1.
1
A.S.
2012-‐13
–
Bisogni
educativi
speciali.
Documento
pubblicato
il
23.4.2013
(Documenti
aggiornato
il
29.04.2013
nel
paragrafo
2.4
di
pag.
6,
testo
in
grassetto)
Nota
sullo
svolgimento
delle
prove
INVALSI
2012-‐2013
per
gli
allievi
con
bisogni
educativi
speciali
2.
2
A.S.
2012-‐13
–
Bisogni
educativi
speciali.
Documento
pubblicato
il
23.4.2013
(Documenti
aggiornato
il
29.04.2013
nel
paragrafo
2.4
di
pag.
6,
testo
in
grassetto)
1.
Premessa
A
titolo
di
premessa
generale,
si
precisa
che
la
presente
nota
si
riferisce
solo
ed
esclusivamente
alle
prove
INVALSI
(classe
II
e
V
scuola
primaria,
classe
I
scuola
secondaria
primo
grado,
classe
II
scuola
secondaria
secondo
grado).
Per
la
Prova
nazionale
prevista
nell’ambito
dell’Esame
di
Stato
conclusivo
del
primo
ciclo
di
istruzione,
invece,
si
rinvia
a
quanto
previsto
dalla
normativa
vigente.
Si
sottolinea,
in
premessa,
che
le
prove
INVALSI
(II
e
V
primaria,
I
secondaria
di
primo
grado
e
II
secondaria
di
secondo
grado)
non
sono
finalizzate
alla
valutazione
individuale
degli
alunni,
ma
al
monitoraggio
dei
livelli
di
apprendimento
conseguiti
dal
sistema
scolastico,
nel
suo
insieme
e
nelle
sue
articolazioni.
Ciò
consente
di
trovare
con
maggiore
facilità
le
soluzioni
più
idonee
per
garantire,
da
un
lato,
la
più
larga
inclusione
possibile
di
tutti
gli
allievi
nelle
prove
INVALSI
e,
dall’altro,
di
consentire
il
rispetto
del
protocollo
di
somministrazione
delle
prove,
garanzia
della
loro
affidabilità
e
attendibilità.
Le
esigenze
degli
allievi
con
particolari
bisogni
educativi
sono,
per
loro
natura,
molteplici
e
difficilmente
individuabili
a
priori
in
modo
completo
ed
esaustivo.
Da
ciò
discende
che
la
valutazione
del
singolo
caso
può
essere
effettuata
in
modo
soddisfacente
solo
dal
Dirigente
scolastico
che
conosce
esattamente
la
situazione
del
singolo
studente
e,
pertanto,
può
adottare
tutte
le
misure
idonee
per
coniugare,
da
un
lato,
le
necessità
di
ogni
allievo
con
bisogni
educativi
speciali
e,
dall’altro,
il
regolare
svolgimento
delle
prove
per
gli
altri
studenti,
senza
che
per
questi
ultimi
venga
modificato
il
protocollo
di
somministrazione
standard
che
è
garanzia
fondamentale
per
assicurare
l’affidabilità
delle
rilevazioni
del
SNV.
Qualunque
sia
la
tipologia
di
disabilità
o
di
DSA
di
un
alunno,
essa
deve
essere
segnalata
sulla
maschera
elettronica
per
l’inserimento
delle
risposte
dello
studente
alle
prove
INVALSI
2013,
selezionando
un’opzione
fra
quelle
di
seguito
indicate.
Tale
operazione
deve
essere
effettuata
solo
nel
caso
in
cui
tale
informazione
non
appaia
automaticamente
sulla
predetta
maschera
secondo
quanto
comunicato
dalla
scuola
nella
trasmissione
delle
informazioni
di
contesto.
1
=
solo
DSA;
2
=
una
o
più
disabilità.
Tale
segnalazione
consentirà
di
considerare
separatamente
i
risultati
degli
alunni
con
bisogni
educativi
speciali
e
di
non
farli
rientrare
nella
elaborazione
statistica
dei
risultati
di
tutti
gli
altri
alunni.
Le
scuole
interessate
potranno
richiedere
all’INVALSI
l’invio
dei
risultati
degli
allievi
con
bisogni
educativi
speciali
che
abbiano
partecipato
alle
prove
SNV1
,
naturalmente
solo
se
i
predetti
allievi
hanno
sostenuto
le
prove
formulate
dall’INVALSI
e
non
quelle
eventualmente
personalizzate2
dalla
scuola.
