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STATUTO NAZIONALE DI LEGAMBIENTE onlus
APPROVATO AL IX CONGRESSO NAZIONALE - Bari 2, 3, e 4 Dicembre 2011
Art. 1. Legambiente è un’associazione di cittadini a diffusione nazionale e internazionale che opera per
la tutela
e la valorizzazione della natura e dell’ambiente (con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie
animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a
favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati allo sviluppo
sostenibile e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli
altri esseri viventi e la natura. Legambiente non ha fini di lucro e non può distribuire
utili, né direttamente, né indirettamente.
L’associazione assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus). Tale
acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in
ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
L’associazione è inoltre iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale
ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000. L’associazione oltre all’acronimo Onlus può
utilizzare nella comunicazione sociale la locuzione Associazione di promozione sociale, o
l’acronimo Aps, quale ulteriore peculiare segno distintivo.
Art. 2. Legambiente:
• Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
• Promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della
propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei
comportamenti individuali e collettivi;
• Promuove esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa
dell’ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione
sociale e culturale;
• Persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente;
• Interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una
coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e
natura;
• E’ un’associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i
popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare e
convenzionale;
• Si batte per un nuovo ordine economico internazionale, agendo per la soluzione dei pro-
blemi ambientali, alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo,
attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento
diretto su tali realtà, in armonia con i locali programmi di sviluppo;
• Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di
emarginazione;
• Opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per
rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e
formare una coscienza scientifica diffusa;
• Favorisce le attività motorie non lesive dell’ambiente e dell’uomo, promuovendo lo sport
come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell’ambiente naturale e del loro
rapporto;
• Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in
volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denuncie e querele, la
costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e
contabili;
• Non svolge attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad essa di-
rettamente connesse.
Art. 3. Legambiente, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale
all’art.1, si propone per l’affermazione dello stesso:
a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico,
attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, as-
semblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio,
dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;
c) gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti
locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale
riferita allo scopo sociale;
d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere
ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale. il risanamento di strutture urbane, la
bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre
incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
f) organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per
estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
g) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro
materiale attinente lo scopo sociale;
h) con deliberazione dell’Assemblea dei delegati compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-
zioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi
gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con
punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali;
j) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salva-
guardare e/o recuperare l’ambiente;
k) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
l) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela
della fauna, della flora e dell’ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e in-
ternazionali vigenti;
m) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di
importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture,
nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
n) promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione
e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del Paese: Alpi, Appennini,
Pianura Padana, coste, piccole e grandi isole, sistema vulcanico;
o) promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di
protezione civile;
p) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo nonché
iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Pvs, inviare personale volontario destinato
ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco per i suddetti
volontari e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a
riconoscere e finanziare tale attività;
q) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari
della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza alimentare, alla
valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all’attuazione e al consolidamento dei
processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di
sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e
creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della
condizione femminile e dell’infanzia, al sostegno della promozione della donna.
Art. 4. Legambiente, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti
e il mondo della formazione, della ricerca e dell’università:
a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con
Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per
l’educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività
educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti,
insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca;
b) promuove l’elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre as-
sociazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la
presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;
c) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e
dell’aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue
componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le
attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e
dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di formazione, riconversione e
qualificazione professionale;
d) realizza, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative,
anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo
metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 2,3 e 4 del presente Statuto;
e) promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di
iniziative volte all’intensificazione degli scambi interculturali tra l’Italia e i paesi in via di
sviluppo con particolare riguardo a quelli tra giovani. Legambiente può svolgere attività
strumentale accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 5. Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente si dota di tutti gli strumenti tecnici,
politici, e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può, inoltre, con delibera
dell’Assemblea dei delegati, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione
con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.
Art. 6. Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente e di portare il proprio contributo, secondo
disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell’associazione. L’iscrizione comporta
l’accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur
esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche –quali a titolo esemplificativo
ordinario, giovane, sostenitore, insegnante...- si garantisce una disciplina uniforme del rapporto
associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E’ espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 7. Gli organi nazionali di Legambiente sono:
• il Congresso
• il Consiglio Nazionale
• l’Assemblea dei delegati
• il Presidente / la Presidentessa e il Direttore Generale / la Direttrice Generale
• la Segreteria
• il Collegio dei Garanti
• il Collegio dei Sindaci revisori
Art. 8. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e per
la nomina degli organi direttivi. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite
dall’Assemblea dei delegati. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e
in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell’associazione. Vi è incompatibilità fra gli
incarichi ricoperti all’interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all’interno di partiti,
sindacati ed altre organizzazioni di tale natura, per quanto concerne il livello regionale e nazionale. E’
inoltre stabilita l’incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di Legambiente e cariche
amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale. Solo per quanto
concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga
avanzata dall’organismo Direttivo competente di Legambiente al Collegio dei Garanti e concessa per
comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel
momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo all’organismo Direttivo
competente o invece ritirata dal Collegio dei Garanti che l’ha concessa.
