Tares,ovvero come ti spenno il cittadino in 50 articoli-Studio M5S di Genova sulla TARES
1. Tares - Tributo/tariffa comunale rifiuti e servizi
Direttamente dallUfficio Complicazione Cose Semplici (UCCS)
(a cura di Bartolomeo Mongiardino e Stefano De Pietro)
Gruppo Energia e Gruppo Rifiuti del Movimento 5 Stelle di Genova
2. 1. A decorrere dal 1属 gennaio 2013 竪 istituito
in tutti i comuni del territorio nazionale il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa dai
comuni, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni.
3. La Tares consente ai comuni di tassare i
cittadini per ricavare quei fondi messi a
rischio dalla diminuzione dei trasferimenti da
Roma alla periferia.
I fondi cos狸 costituiti devono essere usati per
la manutenzione della citt e il pagamento di
forniture come la corrente elettrica per
lilluminazione cittadina.
4. (Dal testo unico sui rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152))
Sono definiti rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualit e quantit, ai
sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto medesimo;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonch辿 gli
altri rifiuti provenienti da attivit cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), c) ed e).
5. 2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria 竪
il comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo.
3. Il tributo 竪 dovuto da chiunque possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.
6. 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le
aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117
del CC che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
5. Il tributo 竪 dovuto da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte di cui ai
commi 3 e 4 con vincolo di solidariet tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in comune i
locali o le aree stesse.
7. 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, il tributo 竪 dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di
propriet, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. 7. Nel caso di locali in multipropriet e di centri
commerciali integrati, il soggetto che gestisce i
servizi comuni 竪 responsabile del versamento del
tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso
esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. 8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
10. 9. La tariffa 竪 commisurata alle quantit e qualit medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivit svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le
unita immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al
tributo 竪 pari all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138.
11. Per gli immobili gi denunciati, i comuni modificano d'ufficio,
dandone comunicazione agli interessati, le superfici che
risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di
incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica,
con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalit di
interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citt ed
autonomie locali.
12. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi
necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del
comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalit stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per
l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della
consistenza di riferimento. Per le altre unit immobiliari la
superficie assoggettabile al tributo 竪 costituita da quella
calpestabile.
13. 10. Nella determinazione della superficie
assoggettabile al tributo non si tiene conto di
quella parte di essa ove si formano di regola
rifiuti speciali, a condizione che il produttore
ne dimostri l'avvenuto trattamento in
conformit alla normativa vigente.
14. 11. La tariffa e' composta da una quota
determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantit di rifiuti conferiti,
al servizio fornito e all'entit dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
La tariffa 竪 determinata ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36.
15. 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza Stato-citt ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per
l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del
primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1属 gennaio 2013 e fino
alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo
periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
16. 13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30
euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con
deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento
la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche
graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della
zona ove 竪 ubicato.
17. 13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente
al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello
Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonch辿 le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, 竪 accantonato un
importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
18. 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio
di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche 竪 sottratto dal costo che deve essere
coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
19. 15. Il comune con regolamento pu嘆 prevedere riduzioni
tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso
di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,
per pi湛 di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
20. 16. Nelle zone in cui non 竪 effettuata la raccolta, il tributo 竪
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della
tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in
relazione alla distanza dal pi湛 vicino punto di raccolta
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
21. 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche.
18. Alla tariffa 竪 applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantit di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato
al recupero.
22. 19. Il consiglio comunale pu嘆 deliberare ulteriori
riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa
copertura 竪 assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo di competenza dell'esercizio al
quale si riferisce l'iscrizione stessa.
23. 20. Il tributo 竪 dovuto nella misura massima del 20 per cento
della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonch辿 di
interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano
determinato una situazione riconosciuta dall'autorit
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano
anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
24. 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio
comunale determina la disciplina per l'applicazione del
tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivit con omogenea potenzialit di
produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivit produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficolt di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivit
viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
25. 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione, in conformit al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorit
competente.
26. 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con
o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le
modalit di applicazione del tributo, in base a tariffa
giornaliera. L'occupazione o detenzione 竪 temporanea
quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria (giornaliera, ndr) 竪 determinata in
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100
per cento.
27. 26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione 竪 assolto
con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalit e
nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale
secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore
della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al
tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al
comma 13.
28. 28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato
alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, 竪
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al
comma 13 (regioni a statuto speciale, ndr).
