La legge di bilancio 2017 incrementa, amplia e semplifica il credito d’imposta sulla ricerca, introdotto dall’art. 3 del Dl 145/2013 e attuato con il DM del 27 maggio 2015.
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ºÝºÝߣ novità credito di imposta dalla Legge di Bilancio 2017
1. Aspetti Disciplina fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 Disciplina dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016
Requisito soggettivo Tutte le imprese residenti nel territorio dello stato o le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti (non rileva forma giuridica, settore economico
o regime contabile adottato) che investono in ricerca
Si aggiungono le imprese residenti o le stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri
Stati membri della Ue, negli Stati aderenti all'accordo sul
SEE ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
MEF 04/091996
Periodo applicazione Fino all’esercizio in corso al 31/12/2019 Fino all’esercizio in corso al 31/12/2020
Misura del credito Credito massimo annuale, complessivamente non superiore
a 5 milioni di euro
Misura distinta collegata alla spesa incrementale delle
distinte tipologie di oneri: 50 o 25% di credito d’imposta
Credito massimo annuale, complessivamente non superiore
a 20 milioni di euro
Misura unica per tutte le tipologie di oneri: 50%
Novità credito imposta investimenti in ricerca nella Legge di Bilancio 2017
2. Aspetti Disciplina fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 Disciplina dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016
Condizioni limiti
soggettivi e
oggettivi
Spese minime per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a
euro 30.000 annui (sommatoria di tutte le categorie di spesa
previste).
Doppio limite:
1) generale di spettanza del credito collegato all’ammontare
della spesa annua complessiva almeno pari a euro 30.000
2) specifico collegato alla spesa incrementale delle distinte
tipologie di oneri, che danno diritto alle due aliquote 50 o 25%
di credito d’imposta
Spese minime per attività di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 30.000 annui (sommatoria di tutte le categorie di
spesa previste).
Unico limite:
1) generale di spettanza del credito collegato
all’ammontare della spesa annua complessiva almeno pari
a euro 30.000
Costi ammissibili:
costi di personale
impiegato nelle
attività di ricerca e
sviluppo
Ammesso: personale altamente qualificato in possesso di un
titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di
dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in
possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico
o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced
(International Standard Classification of Education)
Non ammesso: personale con mansioni amministrative,
contabili, commerciali, ecc.
I costi del personale sono ammessi senza particolari
qualifiche e profili a condizione che sia impiegato nelle
attività di ricerca
Novità credito imposta investimenti in ricerca nella Legge di Bilancio 2017