Art. 9. Un socio, un Circolo o una base associativa decadono per dimissioni, mancato rinnovo della
tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, del Circolo
o della base associativa siano in contrasto con i principi e le finalità
dell’associazione o ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi. La decisione spetta
all’Assemblea dei delegati, che ne dà immediata comunicazione al Collegio dei Garanti. Il
socio, la base associativa o il Circolo dichiarati decaduti o espulsi possono fare ricorso scritto
al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o di espulsione.
Il Collegio dei Garanti deve formulare risposta motivata entro 60 giorni.
Art. 10. Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide solo in presenza almeno del 50% + 1
dei membri in carica nei seguenti casi:
a) approvazione dei bilanci;
b) elezione delle istanze esecutive;
c) definizione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi;
d) determinazione delle quote sociali annuali;
e) convocazione di Congresso straordinario;
f) delibere di espulsione o decadenza dei soci;
g) delibera di decadenza da membro dell’Assemblea dei delegati o del Consiglio Nazionale.
Art. 11. Le modalità di decadenza di un membro del Consiglio Nazionale o dell’Assemblea dei
delegati ai vari livelli vengono stabilite dagli stessi con la maggioranza di 2/3.
Art. 12. Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese.
Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti.
Art. 13. Nello svolgimento dei Congressi deve essere garantita la possibilità di presentare e accogliere
mozioni e proposte di modifica allo Statuto purché raccolgano il 2% dei voti. Nelle
elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché presentate da
almeno il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati si
applica il sistema della proporzionale pura. Qualora sia presentata un’unica lista concordata di
candidati e si proceda alla votazione segreta il numero di preferenze esprimibili è pari al 50%
degli eleggibili.
Art. 14. L’Assemblea dei delegati ai vari livelli e il Consiglio nazionale di Legambiente possono
cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni
possono essere fino ad 1/4 in sostituzione e fino a 1/4 in aumento e purché nell’insieme
non si superi il 50% dei membri eletti dal Congresso.
Art. 15. Il Congresso nazionale si svolge di norma ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente
dell’associazione. Il Congresso nazionale è preparato attraverso i Congressi territoriali
dell’associazione, secondo le norme stabilite dall’Assemblea dei delegati uscente.
Art. 16. I Congressi nazionali straordinari possono essere convocati per deliberazione del Consiglio
nazionale approvata dal 50% +1 dei suoi componenti o su richiesta di 1/3 dei comitati
regionali che rappresentino 1/10 degli iscritti.
Art. 17. Il Congresso Nazionale ha il compito di:
• discutere, definire e approvare il progetto associativo;
• approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
• eleggere l’Assemblea dei delegati e il Consiglio nazionale;
• eleggere il Collegio nazionale dei Sindaci revisori dei conti;
• eleggere il Collegio dei Garanti;
Art. 18. Fanno parte del Consiglio nazionale: i membri eletti dal Congresso, i Presidenti e i Segretari
regionali regolarmente eletti, i membri del Direttivo nazionale.
Art. 19. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta l’anno sotto la presidenza del Presidente
nazionale ed ha come scopo l’aggiornamento e la modifica delle indicazioni congressuali
e la definizione degli obiettivi politici e organizzativi di Legambiente. Può convocare il Congresso
nazionale straordinario.
Il Consiglio nazionale viene convocato dall’Assemblea dei delegati o dal Presidente. Può inoltre essere
convocato qualora lo richiedano il 30% dei suoi componenti.
La convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede nazionale e da spedirsi via fax,
ovvero postel, o posta elettronica o strumento analogo almeno 10 giorni prima di quello fissato per la
riunione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, anche diverso dalla sede nazionale purché in
Italia, dell’ora e degli argomenti all’o.d.g..
Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. Le
deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.
Art. 20. Fanno parte dell’Assemblea dei delegati i membri eletti dal Congresso, la Presidenza
nazionale del Centro d’Azione Giuridica di Legambiente, la Presidenza del Comitato
scientifico, i Presidenti dei Comitati Regionali.
Art. 21. L’Assemblea dei delegati si riunisce con periodicità trimestrale ed è il massimo
organo di direzione politica di Legambiente tra un Congresso e l’altro. Viene convocato dal
Presidente o qualora lo richieda un numero di delegati che rappresenti almeno 1/10 dei soci.
Le modalità di convocazione sono le stesse previste per il Consiglio nazionale al precedente art. 19. Le
sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.