29. 29. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantit di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del
tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di
cui al comma 29 竪 determinato sulla base dei
criteri stabiliti nel regolamento previsto dal
comma 12.
30. 31. La tariffa di cui al comma 29 竪 applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
limitatamente alla componente diretta alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili
dei comuni determinata ai sensi del comma
13.
31. 33. I soggetti passivi del tributo presentano la
dichiarazione entro il termine stabilito dal
comune nel regolamento, fissato in relazione
alla data di inizio del possesso, dell'occupazione
o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione
in comune di un fabbricato, la dichiarazione pu嘆
essere presentata anche da uno solo degli
occupanti.
32. 34. La dichiarazione, redatta su modello
messo a disposizione dal comune, ha effetto
anche per gli anni successivi semprech辿 non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da
cui consegua un diverso ammontare del
tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal
comune nel regolamento.
33. 35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, 竪 versato esclusivamente al comune. Il
versamento del tributo comunale per l'anno di
riferimento 竪 effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali,
scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre,
mediante bollettino di conto corrente postale ovvero
modello di pagamento unificato. E' consentito il
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno
di ciascun anno.
34. 36. Il comune designa il funzionario
responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri
per l'esercizio di ogni attivit organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivit, nonch辿
la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
35. 37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento
degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile pu嘆 inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili
a tributo, mediante personale debitamente
autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni.
36. 38. In caso di mancata collaborazione del
contribuente o altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento pu嘆 essere
effettuato in base a presunzioni semplici di
cui all'articolo 2729 del codice civile.
37. 39. In caso di omesso o insufficiente
versamento del tributo risultante dalla
dichiarazione, si applica l'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100
per cento al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 Euro.
38. 41. In caso di infedele dichiarazione, si applica
la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento
del tributo non versato, con un minimo di 50
Euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele
risposta al questionario di cui al comma 37,
entro il termine di sessanta giorni dalla
notifica dello stesso, si applica la sanzione da
100 a 500 Euro.
39. 43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono
ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
44. Resta salva la facolt del comune di
deliberare con il regolamento circostanze
attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi
stabiliti dalla normativa statale.
40. 45. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo concernenti
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
41. 46. A decorrere dal 1属 gennaio 2013 sono soppressi
tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da 束Ai
rifiuti assimilati損 fino a 束la predetta tariffazione損.
Seguono altri articoli di soppressione di norme e leggi.
42. Non viene fatto alcun riferimento
allapplicabilit dellIva alla Tares.
E un tributo o una tariffa? Alcune volte c竪
confusione.
Non viene tenuta in minima considerazione
limportanza della raccolta differenziata.
Unico articolo che richiama un indefinito
束obbligo di legge損 竪 il numero 20.
43. Il regolamento dovrebbe imporre ad Amiu
ladeguamento tecnico per raggiungere la
misurazione puntuale del conferimento e
quindi di consentire lapplicazione della
束tariffa損 invece che del 束tributo損.
44. Trasformare Amiu in un vero servizio di
raccolta differenziata di prossimit, con il
sistema persona a persona.
Misurare il conferimento dei materiali
differenziati per far pagare una tariffa
proporzionale alluso e non un tributo.
45. Valorizzare i rifiuti rivendendone la maggior
parte come materie prime seconde.
Creare posti di lavoro.
Studiare con la Gdo una soluzione per ridurre
la produzione di rifiuti, specialmente di
quelli non differenziabili.
Chiudere Scarpino
46. La Tia/Tarsu e adesso lAres non si applicano
alle superfici che producono rifiuti speciali e
per le quali esista un conferimento a servizi
diversi da Amiu. Questo era disapplicato.
Occorre che il comune ne tenga conto, nelle
more di unapplicazione trasparente e onesta
della norma, dandone comunicazione nei
moduli relativi alle dichiarazioni.
47. Premiare con riduzioni della tariffa chi
contribuisce alla raccolta differenziata
facendo pagare chi non differenzia = costo
zero per il Comune
Campagna pubblicitaria.
Iva non applicabile.
48. Usare mini furgoni a trazione elettrica dotati
di lettori di scheda magnetica e bilancia ,
presidiati, a distanze di massimo 200 metri
tra di loro a giorni alterni al posto dei
cassonetti non presidiati, che non
garantiscono una raccolta differenziata
sufficiente in termini di peso e qualit.
49. Chi differenzia i materiali
viene pagato da chi non differenzia
=
costo zero per il Comune