 竪 impedito dalle norme sull'indelebilit
degli inchiostri, sulla redazione delle postille, sull'interlineatura e
dallimpossibilit fisica di spostare una firma autografa
 nel documento informatico il c.d. Document Binder implementa un
meccanismo di legatura tra la firma grafometrica ed il documento
PDF sottoscritto impedendo che il tratto grafometrico venga dissociato
dal testo cui 竪 stato apposto: una volta apposta la sottoscrizione ed
accettata, tutti i dati grafometrici raccolti vengono istantaneamente
protetti con un sistema di cifratura e legati indissolubilmente al
documento attraverso un sistema di impronte non reversibili, la stessa
legatura assicura la non alterabilit del documento nel suo complesso
Linteroperabilit
Il problema della validit erga omnes del documento pubblico:
le soluzioni non possono essere proprietarie e non possono
limitarsi a sistemi basati sul mutuo riconoscimento
La conservazione nel tempo del documento e la sua validit:
la leggibilit, la fruibilit da chiunque ne abbia interesse
la consultabilit
la possibilit che i suoi effetti si protraggano nel tempo richiede
una costante manutenzione nel tempo
Il documento pubblico come oggetto che deve poter accogliere
anche informazioni successive avendo un ciclo di vita non
istantaneo
GRAZIE PER LATTENZIONE
garcella@notariato.it

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  • 6. Il documento 竪 solo scrittura?
  • 7. Documento grafico: documento indiretto, per cui la rappresentazione pu嘆 avvenire solo mediante il tramite della mente umana Documento fotografico: documento diretto in quanto rappresenta la realt senza necessit di alcun tramite CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile Documento e documentalit
  • 8. Le prove documentali I documenti dichiarativi: il telegramma le carte ed i registri domestici Le annotazioni di cui agli artt. 2707 e 2708 c.c. le scritture contabili degli imprenditori le copie degli atti pubblici e delle scritture private le copie fotostatiche o trasmesse via fax le riproduzioni meccaniche di cui allart. 2712 c.c.
  • 9. Le prove documentali Le riproduzioni fotografiche e cinematografiche le registrazioni fonografiche ogni altra riproduzione meccanica di fatti o cose assumono lefficacia di piena prova, se il soggetto contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformit ai fatti o alle cose medesime (art. 2712 c.c.).
  • 10. Il documento nel regolamento eIdas e nel nuovo CAD 束documento elettronico損, qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
  • 11. Il documento attiene alla prova e non 竪 necessariamente legato alla scrittura La forma attiene al contratto 竪 il modo con cui viene manifestata la volont Il documento e la forma
  • 12. La forma e l'efficacia probatoria Art. 20. Validit ed efficacia probatoria dei documenti informatici non sottoscritti Pu嘆 integrare il requisito della forma scritta, ma 竪 liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualit, sicurezza, integrit e immodificabilit. Nuovo CAD
  • 13. La forma e l'efficacia probatoria Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 1. lapposizione di una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio 竪 liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit, sicurezza, integrit e immodificabilit. 2. lapposizione di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.... omissis 2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullit, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su supporto informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullit, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Nuovo CAD
  • 14. Le tipologie di firma dopo il regolamento eIdas e la revisione del CAD 束firma elettronica損: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare; 束firma elettronica avanzata損: una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti: a) 竪 connessa unicamente al firmatario; b) 竪 idonea a identificare il firmatario; c) 竪 creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario pu嘆, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e d) 竪 collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire lidentificazione di ogni successiva modifica di tali dati 束firma elettronica qualificata損: una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche
  • 15. Forma e supporto Nel documento cartaceo la forma scritta 竪 riconoscibile ictu oculi Nel documento informatico lattribuzione del requisito della forma scritta 竪 il risultato di un complesso procedimento valutativo basato sulla stabilit del contenuto e sul procedimento di firma utilizzato
  • 16. La sottoscrizione autografa tradizionale Lassunzione di paternit del documento viene realizzata attraverso la sottoscrizione Requisiti: Autografia la sottoscrizione 竪 un segno grafico che deve sempre essere vergata di pugno dallautore, essa 竪 un attributo strettamente personale che contraddistingue ogni individuo dallaltro. Autenticit il sottoscrittore deve essere colui che effettivamente ha apposto di fatto la firma.