L’Assemblea dei delegati ha il compito di:
• applicare le decisioni congressuali;
• seguire le indicazioni del Consiglio nazionale;
• convocare il Consiglio nazionale stabilendone le regole;
• eleggere tra i suoi membri il Presidente nazionale, il Direttore Generale, la Segreteria
nazionale, l’Amministratore e determinare le modalità di funzionamento di tali organi;
• eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico;
• eleggere la Presidenza nazionale del Centro d’Azione Giuridica;
• controllare l’applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell’interno
dell’associazione;
• approvare i bilanci annuali di Legambiente su proposta della Segreteria nazionale;
• stabilire le quote sociali annuali;
• convocare annualmente l’assemblea dei Circoli;
• deliberare l’apertura di delegazioni, uffici e circoli all’estero.
Art. 22. Il Presidente nazionale rappresenta tutta l’associazione, convoca e presiede gli organi-smi
dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E’ membro di diritto della Segreteria nazionale. In
particolare convoca e presiede il Consiglio nazionale, l’Assemblea dei delegati e la Segreteria
nazionale.
Art. 23. Il Direttore generale coordina l’attività interna dell’associazione e garantisce il rapporto tra la
sede nazionale e le sedi locali. In assenza del Presidente nazionale, svolge funzioni di vice/Presidente,
compresa la rappresentanza legale dell’associazione. E’ membro di diritto della Segreteria nazionale.
Convoca e presiede almeno ogni due mesi la riunione dei responsabili regionali.
Art. 24. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’associazione nazionale sia in giudizio
che nei confronti di terzi. La rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì attribuita
ai Presidenti regionali.
Art. 25. La Segreteria nazionale coadiuva il Direttore Generale e il Presidente nell’esercizio delle loro
funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento;
propone i bilanci all’Assemblea dei delegati per l’approvazione.
Art. 26. L’Amministratore, salvo revoca dell’Assemblea dei delegati, dura in carica 4 anni, è rieleg-
gibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente e del Direttore Generale, a firme
disgiunte, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e, con delibera dell’Assemblea dei
delegati, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui
ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
Art. 27. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente. Opera in
completa autonomia mediante un apposito regolamento che ne definisce le modalità e i termini di
funzionamento, ma in stretto contatto con l’Assemblea dei delegati. Ne fanno parte esperti
particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di Legambiente.
Art. 28. L’Assemblea dei delegati nomina la Presidenza del Comitato scientifico, composta da uno o
più presidenti e da un coordinatore nazionale. Approva altresì il regolamento e la designazione dei
membri del Comitato stesso, su proposta della Presidenza del Comitato scientifico, dei membri
dell’Assemblea dei delegati, o dei Comitati regionali.
Art. 29. Il Centro di Azione Giuridica di Legambiente, articolato in Centro nazionale e Centri regionali
e locali, è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente.
Opera in autonomia e in collegamento con gli organismi dirigenti dell’associazione. E’ luogo di studio
e di elaborazione e si pone al servizio dei cittadini singoli ed organizzati per la consulenza e
l’assistenza in materia di promozione e tutela dell’ambiente e dei diritti civili. Interviene nell’ambito
del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte
giuristi che condividono gli intenti del Centro e si conformano allo spirito del presente Statuto.
Art. 30. Su designazione dell’assemblea nazionale del Centro di Azione Giuridica di Legambiente,
l’Assemblea dei delegati nomina la Presidenza nazionale del Centro di Azione Giuridica,
composta da uno o più presidenti e da un segretario nazionale.
Il Comitato Direttivo regionale, su designazione dei membri del Centro di Azione Giuridica regionale
nomina il Presidente del Centro di Azione Giuridica regionale.
Art. 31. La Conferenza dei Presidenti regionali nell’ambito delle linee definite dall’Assemblea dei
delegati e di concerto con la Segreteria nazionale e i Responsabili di settore concorre a coordinare
l’iniziativa nazionale dell’associazione. Viene convocata dal Direttore Generale.
Art. 32. Sono organi decentrati di Legambiente i Comitati regionali, i Comitati delle Province
Autonome – che sono organizzati come i Comitati regionali e ne hanno gli stessi poteri -, i
Circoli e i Circoli aperti all’estero. I Comitati regionali sono autonomi per quanto concerne il loro
ambito territoriale, si
organizzano sul territorio regionale secondo autonome decisioni e operano secondo le finalità
e gli intenti del presente Statuto. In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organismi di
coordinamento con carattere autonomo tra Circoli e tra Comitati regionali. I Comitati regionali delle
regioni con statuto speciale possono adottare, d’intesa con l’Assemblea dei delegati, misure atte a
corrispondere alle loro esigenze specifiche.
