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PA e Social Media
       Quadro normativo



(tratto dal 束Vademecum PA e Social Media損  Ministero per la PA e la semplificazione)
束Nel nostro ordinamento non esistono precisi obblighi giuridici
relativi alla presenza delle Pubbliche Amministrazioni sui siti di
social networking, in quanto il legislatore ha ritenuto opportuno
che la scelta di utilizzare gli strumenti del social Web sia assunta
soltanto dagli Enti che sono in condizione di accettare le dinamiche
e mettere in pratica i paradigmi gi enunciati損.
束Smentendo un diffuso, ma errato, luogo comune, 竪 possibile
affermare che non esistono ostacoli giuridici allutilizzo dei social
media da parte delle Pubbliche Amministrazioni; al contrario, in pi湛
documenti come le Linee guida per i siti web della PA, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha auspicato un
uso proficuo dei social media per fini istituzionali,
specialmente nel campo della comunicazione損.
Provvedimento     Descrizione                            Parole chiave

Legge n. 633/     Legge a protezione del diritto          Copyright, Diritto dautore,
1941              d'autore e di altri diritti connessi al Titolarit dei contenuti e dei
                  suo esercizio                           dati pubblici
Legge n. 150/     Disciplina delle attivit di           Comunicazione Pubblica, URP
2000              informazione e di comunicazione
                  delle Pubbliche Amministrazioni
D. Lgs. n. 196/   Codice in materia di prote-            Privacy, Sicurezza
2003              zione dei dati personali
Legge n. 4/2004   Disposizioni per favorire              Accessibilit
                  l'accesso dei soggetti disabili
                  agli strumenti informatici
D. Lgs. n. 82/    Codice dellAmministrazione            Diritto dei cittadini alluso
2005              Digitale                               delle tecnologie, e-democracy,
                                                         e-partecipation, Titolarit dei
                                                         dati pubblici, Servizi on line
D. Lgs. n. 163/   Codice dei contratti pubblici          Contratti, Condizioni e termini
2006              in materia di lavori, servizi e        duso
                  forniture
Decreto legge 82/2005
                    Art. 9
    Partecipazione democratica elettronica

束Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni
    forma di uso delle nuove tecnologie per
 promuovere una maggiore partecipazione dei
cittadini, anche residenti all'estero, al processo
democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti
  politici e civili sia individuali che collettivi損.
Legge 150/2000
                                       Art.1
                      Finalit e ambito di applicazione
 束Le attivit di informazione e di comunicazione sono, in particolare,
                                  finalizzate a:
 a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al
                       fine di facilitarne l'applicazione;
     b) illustrare le attivit delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
     d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
                   rilevante interesse pubblico e sociale;
   e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonch辿 la conoscenza dell'avvio e del
                 percorso dei procedimenti amministrativi;
    f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonch辿 quella
 dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilit
ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
In sostanza, i social media rappresentano, data la loro natura e
diffusione, la perfetta base di appoggio per istituire uno o pi湛
canali di comunicazione tra PA e cittadinanza.

La presenza della PA sui social media non pu嘆 ritenersi sostitutiva
della presenza sul sito istituzionale dellAmministrazione, mai e per
nessuna ragione.

Ci嘆 perch辿 possono esserci (e ci sono) utenti che non vogliono
iscriversi a questo o quel social media, ed 竪 un loro diritto, e la PA
violerebbe il principio di neutralit tecnologica se cos狸 non facesse.
Normalmente liscrizione a un social media 竪 gratuita, ma comporta
comunque laccettazione dei termini di un contratto standard
e non contrattabile.

La decisione di iscriversi a un social media va quindi presa
(o almeno autorizzata) 束dal soggetto che, in base allordinamento
dellEnte, 竪 in grado di impegnarlo verso lesterno損.
束Assume grande importanza la lettura dei termini di servizio
(in inglese Terms of Service o TOS) che devono essere accettati
dallEnte prima di poter accedere ai servizi di social media e,
quindi, prima della creazione del profilo損.

