Fatturazione alla Pubblica Amministrazione e Conservazione digitale.
La soluzione MMS PA di Sefin copre tutto il tragitto della fatturazione alla Pubblica Amministrazione. Una soluzione no-stress a norma di legge.
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Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.
2. 31 MARZO 2015
OBBLIGO
DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Servizio MMS PA
Affidandoti ad un soggetto che si dedica completamente alla Fatturazione
alla PA, come SEFIN, sarai sollevato da qualsiasi
ulteriore attivit.
SEFIN s.p.a. Viale Zara,10 20124 Milano, Tel. 0269365.1 e-mail: info@sefin.it http://www.sefin.it 2
3. E se non riesci a fornire il documento in
formato XML? Nessun problema. con MMS PA ti mettiamo in
condizione di produrre facilmente il file XML, E compresa lanalisi dei file
di input e lindividuazione degli indici mancanti e inoltre avrai a
disposizione una semplice ed intuitiva interfaccia web per controllare i dati del
documento, verificare le notifiche di errore o mancato invio.
Firma il
documento
XML
Manda il
documento
firmato al SdI
e riceve ed
elabora le
risposte
Conserva
digitalmente il
documento
secondo la
legge.
Ecco quello che SEFIN con
MMS PA pu嘆 fare per te:
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5. EMISSIONE XML
CON DATA DELLA
PRODUZIONE DELLA
FATTURA (DA PARTE
DEL GESTIONALE
DEL FORNITORE)
IL FILE XML VIENE
INOLTRATO AL SdI (se
in 15 giorni la fattura non
viene consegnata il SdI
invia una notifica di non
consegna) La durata
dipende
dallaccettazione del SdI
quindi dal superamento
dei controlli
CONSEGNA ALLA PA,
RILASCIO NOTIFICA DI
RICEZIONE (ENTRO 15
GIORNI CONFERMA DI
VALIDITA dopo di che il
SdI notifica che sono
decorsi i temini)
Il FILE HA SUPERATO I
CONTROLLI DEL SdI
CHE COMUNICA LA
RICEZIONE E LO
INOLTRA ALLA PA
(max in 15 giorni)
CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA A
NORMA DELLA
FATTURA (MMS
PA): gestione e
conservazione del
file xml e delle
notifiche
APPOSIZIONE DELLA
FIRMA DIGITALE E
RIFERIMENTO
TEMPORALE. La durata del
passaggio da t0 a t1
dipende dallorganizzazione
del fornitore e/o dalla
presenza di un intermediario
T0 T1 T2 T3 T4 T5
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5
TIMELINE
6. SEGUI il
percorso della
tua FATTURA!
Puoi verificare on
line se le fatture
che hai emesso
sono arrivate
correttamente al
destinatario.
Puoi leggere le
notifiche del
SDI in caso di
rifiuto. Puoi leggere
le motivazioni del
mancato recapito
o rifiuto di una
determinata
fattura.
Puoi visionare il file
XML originale e
fare il download sul
tuo pc.
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SCOPRI
DI PIU
7. L'articolo 1, commi
da 209 a 214 della
Legge 244 del 2007,
stabilisce il divieto per le amministrazioni
pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato,
anche a ordinamento autonomo e agli enti
pubblici nazionali)
NORMATIVA
di accettare fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea e il divieto di procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in
forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni
pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo
di fatturazione esclusivamente in formato
elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e
conservazione del documento.
Le fatture per le aziende con amministrazione
tradizionale invece possono continuare a essere
cartacee ma questo significa trovarsi a gestire
due flussi diversi per la stessa tipologia di
documento.