Tale
invio
sarà
effettuato
1
Si
precisa
che
tale
possibilità
è
limitata
agli
allievi
con
bisogni
educativi
speciali
che
abbiano
svolto
integralmente
la
prova
di
italiano
o
di
matematica
o
entrambe
nella
formulazione
proposta
dall’INVALSI.
2
Le
prove
personalizzate
non
devono
essere
inviate
all’INVALSI,
né,
tantomeno,
i
dati
a
esse
relativi.
3.
3
A.S.
2012-‐13
–
Bisogni
educativi
speciali.
Documento
pubblicato
il
23.4.2013
(Documenti
aggiornato
il
29.04.2013
nel
paragrafo
2.4
di
pag.
6,
testo
in
grassetto)
sempre
nel
pieno
rispetto
della
normativa
sulla
riservatezza
dei
dati
poiché
ciascun
allievo
è
individuato
mediante
un
codice
la
cui
associazione
al
nome
è
nota
solo
ed
esclusivamente
alla
scuola.
I
tempi
e
i
modi
per
effettuare
la
predetta
richiesta
verranno
comunicati
dall’INVALSI
nel
momento
in
cui
saranno
restituiti
i
risultati
delle
prove
INVALSI
2012-‐13
(entro
il
31.10.2013).
Prima
di
passare
all’esame
specifico
delle
misure
adottabili
per
i
diversi
tipi
di
allievi
con
bisogni
educativi
speciali,
si
precisa
che
i
predetti
studenti,
indipendentemente
dalla
tipologia
di
appartenenza
sono
dispensati
dalla
compilazione
del
Questionario
studente,
ove
previsto
(classe
V
primaria,
I
secondaria
di
primo
grado
e
II
secondaria
di
secondo
grado).
Prove
INVALSI
2013
e
allievi
con
bisogni
educativi
speciali
2.1.
Allievi
con
disabilità
intellettiva
Tenuto
conto
di
quanto
sopra,
la
decisione
di
far
partecipare
o
meno
(e
se
sì,
con
quali
modalità)
gli
alunni
con
certificazione
di
disabilità
intellettiva
(o
di
altra
disabilità
grave),
seguiti
da
un
insegnante
di
sostegno,
alle
prove
INVALSI
è
rimessa
al
giudizio
della
singola
scuola
per
il
tramite
del
suo
Dirigente.
Solo
la
scuola
può
conoscere
la
specificità
di
ogni
situazione
e
valutare,
quindi,
la
scelta
più
opportuna.
Ciò
premesso,
il
Dirigente
scolastico
può
adottare,
a
sua
discrezione,
una
delle
seguenti
scelte:
1)
non
far
partecipare
a
una
o
a
tutte
le
prove
INVALSI
gli
alunni
con
disabilità
intellettiva
o
altra
disabilità
grave,
impegnandoli
nei
giorni
delle
prove
in
un’altra
attività;
2)
fare
partecipare
a
una
o
a
tutte
le
prove
INVALSI
gli
allievi
con
disabilità
intellettiva
o
altra
disabilità
grave
insieme
agli
altri
studenti
della
classe,
purché
sia
possibile
assicurare
che
ciò
non
modifichi
in
alcun
modo
le
condizioni
di
somministrazione,
in
particolare
se
si
tratta
di
classi
campione.
In
generale,
sono
ammessi
strumenti
dispensativi
e
misure
compensative,
con
la
sola
condizione
che
questi
non
modifichino
le
modalità
di
effettuazione
delle
prove
per
gli
altri
allievi
della
classe.
Non
è
pertanto
possibile
la
lettura
ad
alta
voce
della
prova,
né
la
presenza
in
aula
dell’insegnante
di
sostegno.
Se
ritenuto
opportuno
dal
Dirigente
scolastico,
è
consentito
che
gli
allievi
con
disabilità
intellettiva
o
altra
disabilità
grave
svolgano
una
o
a
tutte
le
prove
INVALSI
in
un
locale
differente
da
quello
utilizzato
per
gli
altri
allievi
della
classe.
Solo
in
questo
caso,
è
anche
possibile
la
lettura
ad
alta
voce
della
prova
e
la
presenza
dell’insegnate
di
sostegno.
4.
4
A.S.
2012-‐13
–
Bisogni
educativi
speciali.
Documento
pubblicato
il
23.4.2013
(Documenti
aggiornato
il
29.04.2013
nel
paragrafo
2.4
di
pag.
