2. coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e
natura;
• E’ un’associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i
popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare e
convenzionale;
• Si batte per un nuovo ordine economico internazionale, agendo per la soluzione dei pro-
blemi ambientali, alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo,
attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento
diretto su tali realtà , in armonia con i locali programmi di sviluppo;
• Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di
emarginazione;
• Opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per
rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e
formare una coscienza scientifica diffusa;
• Favorisce le attività motorie non lesive dell’ambiente e dell’uomo, promuovendo lo sport
come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell’ambiente naturale e del loro
rapporto;
• Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in
volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denuncie e querele, la
costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e
contabili;
• Non svolge attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad essa di-
rettamente connesse.
Art. 3. Legambiente, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale
all’art.1, si propone per l’affermazione dello stesso:
a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico,
attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, as-
semblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio,
dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;
c) gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti
locali, luoghi di lavoro, istituti, università , atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale
riferita allo scopo sociale;
d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere
ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale. il risanamento di strutture urbane, la
bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre
incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
f) organizzare qualsiasi attività , come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per
estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
g) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro
materiale attinente lo scopo sociale;
h) con deliberazione dell’Assemblea dei delegati compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-
4. attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e
dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di formazione, riconversione e
qualificazione professionale;
d) realizza, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative,
anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo
metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 2,3 e 4 del presente Statuto;
e) promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di
iniziative volte all’intensificazione degli scambi interculturali tra l’Italia e i paesi in via di
sviluppo con particolare riguardo a quelli tra giovani. Legambiente può svolgere attivitÃ
strumentale accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 5. Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente si dota di tutti gli strumenti tecnici,
politici, e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può, inoltre, con delibera
dell’Assemblea dei delegati, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione
con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.
Art. 6. Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente e di portare il proprio contributo, secondo
disponibilità e capacità , nelle scelte e alle attività dell’associazione. L’iscrizione comporta
l’accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur
esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche –quali a titolo esemplificativo
ordinario, giovane, sostenitore, insegnante...- si garantisce una disciplina uniforme del rapporto
associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E’ espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 7. Gli organi nazionali di Legambiente sono:
• il Congresso
• il Consiglio Nazionale
• l’Assemblea dei delegati
• il Presidente / la Presidentessa e il Direttore Generale / la Direttrice Generale
• la Segreteria
• il Collegio dei Garanti
• il Collegio dei Sindaci revisori
Art. 8. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e per
la nomina degli organi direttivi. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite
dall’Assemblea dei delegati. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e
in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell’associazione. Vi è incompatibilità fra gli
incarichi ricoperti all’interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all’interno di partiti,
sindacati ed altre organizzazioni di tale natura, per quanto concerne il livello regionale e nazionale. E’
inoltre stabilita l’incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di Legambiente e cariche
amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale. Solo per quanto
concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga
avanzata dall’organismo Direttivo competente di Legambiente al Collegio dei Garanti e concessa per
comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel
7. nazionale, l’Amministratore e determinare le modalità di funzionamento di tali organi;
• eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico;
• eleggere la Presidenza nazionale del Centro d’Azione Giuridica;
• controllare l’applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell’interno
dell’associazione;
• approvare i bilanci annuali di Legambiente su proposta della Segreteria nazionale;
• stabilire le quote sociali annuali;
• convocare annualmente l’assemblea dei Circoli;
• deliberare l’apertura di delegazioni, uffici e circoli all’estero.
Art. 22. Il Presidente nazionale rappresenta tutta l’associazione, convoca e presiede gli organi-smi
dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E’ membro di diritto della Segreteria nazionale. In
particolare convoca e presiede il Consiglio nazionale, l’Assemblea dei delegati e la Segreteria
nazionale.
Art. 23. Il Direttore generale coordina l’attività interna dell’associazione e garantisce il rapporto tra la
sede nazionale e le sedi locali. In assenza del Presidente nazionale, svolge funzioni di vice/Presidente,
compresa la rappresentanza legale dell’associazione. E’ membro di diritto della Segreteria nazionale.
Convoca e presiede almeno ogni due mesi la riunione dei responsabili regionali.
Art. 24. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’associazione nazionale sia in giudizio
che nei confronti di terzi. La rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì attribuita
ai Presidenti regionali.
Art. 25. La Segreteria nazionale coadiuva il Direttore Generale e il Presidente nell’esercizio delle loro
funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento;
propone i bilanci all’Assemblea dei delegati per l’approvazione.
Art. 26. L’Amministratore, salvo revoca dell’Assemblea dei delegati, dura in carica 4 anni, è rieleg-
gibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente e del Direttore Generale, a firme
disgiunte, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e, con delibera dell’Assemblea dei
delegati, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui
ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
Art. 27. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente. Opera in
completa autonomia mediante un apposito regolamento che ne definisce le modalità e i termini di
funzionamento, ma in stretto contatto con l’Assemblea dei delegati. Ne fanno parte esperti
particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di Legambiente.
Art. 28. L’Assemblea dei delegati nomina la Presidenza del Comitato scientifico, composta da uno o
più presidenti e da un coordinatore nazionale. Approva altresì il regolamento e la designazione dei
membri del Comitato stesso, su proposta della Presidenza del Comitato scientifico, dei membri
dell’Assemblea dei delegati, o dei Comitati regionali.