Obbligatoriet di fatturazione elettronica verso
la PA
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8. Decreto nel giugno 2013 l'obbligo a partire dal
6 Giugno 2014
Il 6 Giugno 2013 竪 entrato in vigore
il decreto Ministero
Economia e Finanze
n.55 del 3 aprile 2013,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22
maggio 2013
Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche
NORMATIVA
ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 - che rende
operative le regole tecniche per la gestione dei
processi di fatturazione elettronica verso le PA. Da
un punto di vista operativo gli enti pubblici
devono adeguare infrastrutture informatiche,
sistemi contabili e procedure interne per la
ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici
di fatturazione. Dall'altro, i fornitori privati devono
sviluppare modalit di gestione elettronica dei
flussi documentali riorganizzando l'intero ciclo
attivo di fatturazione. Al fine di introdurre una
regolamentazione unica a livello nazionale,
l'obbligo che inizialmente era stato previsto
genericamente per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici nazionali 竪 stato allargato anche alle
amministrazioni locali che sono quindi vincolate al
rispetto delle stesse regole applicabili a quelle
centrali.
Obbligatoriet di fatturazione elettronica verso
la PA
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9. Legge n.244 del 24
dicembre 2007 (Legge
Finanziaria 2008) art. 1. commi
209 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del
28/12/2007)
NORMATIVA
La legge istituisce l'obbligo di fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione:
divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento
autonomo e agli enti pubblici nazionali) di
accettare fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea e divieto di procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in
forma elettronica.
Obbligatoriet di fatturazione elettronica verso
la PA
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10. Decreto 7 marzo 2008
(Gazzetta Ufficiale n.103 del 03/05/2008)
Primo decreto attuativo della Legge
n.244 del 2007 che individua
nell'Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di
Interscambio (SdI) per l'invio e la ricezione delle
fatture elettroniche verso la PA, ne definisce
compiti e responsabilit. Individua nella Sogei Spa
la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla
conduzione tecnica del SdI.
NORMATIVA
Decreto Ministro
Economia e Finanze
n.55 del 3 aprile 2013
(Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013)
Secondo decreto attuativo della Legge n.244 del
2007 che rende operative le regole tecniche per
la gestione dei processi di fatturazione elettronica
verso la PA.
Obbligatoriet di fatturazione elettronica verso
la PA
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11. Circolare
Interpretativa del
Decreto 3 aprile 2013,
n.55 (Circolare n.1 del 31 marzo 2014)
La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il
corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione
elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia
dai fornitori delle PA che dalle PA stesse.
NORMATIVA
Decreto Legge n.66
del 24 aprile 2014
(Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2014)
Larticolo 25 del DL 66/2014 definisce
lanticipazione dellobbligo di fattura elettronica
al 31/3/2015, nellambito di un pi湛 ampio
programma di digitalizzazione della Pubblcia
Amministrazione.
Obbligatoriet di fatturazione elettronica verso
la PA
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12. Direttiva 2014/55/UE
del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 16
Aprile 2014 (pubblicata in gazzetta
il 6 Maggio 2014)
NORMATIVA
La Direttiva fornisce indicazioni per uniformare i
formati elettronici in tutti gli stati membri della UE
In caso di appalti pubblici. La standardizzazione
europea dei contenuti della fattura elettronica
nel caso di appalti pubblici prende il via il 26
maggio con lobiettivo di garantire un utilizzo
limitato a livello europeo di formati diversi. Gli Stati
Membri dovranno: a) recepire la norma nelle
singole normative nazionali entro il 27 novembre
2018; b) accettare esclusivamente e
obbligatoriamente solo fatture conformi al nuovo
modello standard entro 18 mesi dalladozione e
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
della direttiva.
Obbligatoriet di fatturazione elettronica verso
la PA
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13. Circolare n. 18/E del
24/6/2014 in materia
di utilizzo della fattura
elettronica, e chiarimenti su alcuni
aspetti relativi allobbligo di fatturazione
NORMATIVA
Con questa Circolare dell'Agenzia delle Entrate
vengono forniti chiarimenti in relazione alle
modifiche introdotte dallarticolo 1, commi dal
325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (di seguito legge di stabilit 2013) alla
disciplina sulla fatturazione elettronica
nonch辿, nella Parte II, sintetica risposta ai quesiti
pervenuti in generale in materia di obblighi
di fatturazione. Nella fattispecie vi 竪 contenuta
una interessante definizione, al punto 1.1, di
Fattura Elettronica.
