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16 dicembre 2014
Corso Europa, 11
- Milano -
Scuola di specializzazione in diritto
tributario internazionale
TRATTAMENTO FISCALE E
CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI
ITALIANI ALL'ESTERO E
STRANIERI IN ITALIA
Residenza e regime
fiscale
Dott. Giorgio Tedeschi
2
Lavoratori italiani allestero
1. Residenza e regime fiscale
2. Applicazione delle convenzioni
3
La residenza fiscale: normativa domestica
Art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): si
considerano residenti le persone che per la maggior parte
del periodo dimposta sono:
 iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
 hanno il domicilio nel territorio dello Stato;
 hanno la residenza nel territorio dello Stato.
4
La residenza fiscale: normativa domestica
- Spunti interpretativi -
Iscrizione anagrafica: presunzione assoluta di residenza
La mera iscrizione allAIRE e cancellazione dallAnagrafe non 竪 condizione
sufficiente ad essere considerati non-residenti ai fini fiscali.
Domicilio: sede principale di affari ed interessi
a) Affari economici: attivit lavorativa in Italia, detenzione di partecipazioni in
Italia, etc.;
b) Interessi vitali: famiglia ed affetti in Italia.
Residenza: dimora abituale
a) Requisito soggettivo: intenzione e volont di abitare in determinato luogo;
b) Requisito oggettivo: abituale permanenza in un luogo.
5
La residenza fiscale: normativa domestica
- Prassi -
Circ. 304/E del 2 dicembre 1997:
Criteri alternativi e non concorrenti
Desunti con ogni mezzo di prova
- Posizione storico-anagrafica
- Sistema informativo anagrafe tributaria
- Donazioni, compravendite, costituzione, conferimenti
- Movimentazione di somme, assegni
- Legami familiari
- Intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da
fatti e atti concludenti o pubbliche dichiarazioni
6
Il trasferimento della residenza: Paesi a
fiscalit privilegiata
 Art. 2, nuovo comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR): si considerano altres狸 residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
Si dovr pertanto verificare che lo Stato in questione sia
compreso nellelenco dei Paesi c.d. white list.
Previgente black list: DM 4 maggio 1999 e Circ. 140/1999.
Domicilio fiscale nel comune di ultima residenza.
7
La residenza fiscale: profili transnazionali
Articolo 4, Modello OCSE
Paragrafo 1: residente chi 竪 tassato per domicilio/residenza (non
per fonte)
Paragrafo 2: tie-breaker rules per dirimere i casi di doppia
residenza:
 abitazione permanente;
 centro degli interessi vitali (economici e personali);
 dimora abituale;
 cittadinanza;
 accordo fra gli Stati.
8
La residenza fiscale: profili transnazionali
Articolo 7, comma 1, par. 2, direttiva 83/182/CEE:
Prevalenza dei legami personali su quelli professionali
9
Residenza fiscale parziale
Frazionamento del periodo di imposta
Paragrafo 10 Commentario
Osservazione Spagna (paragrafo 26)
Ris. 471/E del 3 dicembre 2008 (residenza parziale)
 Proposta Assonime
10
Regime fiscale: base imponibile
Articolo 3, TUIR: Base imponibile
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato.
Articolo 23, TUIR: Applicazione dellimposta ai non residenti
 Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato
11
Regime fiscale: schema di sintesi
Dipendente italiano che lavora allestero:
1. Residente in Italia => doppia tassazione (in Italia su retribuzione
effettiva o convenzionale, allestero presumibilmente su effettiva), e
recupero del credito di imposta
2. Residente allestero => tassazione solo allestero (luogo di
svolgimento dellattivit)
Dipendente straniero che lavora in Italia:
1. Residente in Italia => tassazione in Italia su retribuzione effettiva
(convenzionale pre-, post-assignment); allestero esenzione o
recupero del credito di imposta; su altri redditi tassazione worldwide
in Italia
2. Residente allestero => tassazione in Italia solo su redditi di fonte
italiana (luogo di svolgimento dellattivit)

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TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA Residenza e regime fiscale

  • 1. 16 dicembre 2014 Corso Europa, 11 - Milano - Scuola di specializzazione in diritto tributario internazionale TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA Residenza e regime fiscale Dott. Giorgio Tedeschi
  • 2. 2 Lavoratori italiani allestero 1. Residenza e regime fiscale 2. Applicazione delle convenzioni
  • 3. 3 La residenza fiscale: normativa domestica Art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo dimposta sono: iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; hanno il domicilio nel territorio dello Stato; hanno la residenza nel territorio dello Stato.
