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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
NOTE SUL 
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 
IN MATERIA AMBIENTALE 
1 
La Spezia ottobre 2013
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
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LA DEFINIZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA DICHIARAZIONE 
DI RIO 
Questo principio non 竪 definito dal Trattato, una sua definizione la troviamo nel principio 
n. 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro "Per proteggere l'ambiente, gli Stati debbono 
applicare intensamente misure di precauzione a seconda delle loro capacit. In caso di 
rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non 
deve costituire un pretesto per rimandare l'adozione di misure efficaci volte a prevenire il 
degrado ambientale".. In altri termini secondo questo principio c'e' il dovere di ridurre le 
emissioni inquinanti alla fonte, anche in assenza di prove sufficienti a dimostrare 
l'esistenza di un nesso causale tra le emissioni e gli effetti ambientali negativi. 
IL PRINCIPIO NEL TRATTATO UE 
Il TFUE allarticolo 191, prevede quanto segue:  La politica dell'Unione in materia 
ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversit delle 
situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa 竪 fondata sui principi della precauzione e 
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all'ambiente, nonch辿 sul principio 束chi inquina paga>>. 
Larticolo 11 del Trattato prevede che  le esigenze connesse con la tutela dellambiente 
devono essere integrate nella definizione e nellattuazione delle politiche e azioni 
comunitarie di cui allarticolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo 
sviluppo sostenibile. 
Larticolo 114, paragrafo 3, del Trattato prevede quanto segue: La Commissione, nelle sue 
proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanit, sicurezza, protezione dellambiente e 
protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in 
particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il 
Parlamento europeo e il Consiglio, nellambito delle rispettive competenze, cercheranno 
di conseguire tale obiettivo. 
Larticolo 168 del Trattato CE prevede al primo paragrafo: Nella definizione e 
nellattuazione di tutte le politiche e attivit della Comunit 竪 garantito un livello elevato 
di protezione della salute umana.1 
Fino all'introduzione di questo principio tra quelli dell'azione comunitaria, l'onere della 
prova dell'esistenza di un nesso causale tra fonte dell'inquinamento e i danni ambientali 
spettava al legislatore. Solo dopo aver dimostrato ci嘆 il legislatore poteva prendere 
provvedimenti contro l'inquinamento. Con l'adozione del suddetto principio l'onere della 
prova viene trasferito a carico di chi inquina2. 
Il principio di precauzione ha trovato accoglimento nella Dichiarazione della Conferenza 
Internazionale sul Mare del nord (1987), nella Convenzione sul divieto di importazione di 
1 Il riferimento al principio di precauzione cera anche nel progetto di costituzione UE articolo III-233 
2 Secondo P. DellAnno (Principi del diritto ambientale europeo e nazionale  ed. Giuffr竪 2004 pag. 95) il problema 
dellinversione dellonere della prova  viene risolto dalla giurisprudenza comunitaria in modo pragmatico e non 
pregiudiziale, dal momento che lattore( o il denunciante) dovr pur sempre fornire una valutazione scientifica 
attendibile dellesistenza del rischio, onde lonere della prova si trasferir sulla necessit e sulladeguamento delle 
misure precauzionali da adottare ( o gi assunte)  . 
2
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rifiuti pericolosi in Africa(1991 articolo 4 paragrafo 3 f) , nella Convenzione sul Baltico 
(Helsinki 1992 articolo 3 paragrafo 2), nella Convenzione sulla protezione e luso dei corsi 
dacqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Helsinki 1992 articolo 3 paragrafo 3 ). 
La Convenzione sullAtlantico Nord orientale (1992 articolo 2 paragrafo 2 a) , la 
Convenzione sul Danubio (1994 articolo 2 paragrafo 4), lAccordo sulla conservazione e 
gestione dei banchi di pesci transnazionali e delle specie altamente migratrici ( 1995 
articolo 5 c), il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dai rischi biotecnologici relativo 
alla Convenzione sulla diversit biologica (2000 articolo 10 paragrafo 6 e articolo 11 
paragrafo 8), la Convenzione Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001 articolo 
8 paragrafo 7 a) , LAccordo per la conservazione degli albatri e delle procellarie (2001), la 
Convenzione per la cooperazione in materia di protezione e sviluppo marino e costiero del 
Pacifico Nord Orientale (2002 articolo 5 paragrafo 6 a), lAccordo ASEAN 
sullinquinamento transfrontaliero da nebuolosit (2002 articolo 3 paragrafo 3), la 
Convenzione quadro relativa alla protezione e allo sviluppo sostenibile dei Carpazi (2003) , 
la Convenzione africana sulle risorse naturali , lambiente e lo sviluppo (2003). 
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE UE 2/2/2000 N. 1 
Sullefficacia della presente Comunicazione occorre ricordare che la giurisprudenza della 
CG e del Tribunale hanno con costante uniformit stabilito che quando una istituzione 
comunitaria adotta delle regole per il concreto esercizio del suo potere discrezionale in un 
dato settore impegnandosi a seguirle, essa non pu嘆 legittimamente discostarsene senza 
una congrua e sufficiente motivazione (Trib 7/2/1991 causa T2/90; 14/4/1994 causa 
T10/93; 21/10/1998 causa T100/96) . Quindi la presente comunicazione risulter punto di 
riferimento per ogni controllo giurisdizionale del rispetto dei suoi criteri guida ogni 
qualvolta la Commissione intende intervenire alla luce del principio di precauzione dalla 
fase di avvio delliter di approvazione, alla fase della richiesta di deroghe da parte degli 
stati membri, alla fase di gestione della politica commerciale nei confronti degli Stati terzi 
ex articolo 95 del Trattato.. Non a caso sono numerosi gli atti con un riferimento diretto al 
contenuto di questa Comunicazione : 
揃 direttiva 2001/18 emissione OGM nellambiente 
揃 regolamento 178/2002che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare istituendo inoltre lagenzia europea per la sicurezza alimentare 
揃 direttive 1829 e1830 del 2003 concernenti la tracciabilit ed etichettatura degli ogm 
Presupposti del ricorso al principio di precauzione 
Secondo la Comunicazione della Commissione 2/2/2000 n. 1 si fa ricorso al principio 
quando :  linformazione scientifica 竪 insufficiente , inconcludente e incerta. 
Criteri generali per ladozione di misure precauzionali 
1. Le misure basate sul principio di precauzione non dovrebbero essere sproporzionate 
rispetto al livello di protezione ricercato3 da cui la necessit di privilegiare le misure 
3 Nella Costituzione Francese la proporzionalit 竪 indicata come requisito dellatto amministrativo che applica il 
principio precauzionale. 