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14. Comunicato Stampa
dell'Agenzia delle
Entrate con cui si
introduce la Circolare
18/E e si fornisce una sintesi dei temi in
questa trattati.
Breve comunicato che descrive in sintesi il
contenuto della Circolare 18/E.
NORMATIVA
Decreto Ministeriale
del 23 gennaio 2015
sulle modalit e termini per il versamento
dellimposta sul valore aggiunto da parte delle
Pubbliche Amministrazioni
Con questo decreto viene descritto il
meccanismo di scissione dei pagamenti da
applicarsi alle operazioni per le quali le
amministrazioni non siano debitori dimposta ai
sensi della normativa in materia di imposta sul
valore aggiunto.
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la PA
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15. DM del 17 giugno
2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.
146 del 26 giugno
2014 sulle nuove regole per la
conservazione elettronica dei documenti fiscali
NORMATIVA
Con questo DM viene eliminato l'obbligo di
conservazione quindicinale delle fatture. Il
processo di conservazione va quindi completato,
anche per le fatture elettroniche, entro il termine
di tre mesi dalla scadenza prevista per la
presentazione della dichiarazione annuale. Non
va pi湛 inviata alle Agenzie fiscali l'impronta
dell'archivio. richiesta l'indicazione in
dichiarazione dei redditi di avere optato per la
conservazione elettronica dei documenti
fiscali. Invece del pagamento dell'imposta di
bollo in acconto e a saldo, 竪 ora previsto il
versamento in unica soluzione entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio e le fatture
elettroniche, quando assoggettate, devono
contenere l'annotazione di assolvimento
dell'imposta secondo le nuove regole.
Obbligatoriet di fatturazione elettronica verso
la PA
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16. Pubbliche
Amministrazioni
destinatarie del DM
55/2013 coinvolte a
partire dal 6 Giugno
2014
NORMATIVA
Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture
elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti, anche
autonomi, che concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale
e che sono inseriti nel conto economico consolidato e
individuati entro il 30 settembre di ciascun anno
nell'elenco Istat (Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009). L'elenco 竪
abbastanza corposo e comprende:
Amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di
rilievo costituzionale.
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ministeri.
Agenzie fiscali.
Enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra
loro, e cio竪:
Enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit
e Gruppo Equitalia.
Autorit amministrative indipendenti come Agcm, Avcp,
Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati
personali.
Enti a struttura associativa come Anci, Upi e
Unioncamere.
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali,
quali Accademia della crusca, Cri, Coni. Enti ricerca
(Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).
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la PA
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17. Date di decorrenza degli
obblighi di fatturazione
elettronica verso la PA
6 Giugno 2014
31 Marzo 2015
per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
(DM 55/2013).
Per le altre amministrazioni centrali incluse nell'elenco Istat e per le amministrazioni
locali; la data di decorrenza per le amministrazioni locali 竪 stabilita dall'emanando
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione
(DL 66/2014). Pubblica Amministrazione e fornitori devono quindi adeguarsi
velocemente alle nuove norme e avere o appoggiarsi ad un servizio accreditato
prima dell'entrata in vigore dell'obbligo per essere pronti e non avere problemi al
momento opportuno.
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I decreti
prevedono il
divieto di
pagamento di
fatture di formato
diverso da quello
elettronico da
parte della PA,
anche se valide, a
partire dalle
seguenti date:
18. NORMATIVA
Formato delle fatture elettroniche e caratteristiche
Le fatture devono essere in formato xml, denominato PA, unico
formato accettato dal SdI.
Il codice xml non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalit
che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
L'autenticit dell'origine e l'integrit del contenuto sono garantite dall'apposizione della firma
elettronica qualificata di chi emette la fattura.