  • 4. 4 La residenza fiscale: normativa domestica - Spunti interpretativi - Iscrizione anagrafica: presunzione assoluta di residenza La mera iscrizione allAIRE e cancellazione dallAnagrafe non 竪 condizione sufficiente ad essere considerati non-residenti ai fini fiscali. Domicilio: sede principale di affari ed interessi a) Affari economici: attivit lavorativa in Italia, detenzione di partecipazioni in Italia, etc.; b) Interessi vitali: famiglia ed affetti in Italia. Residenza: dimora abituale a) Requisito soggettivo: intenzione e volont di abitare in determinato luogo; b) Requisito oggettivo: abituale permanenza in un luogo.
  • 5. 5 La residenza fiscale: normativa domestica - Prassi - Circ. 304/E del 2 dicembre 1997: Criteri alternativi e non concorrenti Desunti con ogni mezzo di prova - Posizione storico-anagrafica - Sistema informativo anagrafe tributaria - Donazioni, compravendite, costituzione, conferimenti - Movimentazione di somme, assegni - Legami familiari - Intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da fatti e atti concludenti o pubbliche dichiarazioni
  • 6. 6 Il trasferimento della residenza: Paesi a fiscalit privilegiata Art. 2, nuovo comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): si considerano altres狸 residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Si dovr pertanto verificare che lo Stato in questione sia compreso nellelenco dei Paesi c.d. white list. Previgente black list: DM 4 maggio 1999 e Circ. 140/1999. Domicilio fiscale nel comune di ultima residenza.
  • 7. 7 La residenza fiscale: profili transnazionali Articolo 4, Modello OCSE Paragrafo 1: residente chi 竪 tassato per domicilio/residenza (non per fonte) Paragrafo 2: tie-breaker rules per dirimere i casi di doppia residenza: abitazione permanente; centro degli interessi vitali (economici e personali); dimora abituale; cittadinanza; accordo fra gli Stati.
  • 8. 8 La residenza fiscale: profili transnazionali Articolo 7, comma 1, par. 2, direttiva 83/182/CEE: Prevalenza dei legami personali su quelli professionali
  • 9. 9 Residenza fiscale parziale Frazionamento del periodo di imposta Paragrafo 10 Commentario Osservazione Spagna (paragrafo 26) Ris. 471/E del 3 dicembre 2008 (residenza parziale) Proposta Assonime
  • 10. 10 Regime fiscale: base imponibile Articolo 3, TUIR: Base imponibile L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Articolo 23, TUIR: Applicazione dellimposta ai non residenti Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato
  • 11. 11 Regime fiscale: schema di sintesi Dipendente italiano che lavora allestero: 1. Residente in Italia => doppia tassazione (in Italia su retribuzione effettiva o convenzionale, allestero presumibilmente su effettiva), e recupero del credito di imposta 2. Residente allestero => tassazione solo allestero (luogo di svolgimento dellattivit) Dipendente straniero che lavora in Italia: 1. Residente in Italia => tassazione in Italia su retribuzione effettiva (convenzionale pre-, post-assignment); allestero esenzione o recupero del credito di imposta; su altri redditi tassazione worldwide in Italia 2. Residente allestero => tassazione in Italia solo su redditi di fonte italiana (luogo di svolgimento dellattivit)