3
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di riduzione del rischio che comportino alternative meno limitative per gli scambi 
intracomunitari , consentendo, al contempo , di raggiungere un livello di protezione 
equivalente 
2. Le misure di riduzione dei rischi non devono limitarsi ai rischi immediati per i quali 
la proporzionalit dellazione 竪 pi湛 facile da valutare 
3. Possibile adozione di misure distintamente applicabili di restrizione al commercio 
intracomunitario dettate da motivazioni di ordine precauzionale sufficientemente 
dimostrate ( 14/7/1998 C 389/96 - 31/3/2001 C379/98) escludendo invece tale 
possibilit ove fondata su ragioni di natura prevalentemente economica ( 
25/6/1998 C230/96) 
4. eventuali misure adottate a titolo di precauzionale dovrebbero essere coerenti con 
quelle adottate in situazioni analoghe ed utilizzare analoghe modalit di intervento 
basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dellazione o dellinazione . Ci嘆 
prendendo in ponderazione elementi anche non economici ( quali lefficacia delle 
possibili azioni e la loro accettabilit da parte del pubblico ) . Nell'effettuare tale 
analisi, si dovr tenere conto del principio generale e della giurisprudenza della 
Corte di giustizia, per cui la protezione della salute ha la precedenza sulle 
considerazioni economiche 
5. Le misure basate sul principio precauzionale dovrebbero essere mantenute finch辿 le 
informazioni scientifiche sono incomplete o non concludenti e il rischio 竪 
considerato ancora troppo elevato da essere imposto alla societ, tenuto conto del 
livello di protezione prescelto. 
6. Le misure dovrebbero essere riviste periodicamente alla luce dei progressi scientifici 
4 
e, se necessario, modificate 4 
7. Attribuire la responsabilit per la produzione di prove scientifiche costituisce una 
conseguenza di tali misure. I paesi che impongono il requisito della previa 
approvazione (autorizzazione allimmissione sul mercato) sui prodotti considerati a 
priori pericolosi prevedono linversione dellonere della prova, trattando tali 
prodotti come pericolosi a meno che e sino a quando gli operatori economici non 
compiano le ricerche necessarie per dimostrare che tali prodotti sono sicuri5 (punto 
6.4 della Comunicazione 2/2/2000) 
8. Tutte le parti in causa dovrebbero essere coinvolte nel modo pi湛 completo possibile 
nello studio delle varie opzioni di gestione del rischio, una volta che i risultati della 
valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio siano disponibili. La 
procedura dovrebbe essere quanto pi湛 possibile trasparente6 
4 LAccordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) prevede che le misure adottate in un contesto di prove 
scientifiche insufficienti debbano rispettare talune condizioni. Tali condizioni riguardano quindi unicamente il settore 
dellapplicazione dellAccordo SPS, ma 竪 possibile che per la specificit di altri settori, come ad esempio lambiente, 
debbano essere seguiti principi in parte diversi 
5 La Corte di Giustizia ha sostenuto la piena compatibilit con gli obiettivi di tutela ambientale espressi dal TCE , di una 
nozione estensiva del concetto di EQUIVALENZA SOSTANZIALE quale criterio per la valutazione della pericolosit 
per lambiente e la salute dei consumatori di nuovi prodotti alimentari realizzati a partire da ogm 
6 La razionalit sociale e la razionalit scientifica divergono solo in apparenza, perch辿 in realt sono correlate, nel 
senso che gli scienziati dipendono dalle aspettative e dai valori accolti dalla societ e , inversamente, la reazione sociale 
e la percezione dei rischi dipendono dalle argomentazioni scientifiche (Ulrich Beck
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Modalit applicativa delle misure precauzionali 
5 
1. Valutazione scientifica (punto 5.1.2.)7 
La valutazione dei rischi8 comprende quattro componenti: 
揃 lidentificazione del pericolo, Con identificazione del pericolo sintende 
lidentificazione degli agenti biologici, chimici o fisici che possono avere 
effetti negativi 
揃 la caratterizzazione del pericolo. La caratterizzazione del pericolo consiste 
nella determinazione, in termini quantitativi e/o qualitativi, della natura e 
della gravit degli effetti nocivi collegati con gli agenti o le attivit causali 
揃 la valutazione dellesposizione. La valutazione dellesposizione consiste nella 
valutazione quantitativa o qualitativa della probabilit di esposizione 
allagente in questione 
揃 la caratterizzazione del rischio. La caratterizzazione del rischio corrisponde 
alla stima qualitativa e/o quantitativa, tenendo conto delle inerenti 
incertezze, della probabilit, della frequenza e della gravit degli effetti 
negativi sullambiente o sulla salute, conosciuti o potenziali, che possono 
verificarsi. Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una 
strategia prudente e di precauzione per la protezione dellambiente, della 
salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per lipotesi pi湛 
pessimista. 
In generale la valutazione del rischio dovr realizzarsi in maniera trasparente e 
scientificamente valida e potr tener conto dei pareri9 specializzati delle pertinenti 
organizzazioni internazionali e delle direttive da queste elaborate. La mancanza di 
conoscenze scientifiche o di consenso scientifico non verr necessariamente interpretata 
come indicativa di un determinato grado di rischio ovvero di assenza di rischio o di rischio 
accettabile ( Convenzione Diversit Biologica  protocollo di Cartagena) . 
Secondo il Rapporto sul Principio di Precauzione consegnato al Governo francese da un 
gruppo di studiosi nel 1999:  Lindipendenza di una perizia sar inevitabilmente 
contestata, quando essa non sia garantita. Regolarmente, ogni anno, ogni esperto 
dovrebbe essere tenuto a dichiarare quelli che sono i suoi interessi personali, gli enti ( 
anche accademici) di cui 竪 parte e le sue specifiche competenze. Queste informazioni 
potrebbero figurare in registri consultabili a certe condizioni. La dichiarazione di interesse 
degli esperti 竪 una regola doro della trasparenza. Ma questo non 竪 sufficiente. La perizia 
dovrebbe essere effettuata previo contratto, indicando in modo esplicito i diritti, i doveri e 
le responsabilit dellesperto. Non vi sono ragioni per escludere che la perizia venga 
remunerata adeguatamente . Cos狸 anche Rapporto Commissione per la preparazione della 
7 secondo le lettere i) e j) dellarticolo 4 del regolamento 460/2004/CE( istituzione della Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e della informazione) vengono definiti: 
揃 束valutazione del rischio損: un processo su base scientifica e tecnologica in quattro fasi: individuazione delle 
minacce, caratterizzazione delle minacce, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio; 
揃 束gestione del rischio損: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, che consiste nell'esaminare alternative 
di intervento in consultazione con le parti interessate, prendere in considerazione la valutazione del rischio e 
altri fattori pertinenti e, se necessario, operare adeguate scelte di prevenzione e di controllo . 
8 Il principio precauzionale richiede la valutazione del rischio intesa come un processo scientifico che consiste 
nellidentificare e caratterizzare un pericolo e nel valutare e nel caratterizzare un rischio. Strategicamente , tale 
valutazione fornisce elementi nel caso in cui si decida di adottare misure di intervento. Nella valutazione del rischio, 
lincertezza scientifica non pu嘆 costituire un pretesto per non chiarire totalmente la questione: permane lobbligo di 
ricercare se esistono indicatori di rischio e possibilit di riscontro fornite da fatti conosciuti (Tribunale di prima istanza 
 causa T-13/99 sentenza 11/9/2992) 
9 I pareri scientifici devono basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza ( Tribunale di prima istanza 
causa T-13/99 sentenza 11/9/2002)
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Carta per lAmbiente del Ministero dellEcologia e dello Sviluppo Sostenibile (Francia 
2005) . 
2. Prendere in considerazione i fattori di incertezza scientifica (punto 5.1.3.) 
La possibilit di prendere misure di precauzione presuppone: 
揃 lidentificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un 
6 
prodotto o da un procedimento; 
揃 una valutazione scientifica del rischio che, per linsufficienza dei dati, il loro 
carattere non concludente o la loro imprecisione, non consente di determinare con 
sufficiente certezza il rischio in questione. 