La trasmissione della fattura elettronica 竪 vincolata alla presenza di un codice identificativo
univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle
informazioni sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
Sulle fatture dovranno essere presenti i dati e
le informazioni indicate nell'allegato A del
decreto (paragrafi 3 e 4) e cio竪:
Le informazioni obbligatorie per
legge (rilevanti ai fini fiscali).
Una serie di dati previsti dal decreto:
Indicazioni sul soggetto trasmittente con
identificativo fiscale, progressivo di invio e
numero di trasmissione.
Indicazioni sull'amministrazione destinataria
identificata con un codice.
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19. NORMATIVA
Invio della fattura elettronica
Il procedimento di invio della fattura elettronica alla PA prevede che il fornitore:
Crei la fattura elettronica in formato xml secondo le regole tecniche e la struttura sintattica
definita dalle norme (dettagli sul sito www.fatturapa.gov.it). Apponga la firma digitale (o
elettronica qualificata). Apponga il riferimento temporale che attesta e certifica l'esatto
momento di apposizione della firma. Trasmetta la fattura alla PA attraverso uno dei cinque
canali previsti dalla legge.
Per la creazione della fattura in formato xml i fornitori della PA possono:
Agire direttamente con strumenti interni.
Avvalersi di Intermediari Abilitati (connessi con il SdI).
Utilizzare strumenti specifici messi a disposizione dalla PA.
Canali di trasmissione della fattura
elettronica
L'invio della fattura elettronica pu嘆 avvenire
attraverso uno dei seguenti canali:
Posta Elettronica Certificata (PEC).
Apponga la firma digitale (o elettronica
qualificata).
Invio via web.
Servizio SDICoop - Trasmissione.
Servizio SDIFTP.
Servizio SPCoop - Trasmissione.
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20. NORMATIVA
Sistema di interscambio (SdI)
Infrastruttura gestita da:
Agenzia delle Entrate.
Ministro dell'Economia e delle Finanze.
A livello operativo: Sogei.
E' il punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione. Il SdI
svolge le seguenti funzioni:
Riceve i flussi di fatture elettroniche destinate alla PA e li destina verso i pubblici uffici di
competenza (funziona come centro di accentramento e smistamento).
Al momento del ricevimento della fattura elettronica, effettua alcune verifiche di correttezza
formale dei messaggi ricevuti.
Segnala la mancata presa in carico della fattura al mittente se i controlli di cui al punto
precedente danno esito negativo (notifica di scarto con indicazione del motivo e richiesta di
trasmissione della fattura elettronica corretta).
Segnala l'avvenuta presa in carico se i controlli danno esito positivo (ricevuta di consegna).
Consegna le fatture conformi all'ufficio di competenza o all'intermediario abilitato (non ci
sono ad oggi specifiche discipline al riguardo quindi potrebbero essere, per esempio, provider
EDI, provider che effettuano servizi di conservazione sostitutiva, commercialisti abilitati alla
trasmissione delle comunicazioni telematiche, banche etc).
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21. NORMATIVA
Sistema di interscambio (SdI)
Ricezione della fattura elettronica
La PA pu嘆 ricevere la fattura elettronica secondo le seguenti modalit:
Posta Elettronica Certificata (PEC).
Servizio SDIFTP.
Servizio SPCOOP Ricezione.
Anche per la PA, come per i fornitori, 竪 necessario un preventivo accreditamento presso il SdI per
consentire un corretto recapito delle fatture elettroniche e delle notifiche (la modalit di
ricezione deve essere conosciuta dal SdI).
Utilizzando lo stesso canale usato per la ricezione, dopo aver ricevuto la fattura, la PA pu嘆
esplicitare l'accettazione o il rifiuto per le fatture contenute nel file.
Attori
Operatori Economici: fornitori di beni e servizi alla PA (anche la PA stessa pu嘆 essere un
operatore economico); per la gestione della fatturazione elettronica possono avvalersi di
intermediari e possono essere loro stessi intermediari offrendo i propri servizi ad altri operatori
economici po alla PA.
Pubblica Amministrazione: soggetto destinatario delle fatture in formato elettronico, ricevute
tramite il SdI.