Sono base associativa dei Comitati regionali tutti i soci che ricadono nel loro ambito territoriale.
Per costituire un Circolo è necessaria l’affiliazione a Legambiente nazionale, da rinnovare
annualmente, previo consenso del Presidente o del Segretario del Comitato regionale di appartenenza.
In caso di mancato consenso, i promotori del Circolo possono ricorrere al Direttivo regionale che
decide sull’affiliazione.
Legambiente potrà attivare e disattivare, a seconda delle necessità circoli all’estero, onde svolgere
attività di promozione nonché di sviluppo, cooperazione ed incremento delle reti e relazioni
internazionali. Per costituire circoli all’estero è necessaria l’affiliazione a Legambiente nazionale, da
rinnovare annualmente, previo consenso e approvazione dell’Assemblea dei delegati. I circoli
dell’Associazione all’estero operano in conformità allo statuto nazionale uniformato alla legislazione
del paese estero. Il funzionamento di quest’ultime verrà stabilito attraverso un apposito regolamento
approvato su proposta della Segreteria nazionale dall’Assemblea dei delegati.
Art. 33. Gli Statuti dei Comitati regionali sono informati ai principi statutari di Legambiente.
Gli organi dirigenti collegiali dei Comitati regionali hanno modalità di elezione e svolgono compiti
analoghi a quelli dei corrispondenti organi nazionali e funzionano con le medesime modalità. Essi
sono: Direttivo regionale e Segreteria regionale. Il Presidente regionale e il Segretario regionale
vengono eletti dal Direttivo regionale; essi coordinano le attività dell’associazione e disgiuntamente
hanno la rappresentanza legale del Comitato regionale.
Il Congresso regionale può decidere eventuali modificazioni nella struttura, nella elezione e
nella denominazione degli organi dirigenti del Comitato regionale.
Art. 34. I Congressi regionali si svolgono di norma almeno ogni quattro anni con le modalità
proprie del Congresso nazionale.
Art. 35. Il Direttivo regionale ha facoltà di convocare il Congresso regionale straordinario con il
voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Art. 36. Su proposta motivata della Segreteria nazionale, l’Assemblea dei delegati delibera lo
scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati regionali.
La Segreteria nazionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un
Coordinatore regionale, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale
dell’associazione di cui all’art. 24.
Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Comitato regionale e di
preparare un congresso regionale straordinario per l’elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro
sei mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti il
Coordinatore cessa dalla carica.
Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro trenta
giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Garanti i quali decidono per la conferma o
l’annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.
Art. 37. Su proposta motivata della Segreteria regionale, il Comitato Direttivo regionale, sentita la
Segreteria nazionale, delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Circoli. La Segreteria
regionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore
del Circolo con pieni poteri. Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del
Circolo e di preparare un Congresso straordinario di Circolo per l’elezione dei nuovi organi direttivi da
tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti
il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso al provvedimento di scioglimento di cui al primo comma
può essere proposto, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Garanti, i quali
decidono per la conferma o l’annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.
Art. 38. Possono aderire a Legambiente circoli territoriali, associazioni di settore, di categoria,
cooperative, istituti, altre realtà organizzate, che conservano la loro autonomia e i loro organismi
dirigenti, purché adottino la tessera sociale e condividano le finalità del presente Statuto.
Art. 39. In casi straordinari, con il consenso degli organismi dirigenti nazionali, oltre che regionali,
possono essere previste altre forme di tesseramento sociale.
Art. 40. Il Collegio dei Sindaci revisori, ai vari livelli, è eletto dai rispettivi congressi ed ha il compito
di controllare l’andamento amministrativo dell’associazione, la regolare tenuta della contabilità, la
corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente all’Assemblea dei delegati, una
relazione sul bilancio consuntivo dell’associazione. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti
scelti preferibilmente fra i soci. Resta in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente.
Art. 41. Il collegio dei Garanti, istituito a livello nazionale, è eletto dal Congresso nazionale tra i soci
che non siano membri di alcun organismo dirigente di Legambiente e resta in carica quattro anni. E’
composto al massimo di nove membri, elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie
norme procedurali. Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze
dell’associazione o dai singoli soci e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento
scritto motivato entro 60 giorni. E’ organo di riesame per i casi di cui agli artt. 8,9,36,37 secondo
quanto ivi previsto.
Art. 42. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.
L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
1) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 2) dai contributi annuali e
straordinari degli associati;
2) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
3) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
4) da tutti gli altri proventi, derivanti da attività direttamente connesse, eventualmente
conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante
la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed
unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino
per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il
secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o
collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità di soci. Sono
fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. del 10 ottobre 94 n.