束Tali condizioni, che 竪 opportuno conservare al pari di qualunque
altro contratto, si occupano di:
riservatezza dei dati degli utenti (privacy policy)  DL 196/03;
 condotte consentite allutente;
diritti sui contenuti inseriti dagli utenti;
limitazioni di responsabilit del fornitore損.
Vanno monitorati, inoltre:
i comportamenti vietati dal gestore del social media;
il fatto che i contenuti pubblicati non ledano il diritto dautore;
eventuali cambiamenti dei TOS.

 opportuno che la PA, una volta scelto di iscriversi a un
social media, rilasci, a uso interno, un documento sulla
social media policy da adottare.
束La social media policy interna ha lobiettivo di assicurare
una corretta e proficua presenza dellEnte sui social network,
fornendo agli operatori tutte le indicazioni necessarie quali:
indicare lufficio (o la struttura) che si occupa della gestione
  del profilo dellEnte ;
precisare quali contenuti possano essere pubblicati e con
  quale tipo di licenza;
informare tutti i dipendenti dellEnte delle attivit intraprese
  sui social media, definendo linterazione con i diversi uffici;
definire le cautele in materia di sicurezza (come, per
  esempio, in relazione ai requisiti delle password di accesso).
Nella social media policy interna vanno rese chiare:
 le licenze con cui sono pubblicati i contenuti dellEnte (testi,
 foto, video) e se questi possono essere riutilizzati;
linformativa in materia di riservatezza dei dati personali in
 cui rendere noto come saranno trattate le informazioni
 degli utenti nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003;
quali sono le condotte consentite e quali i comportamenti
 che possono determinare leliminazione del commento /
 contenuto e, eventualmente, la segnalazione allautorit
 giudiziaria competente (frasi ingiuriose e offensive,
 commenti osceni, contenuti illegali, contenuti classificabili
 come spam).
Il Vademecum infine si concentra sullaspetto della
Accessibilit dei siti alle persone disabili, da tenere
particolarmente presente quando ci si occupa di social media.

Le indicazioni contenute nella legge 4/04 e nellallegato A del
decreto legge 82/05 vanno dunque applicati allo scopo di garantire
parit di condizioni per laccesso ai contenuti rilasciati dallEnte
sul social media ai soggetti disabili e/o diversamente abili.
Social media e pa   quadro normativo

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Social media e pa quadro normativo