Intermediari: coloro che inviano o ricevono la fattura elettronica per conto dell'operatore
economico e/o della PA.
Sistema di Interscambio: "snodo" tra i soggetti interessati dal processo di fatturazione elettronica.
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22. NORMATIVA
Sistema di interscambio (SdI)
Procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche
Tutti i canali di trasmissione della fattura elettronica prevedono dei messaggi
di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione e garantiscono la messa a
disposizione del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia
rispetto a chi riceve.
Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle
fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e
notifiche:
Il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua
una serie di controlli.
In caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente.
Nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario.
Nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di
consegna della fattura elettronica.
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse
possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del
SdI l'onere di contattare il destinatario affinch辿 provveda tempestivamente alla risoluzione del
problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio.
Il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che
provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli
esiti della trasmissione della fattura elettronica.
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23. NORMATIVA
Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per
privati
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato
dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilit).
La legge di Stabilit recepisce nellarticolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli
articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della
stessa, esempi di modalit tecniche per garantire autenticit dell'origine e integrit del contenuto della fattura
elettronica e modalit di conservazione.
Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per
quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica.
La direttiva modifica, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, la direttiva 2006/112/CE, dettando
una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalit di emissione, gestione e conservazione della
fattura elettronica.
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24. NORMATIVA
Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per
privati
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
dimposta sul valore aggiunto.
la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti limposta sul valore aggiunto per assicurare il corretto
funzionamento del mercato interno UE.
Decreto del 23 gennaio 2004 recante "modalit di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto (Gazzetta Ufficiale del 3
febbraio 2004, numero 27).
Il decreto disciplina, ai fini tributari, lemissione, la conservazione e lesibizione dei documenti informatici, nonch辿 la
conservazione digitale dei documenti analogici
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25. NORMATIVA
Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per
privati
Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 36/E del 6 dicembre 2006. Decreto ministeriale 23
gennaio 2004 - Modalit di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla
loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
La circolare illustra le principali novit introdotte dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in tema di adempimenti
fiscali relativi ai documenti informatici. La stessa ha anche stabilito la possibilit di portare in conservazione
elettronica sostitutiva solo parte delle fatture emesse o ricevute creando degli appositi sezionali per i registri IVA.
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26. Risoluzione dellAgenzia delle Entrate numero 158/E del 15 giugno 2009. Consulenza giuridica
Associazione e Ordini Professionali - Decreto Ministeriale 23 gennaio 2004 e fatturazione
elettronica risposta a quesiti.
La risoluzione risponde a una serie di quesiti e relative soluzioni proposti da Assinform per agevolare il transito verso
la digitalizzazione della documentazione fiscale in particolare per quanto riguarda gli aspetti della conservazione
digitale e della relativa tempistica.
Circolare Agenzia delle Dogane numero 5/D del 25 gennaio 2005. Decreto Ministeriale del
23/1/2004 recante "modalit di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto". Campo di applicazione.
La circolare chiarisce che le fatture emesse per operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas energia
elettrica, raccolta trasposto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, etc. devono essere conservate secondo le regole
previste nel Decreto Ministeriale del 23/01/2004.
NORMATIVA
Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per
privati
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27. SEFIN s.p.a. Viale Zara,10 20124 Milano, Tel. 0269365.1 e-mail: info@sefin.it http://www.sefin.it
IN CONCLUSIONE PER
FATTURARE DIRETTAMENTE ALLA PA
AVRESTI BISOGNO
DI QUESTE COSE:
CON IL SERVIZIO
MMS PA
DI SEFIN PUOI
CONTINUARE A
PRODURRE LE
FATTURE COME
HAI SEMPRE
FATTO! AL RESTO
PENSIAMO NOI.
Chiedi
informazioni
27
INVECE CON MMS
28. SEFIN s.p.a. Viale Zara,10 20124 Milano, Tel. 0269365.1 e-mail: info@sefin.it http://www.sefin.it 28
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