Le misure derivanti dal ricorso al principio di precauzione secondo la 
Comunicazione della Commissione 
1. La decisione di agire o di non agire(punto 5.2.1.) 
La scelta della risposta da dare di fronte ad una certa situazione deriva da una decisione 
eminentemente politica, funzione del livello del rischio accettabile dalla societ che deve 
sopportarlo. 
2. Natura dellazione eventualmente decisa(punto 5.2.2.) 
Il ricorso al principio di precauzione non si traduce necessariamente nelladozione di atti 
finali volti a produrre effetti giuridici, suscettibili di controllo giurisdizionale. 
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI 
GIUSTIZIA 
In premessa occorre dire che il controllo giurisdizionale al ricorso al principio di 
precauzione da parte delle autorit competenti deve limitarsi a esaminare leventuale 
presenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere, e non dovrebbe estendersi al 
merito della scelta amministrativa discrezionale . 
In generale la giurisprudenza UE ha finito per recepire linterpretazione della 
Commissione per cui il principio di precauzione pu嘆 essere invocato soltanto quando  pur 
in assenza di certezze scientifiche  un determinato rischio 竪 individuato10. Inoltre poich辿 
la Precauzione rientra tra i principi del diritto comunitario i giudici non possono farne 
applicazione diretta, ma devono piuttosto utilizzarla per linterpretazione e applicazione 
degli atti legislativi o esecutivi adottati nei vari settori. Possiamo quindi dire che il 
principio di precauzione 竪 oggi una norma cogente di diritto internazionale 
consuetudinario (L. Butti in RGA 6/2006 pag. 822) 
10 quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni 
possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realt e la gravit di 
tali rischi ( CG con sentenza 5/5/1998 C-180/1996 ). Si veda a titolo non cogente ma comunque indicativo la 
sentenza della Corte Suprema USA (28-6-1993 n. 92-102) che ha definito una serie di standards di affidabilit 
probatoria delle conoscenze scientifiche quali: 
揃 la falsificabilit e controllabilit delle teorie; 
揃 la loro sottoposizione al controllo dei membri della comunit scientifica 
揃 la pubblicazione su riviste specializzate 
揃 la relativa percentuale di errore conosciuta o potenziale 
揃 la diffusa accettazione da parte della comunit scientifica.
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
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IL PROCEDIMENTO SOMMARIO QUALE MISURA DI PRECAUZIONE 
Secondo larticolo 242 del Trattato della Comunit Europea : I ricorsi proposti alla Corte 
di Giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia , la Corte pu嘆 , quando reputi che le 
circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione della esecuzione dellatto impugnato  
. 
Secondo larticolo 243 del Trattato della Comunit Europea :  La Corte di Giustizia negli 
affari che le sono proposti pu嘆 ordinare i provvedimenti provvisori necessari . 
In particolare secondo il paragrafo 2 articolo 83 del regolamento di procedura dinanzi alla 
Corte di Giustizia11 la domanda di pronuncia sui provvedimenti provvisori di cui al citato 
articolo 243 deve precisare :  loggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti 
Lordinanza pu嘆 fissare la data di cessazione di efficacia del di fatto e di diritto che 
giustifichino prima facie ladozione del 
provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento provvedimento 
provvisorio richiesto. I provvedimenti di urgenza devono quindi, al fine di evitare il 
danno grave e irreparabile per il ricorrente, essere emanati e produrre i loro effetti prima 
che la Corte si pronunci sulla causa principale. In tal senso la Corte di Giustizia ha sospeso 
una legge regionale ligure che prevedeva la possibilit di caccia in deroga stagionale in 
contrasto con al normativa comunitaria in materia, proprio perch辿 la procedura di 
infrazione riguardava un provvedimento ad efficacia stagionale e quindi la sentenza 
ordinaria non avrebbe raggiunto lobiettivo di tutela della fauna in tempi ragionevoli. 
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE 
1. Lincertezza scientifica non 竪 sufficiente per escludere ladozione di atti 
finalizzati alla tutela della salute (CC 26/5/1998 n. 185) 
2. Preminenza dei valori ambientali e sanitari in sentenze sul bilanciamento di 
interessi di rango costituzionale 
3. Ha valorizzato il ruolo della scienza ed il ruolo degli organi tecnico scientifici 
nazionali e internazionali chiarendo che : 
揃 In materia di tutela della salute lelaborazione di indirizzi fondati sulla 
verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze 
sperimentali (elaborazione di competenze degli organi scientifici) 
prevale sulla pura discrezionalit politica dello stesso legislatore ( CC 
26/6/2002 n. 282) e 14/11/2003 n. 338) 
揃 Limposizione di limiti allesercizio della libert di iniziativa 
economica sulla base dei principi di precauzione prevenzione 
nellinteresse dellambiente e della salute umana pu嘆 legittimamente 
avvenire soltanto sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello 
stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali 
acquisite tramite istituzioni e organismi , di norma nazionali e 
sopranazionali, a ci嘆 deputati, dato lessenziale rilievo che, a questi 
fini, rivestono gli organi tecnico scientifici (CC 17/3/2006 n. 116) 
揃 Il rispetto delle norme tecniche ambientali 竪 (non solo necessario ma 
anche) sufficiente per garantire il perseguimento dellobiettivo dello 
sviluppo sostenibile (CC 16/3/1990 n. 127 in una sentenza sulle MTD) 
7 
11 Regolamento del 19 giugno 1991 e successive modifiche
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揃 Il principio di precauzione 竪 un criterio direttivo che deve ispirare 
lelaborazione , la definizione e lattuazione delle politiche ambientali 
della CE sulla base di dati scientifici  circa gli effetti che possono 
essere prodotti da una data attivit ( CC 3/11/2005 n. 406) 
揃 Principio di precauzione in ogni decisione legislativa, amministrativa, 
giurisprudenziale come dovere costituzionalmente garantito di 
equilibrio (CC 17/3/2006 n. 116) 
IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE 
Consiglio di Stato Sez. III, n. 687, del 5 marzo 2013 Elettrosmog.Principio di precauzione e 
regolamentazione comunale degli impianti radioelettrici:  il principio di precauzione 
consente s狸 dassumere, quando sussistono incertezze circa l'esistenza o la portata di 
rischi per la salute delle persone, misure protettive senza dover attendere che siano 
dimostrate in modo esauriente la realt e la gravit di tali rischi. L'applicazione corretta 
del principio stesso impone, per嘆 e per un verso, l'individuazione delle conseguenze 
potenzialmente negative per la salute derivanti dall'installazione dellimpianto alla 
distanza minima protettiva. Per altro verso, occorre la valutazione complessiva del 
rischio per la salute, basata sui dati scientifici disponibili pi湛 affidabili e sui risultati pi湛 
recenti della ricerca internazionale al riguardo. Pertanto, solo quando risulti impossibile 
determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura 
insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la 
probabilit di un danno reale per la salute, si possono porre regole di minimizzazione del 
rischio da radiazioni elettromagnetiche, applicando nondimeno il criterio del pi湛 
probabile che non e non certo criteri arbitrari, scientificamente spuri o meramente 
possibilistici. 
