Nel "Vademecum Social Media e PA" pubblicato a fine 2011 dal Ministero per la PA e la Semplificazione, sono contenute anche utili indicazioni sulle norme da tenere in conto nel momento nel quale una PA decide di utilizzare un social network site.
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Social media e pa quadro normativo
1. PA e Social Media
Quadro normativo
(tratto dal 束Vademecum PA e Social Media損 Ministero per la PA e la semplificazione)
2. 束Nel nostro ordinamento non esistono precisi obblighi giuridici
relativi alla presenza delle Pubbliche Amministrazioni sui siti di
social networking, in quanto il legislatore ha ritenuto opportuno
che la scelta di utilizzare gli strumenti del social Web sia assunta
soltanto dagli Enti che sono in condizione di accettare le dinamiche
e mettere in pratica i paradigmi gi enunciati損.
束Smentendo un diffuso, ma errato, luogo comune, 竪 possibile
affermare che non esistono ostacoli giuridici allutilizzo dei social
media da parte delle Pubbliche Amministrazioni; al contrario, in pi湛
documenti come le Linee guida per i siti web della PA, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha auspicato un
uso proficuo dei social media per fini istituzionali,
specialmente nel campo della comunicazione損.
3. Provvedimento Descrizione Parole chiave
Legge n. 633/ Legge a protezione del diritto Copyright, Diritto dautore,
1941 d'autore e di altri diritti connessi al Titolarit dei contenuti e dei
suo esercizio dati pubblici
Legge n. 150/ Disciplina delle attivit di Comunicazione Pubblica, URP
2000 informazione e di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni
D. Lgs. n. 196/ Codice in materia di prote- Privacy, Sicurezza
2003 zione dei dati personali
Legge n. 4/2004 Disposizioni per favorire Accessibilit
l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici
D. Lgs. n. 82/ Codice dellAmministrazione Diritto dei cittadini alluso
2005 Digitale delle tecnologie, e-democracy,
e-partecipation, Titolarit dei
dati pubblici, Servizi on line
D. Lgs. n. 163/ Codice dei contratti pubblici Contratti, Condizioni e termini
2006 in materia di lavori, servizi e duso
forniture
4. Decreto legge 82/2005
Art. 9
Partecipazione democratica elettronica
束Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni
forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei
cittadini, anche residenti all'estero, al processo
democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti
politici e civili sia individuali che collettivi損.
5. Legge 150/2000
Art.1
Finalit e ambito di applicazione
束Le attivit di informazione e di comunicazione sono, in particolare,
finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al
fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attivit delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonch辿 la conoscenza dell'avvio e del
percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonch辿 quella
dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilit
ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. In sostanza, i social media rappresentano, data la loro natura e
diffusione, la perfetta base di appoggio per istituire uno o pi湛
canali di comunicazione tra PA e cittadinanza.
La presenza della PA sui social media non pu嘆 ritenersi sostitutiva
della presenza sul sito istituzionale dellAmministrazione, mai e per
nessuna ragione.
Ci嘆 perch辿 possono esserci (e ci sono) utenti che non vogliono
iscriversi a questo o quel social media, ed 竪 un loro diritto, e la PA
violerebbe il principio di neutralit tecnologica se cos狸 non facesse.
7. Normalmente liscrizione a un social media 竪 gratuita, ma comporta
comunque laccettazione dei termini di un contratto standard
e non contrattabile.
La decisione di iscriversi a un social media va quindi presa
(o almeno autorizzata) 束dal soggetto che, in base allordinamento
dellEnte, 竪 in grado di impegnarlo verso lesterno損.
8. 束Assume grande importanza la lettura dei termini di servizio
(in inglese Terms of Service o TOS) che devono essere accettati
dallEnte prima di poter accedere ai servizi di social media e,
quindi, prima della creazione del profilo損.
束Tali condizioni, che 竪 opportuno conservare al pari di qualunque
altro contratto, si occupano di:
riservatezza dei dati degli utenti (privacy policy) DL 196/03;
condotte consentite allutente;
diritti sui contenuti inseriti dagli utenti;
limitazioni di responsabilit del fornitore損.
9. Vanno monitorati, inoltre:
i comportamenti vietati dal gestore del social media;
il fatto che i contenuti pubblicati non ledano il diritto dautore;
eventuali cambiamenti dei TOS.
opportuno che la PA, una volta scelto di iscriversi a un
social media, rilasci, a uso interno, un documento sulla
social media policy da adottare.
10. 束La social media policy interna ha lobiettivo di assicurare
una corretta e proficua presenza dellEnte sui social network,
fornendo agli operatori tutte le indicazioni necessarie quali:
indicare lufficio (o la struttura) che si occupa della gestione
del profilo dellEnte ;
precisare quali contenuti possano essere pubblicati e con
quale tipo di licenza;
informare tutti i dipendenti dellEnte delle attivit intraprese
sui social media, definendo linterazione con i diversi uffici;
definire le cautele in materia di sicurezza (come, per
esempio, in relazione ai requisiti delle password di accesso).
11. Nella social media policy interna vanno rese chiare:
le licenze con cui sono pubblicati i contenuti dellEnte (testi,
foto, video) e se questi possono essere riutilizzati;
linformativa in materia di riservatezza dei dati personali in
cui rendere noto come saranno trattate le informazioni
degli utenti nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003;
quali sono le condotte consentite e quali i comportamenti
che possono determinare leliminazione del commento /
contenuto e, eventualmente, la segnalazione allautorit
giudiziaria competente (frasi ingiuriose e offensive,
commenti osceni, contenuti illegali, contenuti classificabili
come spam).
12. Il Vademecum infine si concentra sullaspetto della
Accessibilit dei siti alle persone disabili, da tenere
particolarmente presente quando ci si occupa di social media.
Le indicazioni contenute nella legge 4/04 e nellallegato A del
decreto legge 82/05 vanno dunque applicati allo scopo di garantire
parit di condizioni per laccesso ai contenuti rilasciati dallEnte
sul social media ai soggetti disabili e/o diversamente abili.