645 e dal dl 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n. 336, e successive
integrazioni e modificazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,
di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 43. Tutte le basi associative aderenti, le istanze territoriali e regionali, conservano la propria
autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
Art. 44. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio e i
gruppi associati recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né
restituzione di quota associativa.
Art. 45. Gli organi dirigenti nazionali dell’associazione non rispondono delle obbligazioni assunte
dalle basi associative territoriali.
Art. 46. Il rendiconto economico finanziario dell’associazione comprende l’esercizio sociale che va dal
primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria
dell’associazione, con separata indicazione dell’attività istituzionale e alle attività direttamente
connesse. Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e
deve essere accompagnato da una relazione scritta sia sulle attività istituzionali che su quelle diret-
tamente connesse. In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività
complessivamente svolte l’associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
all’art. 25 del D. Lgs 460/97. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’associazione,
per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un
apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o
campagna di sensibilizzazione. L’approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o qualora ne ricorressero i presupposti entro sei. Il bilancio
preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo
dovranno essere depositati presso la sede nazionale otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci
approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede nazionale e
consultabili da parte di tutti gli associati.
Art. 47. Gli apparati direzionali e tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato
attivo, dagli iscritti i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione
retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti tra le parti.
Art. 48. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di Legambiente dovrà essere
presa da un Congresso straordinario all’uopo convocato e dovrà raccogliere almeno i 3/4 dei voti dei
soci mediante delegati muniti di specifico mandato. Il patrimonio sarà comunque devoluto ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge e sentito il parere dell’organo di controllo di cui all’art.3, comma 190, legge 23
dicembre 1996 n. 662.
Art. 49. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa
vigente in materia.

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Statuto nazionale legambiente

  • 1. STATUTO NAZIONALE DI LEGAMBIENTE onlus APPROVATO AL IX CONGRESSO NAZIONALE - Bari 2, 3, e 4 Dicembre 2011 Art. 1. Legambiente è un’associazione di cittadini a diffusione nazionale e internazionale che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente (con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati allo sviluppo sostenibile e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura. Legambiente non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente. L’associazione assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus). Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. L’associazione è inoltre iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000. L’associazione oltre all’acronimo Onlus può utilizzare nella comunicazione sociale la locuzione Associazione di promozione sociale, o l’acronimo Aps, quale ulteriore peculiare segno distintivo. Art. 2. Legambiente: • Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; • Promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi; • Promuove esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell’ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale; • Persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente; • Interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una
  • 2. coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura; • E’ un’associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare e convenzionale; • Si batte per un nuovo ordine economico internazionale, agendo per la soluzione dei pro- blemi ambientali, alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo, attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà, in armonia con i locali programmi di sviluppo; • Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione; • Opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa; • Favorisce le attività motorie non lesive dell’ambiente e dell’uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell’ambiente naturale e del loro rapporto; • Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denuncie e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili; • Non svolge attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad essa di- rettamente connesse. Art. 3. Legambiente, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale all’art.1, si propone per l’affermazione dello stesso: a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione; b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, as- semblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale; c) gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale; d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico; e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale. il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate; f) organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico; g) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; h) con deliberazione dell’Assemblea dei delegati compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-
  • 3. zioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali; i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali; j) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salva- guardare e/o recuperare l’ambiente; k) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; l) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell’ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e in- ternazionali vigenti; m) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti; n) promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del Paese: Alpi, Appennini, Pianura Padana, coste, piccole e grandi isole, sistema vulcanico; o) promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile; p) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo nonché iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Pvs, inviare personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco per i suddetti volontari e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività; q) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, al sostegno della promozione della donna. Art. 4. Legambiente, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell’università: a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l’educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca; b) promuove l’elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre as- sociazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale; c) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le