Decreto Consiglio di Stato 9 aprile 2013, n. 1233 
Sul ricorso per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio  Roma, Sezione I-ter, n. 
01439/2013, concernente lavori di realizzazione e messa in esercizio della centrale elettrica 
alimentata da gas di sintesi derivato dal Cdr in localit Cecchina del Comune di Albano  
mcp. Visto che il Comune appellante ha evidenziato che la richiesta di tutela cautelare 竪 
tesa ad evitare laggravamento dellinquinamento dellarea su cui sorger linceneritore, 
anche se non 竪 ancora in esercizio, perch辿 i lavori relativi dovrebbero iniziare a giorni, 
interferendo con le attivit di caratterizzazione del territorio e di bonifica sollecitate dalla 
Regione; 
Considerato che detto Ente ha aggiunto che linteresse alla realizzazione dellimpianto 竪 
recessivo rispetto a quello della tutela del territorio e della salute dei cittadini in virt湛 del 
principio di precauzione e rispetto all'interesse a non avviare inutilmente i lavori; 
Ritenuto che, nelle more della trattazione collegiale della ordinanza cautelare, appare 
preminente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello dellEnte locale ad evitare 
la apertura di cantieri che potrebbero rivelarsi dannosi per lintegrit del territorio 
nell'ipotesi che la istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati fosse accolta in sede 
collegiale.. Accoglie la istanza di adozione di misura cautelare monocratica ai fini della 
sospensione dellinizio dei lavori di realizzazione dellimpianto di cui trattasi. 
8
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PRINCIPIO DI PRECAUZIONE QUALE PARADIGMA PER UN PROCESSO 
DECISIONALE PARTECIPATO 
Secondo G.D. Comporti ( in RGA 2/2005 pag. 220) : Un volta fissate a livello 
legislativo le opzioni politiche di fondo del sistema, le risposte pi湛 adeguate in ordine 
alle insorgenti situazioni di conflitto possono essere elaborate ed offerte a livello 
amministrativo. In poche parole , al nostro scopo servono soprattutto buone procedure 
amministrative , capaci di fare dialogare attori diversi e di alimentare quel processo di 
apprendimento collettivo essenziale allo sviluppo di forme pi湛 avanzate e condivise di 
protezione, pi湛 che nuove leggi o nuovi organi collegiali di governo del settore  ( 
elettrosmog ndr ma il discorso 竪 estendibile a tutti settori ambientali) 
Sempre secondo G.D. Comporti (RGA cit. pag. 221)  il principio di precauzione per la 
sua valenza prettamente procedurale ha segnato il passaggio da un regime speciale 
dellambiente, incentrato prevalentemente su tecniche di intervento di tipo reattivo e 
sulla previsione di ampi poteri repressivi ( tipo divieti e ordini) e sanzionatori , ad un 
modello di governo preventivo ed integrato di tutti gli aspetti della materia. In questa 
ottica, procedure di programmazione, di autorizzazione e di valutazione di impatto di 
nuovi impianti , oltre a rappresentare la sede privilegiata di elaborazione e valutazione 
comparativa di concorrenti ipotesi decisorie, costituiscono un utile strumento per 
stimolare un ruolo attivo di tutti gli attori interessati e, in particolare , per spostare 
lonere della prova circa la valutazione del rischio in capo alle imprese, chiamate cos狸 a 
concorrere , con il relativo bagaglio di conoscenze tecniche , allo sviluppo e 
finanziamento delle ricerche scientifiche( punto 6.4 della Comunicazione COM del 
2000) 
Si veda in tal senso il parere CES sul principio di precauzione del 12/7/2000 secondo 
cui, con riferimento a valori limite legali :  non bisogna idealizzare le cifre , dal 
momento che la promozione della valutazione dei rischi deve inserirsi in un dispositivo 
di negoziato sociale. Il suo vero ruolo sociale 竪 quello di fornire le basi del dialogo 
(punto 2.14) . Si veda anche Trib UE di I grado 11/9/2002 T13/99 secondo cui la 
valutazione dei rischi va completata con lindividuazione del livello di protezione che le 
istituzioni comunitarie reputano appropriato per la societ e che la legittimazione 
scientifica non 竪 sufficiente a giustificare lesercizio dei pubblici poteri 
Daltronde la stessa Organizzazione Mondiale della Sanit (2002)12 in relazione alla 
problematiche dei campi elettromagnetici ha avuto occasione di affermare come la 
crescente preoccupazione del pubblico nei confronti delle nuove tecnologie dipenda non 
soltanto dalla mancanza di conoscenze adeguate 13circa i rischi per la salute, ma anche 
dalla mancanza di attenzione verso i diversi modi di percepire il rischio che sono 
determinati da fattori personali ( quali , per esempio,let il sesso il retroterra culturale il 
grado di istruzione) fattori esterni ( ad es. linformazione disponibile, la situazione 
economica individuale e collettiva, i movimenti di opinione), o dalla natura stessa del 
rischio ( familiarit con la tecnologia, controllo della situazione, volontariet o meno 
dellesposizione, paura di certe malattie, benefici diretti, equit o meno dellesposizione) 
12 vedi pi湛 recentemente Il principio di precauzione: protezione della salute pubblica , dellambiente, del future dei 
nostri bambini  WHO 2004 
13 Si veda ad origine lanalisi di Hayek per cui il problema reale non 竪 costituito tanto dal contenuto dal contenuto di 
verit delle fonti di produzione delle norme e dalla loro capacit di essere la migliore soluzione per realizzare le 
aspettative condivise, quanto dalla diseguale e frammentata distribuzione della conoscenza della societ 
9
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
. Tutto ci嘆 ha generato un crescente calo di fiducia nelle autorit pubbliche , negli esperti 
tecnico scientifici e nei dirigenti industriali14. 
Quanto sopra mette in una nuova luce gli indirizzi dei cittadini a ricorre a forme di tutela 
interindividuale ( articolo 844 CC) . Ci嘆, al di l delle questione di stretta interpretazione 
giurisprudenziale e processuale , dimostra un sintomo chiaro della diffidenza dei singoli 
individui verso forme di tutela collettiva dei propri diritti e beni e della diffusa 
percezione dellinquinamento come azione dannosa di un uomo nei confronti di un altro 
uomo e delle sue propriet anzich辿 come attentato verso una natura genericamente 
intesa. 
Alla luce di ci嘆 afferma G.D. Comporti ( RGA cit.) pi湛 che la via della partecipazione 
istituzionale , per lo pi湛 filtrata dalle solite organizzazioni corporative o dai classici 
organismi del circuito politico elettorale , 竪 dunque la via della concertazione , gestita in 
modo diretto e sul campo dalle singole persone e collettivit locali , a costituire un decisivo 
fattore di innovazione ed articolazione delle politiche di controllo dellinquinamento . Si 
veda in tal senso il protocollo ANCI Ministero Comunicazioni . A tal fine anche gli enti 
locali potranno rendersi promotori di iniziative volte a favorire il rivendicato ruolo attivo 
dei singoli , oltre che delle relative associazioni di categoria organizzando dibattiti , 
inchieste pubbliche e sedi di negoziazione, ovvero occasioni in cui imprese e cittadini 
possano liberamente confrontarsi per negoziare il futuro assetto non solo delle reti 
tecnologiche ma anche delle reti ecologiche15 di cui le prime costituiscono parte integrante 
. 
