Tra le numerose incertezze e incoerenze che rendono problematica la gestione dello SPESOMETRO, è opportuno segnalarne una
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Spesometro parte 2
1. SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO
Certificato ISO 9001:2008 per:
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Circolare novembre 2013
Servizi di editoria
Allo spesometro «manca» la firma.
Tra le numerose incertezze e incoerenze che rendono problematica
la gestione dello spesometro, è opportuno segnalarne una che, ad
oggi, non ci sembra sia stata oggetto di specifici interventi della
dottrina. Ci si riferisce, in particolare, alla documentazione che
l’intermediario o gli incaricati della trasmissione e le società del
gruppo devono rilasciare al dichiarante e alla prova della
presentazione della comunicazione da presentare nei prossimi
giorni. È bene segnalare che le istruzioni per la compilazione del
modello polivalente prevedono che, sulla base delle disposizioni
contenute nel DPR n. 322/98, l’intermediario abilitato e le società
del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della
comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua
predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti; nell’impegno deve
essere esplicitato se la comunicazione gli è stata consegnata già
compilata o verrà da lui predisposta. L’impegno a presentare la
comunicazione, rilasciato in forma libera, dovrà essere datato e
sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo. Le
istruzioni precisano che la data di tale impegno, unitamente alla
personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale,
dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro
“Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della
comunicazione. In relazione a tale obbligo è doveroso segnalare
che, in realtà, nel modello di comunicazione polivalente, nello
specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, sono
presenti i seguenti campi: Codice fiscale, Impegno a presentare in
via telematica, Numero iscrizione albo dei CAF e Data
dell’impegno. Non è previsto il campo destinato alla sottoscrizione
del soggetto che assume l’impegno alla presentazione telematica.
Dovrebbe trattarsi di una “dimenticanza” del modello o forse
potrebbe trattarsi innovativamente di una maggiore libertà di scelta,
nel senso di consentire al soggetto obbligato di apporre la personale
sottoscrizione in una parte qualsiasi del modello;- rilasciare al
dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la
presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale
del frontespizio e del riepilogo della comunicazione i cui dati sono
stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a
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2. SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO
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Circolare novembre 2013
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Fonte
Per informazioni
quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, “debitamente
sottoscritta” dal contribuente, unitamente a copia della
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto
ricevimento. Anche qui è da segnalare che le istruzioni al modello
richiedono la sottoscrizione della comunicazione (“debitamente
sottoscritta”) o forse la sola sottoscrizione del frontespizio, senza
che nel modello sia stato previsto, come normalmente accade, un
apposito spazio per la sottoscrizione del contribuente. Anche in
questo caso valgono le precedenti considerazioni. La
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è prova per il dichiarante
di avvenuta presentazione del modello e dovrà essere conservata dal
medesimo, unitamente all’originale del frontespizio e del riepilogo
della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo,
previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/73, in cui possono essere
effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria;conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti
informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del DPR n.
600/73, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione
finanziaria in sede di controllo. In relazione a tale obbligo, è da
segnalare che le istruzioni al modello, da una parte, richiedono
all’intermediario abilitato e alle società del gruppo incaricate della
trasmissione telematica di conservare la copia (integrale) delle
comunicazioni trasmesse, e, dall’altra, “consentono” di rilasciare al
dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la
presentazione della comunicazione per via telematica,
esclusivamente l’originale del frontespizio e del riepilogo della
comunicazione, i cui dati sono stati trasmessi per via telematica,
con ciò creando non pochi problemi di ordine pratico negli studi
professionali, in particolare nelle ipotesi di conservazione delle
comunicazioni in forma cartacea. La sensazione è che si sia persa,
anche in questo caso, un’ulteriore occasione per ridurre e
semplificare gli adempimenti dei contribuenti e dei professionisti
che abitualmente li assistono.
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