  • 4. attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale; d) realizza, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 2,3 e 4 del presente Statuto; e) promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi interculturali tra l’Italia e i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra giovani. Legambiente può svolgere attività strumentale accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi statutari. Art. 5. Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente si dota di tutti gli strumenti tecnici, politici, e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può, inoltre, con delibera dell’Assemblea dei delegati, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte. Art. 6. Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell’associazione. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche –quali a titolo esemplificativo ordinario, giovane, sostenitore, insegnante...- si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile. Art. 7. Gli organi nazionali di Legambiente sono: • il Congresso • il Consiglio Nazionale • l’Assemblea dei delegati • il Presidente / la Presidentessa e il Direttore Generale / la Direttrice Generale • la Segreteria • il Collegio dei Garanti • il Collegio dei Sindaci revisori Art. 8. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dall’Assemblea dei delegati. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell’associazione. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all’interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all’interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di tale natura, per quanto concerne il livello regionale e nazionale. E’ inoltre stabilita l’incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di Legambiente e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall’organismo Direttivo competente di Legambiente al Collegio dei Garanti e concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel
  • 5. momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo all’organismo Direttivo competente o invece ritirata dal Collegio dei Garanti che l’ha concessa. Art. 9. Un socio, un Circolo o una base associativa decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, del Circolo o della base associativa siano in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione o ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi. La decisione spetta all’Assemblea dei delegati, che ne dà immediata comunicazione al Collegio dei Garanti. Il socio, la base associativa o il Circolo dichiarati decaduti o espulsi possono fare ricorso scritto al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o di espulsione. Il Collegio dei Garanti deve formulare risposta motivata entro 60 giorni. Art. 10. Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide solo in presenza almeno del 50% + 1 dei membri in carica nei seguenti casi: a) approvazione dei bilanci; b) elezione delle istanze esecutive; c) definizione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi; d) determinazione delle quote sociali annuali; e) convocazione di Congresso straordinario; f) delibere di espulsione o decadenza dei soci; g) delibera di decadenza da membro dell’Assemblea dei delegati o del Consiglio Nazionale. Art. 11. Le modalità di decadenza di un membro del Consiglio Nazionale o dell’Assemblea dei delegati ai vari livelli vengono stabilite dagli stessi con la maggioranza di 2/3. Art. 12. Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti. Art. 13. Nello svolgimento dei Congressi deve essere garantita la possibilità di presentare e accogliere mozioni e proposte di modifica allo Statuto purché raccolgano il 2% dei voti. Nelle elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché presentate da almeno il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati si applica il sistema della proporzionale pura. Qualora sia presentata un’unica lista concordata di candidati e si proceda alla votazione segreta il numero di preferenze esprimibili è pari al 50% degli eleggibili. Art. 14. L’Assemblea dei delegati ai vari livelli e il Consiglio nazionale di Legambiente possono cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino ad 1/4 in sostituzione e fino a 1/4 in aumento e purché nell’insieme non si superi il 50% dei membri eletti dal Congresso. Art. 15. Il Congresso nazionale si svolge di norma ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente dell’associazione. Il Congresso nazionale è preparato attraverso i Congressi territoriali dell’associazione, secondo le norme stabilite dall’Assemblea dei delegati uscente.
  • 6. Art. 16. I Congressi nazionali straordinari possono essere convocati per deliberazione del Consiglio nazionale approvata dal 50% +1 dei suoi componenti o su richiesta di 1/3 dei comitati regionali che rappresentino 1/10 degli iscritti. Art. 17. Il Congresso Nazionale ha il compito di: • discutere, definire e approvare il progetto associativo; • approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale; • eleggere l’Assemblea dei delegati e il Consiglio nazionale; • eleggere il Collegio nazionale dei Sindaci revisori dei conti; • eleggere il Collegio dei Garanti; Art. 18. Fanno parte del Consiglio nazionale: i membri eletti dal Congresso, i Presidenti e i Segretari regionali regolarmente eletti, i membri del Direttivo nazionale. Art. 19. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta l’anno sotto la presidenza del Presidente nazionale ed ha come scopo l’aggiornamento e la modifica delle indicazioni congressuali e la definizione degli obiettivi politici e organizzativi di Legambiente. Può convocare il Congresso nazionale straordinario. Il Consiglio nazionale viene convocato dall’Assemblea dei delegati o dal Presidente. Può inoltre essere convocato qualora lo richiedano il 30% dei suoi componenti. La convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede nazionale e da spedirsi via fax, ovvero postel, o posta elettronica o strumento analogo almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, anche diverso dalla sede nazionale purché in Italia, dell’ora e degli argomenti all’o.d.g.. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee. Art. 20. Fanno parte dell’Assemblea dei delegati i membri eletti dal Congresso, la Presidenza nazionale del Centro d’Azione Giuridica di Legambiente, la Presidenza del Comitato scientifico, i Presidenti dei Comitati Regionali. Art. 21. L’Assemblea dei delegati si riunisce con periodicità trimestrale ed è il massimo organo di direzione politica di Legambiente tra un Congresso e l’altro. Viene convocato dal Presidente o qualora lo richieda un numero di delegati che rappresenti almeno 1/10 dei soci. Le modalità di convocazione sono le stesse previste per il Consiglio nazionale al precedente art. 19. Le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee. L’Assemblea dei delegati ha il compito di: • applicare le decisioni congressuali; • seguire le indicazioni del Consiglio nazionale; • convocare il Consiglio nazionale stabilendone le regole; • eleggere tra i suoi membri il Presidente nazionale, il Direttore Generale, la Segreteria
  • 7. nazionale, l’Amministratore e determinare le modalità di funzionamento di tali organi; • eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico; • eleggere la Presidenza nazionale del Centro d’Azione Giuridica; • controllare l’applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell’interno dell’associazione; • approvare i bilanci annuali di Legambiente su proposta della Segreteria nazionale; • stabilire le quote sociali annuali; • convocare annualmente l’assemblea dei Circoli; • deliberare l’apertura di delegazioni, uffici e circoli all’estero. Art. 22. Il Presidente nazionale rappresenta tutta l’associazione, convoca e presiede gli organi-smi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E’ membro di diritto della Segreteria nazionale. In particolare convoca e presiede il Consiglio nazionale, l’Assemblea dei delegati e la Segreteria nazionale. Art. 23. Il Direttore generale coordina l’attività interna dell’associazione e garantisce il rapporto tra la sede nazionale e le sedi locali. In assenza del Presidente nazionale, svolge funzioni di vice/Presidente, compresa la rappresentanza legale dell’associazione. E’ membro di diritto della Segreteria nazionale. Convoca e presiede almeno ogni due mesi la riunione dei responsabili regionali. Art. 24. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’associazione nazionale sia in giudizio che nei confronti di terzi. La rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì attribuita ai Presidenti regionali. Art. 25. La Segreteria nazionale coadiuva il Direttore Generale e il Presidente nell’esercizio delle loro funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento; propone i bilanci all’Assemblea dei delegati per l’approvazione. Art. 26. L’Amministratore, salvo revoca dell’Assemblea dei delegati, dura in carica 4 anni, è rieleg- gibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente e del Direttore Generale, a firme disgiunte, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e, con delibera dell’Assemblea dei delegati, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari. Art. 27. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente. Opera in completa autonomia mediante un apposito regolamento che ne definisce le modalità e i termini di funzionamento, ma in stretto contatto con l’Assemblea dei delegati. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di Legambiente. Art. 28. L’Assemblea dei delegati nomina la Presidenza del Comitato scientifico, composta da uno o più presidenti e da un coordinatore nazionale. Approva altresì il regolamento e la designazione dei membri del Comitato stesso, su proposta della Presidenza del Comitato scientifico, dei membri dell’Assemblea dei delegati, o dei Comitati regionali.
  • 8. Art. 29. Il Centro di Azione Giuridica di Legambiente, articolato in Centro nazionale e Centri regionali e locali, è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente. Opera in autonomia e in collegamento con gli organismi dirigenti dell’associazione. E’ luogo di studio e di elaborazione e si pone al servizio dei cittadini singoli ed organizzati per la consulenza e l’assistenza in materia di promozione e tutela dell’ambiente e dei diritti civili. Interviene nell’ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi che condividono gli intenti del Centro e si conformano allo spirito del presente Statuto. Art. 30. Su designazione dell’assemblea nazionale del Centro di Azione Giuridica di Legambiente, l’Assemblea dei delegati nomina la Presidenza nazionale del Centro di Azione Giuridica, composta da uno o più presidenti e da un segretario nazionale. Il Comitato Direttivo regionale, su designazione dei membri del Centro di Azione Giuridica regionale nomina il Presidente del Centro di Azione Giuridica regionale. Art. 31. La Conferenza dei Presidenti regionali nell’ambito delle linee definite dall’Assemblea dei delegati e di concerto con la Segreteria nazionale e i Responsabili di settore concorre a coordinare l’iniziativa nazionale dell’associazione. Viene convocata dal Direttore Generale. Art. 32. Sono organi decentrati di Legambiente i Comitati regionali, i Comitati delle Province Autonome – che sono organizzati come i Comitati regionali e ne hanno gli stessi poteri -, i Circoli e i Circoli aperti all’estero. I Comitati regionali sono autonomi per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio regionale secondo autonome decisioni e operano secondo le finalità e gli intenti del presente Statuto. In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organismi di coordinamento con carattere autonomo tra Circoli e tra Comitati regionali. I Comitati regionali delle regioni con statuto speciale possono adottare, d’intesa con l’Assemblea dei delegati, misure atte a corrispondere alle loro esigenze specifiche. Sono base associativa dei Comitati regionali tutti i soci che ricadono nel loro ambito territoriale. Per costituire un Circolo è necessaria l’affiliazione a Legambiente nazionale, da rinnovare annualmente, previo consenso del Presidente o del Segretario del Comitato regionale di appartenenza. In caso di mancato consenso, i promotori del Circolo possono ricorrere al Direttivo regionale che decide sull’affiliazione. Legambiente potrà attivare e disattivare, a seconda delle necessità circoli all’estero, onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo, cooperazione ed incremento delle reti e relazioni internazionali. Per costituire circoli all’estero è necessaria l’affiliazione a Legambiente nazionale, da rinnovare annualmente, previo consenso e approvazione dell’Assemblea dei delegati. I circoli dell’Associazione all’estero operano in conformità allo statuto nazionale uniformato alla legislazione del paese estero. Il funzionamento di quest’ultime verrà stabilito attraverso un apposito regolamento approvato su proposta della Segreteria nazionale dall’Assemblea dei delegati. Art. 33. Gli Statuti dei Comitati regionali sono informati ai principi statutari di Legambiente. Gli organi dirigenti collegiali dei Comitati regionali hanno modalità di elezione e svolgono compiti