Giunge in questi termini a compimento la parabola del principio di precauzione che pare 
prescrivere un atteggiamento meditato di contenimento delle forme di regolazione 
pubblica degli inquinamenti relativi allo sviluppo tecnologico, in funzione della 
valorizzazione di decisioni autonome e decentrate da parte dei singoli soggetti 
direttamente coinvolti. 
14 L. Gallino scrive di tecno-ingnoranza a-specificica riferendosi alle aree in cui i tecno esperti non sanno nemmeno che 
cosa non conoscono e rileva come lapproccio partecipativo si fondi sul presupposto che il pubblico , qualosa, gli sia 
dato il modo di discutere ed esprimersi in forme e luoghi appropriati, sia atto a orientare gli esperti verso ci嘆 non sanno 
( tecno ignoranza specifica ) e non sanno nemmeno di non sapere ( tecno ignoranza a-specifica) ( in Tecnologia e 
Democrazia  ed. Einaudi 2007 pag. 27) 
15 Si veda per un definizione articolo 4 commi 2-4 ddl AC 4707 del 17/2/2004 secondo cui:  linsieme integrato di 
risorse naturali , semi naturali e antropiche che si caratterizza per specifici aspetti strutturali , funzionali ed evolutivi , 
che deve tra laltro prevedere la mitigazione degli impatti delle attivit umane, nel sistema urbano e infrastrutturale. 
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Note sul principio di precauzione 2013

  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ NOTE SUL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE 1 La Spezia ottobre 2013
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA DEFINIZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA DICHIARAZIONE DI RIO Questo principio non 竪 definito dal Trattato, una sua definizione la troviamo nel principio n. 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro "Per proteggere l'ambiente, gli Stati debbono applicare intensamente misure di precauzione a seconda delle loro capacit. In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve costituire un pretesto per rimandare l'adozione di misure efficaci volte a prevenire il degrado ambientale".. In altri termini secondo questo principio c'e' il dovere di ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, anche in assenza di prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra le emissioni e gli effetti ambientali negativi. IL PRINCIPIO NEL TRATTATO UE Il TFUE allarticolo 191, prevede quanto segue: La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversit delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa 竪 fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonch辿 sul principio 束chi inquina paga>>. Larticolo 11 del Trattato prevede che le esigenze connesse con la tutela dellambiente devono essere integrate nella definizione e nellattuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui allarticolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Larticolo 114, paragrafo 3, del Trattato prevede quanto segue: La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanit, sicurezza, protezione dellambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio, nellambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. Larticolo 168 del Trattato CE prevede al primo paragrafo: Nella definizione e nellattuazione di tutte le politiche e attivit della Comunit 竪 garantito un livello elevato di protezione della salute umana.1 Fino all'introduzione di questo principio tra quelli dell'azione comunitaria, l'onere della prova dell'esistenza di un nesso causale tra fonte dell'inquinamento e i danni ambientali spettava al legislatore. Solo dopo aver dimostrato ci嘆 il legislatore poteva prendere provvedimenti contro l'inquinamento. Con l'adozione del suddetto principio l'onere della prova viene trasferito a carico di chi inquina2. Il principio di precauzione ha trovato accoglimento nella Dichiarazione della Conferenza Internazionale sul Mare del nord (1987), nella Convenzione sul divieto di importazione di 1 Il riferimento al principio di precauzione cera anche nel progetto di costituzione UE articolo III-233 2 Secondo P. DellAnno (Principi del diritto ambientale europeo e nazionale ed. Giuffr竪 2004 pag. 95) il problema dellinversione dellonere della prova viene risolto dalla giurisprudenza comunitaria in modo pragmatico e non pregiudiziale, dal momento che lattore( o il denunciante) dovr pur sempre fornire una valutazione scientifica attendibile dellesistenza del rischio, onde lonere della prova si trasferir sulla necessit e sulladeguamento delle misure precauzionali da adottare ( o gi assunte) . 2
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ rifiuti pericolosi in Africa(1991 articolo 4 paragrafo 3 f) , nella Convenzione sul Baltico (Helsinki 1992 articolo 3 paragrafo 2), nella Convenzione sulla protezione e luso dei corsi dacqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Helsinki 1992 articolo 3 paragrafo 3 ). La Convenzione sullAtlantico Nord orientale (1992 articolo 2 paragrafo 2 a) , la Convenzione sul Danubio (1994 articolo 2 paragrafo 4), lAccordo sulla conservazione e gestione dei banchi di pesci transnazionali e delle specie altamente migratrici ( 1995 articolo 5 c), il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dai rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversit biologica (2000 articolo 10 paragrafo 6 e articolo 11 paragrafo 8), la Convenzione Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001 articolo 8 paragrafo 7 a) , LAccordo per la conservazione degli albatri e delle procellarie (2001), la Convenzione per la cooperazione in materia di protezione e sviluppo marino e costiero del Pacifico Nord Orientale (2002 articolo 5 paragrafo 6 a), lAccordo ASEAN sullinquinamento transfrontaliero da nebuolosit (2002 articolo 3 paragrafo 3), la Convenzione quadro relativa alla protezione e allo sviluppo sostenibile dei Carpazi (2003) , la Convenzione africana sulle risorse naturali , lambiente e lo sviluppo (2003). IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE 2/2/2000 N. 1 Sullefficacia della presente Comunicazione occorre ricordare che la giurisprudenza della CG e del Tribunale hanno con costante uniformit stabilito che quando una istituzione comunitaria adotta delle regole per il concreto esercizio del suo potere discrezionale in un dato settore impegnandosi a seguirle, essa non pu嘆 legittimamente discostarsene senza una congrua e sufficiente motivazione (Trib 7/2/1991 causa T2/90; 14/4/1994 causa T10/93; 21/10/1998 causa T100/96) . Quindi la presente comunicazione risulter punto di riferimento per ogni controllo giurisdizionale del rispetto dei suoi criteri guida ogni qualvolta la Commissione intende intervenire alla luce del principio di precauzione dalla fase di avvio delliter di approvazione, alla fase della richiesta di deroghe da parte degli stati membri, alla fase di gestione della politica commerciale nei confronti degli Stati terzi ex articolo 95 del Trattato.. Non a caso sono numerosi gli atti con un riferimento diretto al contenuto di questa Comunicazione : 揃 direttiva 2001/18 emissione OGM nellambiente 揃 regolamento 178/2002che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare istituendo inoltre lagenzia europea per la sicurezza alimentare 揃 direttive 1829 e1830 del 2003 concernenti la tracciabilit ed etichettatura degli ogm Presupposti del ricorso al principio di precauzione Secondo la Comunicazione della Commissione 2/2/2000 n. 1 si fa ricorso al principio quando : linformazione scientifica 竪 insufficiente , inconcludente e incerta. Criteri generali per ladozione di misure precauzionali 1. Le misure basate sul principio di precauzione non dovrebbero essere sproporzionate rispetto al livello di protezione ricercato3 da cui la necessit di privilegiare le misure 3 Nella Costituzione Francese la proporzionalit 竪 indicata come requisito dellatto amministrativo che applica il principio precauzionale. 3