  • 1. PA e Social Media Quadro normativo (tratto dal 束Vademecum PA e Social Media損 Ministero per la PA e la semplificazione)
  • 2. 束Nel nostro ordinamento non esistono precisi obblighi giuridici relativi alla presenza delle Pubbliche Amministrazioni sui siti di social networking, in quanto il legislatore ha ritenuto opportuno che la scelta di utilizzare gli strumenti del social Web sia assunta soltanto dagli Enti che sono in condizione di accettare le dinamiche e mettere in pratica i paradigmi gi enunciati損. 束Smentendo un diffuso, ma errato, luogo comune, 竪 possibile affermare che non esistono ostacoli giuridici allutilizzo dei social media da parte delle Pubbliche Amministrazioni; al contrario, in pi湛 documenti come le Linee guida per i siti web della PA, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha auspicato un uso proficuo dei social media per fini istituzionali, specialmente nel campo della comunicazione損.
  • 3. Provvedimento Descrizione Parole chiave Legge n. 633/ Legge a protezione del diritto Copyright, Diritto dautore, 1941 d'autore e di altri diritti connessi al Titolarit dei contenuti e dei suo esercizio dati pubblici Legge n. 150/ Disciplina delle attivit di Comunicazione Pubblica, URP 2000 informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni D. Lgs. n. 196/ Codice in materia di prote- Privacy, Sicurezza 2003 zione dei dati personali Legge n. 4/2004 Disposizioni per favorire Accessibilit l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici D. Lgs. n. 82/ Codice dellAmministrazione Diritto dei cittadini alluso 2005 Digitale delle tecnologie, e-democracy, e-partecipation, Titolarit dei dati pubblici, Servizi on line D. Lgs. n. 163/ Codice dei contratti pubblici Contratti, Condizioni e termini 2006 in materia di lavori, servizi e duso forniture
  • 4. Decreto legge 82/2005 Art. 9 Partecipazione democratica elettronica 束Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi損.
  • 5. Legge 150/2000 Art.1 Finalit e ambito di applicazione 束Le attivit di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivit delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonch辿 la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonch辿 quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilit ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
  • 6. In sostanza, i social media rappresentano, data la loro natura e diffusione, la perfetta base di appoggio per istituire uno o pi湛 canali di comunicazione tra PA e cittadinanza. La presenza della PA sui social media non pu嘆 ritenersi sostitutiva della presenza sul sito istituzionale dellAmministrazione, mai e per nessuna ragione. Ci嘆 perch辿 possono esserci (e ci sono) utenti che non vogliono iscriversi a questo o quel social media, ed 竪 un loro diritto, e la PA violerebbe il principio di neutralit tecnologica se cos狸 non facesse.
  • 7. Normalmente liscrizione a un social media 竪 gratuita, ma comporta comunque laccettazione dei termini di un contratto standard e non contrattabile. La decisione di iscriversi a un social media va quindi presa (o almeno autorizzata) 束dal soggetto che, in base allordinamento dellEnte, 竪 in grado di impegnarlo verso lesterno損.
  • 8. 束Assume grande importanza la lettura dei termini di servizio (in inglese Terms of Service o TOS) che devono essere accettati dallEnte prima di poter accedere ai servizi di social media e, quindi, prima della creazione del profilo損. 束Tali condizioni, che 竪 opportuno conservare al pari di qualunque altro contratto, si occupano di: riservatezza dei dati degli utenti (privacy policy) DL 196/03; condotte consentite allutente; diritti sui contenuti inseriti dagli utenti; limitazioni di responsabilit del fornitore損.
  • 9. Vanno monitorati, inoltre: i comportamenti vietati dal gestore del social media; il fatto che i contenuti pubblicati non ledano il diritto dautore; eventuali cambiamenti dei TOS. opportuno che la PA, una volta scelto di iscriversi a un social media, rilasci, a uso interno, un documento sulla social media policy da adottare.
  • 10. 束La social media policy interna ha lobiettivo di assicurare una corretta e proficua presenza dellEnte sui social network, fornendo agli operatori tutte le indicazioni necessarie quali: indicare lufficio (o la struttura) che si occupa della gestione del profilo dellEnte ; precisare quali contenuti possano essere pubblicati e con quale tipo di licenza; informare tutti i dipendenti dellEnte delle attivit intraprese sui social media, definendo linterazione con i diversi uffici; definire le cautele in materia di sicurezza (come, per esempio, in relazione ai requisiti delle password di accesso).
  • 11. Nella social media policy interna vanno rese chiare: le licenze con cui sono pubblicati i contenuti dellEnte (testi, foto, video) e se questi possono essere riutilizzati; linformativa in materia di riservatezza dei dati personali in cui rendere noto come saranno trattate le informazioni degli utenti nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003; quali sono le condotte consentite e quali i comportamenti che possono determinare leliminazione del commento / contenuto e, eventualmente, la segnalazione allautorit giudiziaria competente (frasi ingiuriose e offensive, commenti osceni, contenuti illegali, contenuti classificabili come spam).
  • 12. Il Vademecum infine si concentra sullaspetto della Accessibilit dei siti alle persone disabili, da tenere particolarmente presente quando ci si occupa di social media. Le indicazioni contenute nella legge 4/04 e nellallegato A del decreto legge 82/05 vanno dunque applicati allo scopo di garantire parit di condizioni per laccesso ai contenuti rilasciati dallEnte sul social media ai soggetti disabili e/o diversamente abili.