  • 17. La firma digitale e la grafometria: identit e differenze delle sottoscrizioni elettroniche Ogni tipologia di firma non tradizionale deve (continuare ad) essere idonea ad assicurare: a) la funzione indicativa, ovvero deve consentire di identificare un soggetto (il firmatario) distinguendolo dagli altri; b) la funzione dichiarativa, ossia deve essere idonea a manifestare ladesione al contenuto del documento da parte del firmatario; c) la funzione probatoria, deve avere la capacit di provare la provenienza del documento
  • 18. La firma digitale e la grafometria: identit e differenze delle sottoscrizioni elettroniche Per firmare un documento informatico > si utilizza un procedimento informatico Tale procedimento 竪 l'apposizione > della FIRMA ELETTRONICA Lefficacia probatoria del documento dipende dal grado di sicurezza del procedimento utilizzato per la firma Solo la firma elettronica qualificata viene direttamente equiparata dal Regolamento eIdas alla sottoscrizione autografa e gode del riconoscimento reciproco tra Stati membri se accompagnata da un certificato qualificato. Attualmente lunico procedimento tecnologico che assicura tutti i requisiti previsti per la firma qualificata 竪 quello basato sulle chiavi asimmetriche che si sostanzia nella firma digitale.
  • 19. La firma digitale La riferibilit della chiave privata al titolare non 竪 affidata ad un suo dato biometrico ma ad un certificato qualificato emesso da una CA la quale si fa garante di aver identificato un determinato titolare e di aver attribuito a lui e solo a lui una certa coppia di chiavi. Lutilizzo concreto della chiave e la materiale apposizione della firma digitale conseguono attualmente alla digitazione di un PIN, anche se sono possibili ed in parte utilizzati sistemi di attivazione biometrica della chiave privata
  • 20. La firma grafometrica la firma grafometrica si fonda sulla realizzazione del medesimo gesto richiesto per la apposizione di una firma olografa su supporto cartaceo la firma grafometrica 竪 una firma biometrica perch竪 vengono acquisiti tramite campionatura parametri che attengono alla biometria comportamentale.
  • 21. I dati biometrici per dati biometrici si intendono 束i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano lidentificazione univoca, quali limmagine facciale o i dati dattiloscopici損. Regolamento UE 2016/679 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
  • 22. La firma grafometrica La firma grafometrica consente di acquisire tutte le informazioni necessarie per una perizia calligrafica/grafologica: posizione e pressione dello stilo sulla superficie, inclinazione, accelerazione, ecc. ovvero acquisisce tutti quei dati biometrici definiti come comportamentali
  • 23. Il problema del Binder Il problema dell'alterazione del documento: nel documento cartaceo questo 竪 impedito dalle norme sull'indelebilit degli inchiostri, sulla redazione delle postille, sull'interlineatura e dallimpossibilit fisica di spostare una firma autografa nel documento informatico il c.d. Document Binder implementa un meccanismo di legatura tra la firma grafometrica ed il documento PDF sottoscritto impedendo che il tratto grafometrico venga dissociato dal testo cui 竪 stato apposto: una volta apposta la sottoscrizione ed accettata, tutti i dati grafometrici raccolti vengono istantaneamente protetti con un sistema di cifratura e legati indissolubilmente al documento attraverso un sistema di impronte non reversibili, la stessa legatura assicura la non alterabilit del documento nel suo complesso
  • 24. Linteroperabilit Il problema della validit erga omnes del documento pubblico: le soluzioni non possono essere proprietarie e non possono limitarsi a sistemi basati sul mutuo riconoscimento La conservazione nel tempo del documento e la sua validit: la leggibilit, la fruibilit da chiunque ne abbia interesse la consultabilit la possibilit che i suoi effetti si protraggano nel tempo richiede una costante manutenzione nel tempo Il documento pubblico come oggetto che deve poter accogliere anche informazioni successive avendo un ciclo di vita non istantaneo