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ di riduzione del rischio che comportino alternative meno limitative per gli scambi intracomunitari , consentendo, al contempo , di raggiungere un livello di protezione equivalente 2. Le misure di riduzione dei rischi non devono limitarsi ai rischi immediati per i quali la proporzionalit dellazione 竪 pi湛 facile da valutare 3. Possibile adozione di misure distintamente applicabili di restrizione al commercio intracomunitario dettate da motivazioni di ordine precauzionale sufficientemente dimostrate ( 14/7/1998 C 389/96 - 31/3/2001 C379/98) escludendo invece tale possibilit ove fondata su ragioni di natura prevalentemente economica ( 25/6/1998 C230/96) 4. eventuali misure adottate a titolo di precauzionale dovrebbero essere coerenti con quelle adottate in situazioni analoghe ed utilizzare analoghe modalit di intervento basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dellazione o dellinazione . Ci嘆 prendendo in ponderazione elementi anche non economici ( quali lefficacia delle possibili azioni e la loro accettabilit da parte del pubblico ) . Nell'effettuare tale analisi, si dovr tenere conto del principio generale e della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui la protezione della salute ha la precedenza sulle considerazioni economiche 5. Le misure basate sul principio precauzionale dovrebbero essere mantenute finch辿 le informazioni scientifiche sono incomplete o non concludenti e il rischio 竪 considerato ancora troppo elevato da essere imposto alla societ, tenuto conto del livello di protezione prescelto. 6. Le misure dovrebbero essere riviste periodicamente alla luce dei progressi scientifici 4 e, se necessario, modificate 4 7. Attribuire la responsabilit per la produzione di prove scientifiche costituisce una conseguenza di tali misure. I paesi che impongono il requisito della previa approvazione (autorizzazione allimmissione sul mercato) sui prodotti considerati a priori pericolosi prevedono linversione dellonere della prova, trattando tali prodotti come pericolosi a meno che e sino a quando gli operatori economici non compiano le ricerche necessarie per dimostrare che tali prodotti sono sicuri5 (punto 6.4 della Comunicazione 2/2/2000) 8. Tutte le parti in causa dovrebbero essere coinvolte nel modo pi湛 completo possibile nello studio delle varie opzioni di gestione del rischio, una volta che i risultati della valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio siano disponibili. La procedura dovrebbe essere quanto pi湛 possibile trasparente6 4 LAccordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) prevede che le misure adottate in un contesto di prove scientifiche insufficienti debbano rispettare talune condizioni. Tali condizioni riguardano quindi unicamente il settore dellapplicazione dellAccordo SPS, ma 竪 possibile che per la specificit di altri settori, come ad esempio lambiente, debbano essere seguiti principi in parte diversi 5 La Corte di Giustizia ha sostenuto la piena compatibilit con gli obiettivi di tutela ambientale espressi dal TCE , di una nozione estensiva del concetto di EQUIVALENZA SOSTANZIALE quale criterio per la valutazione della pericolosit per lambiente e la salute dei consumatori di nuovi prodotti alimentari realizzati a partire da ogm 6 La razionalit sociale e la razionalit scientifica divergono solo in apparenza, perch辿 in realt sono correlate, nel senso che gli scienziati dipendono dalle aspettative e dai valori accolti dalla societ e , inversamente, la reazione sociale e la percezione dei rischi dipendono dalle argomentazioni scientifiche (Ulrich Beck
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Modalit applicativa delle misure precauzionali 5 1. Valutazione scientifica (punto 5.1.2.)7 La valutazione dei rischi8 comprende quattro componenti: 揃 lidentificazione del pericolo, Con identificazione del pericolo sintende lidentificazione degli agenti biologici, chimici o fisici che possono avere effetti negativi 揃 la caratterizzazione del pericolo. La caratterizzazione del pericolo consiste nella determinazione, in termini quantitativi e/o qualitativi, della natura e della gravit degli effetti nocivi collegati con gli agenti o le attivit causali 揃 la valutazione dellesposizione. La valutazione dellesposizione consiste nella valutazione quantitativa o qualitativa della probabilit di esposizione allagente in questione 揃 la caratterizzazione del rischio. La caratterizzazione del rischio corrisponde alla stima qualitativa e/o quantitativa, tenendo conto delle inerenti incertezze, della probabilit, della frequenza e della gravit degli effetti negativi sullambiente o sulla salute, conosciuti o potenziali, che possono verificarsi. Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dellambiente, della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per lipotesi pi湛 pessimista. In generale la valutazione del rischio dovr realizzarsi in maniera trasparente e scientificamente valida e potr tener conto dei pareri9 specializzati delle pertinenti organizzazioni internazionali e delle direttive da queste elaborate. La mancanza di conoscenze scientifiche o di consenso scientifico non verr necessariamente interpretata come indicativa di un determinato grado di rischio ovvero di assenza di rischio o di rischio accettabile ( Convenzione Diversit Biologica protocollo di Cartagena) . Secondo il Rapporto sul Principio di Precauzione consegnato al Governo francese da un gruppo di studiosi nel 1999: Lindipendenza di una perizia sar inevitabilmente contestata, quando essa non sia garantita. Regolarmente, ogni anno, ogni esperto dovrebbe essere tenuto a dichiarare quelli che sono i suoi interessi personali, gli enti ( anche accademici) di cui 竪 parte e le sue specifiche competenze. Queste informazioni potrebbero figurare in registri consultabili a certe condizioni. La dichiarazione di interesse degli esperti 竪 una regola doro della trasparenza. Ma questo non 竪 sufficiente. La perizia dovrebbe essere effettuata previo contratto, indicando in modo esplicito i diritti, i doveri e le responsabilit dellesperto. Non vi sono ragioni per escludere che la perizia venga remunerata adeguatamente . Cos狸 anche Rapporto Commissione per la preparazione della 7 secondo le lettere i) e j) dellarticolo 4 del regolamento 460/2004/CE( istituzione della Agenzia europea per la sicurezza delle reti e della informazione) vengono definiti: 揃 束valutazione del rischio損: un processo su base scientifica e tecnologica in quattro fasi: individuazione delle minacce, caratterizzazione delle minacce, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio; 揃 束gestione del rischio損: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, che consiste nell'esaminare alternative di intervento in consultazione con le parti interessate, prendere in considerazione la valutazione del rischio e altri fattori pertinenti e, se necessario, operare adeguate scelte di prevenzione e di controllo . 8 Il principio precauzionale richiede la valutazione del rischio intesa come un processo scientifico che consiste nellidentificare e caratterizzare un pericolo e nel valutare e nel caratterizzare un rischio. Strategicamente , tale valutazione fornisce elementi nel caso in cui si decida di adottare misure di intervento. Nella valutazione del rischio, lincertezza scientifica non pu嘆 costituire un pretesto per non chiarire totalmente la questione: permane lobbligo di ricercare se esistono indicatori di rischio e possibilit di riscontro fornite da fatti conosciuti (Tribunale di prima istanza causa T-13/99 sentenza 11/9/2992) 9 I pareri scientifici devono basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza ( Tribunale di prima istanza causa T-13/99 sentenza 11/9/2002)
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Carta per lAmbiente del Ministero dellEcologia e dello Sviluppo Sostenibile (Francia 2005) . 2. Prendere in considerazione i fattori di incertezza scientifica (punto 5.1.3.) La possibilit di prendere misure di precauzione presuppone: 揃 lidentificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un 6 prodotto o da un procedimento; 揃 una valutazione scientifica del rischio che, per linsufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la loro imprecisione, non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in questione. Le misure derivanti dal ricorso al principio di precauzione secondo la Comunicazione della Commissione 1. La decisione di agire o di non agire(punto 5.2.1.) La scelta della risposta da dare di fronte ad una certa situazione deriva da una decisione eminentemente politica, funzione del livello del rischio accettabile dalla societ che deve sopportarlo. 2. Natura dellazione eventualmente decisa(punto 5.2.2.) Il ricorso al principio di precauzione non si traduce necessariamente nelladozione di atti finali volti a produrre effetti giuridici, suscettibili di controllo giurisdizionale. IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA In premessa occorre dire che il controllo giurisdizionale al ricorso al principio di precauzione da parte delle autorit competenti deve limitarsi a esaminare leventuale presenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere, e non dovrebbe estendersi al merito della scelta amministrativa discrezionale . In generale la giurisprudenza UE ha finito per recepire linterpretazione della Commissione per cui il principio di precauzione pu嘆 essere invocato soltanto quando pur in assenza di certezze scientifiche un determinato rischio 竪 individuato10. Inoltre poich辿 la Precauzione rientra tra i principi del diritto comunitario i giudici non possono farne applicazione diretta, ma devono piuttosto utilizzarla per linterpretazione e applicazione degli atti legislativi o esecutivi adottati nei vari settori. Possiamo quindi dire che il principio di precauzione 竪 oggi una norma cogente di diritto internazionale consuetudinario (L. Butti in RGA 6/2006 pag. 822) 10 quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realt e la gravit di tali rischi ( CG con sentenza 5/5/1998 C-180/1996 ). Si veda a titolo non cogente ma comunque indicativo la sentenza della Corte Suprema USA (28-6-1993 n. 92-102) che ha definito una serie di standards di affidabilit probatoria delle conoscenze scientifiche quali: 揃 la falsificabilit e controllabilit delle teorie; 揃 la loro sottoposizione al controllo dei membri della comunit scientifica 揃 la pubblicazione su riviste specializzate 揃 la relativa percentuale di errore conosciuta o potenziale 揃 la diffusa accettazione da parte della comunit scientifica.