6,
testo
in
grassetto)
Inoltre,
sempre
se
ritenuto
opportuno
dal
Dirigente
scolastico,
per
tale
tipologia
di
allievi
è
possibile
prevedere
un
tempo
aggiuntivo
(fino
al
massimo
di
30
minuti
per
ciascuna
prova3
)
per
lo
svolgimento
delle
prove.
2.2.
Allievi
ipovedenti
o
non
vedenti
In
linea
di
massima,
gli
alunni
ipovedenti
o
non
vedenti
partecipano
alle
prove
nelle
stesse
condizioni
degli
altri.
Tali
alunni
possono
utilizzare
la
prova
in
formato
elettronico
inviata
dall’INVALSI
o
la
prova
in
formato
Braille4
.
Se
ritenuto
opportuno
dal
Dirigente
scolastico,
per
tale
tipologia
di
allievi
è
possibile
prevedere
un
tempo
aggiuntivo
(fino
al
massimo
di
30
minuti
per
ciascuna
prova5
)
per
lo
svolgimento
delle
prove.
In
tal
caso,
la
scuola
dovrà
adottare
tutte
le
misure
organizzative
per
garantire
il
regolare
e
ordinato
svolgimento
delle
prove,
senza
alcuna
modifica
dei
tempi
standard
di
somministrazione
per
gli
altri
allievi
della
classe.
Anche
per
gli
allievi
ipovedenti
e
non
vedenti
sono
ammessi
strumenti
dispensativi
e
misure
compensative,
se
previsti,
con
la
sola
condizione
che
questi
non
modifichino
le
modalità
di
effettuazione
delle
prove
per
gli
altri
allievi
della
classe.
Non
è
pertanto
possibile
la
lettura
ad
alta
voce
della
prova,
né
la
presenza
in
aula
dell’insegnante
di
sostegno
(se
previsto).
Se
ritenuto
opportuno
dal
Dirigente
scolastico,
è
consentito
che
gli
allievi
ipovedenti
o
non
vedenti
svolgano
le
prove
in
un
locale
differente
da
quello
utilizzato
per
gli
altri
allievi
della
classe.
Solo
in
questo
caso,
è
anche
possibile
la
lettura
ad
alta
voce
della
prova
e
la
presenza
dell’insegnate
di
sostegno,
se
previsto.
Infine,
per
questa
tipologia
di
allievi
il
Dirigente
scolastico
può
adottare,
se
lo
ritiene
opportuno,
una
delle
misure
precedentemente
illustrate
in
modo
differenziato
per
prove
diverse.
Ad
esempio,
è
possibile
prevedere
un
tempo
aggiuntivo
per
la
prova
di
comprensione
della
lettura
(Italiano)
e
non
per
matematica
o
viceversa.
Per
le
classi
campione,
è
necessario
avvisare
l’osservatore
esterno
nel
momento
in
cui
questi
prende
contatto
con
la
scuola
che
nella
classe
assegnatagli
è
presente
un
allievo
(o
più)
che
potrà
svolgere
le
prove
avvalendosi
di
un
tempo
aggiuntivo
(fino
a
un
massimo
di
30
minuti
per
ciascuna
prova6
).
In
questo
caso
3
Per
gli
allievi
con
disabilità
intellettiva
frequentanti
la
classe
seconda
della
scuola
primaria
la
prova
preliminare
di
lettura
può
avere
una
durata
massima
di
10
minuti.
4
Le
prove
in
formato
Braille
o
in
formato
elettronico
devono
essere
state
richieste
dalla
scuola
all’atto
dell’iscrizione
al
SNV
2012-‐13.
Non
è
possibile
per
l’INVALSI
garantire
l’invio
di
prove
in
formato
Braille
se
le
eventuali
integrazioni
di
richieste
di
tale
formato
sono
giunte
dopo
il
31.03.2013.
5
Per
gli
allievi
ipovedenti
o
non
vedenti
frequentanti
la
classe
seconda
della
scuola
primaria
la
prova
preliminare
di
lettura
può
avere
una
durata
massima
di
10
minuti.
6
Si
veda
la
nota
precedente.
5.
5
A.S.
2012-‐13
–
Bisogni
educativi
speciali.
Documento
pubblicato
il
23.4.2013
(Documenti
aggiornato
il
29.04.2013
nel
paragrafo
2.4
di
pag.
