Il consulente finanziario è una figura professionale introdotta in Italia dalla MiFID n.2004/39/Ce. Si occupa di seguire gli andamenti e sviluppi del mercato finanziario. Caratteristica fondamentale che lo distingue dal promotore finanziario è: l’indipendenza.
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Il consulente finanziario
1. IL CONSULENTE FINANZIARIO
Aggiornamento: Milano, 25/02/2014
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Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC.
2. SOMMARIO
Capitolo 1 – Chi è il consulente finanziario?
Capitolo 2 – Albo dei consulenti finanziari
Capitolo 3 – Potestà regolamentare della Consob
Conclusioni
Open Financial Communication
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Capitolo 1
CHI E’ IL CONSULENTE FINANZIARIO?
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4. PROFESSIONE CONSULENTE FINANZIARIO
Il consulente finanziario è una figura professionale introdotta in Italia
dalla MiFID n.2004/39/Ce.
Secondo l’art. 18-bis (T.U.F) prevede che i soggetti in possesso di
determinati requisiti possono svolgere la consulenza in materia di
investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti.
Caratteristica fondamentale che lo distingue dal promotore finanziario è:
l’indipendenza.
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Capitolo 2
ALBO CONSULENTI FINANZIARI
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6. ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI
Il servizio di consulenza finanziaria ha subìto negli anni un’evoluzione
normativa, sia nazionale che europea.
L’istituzionalizzazione della categoria dei consulenti indipendenti risale al
2007 con gli articoli 18 bis e ter del TUF che introducevano l’Albo
di categoria.
Ad oggi l’iter procedurale non è stato ancora concluso. La questione
potrebbe risolversi nel 2014 seppur le molteplici proroghe.
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7. NEL DETTAGLIO
L’art. 18- bis del TUF, inserito dal d.lgs. n. 164/2007, riconosce alle
persone fisiche:
“in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e
patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e
delle finanze” la possibilità di prestare la consulenza in materia di
investimenti.
La disposizione dell’art. 18- bis , comma 2 del TUF , subordina, peraltro,
l’esercizio del servizio di consulenza all’iscrizione in un apposito
albo di nuova istituzione dedicato ai consulenti finanziari persone fisiche.
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Capitolo 3
POTESTA’ REGOLAMENTARE DELLA CONSOB
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9. POTESTA’ REGOLAMENTARE DELLA CONSOB
Secondo l’art. 18-bis, comma 5 del TUF, la Consob è stato affidata la definizione
dei principi e dei criteri relativi alle seguenti materie:
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10. Ad oggi…
Tutti coloro che vengono definiti Consulenti Finanziari, di fatto non sono in
grado di promuovere un Albo per mancanza di risorse e ciò non consente di
completare il quadro normativo (il numero è troppo esiguo rispetto ai
promotori finanziari).
ANASF tesa a risolvere il tema pone, comunque, dei paletti ben precisi su
rappresentanza nell'APF e soprattutto si fa carico del fatto che ci sia grande
garanzia di corretto servizio al risparmiatore.
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11. Conclusioni
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