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ IL PROCEDIMENTO SOMMARIO QUALE MISURA DI PRECAUZIONE Secondo larticolo 242 del Trattato della Comunit Europea : I ricorsi proposti alla Corte di Giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia , la Corte pu嘆 , quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione della esecuzione dellatto impugnato . Secondo larticolo 243 del Trattato della Comunit Europea : La Corte di Giustizia negli affari che le sono proposti pu嘆 ordinare i provvedimenti provvisori necessari . In particolare secondo il paragrafo 2 articolo 83 del regolamento di procedura dinanzi alla Corte di Giustizia11 la domanda di pronuncia sui provvedimenti provvisori di cui al citato articolo 243 deve precisare : loggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti Lordinanza pu嘆 fissare la data di cessazione di efficacia del di fatto e di diritto che giustifichino prima facie ladozione del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti di urgenza devono quindi, al fine di evitare il danno grave e irreparabile per il ricorrente, essere emanati e produrre i loro effetti prima che la Corte si pronunci sulla causa principale. In tal senso la Corte di Giustizia ha sospeso una legge regionale ligure che prevedeva la possibilit di caccia in deroga stagionale in contrasto con al normativa comunitaria in materia, proprio perch辿 la procedura di infrazione riguardava un provvedimento ad efficacia stagionale e quindi la sentenza ordinaria non avrebbe raggiunto lobiettivo di tutela della fauna in tempi ragionevoli. IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1. Lincertezza scientifica non 竪 sufficiente per escludere ladozione di atti finalizzati alla tutela della salute (CC 26/5/1998 n. 185) 2. Preminenza dei valori ambientali e sanitari in sentenze sul bilanciamento di interessi di rango costituzionale 3. Ha valorizzato il ruolo della scienza ed il ruolo degli organi tecnico scientifici nazionali e internazionali chiarendo che : 揃 In materia di tutela della salute lelaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali (elaborazione di competenze degli organi scientifici) prevale sulla pura discrezionalit politica dello stesso legislatore ( CC 26/6/2002 n. 282) e 14/11/2003 n. 338) 揃 Limposizione di limiti allesercizio della libert di iniziativa economica sulla base dei principi di precauzione prevenzione nellinteresse dellambiente e della salute umana pu嘆 legittimamente avvenire soltanto sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi , di norma nazionali e sopranazionali, a ci嘆 deputati, dato lessenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico scientifici (CC 17/3/2006 n. 116) 揃 Il rispetto delle norme tecniche ambientali 竪 (non solo necessario ma anche) sufficiente per garantire il perseguimento dellobiettivo dello sviluppo sostenibile (CC 16/3/1990 n. 127 in una sentenza sulle MTD) 7 11 Regolamento del 19 giugno 1991 e successive modifiche
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 揃 Il principio di precauzione 竪 un criterio direttivo che deve ispirare lelaborazione , la definizione e lattuazione delle politiche ambientali della CE sulla base di dati scientifici circa gli effetti che possono essere prodotti da una data attivit ( CC 3/11/2005 n. 406) 揃 Principio di precauzione in ogni decisione legislativa, amministrativa, giurisprudenziale come dovere costituzionalmente garantito di equilibrio (CC 17/3/2006 n. 116) IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE Consiglio di Stato Sez. III, n. 687, del 5 marzo 2013 Elettrosmog.Principio di precauzione e regolamentazione comunale degli impianti radioelettrici: il principio di precauzione consente s狸 dassumere, quando sussistono incertezze circa l'esistenza o la portata di rischi per la salute delle persone, misure protettive senza dover attendere che siano dimostrate in modo esauriente la realt e la gravit di tali rischi. L'applicazione corretta del principio stesso impone, per嘆 e per un verso, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall'installazione dellimpianto alla distanza minima protettiva. Per altro verso, occorre la valutazione complessiva del rischio per la salute, basata sui dati scientifici disponibili pi湛 affidabili e sui risultati pi湛 recenti della ricerca internazionale al riguardo. Pertanto, solo quando risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilit di un danno reale per la salute, si possono porre regole di minimizzazione del rischio da radiazioni elettromagnetiche, applicando nondimeno il criterio del pi湛 probabile che non e non certo criteri arbitrari, scientificamente spuri o meramente possibilistici. Decreto Consiglio di Stato 9 aprile 2013, n. 1233 Sul ricorso per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio Roma, Sezione I-ter, n. 01439/2013, concernente lavori di realizzazione e messa in esercizio della centrale elettrica alimentata da gas di sintesi derivato dal Cdr in localit Cecchina del Comune di Albano mcp. Visto che il Comune appellante ha evidenziato che la richiesta di tutela cautelare 竪 tesa ad evitare laggravamento dellinquinamento dellarea su cui sorger linceneritore, anche se non 竪 ancora in esercizio, perch辿 i lavori relativi dovrebbero iniziare a giorni, interferendo con le attivit di caratterizzazione del territorio e di bonifica sollecitate dalla Regione; Considerato che detto Ente ha aggiunto che linteresse alla realizzazione dellimpianto 竪 recessivo rispetto a quello della tutela del territorio e della salute dei cittadini in virt湛 del principio di precauzione e rispetto all'interesse a non avviare inutilmente i lavori; Ritenuto che, nelle more della trattazione collegiale della ordinanza cautelare, appare preminente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello dellEnte locale ad evitare la apertura di cantieri che potrebbero rivelarsi dannosi per lintegrit del territorio nell'ipotesi che la istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati fosse accolta in sede collegiale.. Accoglie la istanza di adozione di misura cautelare monocratica ai fini della sospensione dellinizio dei lavori di realizzazione dellimpianto di cui trattasi. 8