6,
testo
in
grassetto)
specifico,
la
scuola
dovrà
prevedere
la
presenza
di
un
docente
che
si
presenti
in
aula
allo
scadere
del
tempo
standard
di
somministrazione
e
che
rimanga
con
l’allievo
non
vedente
o
ipovedente
per
il
tempo
aggiuntivo,
in
modo
che
l’osservatore
esterno
possa
procedere
con
la
propria
osservazione
secondo
i
tempi
standard
previsti
per
gli
altri
allievi.
Quando
l’allievo
non
vedente
o
ipovedente
termina
lo
svolgimento
della
prova,
il
docente
che
ha
effettuato
la
sorveglianza
durante
il
tempo
aggiuntivo
provvede
a
consegnare
all’osservatore
esterno
la
prova
stessa
avendo
cura
che
l’osservatore
esterno
prenda
nota
del
codice
dell’allievo
per
indicare
nella
maschera
elettronica
per
l’inserimento
delle
risposte
che
si
tratta
di
uno
studente
non
vedente
o
ipovedente
che
ha
utilizzato
un
tempo
aggiuntivo.
2.3.
Allievi
con
disturbi
specifici
di
apprendimento
I
disturbi
specifici
di
apprendimento
(DSA)
sono
difficilmente
riconducibili
a
una
classificazione
esaustiva
sufficientemente
dettagliata.
È
pertanto
necessario
che
ogni
scuola,
per
il
tramite
del
suo
Dirigente
scolastico,
valuti
la
specificità
di
ogni
situazione
al
fine
di
individuare
la
soluzione
che
meglio
si
adatti
allo
specifico
disturbo
dell’apprendimento
di
ciascun
allievo.
Anche
per
gli
allievi
con
DSA
sono
ammessi
strumenti
dispensativi
e
misure
compensative,
se
previsti,
con
la
sola
condizione
che
questi
non
modifichino
le
modalità
di
effettuazione
delle
prove
per
gli
altri
allievi
della
classe.
Non
è
pertanto
possibile
la
lettura
ad
alta
voce
della
prova,
né
la
presenza
in
aula
dell’insegnante
di
sostegno
(se
previsto).
Se
ritenuto
opportuno
dal
Dirigente
scolastico,
è
consentito
che
gli
allievi
con
DSA
svolgano
le
prove
in
un
locale
differente
da
quello
utilizzato
per
gli
altri
allievi
della
classe.
Solo
in
questo
caso,
è
anche
possibile
la
lettura
ad
alta
voce
della
prova
e
la
presenza
dell’insegnate
di
sostegno,
se
previsto.
Sempre
se
ritenuto
opportuno
dal
Dirigente
scolastico,
per
gli
allievi
con
DSA
è
possibile
prevedere
un
tempo
aggiuntivo
(fino
al
massimo
di
30
minuti
per
ciascuna
prova7
)
per
lo
svolgimento
delle
prove.
In
tal
caso,
la
scuola
dovrà
adottare
tutte
le
misure
organizzative
idonee
per
garantire
il
regolare
e
ordinato
svolgimento
delle
prove,
senza
alcuna
modifica
dei
tempi
standard
di
somministrazione
per
gli
altri
allievi
della
classe.
Per
questa
tiptologia
di
allievi
è
possibile
utilizzare,
se
ritenuto
opportuno,
le
prove
in
formato
elettronico
o
in
formato
audio
(si
veda
par.
5).
Tali
prove
devono
essere
state
richiesta
dalla
scuola
all’atto
dell’iscrizione
al
SNV
2012-‐13.
Infine,
per
questa
tipologia
di
allievi
il
Dirigente
scolastico
può
adottare,
se
lo
ritiene
opportuno,
una
delle
misure
precedentemente
illustrate
in
modo
differenziato
per
prove
diverse.
Ad
esempio,
è
possibile
7
Per
gli
allievi
con
disturbi
specifici
di
apprendimento
frequentanti
la
classe
seconda
della
scuola
primaria
la
prova
preliminare
di
lettura
può
avere
una
durata
massima
di
10
minuti.
6.
6
A.S.
2012-‐13
–
Bisogni
educativi
speciali.
Documento
pubblicato
il
23.4.2013
(Documenti
aggiornato
il
29.04.2013
nel
paragrafo
2.4
di
pag.
6,
testo
in
grassetto)
prevedere
un
tempo
aggiuntivo
per
la
prova
di
comprensione
della
lettura
(Italiano)
e
non
per
matematica
o
viceversa.
Per
le
classi
campione,
è
necessario
avvisare
l’osservatore
esterno
nel
momento
in
cui
questi
prende
contatto
con
la
scuola
che
nella
classe
assegnatagli
è
presente
un
allievo
che
potrà
svolgere
le
prove
avvalendosi
di
un
tempo
aggiuntivo
(fino
a
un
massimo
di
30
minuti
per
ciascuna
prova).