  • 9. analoghi a quelli dei corrispondenti organi nazionali e funzionano con le medesime modalità. Essi sono: Direttivo regionale e Segreteria regionale. Il Presidente regionale e il Segretario regionale vengono eletti dal Direttivo regionale; essi coordinano le attività dell’associazione e disgiuntamente hanno la rappresentanza legale del Comitato regionale. Il Congresso regionale può decidere eventuali modificazioni nella struttura, nella elezione e nella denominazione degli organi dirigenti del Comitato regionale. Art. 34. I Congressi regionali si svolgono di norma almeno ogni quattro anni con le modalità proprie del Congresso nazionale. Art. 35. Il Direttivo regionale ha facoltà di convocare il Congresso regionale straordinario con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Art. 36. Su proposta motivata della Segreteria nazionale, l’Assemblea dei delegati delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati regionali. La Segreteria nazionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore regionale, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale dell’associazione di cui all’art. 24. Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Comitato regionale e di preparare un congresso regionale straordinario per l’elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro sei mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Garanti i quali decidono per la conferma o l’annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi. Art. 37. Su proposta motivata della Segreteria regionale, il Comitato Direttivo regionale, sentita la Segreteria nazionale, delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Circoli. La Segreteria regionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore del Circolo con pieni poteri. Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Circolo e di preparare un Congresso straordinario di Circolo per l’elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso al provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Garanti, i quali decidono per la conferma o l’annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi. Art. 38. Possono aderire a Legambiente circoli territoriali, associazioni di settore, di categoria, cooperative, istituti, altre realtà organizzate, che conservano la loro autonomia e i loro organismi dirigenti, purché adottino la tessera sociale e condividano le finalità del presente Statuto. Art. 39. In casi straordinari, con il consenso degli organismi dirigenti nazionali, oltre che regionali, possono essere previste altre forme di tesseramento sociale.
  • 10. Art. 40. Il Collegio dei Sindaci revisori, ai vari livelli, è eletto dai rispettivi congressi ed ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente all’Assemblea dei delegati, una relazione sul bilancio consuntivo dell’associazione. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti preferibilmente fra i soci. Resta in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente. Art. 41. Il collegio dei Garanti, istituito a livello nazionale, è eletto dal Congresso nazionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di Legambiente e resta in carica quattro anni. E’ composto al massimo di nove membri, elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali. Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze dell’associazione o dai singoli soci e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro 60 giorni. E’ organo di riesame per i casi di cui agli artt. 8,9,36,37 secondo quanto ivi previsto. Art. 42. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti. L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie: 1) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 2) dai contributi annuali e straordinari degli associati; 2) da convenzioni con enti pubblici e/o privati; 3) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione; 4) da tutti gli altri proventi, derivanti da attività direttamente connesse, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità di soci. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. del 10 ottobre 94 n. 645 e dal dl 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso
  • 11. ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 43. Tutte le basi associative aderenti, le istanze territoriali e regionali, conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Art. 44. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio e i gruppi associati recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa. Art. 45. Gli organi dirigenti nazionali dell’associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative territoriali. Art. 46. Il rendiconto economico finanziario dell’associazione comprende l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività istituzionale e alle attività direttamente connesse. Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e deve essere accompagnato da una relazione scritta sia sulle attività istituzionali che su quelle diret- tamente connesse. In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l’associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 25 del D. Lgs 460/97. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. L’approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o qualora ne ricorressero i presupposti entro sei. Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede nazionale otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede nazionale e consultabili da parte di tutti gli associati. Art. 47. Gli apparati direzionali e tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo, dagli iscritti i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti tra le parti. Art. 48. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di Legambiente dovrà essere presa da un Congresso straordinario all’uopo convocato e dovrà raccogliere almeno i 3/4 dei voti dei soci mediante delegati muniti di specifico mandato. Il patrimonio sarà comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell’organo di controllo di cui all’art.3, comma 190, legge 23
  • 12. dicembre 1996 n. 662. Art. 49. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.