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ PRINCIPIO DI PRECAUZIONE QUALE PARADIGMA PER UN PROCESSO DECISIONALE PARTECIPATO Secondo G.D. Comporti ( in RGA 2/2005 pag. 220) : Un volta fissate a livello legislativo le opzioni politiche di fondo del sistema, le risposte pi湛 adeguate in ordine alle insorgenti situazioni di conflitto possono essere elaborate ed offerte a livello amministrativo. In poche parole , al nostro scopo servono soprattutto buone procedure amministrative , capaci di fare dialogare attori diversi e di alimentare quel processo di apprendimento collettivo essenziale allo sviluppo di forme pi湛 avanzate e condivise di protezione, pi湛 che nuove leggi o nuovi organi collegiali di governo del settore ( elettrosmog ndr ma il discorso 竪 estendibile a tutti settori ambientali) Sempre secondo G.D. Comporti (RGA cit. pag. 221) il principio di precauzione per la sua valenza prettamente procedurale ha segnato il passaggio da un regime speciale dellambiente, incentrato prevalentemente su tecniche di intervento di tipo reattivo e sulla previsione di ampi poteri repressivi ( tipo divieti e ordini) e sanzionatori , ad un modello di governo preventivo ed integrato di tutti gli aspetti della materia. In questa ottica, procedure di programmazione, di autorizzazione e di valutazione di impatto di nuovi impianti , oltre a rappresentare la sede privilegiata di elaborazione e valutazione comparativa di concorrenti ipotesi decisorie, costituiscono un utile strumento per stimolare un ruolo attivo di tutti gli attori interessati e, in particolare , per spostare lonere della prova circa la valutazione del rischio in capo alle imprese, chiamate cos狸 a concorrere , con il relativo bagaglio di conoscenze tecniche , allo sviluppo e finanziamento delle ricerche scientifiche( punto 6.4 della Comunicazione COM del 2000) Si veda in tal senso il parere CES sul principio di precauzione del 12/7/2000 secondo cui, con riferimento a valori limite legali : non bisogna idealizzare le cifre , dal momento che la promozione della valutazione dei rischi deve inserirsi in un dispositivo di negoziato sociale. Il suo vero ruolo sociale 竪 quello di fornire le basi del dialogo (punto 2.14) . Si veda anche Trib UE di I grado 11/9/2002 T13/99 secondo cui la valutazione dei rischi va completata con lindividuazione del livello di protezione che le istituzioni comunitarie reputano appropriato per la societ e che la legittimazione scientifica non 竪 sufficiente a giustificare lesercizio dei pubblici poteri Daltronde la stessa Organizzazione Mondiale della Sanit (2002)12 in relazione alla problematiche dei campi elettromagnetici ha avuto occasione di affermare come la crescente preoccupazione del pubblico nei confronti delle nuove tecnologie dipenda non soltanto dalla mancanza di conoscenze adeguate 13circa i rischi per la salute, ma anche dalla mancanza di attenzione verso i diversi modi di percepire il rischio che sono determinati da fattori personali ( quali , per esempio,let il sesso il retroterra culturale il grado di istruzione) fattori esterni ( ad es. linformazione disponibile, la situazione economica individuale e collettiva, i movimenti di opinione), o dalla natura stessa del rischio ( familiarit con la tecnologia, controllo della situazione, volontariet o meno dellesposizione, paura di certe malattie, benefici diretti, equit o meno dellesposizione) 12 vedi pi湛 recentemente Il principio di precauzione: protezione della salute pubblica , dellambiente, del future dei nostri bambini WHO 2004 13 Si veda ad origine lanalisi di Hayek per cui il problema reale non 竪 costituito tanto dal contenuto dal contenuto di verit delle fonti di produzione delle norme e dalla loro capacit di essere la migliore soluzione per realizzare le aspettative condivise, quanto dalla diseguale e frammentata distribuzione della conoscenza della societ 9
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ . Tutto ci嘆 ha generato un crescente calo di fiducia nelle autorit pubbliche , negli esperti tecnico scientifici e nei dirigenti industriali14. Quanto sopra mette in una nuova luce gli indirizzi dei cittadini a ricorre a forme di tutela interindividuale ( articolo 844 CC) . Ci嘆, al di l delle questione di stretta interpretazione giurisprudenziale e processuale , dimostra un sintomo chiaro della diffidenza dei singoli individui verso forme di tutela collettiva dei propri diritti e beni e della diffusa percezione dellinquinamento come azione dannosa di un uomo nei confronti di un altro uomo e delle sue propriet anzich辿 come attentato verso una natura genericamente intesa. Alla luce di ci嘆 afferma G.D. Comporti ( RGA cit.) pi湛 che la via della partecipazione istituzionale , per lo pi湛 filtrata dalle solite organizzazioni corporative o dai classici organismi del circuito politico elettorale , 竪 dunque la via della concertazione , gestita in modo diretto e sul campo dalle singole persone e collettivit locali , a costituire un decisivo fattore di innovazione ed articolazione delle politiche di controllo dellinquinamento . Si veda in tal senso il protocollo ANCI Ministero Comunicazioni . A tal fine anche gli enti locali potranno rendersi promotori di iniziative volte a favorire il rivendicato ruolo attivo dei singoli , oltre che delle relative associazioni di categoria organizzando dibattiti , inchieste pubbliche e sedi di negoziazione, ovvero occasioni in cui imprese e cittadini possano liberamente confrontarsi per negoziare il futuro assetto non solo delle reti tecnologiche ma anche delle reti ecologiche15 di cui le prime costituiscono parte integrante . Giunge in questi termini a compimento la parabola del principio di precauzione che pare prescrivere un atteggiamento meditato di contenimento delle forme di regolazione pubblica degli inquinamenti relativi allo sviluppo tecnologico, in funzione della valorizzazione di decisioni autonome e decentrate da parte dei singoli soggetti direttamente coinvolti. 14 L. Gallino scrive di tecno-ingnoranza a-specificica riferendosi alle aree in cui i tecno esperti non sanno nemmeno che cosa non conoscono e rileva come lapproccio partecipativo si fondi sul presupposto che il pubblico , qualosa, gli sia dato il modo di discutere ed esprimersi in forme e luoghi appropriati, sia atto a orientare gli esperti verso ci嘆 non sanno ( tecno ignoranza specifica ) e non sanno nemmeno di non sapere ( tecno ignoranza a-specifica) ( in Tecnologia e Democrazia ed. Einaudi 2007 pag. 27) 15 Si veda per un definizione articolo 4 commi 2-4 ddl AC 4707 del 17/2/2004 secondo cui: linsieme integrato di risorse naturali , semi naturali e antropiche che si caratterizza per specifici aspetti strutturali , funzionali ed evolutivi , che deve tra laltro prevedere la mitigazione degli impatti delle attivit umane, nel sistema urbano e infrastrutturale. 10