In
questo
caso
specifico,
la
scuola
dovrà
prevedere
la
presenza
di
un
docente
che
si
presenti
in
aula
allo
scadere
del
tempo
standard
di
somministrazione
e
che
rimanga
con
l’allievo
con
DSA
per
il
tempo
aggiuntivo,
in
modo
che
l’osservatore
esterno
possa
procedere
con
la
propria
osservazione
secondo
i
tempi
standard
previsti
per
gli
altri
allievi.
Quando
l’allievo
con
DSA
termina
lo
svolgimento
della
prova,
il
docente
che
ha
effettuato
la
sorveglianza
durante
il
tempo
aggiuntivo
provvede
a
consegnare
all’osservatore
esterno
la
prova
stessa
avendo
cura
che
questi
prenda
nota
del
codice
dell’allievo
per
indicare
nella
maschera
elettronica
per
l’inserimento
delle
risposte
che
si
tratta
di
uno
studente
con
DSA
che
ha
utilizzato
un
tempo
aggiuntivo.
Pur
ribadendo
l’auspicio
che
gli
allievi
con
DSA
partecipino
alle
prove
INVALSI
nel
numero
più
elevato
possibile,
se
a
giudizio
del
Dirigente
scolastico
le
prove
standardizzate
non
sono
ritenute
adatte
a
un
allievo
con
DSA
in
ragione
della
natura
e
della
specificità
del
disturbo
stesso,
è
possibile
dispensare
lo
studente
dal
sostenimento
delle
prove,
avendo
cura
di
impegnarlo
nei
giorni
delle
prove
in
un’altra
attività
ritenuta
più
idonea.
2.4.
Allievi
con
altri
bisogni
educativi
speciali
Rientrano
in
questa
categoria
tutti
gli
allievi
con
bisogni
educativi
speciali
non
direttamente
riconducibili
a
una
delle
categorie
precedenti
o
portatori
di
bisogni
educativi
speciali
afferenti
a
più
di
una
di
quelle
elencate
in
precedenza.
In
base
alla
specifica
natura
del
bisogno
educativo
speciale,
il
Dirigente
scolastico
adotta
in
base
alle
sue
valutazioni,
una
delle
misure
previste
nei
paragrafi
precedenti.
Si
precisa
che
gli
allievi
afferenti
alla
“AREA
DELLO
SVANTAGGIO
SOCIOECONOMICO,
LINGUISTICO
E
CULTURALE”
(in
base
alla
definizione
della
circolare
MIUR
8/2103)
NON
sono
dispensati
dallo
svolgimento
ordinario
delle
prove
INVALSI.
Tali
allievi
devono
svolgere
regolarmente
le
prove
senza
alcuna
variazione
né
dei
tempi,
né
delle
modalità
di
svolgimento
delle
stesse.
Nella
more
di
quanto
stabilito
dall’ultimo
capoverso
della
pagina
3
della
circolare
MIUR
n.
8
del
6
marzo
2013,
per
il
presente
anno
scolastico
gli
allievi
afferenti
all’area
dello
svantaggio
socio-‐economico,
linguistico
e
culturale
NON
devono
essere
segnalati
come
BES
o
con
altre
forme
di
bisogni
educativi
speciali.
7.
7
A.S.
2012-‐13
–
Bisogni
educativi
speciali.
Documento
pubblicato
il
23.4.2013
(Documenti
aggiornato
il
29.04.2013
nel
paragrafo
2.4
di
pag.
6,
testo
in
grassetto)
3.
Scansione
temporale
delle
prove
per
gli
allievi
con
bisogni
educativi
speciali
della
scuola
secondaria
di
primo
e
secondo
grado
In
un’ottica
che
consenta
al
maggior
numero
di
allievi
con
bisogni
educativi
speciali
di
partecipare
al
meglio
alle
rilevazioni
INVALSI,
a
discrezione
del
Dirigente
scolastico
è
possibile
prevedere
per
i
predetti
allievi
una
scansione
differente
delle
date
di
somministrazione
in
modo
che
le
prove
non
si
svolgano
nello
stesso
giorno.
Più
precisamente
le
somministrazioni
per
tali
allievi
delle
classi
I
della
scuola
secondaria
di
primo
grado
e
delle
classi
II
della
scuola
secondaria
di
secondo
grado
possono
essere
organizzate
secondo
il
seguente
calendario:
Scuola
secondaria
di
primo
grado8
14.05.2013:
prova
di
Matematica
16.05.2013:
prova
di
Italiano
Scuola
secondaria
di
secondo
grado9
16.05.2013:
prova
di
Matematica
17.05.2013:
prova
di
Italiano
Anche
in
questo
caso,
la
durata
e
le
modalità
di
somministrazione
delle
prove
avviene
come
indicato
ai
paragrafi
2.2
e
2.3.
Per
le
sole
classi
campione
è
necessario
comunicare
prima
dell’inizio
delle
prove
all’osservatore
esterno
che
si
è
deciso
di
avvalersi
di
questa
modalità
di
somministrazione.
Si
precisa
che
la
scelta
di
questa
opzione,
ossia
la
somministrazione
delle
due
prove
in
giorni
differenti
per
gli
allievi
con
bisogni
educativi
speciali,
non
renderà
possibile
l’acquisizione
dei
dati
relativi
alla
prova
di
Italiano,
poiché,
di
norma,
l’inserimento
dei
dati
da
parte
dell’osservatore
esterno
avviene
il
pomeriggio
del
giorno
della
prova
per
gli
allievi
che
non
hanno
bisogni
educativi
speciali
(14.05.2013
per
le
classi
prime
della
scuola
secondaria
di
primo
grado
e
16.05.2013
per
le
classi
seconde
della
scuola
secondaria
di
secondo
grado).
Per
le
classi
NON
campione
la
scuola
dovrà
fare
in
modo,
secondo
le
modalità
organizzative
adottate
per
l’immissione
dei
nella
maschera
elettronica
per
l’inserimento
delle
risposte,
di
inserire
nella
maschera
stessa
i
dati
della
prova
di
Italiano
(svolta
il
16.5.13
per
la
scuola
secondaria
di
primo
grado
e
il
17.05.13
per
la
scuola
secondaria
di
secondo
grado,
rispettivamente)
degli
allievi
di
cui
al
presente
paragrafo.
Tale
indicazione
si
applica,
naturalmente
se
e
solo
se
l’allievo
con
bisogni
educativi
speciali
ha
svolto
una
prova
uguale
a
quella
somministrata
agli
altri
studenti
della
medesima
classe.
8
Se
la
scuola
ha
chiesto
e
ottenuto
il
posticipo
della
data
di
somministrazione
delle
prove,
la
somministrazione
della
prova
di
Italiano
avverrà
il
giorno
successivo
a
quello
indicato
dall’INVALSI
per
lo
svolgimento
di
recupero.
9
Si
veda
la
nota
precedente.
8.
8
A.S.
2012-‐13
–
Bisogni
educativi
speciali.
Documento
pubblicato
il
23.4.2013
(Documenti
aggiornato
il
29.04.2013
nel
paragrafo
2.4
di
pag.
6,
testo
in
grassetto)
4.
La
compilazione
della
maschera
elettronica
La
maschera
elettronica
deve
essere
compilata
senza
alcuna
differenziazione
tra
allievi
senza
e
con
bisogni
educativi
speciali.
In
base
alla
tipologia
di
bisogno
educativo
speciale
sarà
possibile
o
meno
compilare
la
parte
della
maschera
relativa
alle
domande
della
prova.
5.
Le
prove
in
formato
audio
(.mp3)
Qualora
le
scuole
ne
abbiano
fatto
richiesta
all’atto
della
registrazione
al
SNV
2012-‐13,
l’INVALSI
mette
a
disposizione
anche
le
prove
in
formato
audio
(.mp3)
per
l’ascolto
individuale
in
cuffia10
delle
prove
lette
da
un
donatore
di
voce.
Questo
formato
di
prove,
secondo
la
valutazione
delle
esigenze
dell’allievo
con
bisogni
educativi
speciali
da
parte
del
Dirigente
scolastico,
possono
essere
utilizzate
per
facilitare
l’accesso
di
tali
allievi
alle
prove
SNV,
consentendo
quindi
una
maggiore
partecipazione
degli
allievi
con
DSA
alle
rilevazioni
del
Servizio
nazionale
di
valutazione.
10
L’utilizzo
delle
prove
in
formato
audio
non
è
ammesso
secondo
modalità
tali
per
cui
il
sonoro
sia
sentito
anche
da
altri
allievi
presenti
nella
stessa
aula
in
cui
l’allievo
con
bisogni
educativi
speciali
svolge
le
prove
SNV.